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L’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza

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12 Maggio 2013   |   Opinioni

L'Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza

Con la circolare n. 15/E del 10 maggio l’Agenzia delle Entrate prova finalmente a fare chiarezza sulla distinzione tra conto corrente e conto deposito ai fini di una corretta applicazione delle rispettive differenti imposte a carico.

Ecco la risposta ufficiale sull’argomento di nostro particolare intesesse:

 Distinzione tra conto corrente e conto deposito

D: L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, così come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, è prevista in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La tassazione dei depositi bancari ai sensi del comma 2 –ter del citato articolo 13, è, invece, stabilita in misura proporzionale, pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013. Si chiede di conoscere quali elementi assumono rilievo al fine della corretta individuazione del rapporto di conto corrente e di quello di deposito.

R: Il rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito.Con riferimento alla nozione di deposito, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancaria’ la nozione di deposito comprende: 1. i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente; 2. i depositi con funzione diversa da quella del punto 1. Potrebbero ricadere in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggio’, ecc. ) ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto. Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, si precisa, dunque, che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter. Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis  all’articolo 13 della citata Tariffa. Appare evidente, infatti, che, per effetto dell’accordo con il quale si dispone la segregazione, le somme vincolate perdono la funzione principale di fornire una provvista al rapporto di conto corrente. Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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12 Maggio 2013   |   Opinioni

17 commenti su “L’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza

  1. Moriseffe ha detto:

    grazie Mauro per la preziosa opera di divulgazione di quelle che sono le definizioni tecniche della banca di Italia nonchè del codice civile. Però, si riesce a fare un ulteriore piccolo passo nella direzione di quelli di noi meno competenti? Cioè mi spiego: se io ho un conto in italia, deposito o c.c. che sia, essendo tassato alla fonte, sicuramente non sono io che mi devo preoccupare di stabilire la imposta, ammesso che sia differente nei due casi, ma lo farà la banca stessa; io dovrò soltanto sapere interpretare le cifre sull’ estratto conto una volta che mi arriva…..
    Ma per l’ estero, siamo noi stessi che ci dobbiamo prendere la responsabilità di dichiarare ad AdE se un conto è corrente oppure deposito, spuntando la famosa casella; ora se prendiamo per esempio il caso tipico di P. Finance svizzero, che vedo che compare molto spesso in queste discussioni, possiamo stabilire con ragionevole certezza che quello che loro chiamano conto deposito o risparmio, che dà un interesse un poco superiore agli altri, che permette solo pochi prelievi all’ anno e non con bancomat, che non fa pagare la tassa di 5 CHF per i confinanti, che non permette di essere usato per pagare in negozio….possiamo stabilire dicevo, che è soggetto alla normativa dello 0,1% (o 0,15% da quest’ anno) e non dei 34 fissi? Poi, non è detto che una cosa sia più favorevole dell’ altra, se io ho 10000 € sul conto, è meglio pagare 0,1%, se ne ho 100000 è meglio il fisso di 34! Però sarebbe importante avere una certezza, al di là dei nomi che le banche usano. Grazie!

  2. alfio1 ha detto:

    Per alcuni aspetti, il mistero sembra farsi ancora più fitto dopo aver letto i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Un esempio eloquente: prendete il conto deposito ADVANZIA. Da un lato non si tratta affatto di somme “vincolate”: basta chiedere un bonifico e, nel giro di circa tre giorni lavorativi, si hanno i soldi indietro: si tratta sostanzialmente di un deposito “libero” esigibile praticamente “a vista” (salvi i tempi tecnici per la materiale ricezione di un bonifico SEPA). Ma -al tempo stesso- nessuno dica che questo prodotto possa essere assimilabile ad un conto corrente: non ha associato a sé alcun servizio tipico del c/c e non ha neppure un IBAN suo proprio. Il tasso di interesse non sarà elevatissimo (sull’euro) ma non è comunque quello di un conto corrente (spesso i c/c hanno un tasso appena simbolico oppure sono a tasso zero). Come potrebbe fiscalmente classificarsi (ai fini “IVAFE”) un deposito di questo tipo ? Tassa in misura fissa, o imposta in permille sulla giacenza media ? Dato che sarà difficilissimo fare una classificazione assolutamente esatta (data la molteplicità e le infinite varianti dei prodotti disponibili sui vari mercati), io mi limiterò ad applicare la patrimoniale a quello che è chiaro debba sottostarvi (titoli/obbligazioni. eventuali contratti finanziari, etc.) mentre -su conti correnti e “depositi” (che poi sarebbero in buona sostanza -se la lingua italiana non ci tradisce- un prodotto in tutto equiparabile ai “libretti di risparmio” secondo una terminologia più tradizionale), applicherò l’imposta fissa: non si può pretendere che il contribuente si prenda una laurea in diritto tributario (che forse neppure basterebbe a formulare una classificazione assolutamente certa per ogni singolo caso)…

