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Nuovo regime dei minimi

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7 Luglio 2011   |   Lavoro

Nuovo regime dei minimi

All’interno della manovra di cui si discute in questi giorni compaiono anche sensibili cambiamenti relativi all’imprenditoria giovanile, in particolare a quel regime a tassazione agevolato che è conosciuto come Regime dei minimi e che è stato introdotto con la legge Finanziaria 2008.

Tale regime prevede alcune sostanziali limitazioni:
– il fatturato annuo lordo non può superare i 30K
beni strumentali acquistati per l’attività non possono superare i 15k nei precedenti 3 anni
– la tassazione applicata a fini IRPEF è pari al 20% (cui si aggiunge il contributo verso l’INPS nel caso di lavoratore autonomo)

In cambio un contribuente nel regime dei minimi:

  • non ricade negli studi di settore
  • è esonerato dagli adempimenti IVA
  • è esonerato da obblighi di registrazione, tenuta di scritture contabili, invio degli elenchi di clienti e fornitori

 

non ha quindi particolari obblighi di tipo amministrativo se non numerare progressivamente i documenti emessi, tenerne copia e conservare le fatture di acquisto.

Con la manovra in approvazione, in particolare con l’Art. 27 “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita‘” vengono introdotte importanti modifiche che entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio 2012.

La principale novità riguarda la tassazione che scende al 5%, questo per incentivare l’utilizzo di questo regime fiscale per giovani imprenditori (che possono essere anche coloro che hanno perso di recente il lavoro o sono in mobilità e vogliono mettersi in gioco in prima persona).

Per beneficiare di questo regime fiscale, il contribuente:

  • non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • la nuova attività non deve essere il mero proseguimento di una precedente attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo (ad esclusione di eventuali attività di pratica obbligatoria)
  • qualora si prosegua un’attività di impresa svolta in precedenza, nel periodo di imposta precedente non si sia superato il tetto di 30k

altrimenti si deve optare per altri regimi fiscali.

Leggendo questo articolo (del 05/07), che fa ancora riferimento alla bozza di manovra, ho trovato inoltre il riferimento all’età che non deve essere superiore ai 35 anni per poter avviare l’attività con questo regime e che la durata massima del regime non può superare i 5 anni; di entrambi queste limitazioni non ne vedo traccia nel testo del decreto legge (del 06/07) e forse sono stati rimossi.

Sarebbe utile avere conferma da qualcuno più informato sulle leggi collegate.

*** Aggiornamento del 18/07/2011 ***

La conversione in legge [4] ha apportato ulteriori modifiche al testo inziale [3].

La novità più importante è che sembra rimasto in piedi il vecchio regime per tutti, così com’era previsto dalla finanziaria del 2008 [1]. La tassazione però sarà agganciata ora agli scaglioni IRPEF (e non più al precedente 20%) e saranno applicabili gli studi di settore, da cui prima si era esonerati.

Le agevolazioni previste dalla manovra diventano quindi applicabili solo per chi stipulerà i nuovi regimi, a partire dal primo gennaio prossimo, con il doppio vincolo di non superare i 35 anni e di non poterne beneficiare oltre tale età. Per i giovani quindi sarà disponibile il regime agevolato al 5%; oltre il 35° anno di età si applicherà l’aliquota agganciata all’IRPEF. Il testo aggiunge infatti:

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

 Segnalo l’ottimo articolo riepilogativo di Fisco&Tasse sull’argomento.

Riferimenti

 

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7 Luglio 2011   |   Lavoro

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12 commenti su “Nuovo regime dei minimi

  1. Mauro Corradi ha detto:

    Più che modifiche speriamo trattasi di integrazioni, perché non vorrei che con questa novità degli under 35 che verrebbero gravati solo di un 5% di imposta sostitutiva,  venisse abrogato il precedente regime dei minimi, in vigore dal 2008, che riguardava tutti i contribuenti, senza limiti di età, purché con fatturato sotto i 30K annui. A quel regime (chiamato in gergo ‘forfettone’) aderiscono circa 600mila lavoratori autonomi. 

  2. speriamo. tra l’altro se non sbaglio, non c’era neanche il limite sull’utilizzo del vecchio regime dei minimi. comunque, come ho scritto nell’articolo, non ho trovato le indicazioni sull’età e la durata nel testo del decreto legge.

