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Nuovo regime dei minimi

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7 Luglio 2011   |   Lavoro

Nuovo regime dei minimi

All’interno della manovra di cui si discute in questi giorni compaiono anche sensibili cambiamenti relativi all’imprenditoria giovanile, in particolare a quel regime a tassazione agevolato che è conosciuto come Regime dei minimi e che è stato introdotto con la legge Finanziaria 2008.

Tale regime prevede alcune sostanziali limitazioni:
– il fatturato annuo lordo non può superare i 30K
beni strumentali acquistati per l’attività non possono superare i 15k nei precedenti 3 anni
– la tassazione applicata a fini IRPEF è pari al 20% (cui si aggiunge il contributo verso l’INPS nel caso di lavoratore autonomo)

In cambio un contribuente nel regime dei minimi:

  • non ricade negli studi di settore
  • è esonerato dagli adempimenti IVA
  • è esonerato da obblighi di registrazione, tenuta di scritture contabili, invio degli elenchi di clienti e fornitori

 

non ha quindi particolari obblighi di tipo amministrativo se non numerare progressivamente i documenti emessi, tenerne copia e conservare le fatture di acquisto.

Con la manovra in approvazione, in particolare con l’Art. 27 “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita‘” vengono introdotte importanti modifiche che entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio 2012.

La principale novità riguarda la tassazione che scende al 5%, questo per incentivare l’utilizzo di questo regime fiscale per giovani imprenditori (che possono essere anche coloro che hanno perso di recente il lavoro o sono in mobilità e vogliono mettersi in gioco in prima persona).

Per beneficiare di questo regime fiscale, il contribuente:

  • non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • la nuova attività non deve essere il mero proseguimento di una precedente attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo (ad esclusione di eventuali attività di pratica obbligatoria)
  • qualora si prosegua un’attività di impresa svolta in precedenza, nel periodo di imposta precedente non si sia superato il tetto di 30k

altrimenti si deve optare per altri regimi fiscali.

Leggendo questo articolo (del 05/07), che fa ancora riferimento alla bozza di manovra, ho trovato inoltre il riferimento all’età che non deve essere superiore ai 35 anni per poter avviare l’attività con questo regime e che la durata massima del regime non può superare i 5 anni; di entrambi queste limitazioni non ne vedo traccia nel testo del decreto legge (del 06/07) e forse sono stati rimossi.

Sarebbe utile avere conferma da qualcuno più informato sulle leggi collegate.

*** Aggiornamento del 18/07/2011 ***

La conversione in legge [4] ha apportato ulteriori modifiche al testo inziale [3].

La novità più importante è che sembra rimasto in piedi il vecchio regime per tutti, così com’era previsto dalla finanziaria del 2008 [1]. La tassazione però sarà agganciata ora agli scaglioni IRPEF (e non più al precedente 20%) e saranno applicabili gli studi di settore, da cui prima si era esonerati.

Le agevolazioni previste dalla manovra diventano quindi applicabili solo per chi stipulerà i nuovi regimi, a partire dal primo gennaio prossimo, con il doppio vincolo di non superare i 35 anni e di non poterne beneficiare oltre tale età. Per i giovani quindi sarà disponibile il regime agevolato al 5%; oltre il 35° anno di età si applicherà l’aliquota agganciata all’IRPEF. Il testo aggiunge infatti:

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

 Segnalo l’ottimo articolo riepilogativo di Fisco&Tasse sull’argomento.

Riferimenti

 

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

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7 Luglio 2011   |   Lavoro

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