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Nuovo regime dei minimi

All’interno della manovra di cui si discute in questi giorni compaiono anche sensibili cambiamenti relativi all’imprenditoria giovanile, in particolare a quel regime a tassazione agevolato che è conosciuto come Regime dei minimi e che è stato introdotto con la legge Finanziaria 2008.

Tale regime prevede alcune sostanziali limitazioni:
– il fatturato annuo lordo non può superare i 30K
beni strumentali acquistati per l’attività non possono superare i 15k nei precedenti 3 anni
– la tassazione applicata a fini IRPEF è pari al 20% (cui si aggiunge il contributo verso l’INPS nel caso di lavoratore autonomo)

In cambio un contribuente nel regime dei minimi:

 

non ha quindi particolari obblighi di tipo amministrativo se non numerare progressivamente i documenti emessi, tenerne copia e conservare le fatture di acquisto.

Con la manovra in approvazione, in particolare con l’Art. 27 “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita‘” vengono introdotte importanti modifiche che entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio 2012.

La principale novità riguarda la tassazione che scende al 5%, questo per incentivare l’utilizzo di questo regime fiscale per giovani imprenditori (che possono essere anche coloro che hanno perso di recente il lavoro o sono in mobilità e vogliono mettersi in gioco in prima persona).

Per beneficiare di questo regime fiscale, il contribuente:

altrimenti si deve optare per altri regimi fiscali.

Leggendo questo articolo (del 05/07), che fa ancora riferimento alla bozza di manovra, ho trovato inoltre il riferimento all’età che non deve essere superiore ai 35 anni per poter avviare l’attività con questo regime e che la durata massima del regime non può superare i 5 anni; di entrambi queste limitazioni non ne vedo traccia nel testo del decreto legge (del 06/07) e forse sono stati rimossi.

Sarebbe utile avere conferma da qualcuno più informato sulle leggi collegate.

*** Aggiornamento del 18/07/2011 ***

La conversione in legge [4] ha apportato ulteriori modifiche al testo inziale [3].

La novità più importante è che sembra rimasto in piedi il vecchio regime per tutti, così com’era previsto dalla finanziaria del 2008 [1]. La tassazione però sarà agganciata ora agli scaglioni IRPEF (e non più al precedente 20%) e saranno applicabili gli studi di settore, da cui prima si era esonerati.

Le agevolazioni previste dalla manovra diventano quindi applicabili solo per chi stipulerà i nuovi regimi, a partire dal primo gennaio prossimo, con il doppio vincolo di non superare i 35 anni e di non poterne beneficiare oltre tale età. Per i giovani quindi sarà disponibile il regime agevolato al 5%; oltre il 35° anno di età si applicherà l’aliquota agganciata all’IRPEF. Il testo aggiunge infatti:

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

 Segnalo l’ottimo articolo riepilogativo di Fisco&Tasse sull’argomento.

Riferimenti

 

Scritto da Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

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