pr-logo

Cassa integrazione

Scritto da

15 Gennaio 2009   |   Lavoro

Cassa integrazione

L’economia va male, la produzione è ferma, il PIL è negativo e la BCE ha appena abbassato i tassi di un altro mezzo punto percentuale.

*** AGGIORNAMENTO DEL 19/09/2009 ***

:: La Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

Le aziende italiane per sopravvivere in questo momento ricorrono alla cassa integrazione e anzi, ormai fa notizia l’azienda che non lo fa (e sorge quindi il dubbio che in effetti ci possa essere qualche abuso). A dicembre c’è stata un’impennata di richieste (+525%) di cassa integrazione ordinaria e chi viene colpito personalmente (direttamente o indirettamente) da questo problema è costretto a fare i conti con ore, giorni o settimane di sospensione dal lavoro. Chi ha un contratto tutelato (*) ha quindi il diritto di ricevere questo ammortizzatore sociale e fino al ricevimento della busta paga non è detto che abbia chiaro a cosa va incontro.

La CIG [1] comporta una riduzione della retribuzione basata su una riduzione dell’orario del lavoro, che viene in parte ammortizzato (fino a circa l’80% delle ore non lavorate) dall’INPS fino a raggiungere un massimale che varia annualmente e in base al proprio mensile lordo. In particolare, i massimali in vigore per il 2009 sono i seguenti:

  1. 886,31€ per un lordo mensile (complessivo di scatti di anzianità e superminimo) fino a 1917,48€
  2. 1065,26€ per un lordo superiore a 1917,48€

(*) chi ha un contratto di apprendistato ad esempio non ha diritto alla cassa integrazione

:: Come si calcola la busta paga

Come calcolare quindi il lordo risultante.

Supponiamo un lordo di 1800€, quindi con massimale relativo al punto 1 (886,31€).

Se la percentuale di ore non lavorate è pari al 20%, su un monte ore mensile di 160 ore, parliamo di 32 ore rimborsate dall’INPS a circa l’80%. Il massimale (886,31€) va diviso per il monte ore mensile (160) e il risultato va moltiplicato per le ore di sospensione (32):

(886,31€ / 160 ore) * 32 ore = 177,26€

Il restante delle ore lavorate (80%, pari a 128 ore) viene retribuito in base al proprio lordo (1800€). Si divide quindi il lordo per il monte ore mensile e si moltiplica per le ore lavorate:

(1800€ / 160 ore) * 128 ore = 1440,00€

Il lordo complessivo scenderà quindi dai 1800€ iniziali a 1617,26€ (171,72+1440,00).

Le trattenute, relativamente al lordo erogato dall’INPS, sono pari al 5,84% (per i primi 12 mesi, successivamente non vengono applicate) e si applicano per l’intero periodo della cassa. Considerando circa un 27% di trattenute sul lordo erogato dall’azienda, il netto totale sarà indicativamente:

177,26 * (1-5,84%) + 1440 * (1-27%) = 166,91 + 1051,2 = 1218,11

Se indicativamente, il netto originale era di circa 1314€, la perdita finale sarà di circa 100€, nel caso migliore. Ovviamente maggiore è la quantità di ore di sospensione, maggiore sarà la perdita.

Nel caso peggiore, di cassa integrazione ordinaria a zero ore lavorate, il lordo finale corrisponderà al massimale dell’INPS sul quale si applica la trattenuta del 5,84%. Rispettivamente quindi un netto di:

  1. 816,56€ per un lordo mensile fino a 1917,48€
  2. 971,67€ per un lordo mensile superiore a 1917,48€

*** PROVA LA CALCOLATRICE ***

:: Lavoro accessorio o Prestazione occasionale

*** Aggiornamento del 19 maggio 2009 ***

Durante la cassa integrazione, non è possibile ricevere un’altra retribuzione e non decadono i vincoli contrattuali cui si era soggetti precedentemente (come il preavviso su eventuali dimissioni), così come non decadono diritti quali maturazione dei contributi pensionistici, giorni di ferie, ore di permesso, a patto che le ore di sospensione continue non superino i 15 giorni consecutivi.