  3. blackeagle ha detto:

    Postfinance indica chiaramente sugli estratti conto se si tratta di “conto privato” (cioè corrente) e “conto deposito” o “conto e-deposito”. Ma se prendiamo per buono quanto scritto alla fine della circolare (Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, NON DEVONO ESSERE OGGETTO DI AUTONOMA TASSAZIONE rispetto al rapporto di conto corrente), allora tanto vale indicare solo gli estremi dei conti privati (cioè correnti), tenendo conto per il calcolo delle rispettive giacenze medie anche delle somme che sono sugli e-depositi, e pagare, se dovuta, l’imposta fissa. Se si indicasse anche il conto deposito (che, a detta della circolare, non deve essere oggetto di autonoma tassazione), come si potrebbe spiegare, per non pagare due volte l’imposta fissa, che è connesso a un conto privato per cui non si deve pagare niente perchè, come nel mio caso, la giacenza media annuale è inferiore a 5000 euro, visto che ho sempre trasferito quasi tutto sul conto e-deposito?

  4. Mauro Corradi ha detto:

    Alfio vedo con dispiacere che ti sono rimaste le idee confuse oltre il dovuto. Il deposito libero continua ad essere equiparato a quello vincolato, la risposta della AE di cui la presente recensione fa riferimento ad un’altra tipologia, ovvero quella dei c/c ibridi che incorporano anche il conto deposito: due in uno. Specificando che in questo caso vanno assoggettati all’imposta percentuale, non fissa. Per cui l’imposta percentuale diventa la regola, mentre quella fissa l’eccezione. Quindi attento perché il tuo ragionamento va invece in senso opposto. Advanzia è indiscutibilmente un conto di deposito libero che andrebbe assogettato all’imposta percentuale.

  5. Mauro Corradi ha detto:

    Non credo possano esserci dubbi sul fatto che il conto e-deposito di Postfinance sia letteralmente un conto di deposito a tutti gli effetti quindi da assoggettare all’imposta percentuale, mentre al c/c base andrà applicata l’imposta in misura fissa.

  6. Moriseffe ha detto:

    Scusa ma non ti seguo….nel 2012 ho avuto anche io un set privato + e-deposito; poi l’ ho smobilitato prima della fine dell’ anno per non dover pagare l’ ulteriore imposta svizzera per gli stranieri, e ho versato il tutto su un normale conto deposito; ma questa è una altra storia. Diciamo che per i primi 11 mesi e mezzo almeno, sono stato nelle tue condizioni, ed anche io ho avuto il cto corrente, o privato che dir si voglia, sempre con cifre molto basse, quindi valor medio annuale, o nel mio caso per circa 355 giorni, ben inferiore alla soglia. Poi caso vuole che anche l’ e-deposito sia stato piuttosto basso, e infatti mi ha generato circa 5 € di imposta. Ma anche se fosse stata più alta, diciamo sopra i 12 e quindi da pagare, perchè dici che devi pagare 2 volte il fisso? Nel caso peggiore, (o migliore….dipende dai punti di vista!) cioè entrambi i conti ben “forti”, avrei (avremmo) pagato un fisso di 34 ed un proporzionale in base al capitale, che so, 15, 20, 30 €….forse intendi dire questo.

  7. Moriseffe ha detto:

    grazie anche per questa nuova preziosa precisazione, Mauro!

  8. blackeagle ha detto:

    @Moriseffe – Guarda, il mio post di cui sopra è da considerare “virtualmente” cancellato, perché scaturisce da una lettura un pò affrettata della circolare dell’AdE 15/E del 10 maggio 2013 (non di una banca svizzera…) che, come ha giustamente evidenziato Corradi, si riferisce a quei C7C “ibridi” che incorporano anche il deposito, che in quel caso ha la finalità principale di costituire la provvista del conto.
    P.S. non capisco perché il testo del tuo post che mi ha inviato Disqus è leggermente diverso da questo qui sopra. Misteri dell’informatica…:-)

  9. Moriseffe ha detto:

    No, beh, in questo caso il mistero non è tanto nell’ informatica: Il motivo è proprio perchè anche io ho dato una prima risposta affrettata pensando che avevi riportato quanto letto su una circolare di P.Finance. stessa e lo applicavi alla situazione italiana; a successiva rilettura mi sono accorto che ti riferivi invece ad un comunicato del ministero italiano, quindi assolutamente attinente anche se magari da interpretare in modo diverso; perciò era sbagliata la mia risposta e mi sono affrettato a modificarla; infatti sul sito è apparsa modificata ma a te è arrivata la prima versione…chiedo scusa. D’ altra parte scrivo queste cose alle 23 di sera dopo un turno di lavoro in fabbrica in cui mi occupo di tutt’ altro…ci scappa la disattenzione! Per questo chiedo sempre conferme agli esperti. Facciamo che anche il mio post è da considerarsi cancellato!

