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L’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza

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12 Maggio 2013   |   Opinioni

L'Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza

Con la circolare n. 15/E del 10 maggio l’Agenzia delle Entrate prova finalmente a fare chiarezza sulla distinzione tra conto corrente e conto deposito ai fini di una corretta applicazione delle rispettive differenti imposte a carico.

Ecco la risposta ufficiale sull’argomento di nostro particolare intesesse:

 Distinzione tra conto corrente e conto deposito

D: L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, così come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, è prevista in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La tassazione dei depositi bancari ai sensi del comma 2 –ter del citato articolo 13, è, invece, stabilita in misura proporzionale, pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013. Si chiede di conoscere quali elementi assumono rilievo al fine della corretta individuazione del rapporto di conto corrente e di quello di deposito.

R: Il rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito.Con riferimento alla nozione di deposito, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancaria’ la nozione di deposito comprende: 1. i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente; 2. i depositi con funzione diversa da quella del punto 1. Potrebbero ricadere in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggio’, ecc. ) ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto. Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, si precisa, dunque, che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter. Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis  all’articolo 13 della citata Tariffa. Appare evidente, infatti, che, per effetto dell’accordo con il quale si dispone la segregazione, le somme vincolate perdono la funzione principale di fornire una provvista al rapporto di conto corrente. Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritto da Mauro Corradi

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12 Maggio 2013   |   Opinioni