Se si ha un altro rapporto retribuito, non precedentemente denunciato all’INPS, si rischia quindi di perdere l’ammortizzatore. Se il rapporto viene denunciato, viene sospesa la CIGO per la durata di questo secondo rapporto. Non si può altresì aprire una partita IVA.

Eventuali collaborazioni occasionali, per importi massimi di 5000€ annuali a committente possono essere invece prestate e non fanno decadere il diritto a ricevere la cassa integrazione. Si legge infatti sempre nel sito dell’INPS:

Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Dove si associa lo status di inoccupato anche al cassintegrato

:: Calcola lordo in cassa integrazione

*** AGGIORNAMENTO DEL 14/10/2009 ***

PER DOMANDE RELATIVE ALLA CASSA INTEGRAZIONE

APRIRE UN TICKET DI RICHIESTA A QUESTO LINK

Condividi l'articolo!

15 Gennaio 2009   |   Lavoro

Tags: , , , , , , ,

263 commenti su “Cassa integrazione”

  1. Acemmi ha detto:

    Molto utile, sicuramente per un numero di persone crescente (purtroppo)…

  2. scrooge ha detto:

    Gia’.

    Il tutto a carico dell’INPS.

  3. Mauro Corradi ha detto:

    Non stupiamoci quindi se il nostro stato è così pieno di debiti e se a qualche piccolo risparmiatore trapela qualche spauracchio di default e viene voglia di diversificare un pò di soldi all’estero

  4. grazia ha detto:

    Riguardo le prestazioni occasioanli si è detto “Eventuali collaborazioni occasionali, per importi massimi di 5000€ annuali a committente possono essere invece prestate e non fanno decadere il diritto a ricevere la cassa integrazione”. Si cpaisce quindi che le due retribuzioni sono compatibili, cioè l’una non esclude l’altra.
    D’altra parte, in base alla legge 160/1988, art. 8, co. 4-5-, Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, come sono compatibili le due cose?

  5. ciao Grazia.

    non sono un esperto in materia fiscale, ma suppongo che ci si debba confrontare sulla base della recente legge Biagi che si occupa di quelle forme di lavoro che non erano prese in esame precedentemente.

    L’articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, definisce le collaborazioni occasionali come:

    • attivita’ che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i 30 giorni nel corso dell’anno solare con un medesimo committente (stesso anno solare, stesso committente);
    • in ogni caso, non prevedono compensi superiori a 5mila Euro.

    Va chiaramente prestata attenzione a entrambi i punti durante la CIGO.

  6. Marco ha detto:

    Ma quindi l’importo erogato a titolo di CIGO subisce solo la detrazione del 5,84% INPS, e non è soggetta a tassazione? ma è sicuro questo?

  7. Ciao Marco.

    La componente retributiva erogata dall’INPS ha funzione di ammortizzatore sociale. Viene quindi tassata al 5,84%.

    Vedi anche a questo link.

    Nota: nella calcolatrice in fondo al pezzo ho inserito i massimali 2009.

  8. Gianluca ha detto:

    Scusate ma mi risultava che durante il periodo di cassa integrazione il preavviso in caso di dimissioni è azzerato.
    Siete sicuri di quanto scritto?

  9. ciao Gianluca.

    l’erogazione della CIG ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) ricadono nella definizione di ammortizzatori sociali, quei contributi cioè volti a migliorare la situazione di disagio derivante dalla riduzione di salario.

    durante la CIGO/CIGS non decadono quindi i vincoli contrattuali come il periodo di preavviso. tuttavia, dal momento che in questi casi è in sofferenza l’azienda è possibile che si possa ignorare tale periodo di comune accordo tra le parti indicandolo nelle dimissioni volontarie.

