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Tassazione sulle attività finanziarie: tutte le risposte

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11 Aprile 2013   |   Opinioni

Tassazione sulle attività finanziarie: tutte le risposte

Sedici mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote e tassazioni applicabili alle attività finanziarie detenute all’estero di cui abbiamo ampiamente dibattuto, arriva finalmente una guida ufficiale, semplice e chiara con le risposte alle principali domande pratiche che si incontrano nel difficoltoso compito dichiarativo per chi detiene attività finanziarie all’estero.

E’ stata pubblicato infatti un capitolo di 11 pagine, datato 10/04/2013, intitolato RENDITE FINANZIARIE E TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO che è parte integrante della Guida del contribuente, la pubblicazione annuale che l’Agenzia delle Entrate provvede a rilasciare per tentare di colmare il gap di dubbi che periodicamente attanaglia il contribuente onesto.

Nella presentazione del documento si legge:

Inserite le novità in materia di imposta di bollo sui prodotti finanziari, la cui aliquota di tassazione passa, dal 2013, dall’1 per mille all’1,5 per mille. Inoltre, non c’è più il limite massimo di 1.200 euro previsto per il 2012. E’ stato invece introdotto dalla legge di stabilità 2013 un nuovo tetto massimo di 4.500 euro solo per i clienti diversi dalle persone fisiche

Aggiornato il paragrafo sulla disciplina dell’Ivafe (l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero), come da disposizioni contenute nei commi 518 e 519 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013. Tra le modifiche principali, sono segnalate le nuove modalità di versamento e il rinvio dell’applicazione dell’imposta al 2012 (non decorre più, quindi, dal 2011), con attribuzione dei versamenti già effettuati a scomputo di quanto dovuto per il 2012.

Il documento è disponibile a questo link in pdf.

Segnalo inoltre un contributo del Sole24Ore, dal titolo esplicativo La nuova Ivafe pretende un rigo per ogni titolo, che illustra operativamente alcuni casi di compilazione del solo Quadro RM, appena più complessi rispetto a quanto era stato evidentemente preso in considerazione da chi ha progettato inizialmente il modulo.

*** Aggiornamento del 05/07/2013 ***

Pubblicato un nuovo aggiornamento della guida.

Questo il link.

*** Aggiornamento del 09/09/2013 ***

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11 Aprile 2013   |   Opinioni

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45 commenti su “Tassazione sulle attività finanziarie: tutte le risposte

  1. blackeagle ha detto:

    Però si continua a parlare di “valore di mercato” per la tassazione. Quindi, per conti o fondi in valuta estera si fa riferimento al cambio fiscale giornaliero della Banca d’Italia oppure al provvedimento del direttore AdE con cui si fissano i cambi annuali medi che si utilizzano per il quadro RW? Oppure ancora al provvedimento con i cambi medi mensili sempre dell’AdE?
    Inoltre non mi pare si chiarisca la distinzione fra “conti correnti e libretti di risparmio” e “conti di deposito”, molto rilevante ai fini dell’IVAFE.
    Mi pare che si sia rimasti al punto di prima…..

  2. blackeagle ha detto:

    Ovviamente intendevo riferirmi alle attività finanziarie detenute all’estero.

  3. Enrico Forte ha detto:

    Ragazzi una piccola domanda. A quanto pare, se avessi un conto deposito estero sotto i 5.000 € non devo pagare nè imposta di bollo, nè 1.5 per mille ?

    Grazie!

  4. purtroppo sembra che i conti di deposito siano soggetti alla patrimoniale Monti senza la franchigia riservata ai c/c.

  5. swimfast p ha detto:

    Due domande:
    – da dove si capisce che i conti deposito (tipo e deposito di postfinance) sono esenti sotto i 5k euro?mi sembra che si parli di esenzione solo per conti correnti e libretti. Anche perché sarebbe una disparità rispetto all’Italia in cui il conto deposito è a tutti gli effetti un prodotto finanziario assoggettabile comunque al minimo dei 34,2 anche se con saldo medio inferiore ai 5k.
    – nella parte dedicata alle detrazioni mi sembra di capire che nel pagare l’F24 è possibile nettare l’imposta preventiva pagata in svizzera (il famoso 35% sopra i 200 chf) è corretto?