  3. Marcello Floris ha detto:

    Ciao,
    sono nuovo ma vi leggo da qualche settimana con molto interesse quindi…complimenti sinceri per il sito e le notizie che date ai lettori.
    Per quanto riguarda il regime dei minimi di cui faccio parte anche io come gli altri 600.000 lavoratori autonomi, credo di aver capito e credo di non sbagliarmi, che verrà abrogato.
    Pensa…almeno 450/500.000 lavoratori autonomi che non rientrano in quel tipo di parametri, saranno nuovamente un facile bersaglio per gli studi di settore e tutto ciò che comporta, e poi di nuovo, di nuovo l’iva da pagare, che quando lavori con un cliente privato che non può scaricarla diventa di nuovo un balzello in più e non una partita di giro.
    Io credo che queste sanguisughe abbiano studiato bene il modo per rastrellare altri soldi ai poveracci, mascherando il tutto da incentivi per i nuovi imprenditori under 35.
    La manovra è fatta per aumentare il gettito, non per ridurre le spese.
    Ancora complimenti per il sito, continuo a leggervi con molto interesse.
    Marcello 

  4. Mauro Corradi ha detto:

    Purtroppo lo credo anch’io, ma spero veramente di sbagliarmi, perché se così sarà questo governo andrà a decretare la morte certa di centinaia di migliaia di piccoli lavoratori autonomi e professionisti che sopravvivevano in mezzo ad una concorrenza spietatissima proprio grazie all’esenzione Iva e alle semplificazioni fiscali. Siamo messi davvero male. Temo che l’Italia affonderà ancor prima dei tempi previsti (2013/2014). 

  5. Sembra in via di conferma che si tratta di una sostituzione e non di una integrazione del vecchio regime e che seguiranno pronunciamenti specifici dell’Agenzia delle Entrate:

    Obiettivo dell’agevolazione fiscale è favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.
    Tuttavia, i nuovi criteri, secondo il Governo, escluderanno dalla
    sostitutiva circa  il 96% degli attuali “minimi”; il tutto a favore
    dell’Erario, che disporrà di 100 milioni di gettito in più a regime ( fonte http://www.fasi.biz/it/news/ultime-notizie/4150-dl-98-2011-nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-le-start-up-di-giovani-imprenditori.html )

  6. Marcello Floris ha detto:

    Proprio come avevo capito io leggendo di qua’ e di là anche se non conoscevo le percentuali precise, il 96%!!!!!
    Tieni presente anche un’ altra cosa, rientrare nel regime ordinario per tutti i vecchi “minimi” vuol dire essere preda degli studi di settore e in un momento di crisi come questo equivale ad avere almeno 500.000 contribuenti incongrui quindi da verificare e automaticamente(perché nella realtà è così!) sanzionare, sanzionare, sanzionare!
    Pensa che nonostante il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, da poco è stata fatta una mega assunzione in equitalia, chissà perché.
    Gli aguzzini si preparano a fare man bassa dei piccoli lavoratori autonomi.
    Marcello 

  7. Mauro Corradi ha detto:

    in base a più recenti ricostruzioni sembrerebbe che gli attuali contribuenti minimi potranno continuare a godere di tale regime con due sole differenziazioni: non più imposta sostitutiva ma reddito irpef, non più esenzione dagli studi di settore. Dovrebbe continuare a vigere l’esenzione Iva e la non tenuta dei registri. Se fosse così la soluzione potrebbe anche starci bene. Incrociamo le dita e teniamo monitorati gli sviluppi.

  8. Ho aggiornato l’articolo.

    Dalla conversione definitiva in legge sembra confermato quanto ci hai anticipato: i vecchi regimi restano in piedi, ma saranno tassati in base all’IRPEF e saranno applicabili gli studi di settore.

    Le agevolazioni riguarderanno solo i nuovi regimi al 5%, ora vincolati a giovani fino a 35 anni.

  9. CARLO ha detto:

    cito: “(che possono essere anche coloro che hanno perso di recente il lavoro o sono in mobilità e vogliono mettersi in gioco in prima persona).”
    Ma se il prerequisito è non aver svolto lo stesso lavoro precedentemente sotto forma di dipendente o lavoratore autonomo…. come fa un cassa integrato che faceva il muratore a farsi incentivare? DEVE PER FORZA CAMBIARE LAVORO!!! Questo è un falso incentivo!!! Ci prendono in giro!

  10. Luigi ha detto:

    “Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il
    quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma
    non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno
    di età”….Ciao,una curiosità: ma in quale parte dell’art. 27 del D.L. 98/2011 c’è scritto questo? Io non riesco a trovarlo nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale….

    Stessa domanda per questo: “La tassazione però sarà agganciata ora agli scaglioni IRPEF (e non più al precedente 20%) e saranno applicabili gli studi di settore, da cui prima si era esonerati”; da dove si evince invece questo cambiamento nella tassazione?

    Grazie in anticipo per la “consulenza”.

  11. Mauro Corradi ha detto:

    la ‘speranza’ interpretativa a cui ci siamo attaccati è il comma 3 dell’art. 27 che recita: Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 

Grazie.