  10. daniela ha detto:

    buongiorno,

    sono un’impiegata part-time al 50%
    Poichè dovrò fare cassa integrazione ordinaria pari a 10gg al mese circa, quali parametri devo utilizzare per fare un calcolo approssimativo della mia busta paga ?
    Il mio lordo è di euro 890,27 contratto industria

    Grazie Daniela

  11. Fabri ha detto:

    Ciao,
    innanzitutto complimenti per il forum e la competenza delle risposte.
    Da quanto scritto sopra per la CIGO “Eventuali collaborazioni occasionali, per importi massimi di 5000€ annuali a committente possono essere invece prestate e non fanno decadere il diritto a ricevere la cassa integrazione”, non ho trovato però info analoghe per la CIGS.
    Visto che la collaborazione occasionale ” non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato” , possiamo dire che vale lo stess discorso per la CIGS ovvero le due retribuzioni sono cumulabili?
    Grazie mille
    Fabri

  12. @Daniela

    ciao, grazie per la domanda. avevo il dubbio che ci fosse qualcosa che non andava, ma non avevo avuto tempo per verificare. purtroppo ho semplificato troppo i conti e non ho incluso nel conteggio la trattenuta del 5,84% che si applica ai massimali e la gestione di lordi all’80% inferiori ai massimali. appena possibile rilascio la versione corretta.

    per rispondere brevemente a te, il lordo al 50% con il tuo part-time (a meno di svariorioni) dovrebbe essere 801,24€. mi farebbe molto piacere poter ricevere conferma o smentita nel momento in cui riceverai la busta paga (ti ringrazio in anticipo)

    @Fabri

    non ho letto in realtà distinzione in tal senso tra CIGO e CIGS, per cui propendo anch’io per la tua interpretazione. in generale se l’INPS ha imposto queste soglie l’ha fatto per tutelare i lavoratori occasionali ed evitare comunque il lavoro in nero (a maggior ragione se ci si trova in difficoltà economica).

    chiedo comunque conferma a un esperto in materia.

  13. Allora.. a parziale modifica di quanto già scritto nell’articolo e negli ultimi commenti, integro quanto riferitomi da persona più esperta.

    La gestione della prestazione occasionale è identica in caso di CIGO o CIGS, ma va impostato diversamente il discorso: l’attività occasionale non deve essere “alternativa” a quella lavorativa principale, ma deve poter coesistere con essa anche alla ripresa della normale retribuzione (e orario lavorativo).

    Di conseguenza è più che legittima una collaborazione che si possa dimostrare su eventuale contestazione, fosse già in piedi prima della CIG. Viene cioè garantita la buona fede del contribuente.

    Resta che la normativa non vieta espressamente le prestazioni occasionali, viene invece punito il contribuente che svolge lavoro dipendente o autonomo durante CIGO/CIGS.

  14. gattini64 ha detto:

    ciao
    ho un lordo mensile di €1.888,00 per nr. 13 mensilità quanto sarà l’importo della cassa integrazione straordinaria per totale 160 ore
    mensili?
    grazie
    ciao

  15. ciao gattini64.

    se le ore che indichi sono tutte di CIGS, vuol dire che sei a zero ore e nella calcolatrice devi impostare 0% come ore lavorate.

    il computo per CIGO/CIGS viene fatto su 12 mensilità, ma visto che il lordo che indichi è di poco inferiore alla soglia (1917,48€), con buona approssimazione dovresti superarla (per approfondire puoi vedere a questo link).

    a zero ore il lordo corrisponde esattamente al massimale di riferimento, quindi in questo caso 1065,26€.

  16. EB ha detto:

    Sono in cigo ed ho ho un part-time al 81,25%, il mio lordo di riferimento(sulle 40 ore settimanli) è maggiore di 1857,48.

    La ditta x cui lavoro ha fatto il seguente colcolo x calolare la cigo:
    1065,26 / 173 (ore mese al 100%) * 143 (mie ore mensili lavorabili) = 814,97.
    Io in busta mi aspettavo lordi 1065,26 – 5,84%.
    Cosa ne pensi?

  17. Ciao EB.

    Se guardi il link che ho postato al #15, vedi il dettaglio di come viene calcolata la CIGO.

    Sostanzialmente è su base oraria e quindi credo sia corretta la normalizzazione che ti hanno applicato (il massimale è riferito al monte ore contrattuale, ma giustamente hai un part-time e la quota oraria è inferiore).