  6. hai ragione, non c’è esenzione per i conti di deposito come chiarito dall’articolo di Mauro ( http://piccolorisparmio.eu/index.php/unico-2013-pubblicati-i-modelli-definitivi.html ).

    riguardo le imposte pagate alla fonte, costituiscono un credito d’imposta rispetto all’imposta sostitutiva del 20%.

  7. Matteo Righi ha detto:

    Salve,
    quindi per 2 conti deposito postfinance si paga minimo € 34,20 per ciascun conto, cioè € 68,4, oppure lo 0,1% sull’ammontare complessivo dei due conti con un minimo complessivo di € 34,20?
    Grazie e complimenti per il blog

  8. blackeagle ha detto:

    Per i 2 conti deposito Postfinance si paga di IVAFE per il 2012 lo 0,1% della giacenza media annuale per ognuno (vanno indicati separatamente nel quadro RM), senza limite minimo di consistenza. Il limite dei 5000 euro vale per i conti correnti. Se, però, l’imposta dovuta totale risulta inferiore a 12 euro non si deve pagare niente. Questo è quanto mi risulta.

  9. Matteo Righi ha detto:

    Grazie blackeagle, però a pag. 5 del documento che stiamo commentando si dice chiaramente 0,1% con un minimo di € 34,20. Il mio dubbio è se il minimo di € 34,20 vale per ciascun conto deposito (come per avviene per conti i correnti) o per la somma complessiva dei due conti.

  10. Mauro Corradi ha detto:

    attenzione: sui conti di deposito, così come sui depositi titoli, sembrerebbe che l’imposta sia da applicarsi sulla valorizzazione al 31/12 , non sulla giacenza annua media. Quest’ultima sembra che sia da utilizzarsi solo per i c/c per verificarne l’esenzione sotto i 5k.

  11. Mauro Corradi ha detto:

    attenzione perché questa guida va a mescolare, creando confusione, le rendite finanziare conseguite su conto italiani e conti esteri. Occhio perché l’argomento è già è incasinato di suo, se poi ci si mettono anche guide confuse rischiate di sbagliare.

  12. blackeagle ha detto:

    Anche se mi parrebbe assurdo e contrastante con i voraci interessi del fisco e i suoi chiari intenti punitivi verso chi detiene conti all’estero, quand’è, secondo te, che non dovremo più usare il condizionale “sembrerebbe”? Allora sarà possibile fare il giochino di far rientrare i soldi il 30/12 e riesportarli al 2/1 senza pagare niente. Sarà…..

  13. Mauro Corradi ha detto:

    Io credo che già in sede compilazione di Uniconline o Unicoweb (fine maggio/primi di giugno) si sarà fatta un pò più di chiarezza, confidando anche in un supporto de Il sole24 ore, per cui confido che in quel periodo riusciremo ad uscire dall’uso del condizionale. Tieni comunque presente che il ‘giochino’ che vorremmo fare lo si attuerebbe solo nel 2014, e per quell’occasione il fisco potrebbe già avere modificato le condizioni valide quest’anno.

  14. Eugenio ha detto:

    Direi che si riferisce alla parte IV della Guida al contribuente postata nell’articolo sopra. In effetti la tabella a pag. 5 parla chiaro: per i depositi bancari e postali riporta un’imposta dello 0.1% con un minimo di € 34,20. Quindi sembra che per i conti deposito ci sia questo minimo, cosa che non risulta invece dalle istruzioni del modello UNICO. Cosa ne pensate?

  15. Marco ha detto:

    Io leggendo le istruzioni di unico 2013 ho inteso che su conti deposito in Svizzera di dovrebbe pagare € 34,20 ciascuno rapportato però alla quota e al periodo di possesso nel 2012.

