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Unico PF 2013: pubblicati i modelli e le istruzioni definitivi

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9 Febbraio 2013   |   Opinioni

Unico PF 2013: pubblicati i modelli e le istruzioni definitivi

Nel quadro RM, per quanto concerne l’IVAFE, è stata fatta finalmente un po’ di chiarezza, dopo la confusa bozza delle settimane scorse. Ecco le importanti novità per noi detentori di attività finanziarie all’estero.

Su questa maledetta Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero finalmente si cominciano ad avere le idee un pò più chiare dopo che ci hanno fatto angustiare con continui decreti legge e circolari che modificavano da un giorno all’altro le modalità di applicazione dell’imposta.

Le istruzioni definitive riguardanti la sezione XV-B del quadro RM (IVAFE-Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) ci forniscono i seguenti importanti verdetti applicativi, per noi importantissimi:

1) l’imposta fissa di € 34,20 sui conti correnti e libretti bancari detenuti all’estero non riguarda solo quelli detenuti presso gli stati UE/SEE (come riportato nella bozza del dicembre scorso), ma  indistintamente quelli detenuti in tutti gli stati del mondo.  E’ comunque confermata l’esenzione per giacenze medie (da non confondersi con il saldo di fine anno!)  inferiori a 5000 euro (che andranno calcolate, mi raccomando, in modo preciso e conservati gli estratti conti da esibire in caso di controlli da parte dell’AE).

Da non dimenticare mai, al fine di non commettere errori, che secondo l’attuale normativa i conti di deposito non sono considerati conti correnti (e secondo la mia interpretazione neppure possono considerarsi libretti, anche se in Francia vengono confusamente chiamati livret) ma ‘altre attività finanziarie’ .

2) Su tale imposta viene introdotto l’acconto di giugno/novembre con le seguenti modalità:

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero per l’anno 2013 occorrerà controllare l’importo indicato nel rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie).

Per ciascun rigo, se l’importo:

-non supera euro 51,65, non è dovuto il relativo acconto;

-supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

L’acconto così determinato dovrà essere versato:

in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013  se l’importo dovuto è inferiore ad euro  257,52;

in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

– la prima, nella misura del 40 per cento del rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie) entro il 17 giugno 2013 ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

– la seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie) entro il 2 dicembre 2013.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

3) Incredibile ma vero: si precisa che a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 l’imposta versata nel 2012, sebbene originariamente costituisse l’imposta per l’anno 2011 in base alla norma istitutiva dell’IVAFE, deve considerarsi acconto per l’anno d’imposta 2012. Non ho parole per commentare ciò. Siamo purtroppo sottomessi a dei burocrati casinisti che si divertono a complicarci la vita, anche se in questo caso torna a nostro favore perché ci restituiscono quanto versato lo scorso anno.

 4) Conti di deposito all’estero: come scritto in precedenza sono equiparabili non ai conti correnti (e ragionevolmente neppure ai libretti) ma alle ‘altre attività finanziarie’ e, a differenza di quanto avviene per i conti di deposito detenuti in Italia che soggiacciono ad una  imposta minima di 34,20 euro, quelli all’estero fortunatamente non risultano assogettati a tale minimo! (non sappiamo se per dimenticanza o per inapplicabilità normativa o per errata convinzione che i depositi all’estero sono solo di importi elevati), per cui sui conti di deposito pagheremo quest’anno l’imposta dello 0,10% indipendentemente dal montante del capitale depositato/investito: 1 euro ogni mille di capitale.

Nessuna novità è stata invece introdotta sulla imposta (20%) sugli interessi percepiti che come sempre va riportata nella sezione V rigo 12 del quadro RM. Su tale imposta non è stato fortunatamente introdotto l’obbligo di acconto.

 

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9 Febbraio 2013   |   Opinioni

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276 commenti su “Unico PF 2013: pubblicati i modelli e le istruzioni definitivi”

  1. frenky ha detto:

    Avendo pagato entro 14gg ho utilizzato quello descritto sopra, 0,2% per ogni giorno di ritardo, spero vada bene… Sent from my BlackBerry® wireless device from WIND

  2. Samarkanda ha detto:

    se il conto corrente estero viene usato semplicemente per alimentare una carta di credito ricaricabile collegata al conto, la giacenza media sul c/c può risultare praticamente nulla (mentre magari non lo è quella sulla carta di credito). In questo caso il conto corrente non deve essere incluso nel quadro RM rigo 33. Corretto?

  3. Mauro Corradi ha detto:

    Se ti riferisci a Paypal ce l’ho anche io e ho sempre omesso di indicarlo, in verità le istruzioni di Unico indicavano di riportare anche i c/c a saldo zero, io però non l’ho mai fatto perché mi appare un adempimento troppo assurdo.

  4. dato che anche in questi casi le istruzioni sono soggette a interpretazione, ritengo che il nodo sia legato a un semplice fatto:

    – se i soldi caricati sulla carta possono solo essere spesi, una volta trasferiti dal conto costituiscono un abbattimento del saldo del c/c al pari di una spesa già effettuata;

    – se invece la carta può ritornare indietro i soldi (come un conto di deposito) o disporre bonifici (magari è anche dotata di IBAN), è equiparabile a un conto-moneta e ricade secondo me negli obblighi dichiarativi.

  5. Rosario ha detto:

    Ciao, ho bisogno un aiuto, ho aperto a gennaio del 2012 un conto in Post Finance, bonificando dall’italia 10.000 chf quindi circa 8400 euro, il saldo non è mai cambiato e a fine 2012 ha prodotto interesi per circa 3 euro, adesso a quanto ho capito dovrei compilare il quadro RW e pagare imposta di bollo e tassazione sui tre euro di interesse??? Se si con che codice e fino a quando ho tempo?

  6. ClaudioCo ha detto:

    Andrebbe aggiornato l’articolo con questa novità http://www.fiscal-focus.info/fisco/ivie-e-ivafe-con-acconti-maggiorati,3,18378

  7. contatta quanto prima un fiscalista dato che dovresti essere in tempo per un ravvedimento operoso e pagare solo una mora amministrativa per il versamento oltre scadenza.

  8. direi di consultare quanto prima un fiscalista per valutare gli estremi di un ravvedimento operoso. dovresti cavartela con una mora di circa 260 euro per omessa dichiarazione nel 2013 del Modulo RW, quadro RM e relativo versamento IVAFE (che dovrai comunque versare, forse anche quello con interessi di mora) mentre per il 2012 non avevi obblighi.

Grazie.