    Ad ogni modo chiedo conferme e ti faccio risapere.

  18. Giorgio ha detto:

    Sono in CIGO e allo stesso tempo sto facendo il periodo di preavviso in quanto ho dato le dimissioni.
    Il mio datore di lavoro vuole che io faccia tutto il preavviso (4 mesi).
    E’ lecito tenermi a casa con uno stipendio ridotto quando nel posto di lavoro nuovo potrei lavorare a stipendio pieno?
    Il prevviso, inoltre, non serve a fare un passaggio di consegne con un collega?
    Inoltre è giusto che l’INPS paghi la mia CIGO?
    Come posso fare?
    Grazie
    Saluti

  19. Ciao Giorgio.

    Il preavviso è previsto dal CCNL di riferimento ed è indipendente dalla CIGO, che è un ammortizzatore erogato al lavoratore tramite l’azienda (e putroppo sempre anticipato dalla stessa dati i ritardi abissali dell’INPS). Solitamente si concorda con il datore di lavoro la data di uscita, per portare a termine eventuali scadenze (questo implica che in taluni casi si possa anche superare il periodo stesso) e mantenere buoni rapporti.

    Nel tuo caso, parli di 4 mesi di preavviso, il che mi fa pensare che il tuo livello e la tua anzianità siano tali da implicare un TFR consistente che l’azienda sarà obbligata a liquidarti nonostante la situazione di sofferenza in cui versa. E’ possibile che il motivo di questa “fiscalità” sia dovuto quindi a motivi economici? Potresti proporre in tal caso una rateizzazione del pagamento del TFR (4-6 mesi ad esempio).

    Nel caso in cui volessi comunque andar via prima del tempo previsto, andresti incontro a delle sanzioni (tipicamente, il mancato pagamento del periodo di preavviso previsto da contratto). Però in questo caso ti consiglio di informarti presso un patronato per meglio tutelarti.

  20. Claudio ha detto:

    Salve a tutti!
    Sono un lavoratore in cassa integrazione e volevo sapere se posso effettuare una collaborazione occasionale con tutti i limiti della legge.
    Mi spiego: posso percepire anche un solo euro in qualità di collaboratore occasionale stando in cassa integrazione o no?
    Grazie a tutti

  21. giovanna ha detto:

    Volevo chiedere se qualcuno di voi sa dirmi se è giusto che in busta paga l’imponibile, in caso di cassa integrazione, venga calcolato direttamente percentuale con la percentuale del 74,46 (cioe 80% – 5,54%) o il calcolo va fatto 80% dell’imponibile e il risultato ridotto del 5,54%? La differenza a livello retributiva è minima ma c’è

  22. Francesco ha detto:

    Ciao, voglio chiarire un punto.
    Io sono un sesto livello ccnl metalmeccanico con 1710 euro lordi più un superminimo di 300 euro.
    per sapere se rientro nella seconda fascia di retribuzione quella oltre i 1917.48 euro devo inserire nel calcolo anche il superminimo?
    Grazie

  23. @giovanna

    l’integrazione salariale spettante ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione che avrebbero percepito in caso di normale attività, ridotta del 5.84% a titolo di contributi inps (75.33%).

    purtroppo non ho ancora avuto tempo per correggere la calcolatrice!

    @francesco

    il lordo di riferimento è quello totale perché rappresenta quello che avresti percepito lavorando al 100%.

  24. elena ha detto:

    buongiorno,
    sono in cigs a zero ore, il mio contratto prevede 14 mensilità e un lordo di 1886 €. rientro nel primo o nel secondo scaglione?
    grazie per l’aiuto!
    Elena

  25. ciao Elena.

    per stabilire il massimale di riferimento vanno considerate le voci fisse come superminimi, indennità (turno, trasferta, mensa, cassa, ecc.).

    per ciò che riguarda la 13ma e la 14ma esse vanno a incidere solo sull’integrazione oraria in CIG.

    di conseguenza se il lordo che indichi è complessivo di tutte le voci fisse il tuo massimale di riferimento sarà di 886,31€.