  16. giorgio ha detto:

    ho trascorso la mattinata a informarmi su RW e RM volevo chiedere questo:
    RM12 serve per dichiarare il reddito derivente da cedole su obbligazioni e interessi da cc e cd ma lo si può utilizzare anche per le plus minus di etf etc e azioni a me pare di no, dove vanno indicati tali redditi, anche perche non si possono compensare le minus azionarie-obbligazionarie (sul corso dell’obbligazione) con gli interessi percetiti e anche gli etf vanno trattati a parte da azioni, grazie per la risposta

  17. Mauro Corradi ha detto:

    quadro RT

  18. Mauro Corradi ha detto:

    hai inteso male, i 34 euro (con esenzione fino a 5k) si riferiscono ai c/c, ai conti di deposito si applica l’aliquota percentuale 0,10%

  19. giorgio ha detto:

    quindi RM12 si usa solo per le cedole e intertessi mentree RT (mi confermate da RT20 ) si usa per plus e minus valenze di obbligazioni azioni etf etc

  20. swimfast p ha detto:

    con minimo di 34,2 euro come da pagina 5 punto a

  21. Mauro Corradi ha detto:

    la guida cui si fa riferimento in questo articolo secondo me confonde, e quindi crea confusione, tra l’applicazione del’imposta sui conti in Italia e quelli all’estero. Dato che nella guida alla compilazione del quadro RM sez. XV di Unico non è fatta menzione di tale minimo si ritene che non venga fatto applicare sui conti di deposito detenuti all’estero. Ovviamente ciò sarà da verificare in pratica in sede di compilazione di Unoconline.

  22. swimfast p ha detto:

    sono d’accordo però l’averlo inserito sanerebbe di fatto una disparità con quanto avverebbe se fosse detenuto in Italia, non vorrei avessero corretto il tiro essendosene accorti, sicuramente sarà da verificare, qui si fa per parlare

  23. Mauro Corradi ha detto:

    Il sito Fisco e Tasse ha messo in vendita a 13 euro un ebook sul tema in questione:
    http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/18313-IVIE-e-IVAFE-Guida-alle-patrimoniali-estere-E-Book.html

  24. ClaudioCo ha detto:

    come avevo scritto 2 settimane fa, questo è quello che emerge dalle istruzioni di UnicoPf. Se poi esce una nuova circolare o una rettifica, vedremo

  25. blackeagle ha detto:

    Preso e letto. Niente di che…. In sostanza una sistematizzazione di ciò che si può già leggere su questo blog, senza dare un contributo a chiarire i dubbi emersi (distinzione fra libretti e conti deposito, base imponibile dei conti deposito, ecc.). Secondo me si possono risparmiare i 10,90 euro.

  26. blackeagle ha detto:

    Si potrebbe fare un sintetico riepilogo dei cambi da usare per tutti gli adempimenti fiscali di chi ha conti all’estero?
    Qui sotto ne abbozzo uno:
    QUADRO RW – per la trasformazione in euro degli importi da indicare nel quadro RW (trasferimenti e consistenze) vale il cambio fissato dall’apposito provvedimento del direttore AdE, per quest’anno emanato in data 31.01.2012;
    QUADRO RM – IVAFE – per il calcolo dell’imposta (calcoli per definire giacenze medie, valore consistenze finali) vale sempre il cambio di cui sopra, perché la circolare AdE 28/E del 2012 al punto 2.5, secondo paragrafo, fa espresso riferimento al cambio di cui sopra ai fini di tutti i calcoli necessari per l’IVAFE;
    QUADRO RM – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI PERCEPITI (per capirci il pagamento del 20%) – vale il cambio valido ai fini IRPEF fissato negli appositi provvedimenti mensili del direttore AdE.
    E’ corretto?

