Dal 1 aprile partono le operazioni di compilazione e presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2009.
E’ risaputo che il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione in tempi rapidi.
Deve essere presentato entro il 30 aprile se ci si avvale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico, entro il 30 maggio se invece ci si serve di un Caf o di un commercialista, ricordando che consegnando eventualmente il modello già autocompilato non si deve versare loro alcun compenso.
Il mod. 730 è limitatamente utilizzabile per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
• redditi di lavoro dipendente e da pensione;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale in Italia;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Non possono utilizzare il Mod. 730 (e devono quindi presentare il Mod. UNICO-Persone fisiche), i contribuenti che producono redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA.
Per quanto concerne le attività finanziarie all’estero che molti lettori del nostro sito detengono, occorre evidenziare con la massima precisione che in aggiunta al modello 730 devono pure presentare:
• il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche, se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera (interessi o dividendi) sui quali si dovranno applicare nella sezione V le medesime ritenute a titolo d’imposta previste dalla normativa italiana (27% su interessi da conti e depositi, 12,50% su interessi da obbligazioni o dividendi azionari);
• il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche, se hanno realizzato nel 2009 plusvalenze derivanti da compravendite di titoli azionari o obbligazionari detenuti su depositi bancari all’estero, da autotassarsi al 12,50%;
• il modulo RW, se nel 2009 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati unitamente al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Resta inteso che i contribuenti titolari di attività finanziarie all’estero, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte (abbinamento mod. 730 e mod. Unico), possono utilizzare direttamente il solo mod. UNICO-Persone fisiche. Se non si hanno rimborsi da richiedere (o altre motivazioni particolari) è ovviamente consigliabile questa seconda opzione.