  26. Giuseppina ha detto:

    Sono impegata presso un’aindustria metalmeccanica. Attualmente in CIGO a settimane o giorni.Il mese scorso ho fatto 56 ore di CIGO. Ho notato che le competenze della cassa integrazione sono calcolate al 74,46% anzichè all’80%. Il mio stipendio lordo è di 2.080,18 quale dovrebbe essere l’impoto delle competenze CIGO sul quale poi vengono calcolate le imposte? Grazie per la risposta.

  27. Buonasera Giuseppina.

    Le competenze di CIG sono calcolate al netto del 5,54% di ritenuta. Per calcolare l’importo delle competenze è sufficiente moltiplicare la quota oraria per le ore di sospensione.

    Come massimale di riferimento ha quello superiore, quindi su un monte ore di 160 la quota oraria sarà 1065,26/160=6,65. Le competenze lorde saranno quindi 6,65*56=372,84.

  28. Serena ha detto:

    Salve,
    se durante la CIGS si percepisce un compenso per prestazione occasionale, va dichiarato all’inps? Quest’ultima decurta dall’importo della CIGS quello della prestazione occasionale oppure decurta solo i giorni di attività impegnati per la prestazione?
    Grazie

  29. Salve Serena,

    putroppo la questione è tutt’altro che chiara.

    La disciplina relativa a CIGO/CIGS implica che il lavoratore non possa avere altri rapporti di lavoro che siano in conflitto con il regolare svolgimento del primo lavoro. Questo in automatico escluderebbe qualunque prestazione occasionale che possa andare in conflitto.

    Tuttavia, se l’importo della prestazione è inferiore a 5mila euro lordi, tale rapporto non rientra tra i redditi da dichiarare al fisco(essendo tassato al 20% alla fonte) e non credo che vada a intaccare lo strumento della CIG (vedi anche i commenti #11 e #12).

    Su eventuale contestazione da parte dell’INPS, ritengo che andrebbe prodotta una documentazione che attesti ad esempio che la collaborazione si sia avviata precedentemente alla partenza della CIGO/CIGS e che ricadendo all’interno del lordo esente da dichiarazione, non doveva essere denunciato all’INPS, per attestare la buona fede del lavoratore.

  30. massimo r. ha detto:

    salve,
    ma sulla cassa integrazione non c’e trattenuta irpef ?
    oppure l’unica trattenuta che c’e è quella del 5,84%
    grazie per i chiarimenti che potrete darmi

  31. @massimo r.

    il calcolo irpef viene eseguito sul lordo complessivo in busta paga, composto dal lordo fiscale derivante dalle ore lavorate e dal lordo CIG erogato dall’inps (ridotto del 5,84% per le prime 12 mensilità in CIG).

  32. E’ online la nuova versione della calcolatrice a questo indirizzo.

  33. Marco F. ha detto:

    Buongiorno
    Sono dipendente part-time a 3/5 e, attualmente, soggetto alla CIGO. Prima dell’entrata in crisi dell’azienda per cui lavoro avevo pianificato l’acquisizione di una partita IVA onde avviare una attività autonoma ad integrazione dei 2/5 non lavorati.
    Secondo Lei il divieto di apertura di una partita IVA per un lavoratore in CIGO è valido anche nel caso di CIGO part-time?
    Grazie

  34. @Marco F.

    Temo che la P.IVA sia incompatibile con lo status di cassintegrato, dal momento che va comunque denunciato all’INPS che provvede di conseguenza a interrompere l’erogazione della CIGO per la durata dell’attività autonoma. Alcuni riferimenti a questo link.

    Se l’importo dell’attività è inferiore a 5000€ lordi a committente, potrebbe essere gestibile la prestazione occasionale per la quale emettere fattura con ritenuta al 20%, con i “se” e i “ma” già anticipati nei commenti precedenti (vd. #30).

  35. fabrizio s. ha detto:

    come si calcolano le ferie, permessi ,rol con un contratto metalmeccanico nazionale in cassa integrazione ordinaria? e da quando si cominciano a calcolare le nuove maturazioni dell’anno?

    grazie

  36. ciao Fabrizio.

    per quanto riguarda ferie, permessi ecc. il computo resta uguale a prima (senza CIGO). la CIGO ammortizza le ore non lavorate, ma restano in piedi gli altri meccanismi previsti dal CCNL.