  27. Mauro Corradi ha detto:

    grazie per aver testato l’ebook e per aver riscontrato che non aggiunge nulla a quanto da noi dibattuto finora. Inutile acquistarlo, a questo punto. Non saresti così gentile da dirci se la guida affronta il nodo della apparentemente ‘dimenticata’ imposta minima di 34 euro sui depositi?

  28. Mauro Corradi ha detto:

    sul terzo punto anch’io non ti so dire con certezza, non me ne sono neppure mai interessato in quanto i miei tanti conti esteri sono tutti rigorosamente in euro proprio per evitarmi complicazioni contabili, di certo ovunque si parla solo di cambio fissato dall’apposito provvedimento annuale dell’AE, mai dei cambi mensili. Se nelle prossime settimane non troverai istruzioni più precise ti invito, come mi disse un funzionario della AE, a comportarti come meglio credi, applicando i cambi mensili, se sbaglierai, sicuramente non sbaglierai di molto.

  29. Marcello ha detto:

    Forse il provvedimento del direttore AdE, per il cambio della valuta in euro, riferito al primo punto, è quello emanato in data 31-01-2013, a valere per l’anno 2012.
    Un saluto.

  30. Marcello ha detto:

    A proposito dell’applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per convertire le valute estere in euro, propedeutico alla compilazione dei quadri RW sez. II e III, mi chiedevo se anche nel caso di bonifici dall’Italia verso la S vizzera eseguiti in FCH , ma con un chiaro addebito in Euro sulla contabile dell’esecuzione bonifico della banca italiana, sia comunque necessario esporre i valori con riferimento al cambio previsto dal suddetto provvedimento, senza tener conto della spesa storicamente sostenuta e documentata.
    Un saluto.

  31. grazie per il feedback! fa particolarmente piacere sapere di aver offerto finora informazioni comparabili a una guida specializzata.

  32. blackeagle ha detto:

    Per precisione mi riferivo alla parte sulle attività finanziarie. Quella sugli immobili all’estero (che non possiedo) l’ho saltata a pié pari.

  33. blackeagle ha detto:

    Direi che limitandosi a parlare, come d’altronde le istruzioni di Unico, di “conti correnti e libretti di risparmio” lascia la questione al punto in cui siamo già arrivati (o non arrivati…) qui. Mi pare una rielaborazione un pò più chiara delle istruzioni di Unico. Come dicevo, non si pone neanche il problema (nemmeno nelle FAQ) di distinguere fra “conti correnti e libretti” e conti deposito e, pertanto, lascia il nodo dell’eventuale imposta minima sui conti deposito del tutto insoluto. Comunque se mi dai email posso provare a scriverti, fornendoti documentazioni più precise…;-)

  34. Mauro Corradi ha detto:

    ti ringrazio della collaborazione, il mio indirizzo email è maurocorradi@alice.it

  35. Massimiliano ha detto:

    Non ho capito se dopo aver pagato il 35% di tassa federale svizzera sugli interessi del conto devo indicare gli stessi su unico Pf e pagare anche il 20% in Italia. Grazie

  36. Moriseffe ha detto:

    Allora, mi intrometto perchè adesso abbiamo la possibilità di verificare “sul campo”, cioè con Unico online, quanto stiamo discutendo. Magari a questo punto avrete fatto anche voi le prove e sto scrivendo cose anche voi già note, comunque riporto ugualmente.

    Nel quadro RM, ai famosi righi 33 e successivi, non risulta che ci sia il minimo di 34,2 € per i conti deposito (ultima casella non barrata), un valore di 5000 € inserito, calcola una semplice imposta di 5 €. Viceversa, barrando la ultima casella, produce una imposta di 34 se di poco superiore (anche solo un euro) alla soglia dei 5000 – valore medio nel periodo; se invece minore o uguale, tassa nulla. Naturalmente poi tutto rapportato ai giorni di possesso. Quindi in effetti il sistema sembra non imporre alcuna tassa minima sui conti deposito. Il problema semmai, è prendersi la responsabilità di stabilire se è o non è deposito, qui ovviamente il software non aiuta, sta a noi decidere se barrare o no la casella….ma questo è un altro discorso; ci può essere d’ aiuto questo link sempre a un lavoro del buon Mauro:

    http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/lagenzia-delle-entrate-prova-a-fare-chiarezza.html

  37. Alessandro Antoniani ha detto:

    Ciao a tutti,

    sono nuovo del forum e dell’argomento!

