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Benefici delle dimissioni in maternità

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

Benefici delle dimissioni in maternità

Vi sono molte mamme lavoratrici dipendenti che lasciano il lavoro a seguito dell’arrivo di uno o più figli, per i motivi personali più svariati (seguono il marito all’estero, non hanno aiuti da familiari e i costi per strutture e baby sitter sono troppo elevati, ecc). I quotidiani scrivono che questo fenomeno riguarda un quarto delle donne.

Per esse vi sono dei diritti poco conosciuti ai più (almeno facendo un sondaggio fra conoscenti), motivo per cui nasce questa recensione.

Tutto ciò che scrivo, i diritti di cui di seguito sono riferiti a mamme che decidono di lasciare il lavoro entro il compimento del primo anno di vita del bambino (se vostro figlio compie 1 anno il 30 ottobre, i diritti sono esercitabili fino al 29 ottobre).

Infatti in base al Dlgs 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità), art. 55, comma 1:

la mamma che si licenzia di sua iniziativa entro il primo anno di vita del bambino non deve lavorare per il periodo fissato contrattualmente per il preavviso, ma anzi è l’azienda che paga il pravviso (come se vi avesse licenziata in tronco, si tratta del pagamento di alcune mensilità come da contratto) e inoltre avete diritto a chiedere il pagamento dell’indennità di disoccupazione (se ne avete i requisiti richiesti dall’inps).

In pratica, tornando al nostro esempio se voi per licenziarvi dovete dare un preavviso alla ditta di es.15 giorni, rientrando nel caso di cui sopra, se date le dimissioni il 20 ottobre (cioè prima che vostro figlio compi 1 anno) ai sensi del Dlgs 151/2001 art 55, voi dal giorno dopo potete non presentarvi (e non avete alcuna penalità).

Unitamente alla lettera di dimissioni dovete però presentare una dichiarazione che vi sarete fatte rilasciare il giorno prima o il giorno stesso dell’invio delle dimissioni dall’ufficio del lavoro (DPL, Direzione Proviciale del Lavoro)  di competenza della vostra ditta (es. se lavorate a Settimo Milanese andrete alla sede di  Milano).

In pratica presso la sede dell’ufficio del lavoro DpL dichiarerete davanti ad un impiegato che non siete state costrette a licenziarvi ma è vostra libera scelta e l’impiegato vi informerà sui vostri diritti e vi rilascerà un documento che allegherete alla lettera di dimissioni.

Dopo il licenziamento dovrete andare all’agenzia per l’impiego per rendervi disponibile a nuovi lavori e con il foglio che vi rilasceranno in quest’ultima,  potete rivolgervi all’Inps per richiedere la disoccupazione (verificatene i requisiti sul sito www.inps.it ) facendo domanda  sull’apposito  mod. DS.21 , allegando:

  • la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro su mod. DS.22 (per i lavoratori domestici DS.22LD) oppure l’autocertificazione (MSG 34975 del 20/10/2005)
  • la dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa

N.B. : La presentazione del solo mod. DS22, purchè avvenuta entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento, può essere considerata idonea manifestazione di volontà finalizzata alla concessione della prestazione di disoccupazione.

In questo caso il disoccupato dovrà comunque formalizzare la richiesta compilando l’apposito modello di domanda e la data di presentazione sarà quella apposta sul mod. DS.22.

Quindi, ricapitolando, se vi licenziate entro il 1 anno di vita di vostro figlio:

  1. potete lasciare il lavoro dal giorno dopo la comunicazione delle dimissioni senza lavorare per il periodo di preavviso contrattuale e senza penali per voi;  se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno dovete rispettare il termine di preavviso salvo accollarvene il costo
  2. avete diritto a dei soldi di pagamento di “mancato preavviso” come se la ditta vi avesse licenziato, e l’importo dipende dal vostro contratto (ad esempio sui bancari, per una anzianità media si arriva a pagare 4 mensilità lorde); se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno non avete diritto a questi soldi
  3. avendo i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione avrete riconosciuti per tutto il periodo di indennità l’anzianità ai fini pensionistici nonché l’importo dell’indennità (badate che solo per le mamme che si licenziano volontariamente entro il primo anno di vita del figlio è permesso l’accesso all’indennità di disoccupazione, altrimenti non è ammesso per altri licenziamenti volontari al di fuori di questo caso specifico)

Dunque io ho seguito tutta la prassi e posso confermare che, pur essendo un po’ burocratica la cosa, alla fine c’è convenienza. Ovviamente, se avete un lavoro tenetelo, ma se da neo mamme sapete già che per motivi personali, il licenziamento sarà una vostra scelta meglio fare questa scelta entro il primo compleanno del vostro bimbo anziché dopo, perché poi perdete tutti questi diritti e a fin dei conti si tratta di bei soldini.

Ecco un esempio di lettera di dimissioni con i riferimenti normativi:

Io sottoscritta xxx, matricola xxx, attualmente in congedo facoltativo di maternità fino al giorno xx-xx-xxxx, Vi comunico le mie dimissioni per motivi familiari a far data dal xx-xx-xxxx, ai sensi del Dlgs 151/2001, art. 55 (Testo unico Maternità e Paternità).

Vi comunico con adeguato anticipo la mia decisione nonostante, in riferimento al citato Dlgs, sia esonerata dal preavviso, di cui ho diritto di indennizzo da parte Vostra, avvenendo le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino.

In considerazione della mia situazione di lavoratrice madre, mi sono recata  presso la Direzione Provinciale del Lavoro di xxxx per la conferma delle mie dimissioni, che vi allego in originale alla presente.

A disposizione per ogni informazione aggiuntiva, Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Preciso che tali informazioni sono riferite alla normativa in atto al momento della recensione e che questo articolo non vuole in alcun modo sostituirsi a consulenze fiscali, giuridiche o previdenziali per le quali è opportuno rivolgersi ai professionisti preposti.

*** Aggiornamento del 22/09/2016 ***

Riportiamo il prezioso feedback offerto da Tommaso Bucher, operatore di un Patronato, che conferma la validità della procedura esposta ormai sei anni fa, ma precisa:

Non è automatico l’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa; serve difatti che siano soddisfatti il requisito contributivo e quello retributivo così come per una ordinaria domanda di disoccupazione.

Scritto da Barbamamma

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

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