  37. fabrizio s. ha detto:

    ti ringrazio per la risposta ma…a me l’azienda ha detto che, se non si lavora almeno la metà più uno dei giorni di lavoro nel mese, la maturazione delle ferie rol ecc. è azzerata non maturo nulla ,mi prendono in giro? poi altri (sempre dell’azienda)mi dicono che la cigo è stata modificata da poche settimane ma non si sa come ,non trovo un documento che dica e spieghi queste cose in tutto il web.hai un link dove posso finalmente avere una carta che dice le cose come stanno?e rivendicare i miei diritti? ti ringrazio tantissimo da ora per un eventuale tuo ennesimo aiuto

  38. ciao Fabrizio.

    l’unico caso in cui le ferie non maturano è quello della cassa a zero ore settimanali (Pret. Lucca, 12 dicembre 1998, in Orient. Giur. Lav., 1999, I, p. 819, vedi).

    lo stesso concetto è affermato anche in questo documento, al paragrafo 3.

    il discorso dei 15 giorni è un’interpretazione della legge, sponsorizzata in particolare dai sindacati, mentre le aziende tendono a interpretare al contrario una riduzione progressiva del numero delle ferie in base alla riduzione delle ore lavorate (altri riferimenti a questo link).

    di recente il Min. Sacconi ha ridefinito il calcolo sulla CIG che può essere ora applicata a giornate invece che a settimane, ma introducendo nuove variabili (vedi comunicato CGIL). il documento ufficiale relativo a questo cambiamento è la circolare INPS n. 58 di quest’anno.

  39. Cassa integrazione guadagni ordinaria ha detto:

    Buongiorno sono una cassa integrata (CIGO) volevo sapere se è possibile il lavoro occasionale/accessorio e l’importo lordo annuale che si può percepire, senza effettuare la sospensione della cassa integrazione?

    Non riesco a trovare normative in merito e all’Inps dicono che per qualsiasi tipo di lavoro retribuito, insomma quando firmi un contratto di qualsiasi natura, devi effettuare la sospensione.
    Altrimenti decade il diritto all’indennità di cassa.
    Ho interpellato l’inps più volte ma la risposta è sempre la stessa.
    Quindi per i cassa integrati non c’è alcuna possibilità di lavorare per integrare.
    Mi potete aiutare, con i riferimenti e le leggi in merito.

    Il cassa integrato purtroppo non è un disoccupato o un inoccupato ma un dipendente che percepisce un reddito da lavoro.

    Nel caso della cigo ancora più triste perchè l’inps eroga l’indennità dopo 6-8mesi dai vari decreti emessi e vuol dire che siamo a reddito zero per troppo, tanto tempo!
    Help me.

  40. buongiorno,

    trovi un aggiornamento in merito in questo post con i riferimenti al sito dell’inps.

    in via “sperimentale” sembra sia permesso ai cassintegrati accedere alle prestazioni accessorie per massimo 3000 euro lordi annui a committente, a prescindere dal tipo di settore nel quale si presta la propria opera.

  41. Cristina ha detto:

    Buonasera. Sono in CIGO per tre mesi, il mio lordo è di Euro 1916,29 e sono part-time al 50%. Come deve essere calcolata la mia retribuzione? Grazie in anticipo.

  42. salve Cristina.

    ho reso disponibile una calcolatrice che permette di avere un’idea indicativa del lordo che si percepisce in CIGO/CIGS (ultimo aggiornamento a questo indirizzo).

    nella calcolatrice andrà quindi ad impostare il lordo, il part-time e le ore di sospensione.

    ad esempio, nell’ipotesi che la sospensione sia del 20% (16 ore su 80 lavorabili) il lordo corrispondente con i suoi dati sarebbe circa 1733,47€.

  43. marcello ha detto:

    Sono in Cigo da maggio 2009 fino a luglio 2009!!! Dopo questo periodo se il mio datore di lavoro non mi reintegra, a cosa andrò incontro???

