Interpello ordinario su IVAFE
Scritto da Massimiliano Brasile
2 Novembre 2015 | Home Page - Fondo, Opinioni
Ho raccolto e fatta mia la proposta di inoltrare un interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate, in merito al corretto conteggio da applicare per il calcolo dell’imposta IVAFE su posizioni finanziarie non direttamente riconducibili a un conto corrente o un conto di deposito, detenute all’estero. Non appena disponibile, sarà mia cura sintetizzare di seguito l’eventuale risposta che riceverò, in osservanza a eventuali limitazioni sulla pubblicazione integrale delle informazioni comunicate.
Riporto il testo integrale dell’interpello inviato lo scorso 26/11 che invito comunque a commentare e anche a criticare per un eventuale futuro nuovo invio nel caso venga rigettato per mancanza di qualche requisito o nell’ipotesi che la risposta possa essere non soddisfacente.
Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
Via Cristoforo Colombo 426 c/d
00145 Roma
[email protected]
Il sottoscritto Massimiliano Brasile, nato a ******* residente in *******, Codice fiscale **********
- come descritto al paragrafo 2.4.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E del 2012 per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta IVAFE è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, attualmente pari a euro 34,20 per saldi medi superiori a 5000 euro, mentre per i prodotti riconducibili ad attività finanziarie, l’IVAFE va calcolata nella misura del 2 x 1000, sempre per saldi superiori a 5000 euro
- né la circolare richiamata, né l’articolo 13, comma 2-bis della tariffa allegata al dpr 642 definiscono le caratteristiche del conto corrente
- esistono prodotti finanziari erogati da istituti esteri non riconducibili in modo univoco a un conto corrente o un’attività finanziaria, come il prodotto Conto di Risparmio della banca svizzera PostFinance che ha un suo IBAN, permette di disporre bonifici verso terzi, ma non ha le peculiarità operative di un conto corrente (non ha assegni, carte di credito, domiciliazioni, …) e il bancomat fornito opzionalmente è operativo solo presso gli sportelli della banca, ossia non ha operatività in ambito SEPA o resto del mondo come i bancomat italiani.
Trattandosi di un prodotto dedicato al risparmio, ossia volto a costituire una riserva più che a movimentare delle somme verso terzi, sembrerebbe congruo associarlo a un conto di deposito, quindi con imposta IVAFE progressiva, nonostante esso possa permettere di movimentare le somme liberamente a mezzo bonifico al pari di un conto corrente. Tuttavia la proprietà di disporre liberamente bonifici è propria del conto corrente, per cui andrebbe considerata l’imposta fissa nei casi in cui fossero presenti movimenti verso terzi e non si tratti di girofondi tra il Conto di risparmio e altri conti correnti o conti di deposito intestati al medesimo soggetto. Questo implicherebbe quindi che la corretta IVAFE andrebbe valutata caso per caso, in base all’utilizzo effettivo della posizione finanziaria a meno che non sia possibile identificarla in modo univoco come conto corrente o come attività finanziaria in base a un pronunciamento ufficiale.
Si allega:
– la risposta ricevuta dal centro di assistenza alla presente.
Con osservanza,
Ing. Massimiliano Brasile
*** AGGIORNAMENTO DEL 24/11/2015 ***
Con inattesa celerità ho ottenuto risposta proprio oggi al mio interpello, anche se di fatto è stato formalmente rigettato.
Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate è che non possono essere chiamati loro a determinare la natura di un prodotto finanziario (nella fattispecie il Conto di risparmio di PostFinance), ma deve essere il contribuente con il rispettivo istituto a chiarirlo. Non posso riportare l’intero documento, dato che non ne ho l’autorizzazione, ma questo è il cuore del documento:
L’istanza di interpello presentata è inammissibile perché il quesito non attiene
all’interpretazione di alcuna norma tributaria. Il contribuente istante chiede conferma circa la natura del conto di cui è titolare presso PostFinance, attività che esula dalle competenze della scrivente.
L’unica cosa certa, secondo quanto segue all’argomentazione dell’inammissibilità è che effettivamente la discriminante per stabilire che sia assimilabile a un conto corrente è la possibilità di disporre liberamente di bonifici.
A questo punto direi che in mancanza di migliori delucidazioni richiedibili vada senza dubbio applicata la tassazione fissa di 34,20 euro per il Conto risparmio (e simili).
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