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Investimenti all’estero (mini guida)

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21 Ottobre 2008   |   Opinioni

Investimenti all'estero (mini guida)

Dopo aver recensito diverse offerte sottoscrivibili in Europa è necessario fare un po’ di chiarezza sui passi da compiere dal punto di vista fiscale per regolarizzare i propri investimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Grazie ai molti spunti di discussione che si stanno aprendo nei commenti dei vari post del blog, cercherò di organizzare in questo post una mini-guida che non ha alcuna pretesa di sostituire un vero esperto in materia fiscale, ma che può orientare il piccolo investitore nella direzione giusta anche grazie al supporto di tutti i lettori che hanno già sottoscritto alcune delle offerte recensite.

Ogni suggerimento e parere è il benvenuto!

1. Cos’è l’euritenuta e quando viene applicata

Ho spesso parlato dell’euritenuta [1], indicandola impropriamente come la tassazione di riferimento per investimenti in UE al di fuori Italia.
Impropriamente perché se il trasferimento dei propri fondi avviene tramite bonifico e quindi con un intermediario (il proprio istituto bancario ove si è titolari del conto corrente in Italia) viene segnalato tale trasferimento verso l’estero e su mancata dichiarazione di eventuali interessi percepiti (seppur tassati alla fonte all’estero) possono essere applicate delle sanzioni amministrative. La dichiarazione si rende necessaria perché venga applicata la corretta aliquota di riferimento (vedi paragrafo 2) in Italia.

Il discorso è analogo nel caso il trasferimento avenga in contanti senza che tale trasferimento venga poi denunciato (ciò che viene comunemente chiamato “in nero”): si è tenuti a dichiarare gli interessi percepiti, ma ovviamente chi persegue questa pratica solitamento lo fa per un fine illegale, ossia quello dell’evasione fiscale e si espone a tutta una serie di rischi. Va ricordato infatti che è sufficiente dichiarare gli interessi percepiti anche in conti esteri per regolarizzare la propria posizione di fronte al fisco, anche nel caso si fosse aperto il conto in contanti (ad esempio durante un viaggio o una vacanza).

Per limitare i benefici dell’evasione fiscale l’Unione Europea ha emanato una direttiva (nota come European Union Savings Directive) che ha originato l’euritenuta: per quegli stati dell’Unione che non hanno acconsentito a comunicare in automatico agli altri stati membri ove hanno la residenza i cittadini stranieri investitori (Belgio, Austria, Lussemburgo), c’è l’obbligo di applicare in automatico l’euritenuta fintanto che l’investitore non autorizzi l’istituto pagatore a comunicare gli interessi erogati all’ente di controllo fiscale di riferimento (per noi italiani l’Agenzia delle Entrate). Altri stati non appartenenti all’Unione Europea, come la Svizzera, hanno acconsentito ad applicare la medesima aliquota pur non acconsentendo a comunicare i dati degli investitori (tuttavia, preventivamente in Svizzera viene applicata l’aliquota federale pari al 35% a meno che non si richieda espressamente il rimborso in quanto non residenti in territorio elvetico [4]).

Aggiungerei comunque che l’euritenuta può essere scelta dagli investitori anche per i trasferimenti regolari: la comunicazione dei dati all’agenzia fiscale del paese di appartenenza permette di evitare che vi sia una doppia tassazione (euritenuta + aliquota piena applicata in Italia) deducendo successivamente l’ammontare già pagato nella dichiarazione dei redditi (rif. Direttiva 2003/48/Ce, Art. 10) e nel caso di un’aliquota inferiore si potrà dedurre la quota in eccesso (es. Svizzera che applica la ritenuta federale pari al 35%).

L’euritenuta al momento è pari al 20%. Dal primo luglio del 2011 salirà al 35%.

2. Lo schema per il calcolo dell’Irpef


3. Passi da seguire a seconda dello stato ove si investe

La normativa di riferimento è la Direttiva 2003/48/Ce [2] [3].

3.1 Paesi UE che comunicano automaticamente i dati

Per gli stati che comunicano automaticamente gli interessi accreditati a cittadini italiani che stanno investendo nel loro mercato, l’investitore è tenuto a dichiarare comunque tali interessi cui si vedrà applicata solo l’aliquota italiana.

3.2 Paesi UE che non comunicano automaticamente i dati (Belgio, Austria, Lussemburgo) – (rif. Direttiva 2003/48/Ce, Art. 13)

Per questi stati vige il segreto bancario con applicazione dell’euritenuta alla fonte.
Per richiedere la comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate va compilato il modulo relativo alla tassazione europea da inviare all’istituto di credito.

A questo indirizzo si può trovare il modello di documento da presentare in italiano e in inglese.

Bibliografia

[1] European Union Savings Directive (Witholding Tax)
[2] Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84
[3] La fiscalità del risparmio transfrontaliero (Johannes Guigard)
[4] Domanda di rimborso dell’imposta preventiva svizzera (per non residenti in Svizzera)

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

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21 Ottobre 2008   |   Opinioni

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