Tassazione preventiva sui bonifici dall’estero
Scritto da Massimiliano Brasile
18 Febbraio 2014 | Opinioni
La lotta all’evasione fiscale è sicuramente nobile e va supportata con ogni sforzo, ma a volte ci si chiede se i metodi impiegati vadano in direzione opposta.
E’ il caso dell’articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 (modificato dalla legge 97/2013) che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica dallo scorso primo febbraio.
La misura trova applicazione con il provvedimento n. 2013/151663 dell’Agenzia delle Entrate ( vedi pdf ) che coinvolge direttamente le banche italiane che ricevono tali bonifici: in assenza di una dichiarazione libera (e preventiva) presentata dal correntista, dovranno trattenere una quota del 20% sulla somma in entrata, da versare direttamente all’erario a partire dal prossimo 16 luglio come imposta sostitutiva considerando tale somma (nella sua interezza) un reddito soggetto a tale tassazione.
Nel caso si sia subita un’indebita trattenuta, si avrà diritto al rimborso da parte della banca sia per la somma trattenuta sia per gli eventuali interessi non maturati, effettuando una richiesta entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
E’ chiaro che il contribuente onesto non ha nulla da nascondere e la quota trattenuta costituirà un credito d’imposta se effettivamente si tratta di un reddito da tassare con imposta sostitutiva, ma in tutti gli altri casi aumenta l’onere sia per lui che per l’intermediario che deve gestire le trattenute preventive e inoltrare la (o le) eventuale dichiarazione resa, in aggiunta a quanto andrà comunque dichiarato da parte del contribuente nel nuovo Quadro RW. E spunta persino l’ipotesi per la quale la banca potrebbe richiedere al correntista / contribuente, la dichiarazione del quadro RW presentata al Fisco per validare la dichiarazione! Cito dal Sole24Ore:
[..] è probabile insomma che l’intermediario oltre alla autocertificazione possa richiedere al soggetto passivo l’esibizione del quadro RW dal quale si dovrà evincere quale bene abbia originato il flusso monetario in entrata. [..]
Non è da escludere che su diverse movimentazioni di natura diversa (tassabili e non tassabili) si sia costretti e presentare distinte dichiarazioni, in caso estremo per singola movimentazione!! E quandi in quanti faranno a meno di far rientrare capitali in Italia per evitare questa enorme seccatura?
Oltre ai legittimi dubbi sull’efficacia di questa novità, va detto che anche l’Unione Europea sta valutando la legittimità del provvedimento per assicurare che non vada a limitare la libera circolazione dei capitali tra gli stati dell’unione (e se vogliamo anche del circuito SEPA) e personalmente spero che un intervento di Bruxelles vada nella direzione della maggior semplificazione possibile per il cittadino. C’è già chi ha lanciato una petizione pubblica per chiederne l’abrogazione ispirandosi agli stessi principi e che ha amplificato in tutta la rete il malcontento diffuso su questa eccessiva burocrazia.
Intanto, non avendo istruzioni dettagliate su come procedere, sono pochi gli istituti che hanno provveduto ad approntare modulistica e informare la clientela.
Riepilogo quanto riportato dai lettori finora:
- ING Direct: nessuna modulistica, il cliente presenta autonomamente una dichiarazione libera via e-mail, PEC o in filiale per avere immediatamente una ricevuta scritta.
- IW Bank: pretenderebbe un’autocertificazione con l’indicazione “sono proventi relativi al mio lavoro presso societa’ estera e che quindi non sono da assoggettarsi alla prevista ritenuta” che non è vero in ogni caso
- Cassa Rurale di Renon: l’unica di cui finora ci è pervenuto un comunicato ufficiale in cui riepiloga le novità fiscali e indica una semplice autodichiarazione per richiedere l’esonero
- Fineco : dovrebbe pubblicare una comunicazione ufficiale a giorni
- Banca dell’Elba Credito Cooperativo : modulo dettagliato in pdf
(ultimo aggiornamento 19 febbraio 2014)
*** Aggiornamento del 19 febbraio 2014 ***
L’Agenzia delle Entrate notifica un provvedimento che conferma l’introduzione del nuovo quadro RW, ma differisce la decorrenza per la tassazione preventiva sui bonifici a luglio. motivandola con le difficoltà degli istituti a divenire compliant con le nuove incombenze.
Solo poche ore dopo il Tesoro annuncia invece la sospensione della norma, senza alcuna menzione alla sua ripresa, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.
18 Febbraio 2014 | Opinioni
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