  44. ciao Marcello.

    non credo di aver capito la domanda..
    la CIGO è un ammortizzatore che viene erogato dall’INPS al lavoratore per reintegrare parte delle ore di sospensione dal lavoro, ma non stai perdendo il lavoro. e’ pratica diffusa che l’azienda anticipi la quota proveniente dall’INPS che può arrivare concretamente anche dopo 6-9 mesi dalla concessione.

    terminato il periodo di CIGO (13 settimane mediamente), l’azienda può reiterare la richiesta per ulteriori 3 mesi (13 settimane) e questa domanda si può fare fino a coprire un periodo massimo di 52 settimane in due anni (sempre che ci sia l’approvazione delle forze sindacali e la validazione dell’INPS).

    ma parliamo sempre di supporti economici versati dall’INPS a un’azienda in difficoltà che resta obbligata a corrispondere le ore lavorate e a mantenere in piedi i contratti in essere. non tutte le aziende possono accedere alla CIGO, dal momento che sono necessari diversi vincoli, ma una volta erogata il lavoratore mantiene le tutele che c’erano durante il normale rapporto di lavoro.

  45. Marco ha detto:

    A proposito di ferie, volevo sapere se facendo cig con patto di solidarietà, le ore di ferie vengono conteggiate per intero (8h di ferie al giorno) o solo per le effettive ore che si lavorerebbero (nel mio caso 6 h). Grazie e complimenti per il sito.

  46. marcello ha detto:

    Ciao !!! Grazie dei chiarimenti !!! Rifaccio la mia domanda. A partire dal 04/05/2009 sono stato messo in Cigo per 13 settimane come previsto. Fino ad oggi 08/06/2009, non sono stato richiamato in fabbrica per riprendere l’attività lavorativa nemmeno per un giorno. Faccio presente, che il mio reddito mensile in busta paga ammontava al netto di € 1.150,00 . Quale sarà il mio nuovo reddito mensile a zero ore lavorative???

  47. Cristina ha detto:

    Buonasera Massimiliano, La ringrazio per la Sua disponibilità e ne aprofitto per chiederLe un’ulteriore precisazione: quando imposto il lordo nella calcolatrice devo indicare quello che sarebbe lavorando full-time (1916,29) oppure devo rapportarlo al 50% (958,26)? La ringrazio di nuovo.

  48. @marco
    ho chiesto chiarimenti a un commercialista, ti faccio sapere appena possibile

    @marcello
    il lordo nel tuo caso coincide con il massimale cigo di riferimento dal momento che sei a zero ore (nella calcolatrice è sufficiente impostare come ore di sospensione il monte ore lavorabile, in media 160 ore per un full-time). purtroppo non ho ancora avuto tempo di inserire il calcolo del netto.

    @cristina
    nella versione attuale della calcolatrice è già supportato il part-time al 50%. nel suo caso basta quindi indicare il lordo effettivo e selezionare part-time, sulla destra vedrà calcolato alla voce “lordo di riferimento” il suo lordo raddoppiato.

  49. Tonia50 ha detto:

    Salve,
    sono in CIGS da un paio di anni e lo scorso anno ho avuto un contratto occasionale di 5000 euro lordi (divenuti 4000 con la ritenuta del 20%), che ho comunicato preventivamente all’INPS e per il quale l’INPS mi ha detratto non solo l’indennità ma anche i contributi. Quando ho fatto il 730, il CAAF mi ha fatto aggiungere l’importo del contratto occasionale al reddito dell’INPS: fra IRPEF, tasse regionali e comunali, ho dovuto pagare altri 800 euro di imposte….
    Ora, si stà verificando la possibilità che abbia qualche altro contratto temporaneo, però sono a conoscenza del fatto che i contratti occasionali non possono essere superiori a 30 giorni e superare i 5000 euro nell’anno. C’è un’alternativa contrattuale che rende compatibili la CIGS e una collaborazione lavorativa? C’è a tale proposito una cifra massima che non può essere superata, pena la perdita della CIGS?

Grazie.