  10. blackeagle ha detto:

    Scusatissimo, cancelliamo (ma come si fa???) i nostri due post. D’altronde in questo ginepraio di norme volutamente (almeno così io ritengo) non chiare, capita a tutti (me per primo) di scrivere d’impeto per poi approfondire e accorgersi di aver scritto cavolate…:-). Ma comunque ogni replica e puntualizzazione è sempre da me graditissima! Purtroppo sto imparando che in questa materia non bisogna essere mai troppo certi delle proprie conclusioni.
    Ciao e alla prossima.

  11. posso cancellarli io, ma penso che il discorso ne risentirebbe 🙂

  12. sandy ha detto:

    Buongiorno. Vorrei cogliere l’opportunità di questa utilissima spiegazione di Mauro Corradi per chiedere gentilmente conferma (spero 🙂 sulla correttezza della mia interpretazione per il mio caso, relativo ad un c/c all’estero, in Belgio. Conto Keytrade: il conto current è ovviamente un c/c; i conti savings, hight fidelity e trading sono tutti e tre conti deposito. E’ corretto? Con le ovvie conseguenze che il primo paga la quota fissa di 34 euro, mentre gli altri una quota percentuale di 1 per mille, entrambi se superano i 5000 euro. Anche questo è corretto? Grazie per ogni aiuto. Saluti, Sandy.

  13. blackeagle ha detto:

    Non conosco il conto Keytrade e quindi non mi sbilancio. Altri qui sul blog ne sanno più di me. Però posso dirti che sui conti correnti esteri paghi la quota fissa di 34 euro solo se la giacenza media annuale del conto (o quella sommata di tutti i conti correnti che detieni dallo stesso intermediario) supera i 5000 euro. Se è minore non paghi niente. Invece per i conti deposito esteri questo limite di esenzione NON ESISTE. Si paga in percentuale lo 0,1% della consistenza al 31-12 o al termine del periodo di detenzione se l’hai chiuso prima della fine dell’anno. Solo se l’IVAFE totale che risulta da pagare per tutti i conti correnti e/o deposito che detieni è inferiore a 12 euro non paghi nulla.Almeno questo è quanto mi risulta e quello a cui mi atterrò nel compilare la sezione XVB di RM (già fatta una bozza) e pagare (attenderò di farlo a ridosso della scadenza del 17 giugno. Sai mai che escano nuovi chiarimenti…).

  14. sandy ha detto:

    Grazie blackeagle per la utile sintesi e chiedo scusa per il ritardo della risposta. Se qualcuso puo’ aiutarmi su Keytrade gli sarei molto grata! Saluti S

  15. Antonio Maglio ha detto:

    Vorrei sottoporre alla vostra attenzione e in particolare a
    quella di Mauro Corradi i seguenti due quesiti :
    Quesito n 1
    Tabella codici investimenti all’ estero :
    Conto corrente e depositi esteri = codice 1
    Valuta estera da depositi e conti correnti = codice 5
    Poichè nel 2012 ho aperto un conto corrente in CHF con
    PostFinance e il bonifico partito dall’Italia era in CHF, cosa devo indicare
    nella sez 2 di RW, il codice 1 o il 5 ?
    Quesito n 2
    Avendo il conto corrente con PostFinance, nel corso del 2012
    ho trasferito una certa somma di controvalore pari a 12000 € su E Deposito sempre ovviamente di
    PostFinance. Questo trasferimento secondo voi va indicato nella sez III di RW ?
    Sono in dubbio perché da una parte si tratta di un passaggio
    interno alla stessa Banca e materialmente non è stato compilato nessun
    bonifico, dall’altra parte però sono due numeri di conto diversi, cosa dite
    ?

  16. Mauro Corradi ha detto:

    al quesito n. 1 io metterei codice 1 mentre al quesito n. 2 io ometterei di riportare nel modulo RW i trasferimenti interni allo stesso istituto bancario (da c/c a c/d).

  17. silvestertree ha detto:

    Io indico, come trasferimenti estero su estero, anche i trasferimenti tra conto e e-deposito e viceversa (avendo i conti due IBAN diversi).
    Della serie: “Melius est abundare quam deficere.”
    Ciao

Grazie.