    Se ho ben compreso per azioni stock options cedibili detenute all’estero pago 1,5xmille sul valore di mercato al 31/12/2012 a prescindere da quando sono state comprate.
    I dividendi che restano sul conto titoli sono conteggiati nel valore totale sempre al 31/12, quindi anche su questi pago solamente l’1,5×1000.

    Invece sulle eventuali azioni vendute prima del 31/12/2012 devo conteggiare il valore al momento della vendita.

    Corretto?

    grazie.

  38. Domenico ha detto:

    Salve a tutti,

    ho letto molto riguardo la dichiarazione e la tassazione dei capitali e delle rendite all’estero, ma sono dubbioso riguardo la loro attuazione.

    Porto il mio esempio di piccolo capitale all’estero, di 4000€.

    Il quadro RW non va compilato perché <10000

    L'Ivafe non è dovuta perché 1,5/1000*4000 fa 6 euro, <12
    Niente imposta di bollo sul conto perché giacenza media <5000

    Corretto fin qui?
    Ma allora come faccio a pagare il 20% sulla rendita finanziaria? Quadro RT?
    E non avendo mai fatto la dichiarazione dei redditi, perché fiscalmente a carico e senza reddito da lavoro, come faccio a dichiarare e a pagare?

    Grazie mille per i chiarimenti

  39. Mauro Corradi ha detto:

    sulle plusvalenze o minusvalenze da vendita titoli dovrai regolare il dovuto compilando il quadro RT

  40. Mauro Corradi ha detto:

    consentimi di dire che nella tua situazione di disoccupato e per soli 4k non conviene aprire un conto all’estero, le formalità rischiano di costarti poi delle noie sproporzionate alla rilevanza del deposito. Personalmente non so risponderti di preciso in quanto opero all’estero con depositi di importi tali che non esulano dall’essere dichiarati per cui non mi sono mai posto i tuoi problemi, di certo la rendita andrebbe riportata al rigo RM12, però mi pare che anche per essa ci sia una soglia di esenzione di 12 euro, devi andarti a leggere attentamente le istruzioni, anche per quanto concerne il quadro RW sei certamente esonerato dal compilare la sez. III ma ho dubbi circa l’esonero dalla sez. II, per cui vatti a rileggere anche tali istruzioni. Se tu dovessi essere tenuto a dichiarare qualcosa dovrai procedere pagando l’eventuale imposta con F24 e presentando il frontespizio di Unico PF con allegati i quadri che dovrai eventualmente compilare (RM e/o RW). Potrai presentare l’Unico all’ufficio postale in formato cartaceo o per via telematica con Unicoweb dopo opportuna registrazione

  41. Domenico ha detto:

    So che potrebbe sembrare antieconomico, ma voglio investire fuori una parte del capitale e 4000 (4999 in realtà) mi sembra la cifra migliore per minimizzare le spese e le tasse. I soldi restano parcheggiati su di un conto corrente fin che non vengono dati in prestito (social lending, se ne è parlato proprio qui in uno degli ultimi articoli). Per questo credo che fiscalmente si configuri come un conto corrente estero, mentre i soldi dati in prestito danno luogo ad una rendita finanziaria. Scrivo tutto questo per condividere la mia interpretazione, ma magari qualcuno ne sa di più e può correggermi.
    Comunque ti ringrazio per avermi confermato che posso presentare il modello UNICO anche se fiscalmente a carico. Pensavo non fosse possibile. Adesso mi registro a Unicoweb e vedo cosa riesco a fare

  42. Nuovo aggiornamento della guida.

  43. Grazie per la segnalazione. Le modifiche in effetti sono diverse.

Grazie.