Domande frequenti sui conti svizzeri
Scritto da Massimiliano Brasile
20 Novembre 2011 | Opinioni
Nell’ultimo periodo sono aumentate considerevolmente le richieste relative alle incombenze fiscali per chi apre un conto corrente o un conto di deposito in Svizzera. Cercherò di raccogliere in questo articolo le principali indicazioni emerse anche grazie al feedback di molti lettori.
Ciò che segue è da considerare come sempre un work in progress che spero di perfezionare e correggere con il vosro aiuto, che non può certo sostituire il parere di esperti fiscalisti, ma che forse può offrire un punto di riferimento per chi si avvicina per la prima volta ad investimenti all’estero.
Ultimo aggiornamento 11/03/12. Ogni segnalazione è come sempre la benvenuta!
Veniamo alle domande.
- E’ legale aprire un conto in Svizzera?
- Che cifra posso trasferire?
- Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
- Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di dichiarazione?
- Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
- Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
- Cosa va dichiarato?
- In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
- Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
- Quali tassazioni subisco?
- Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?
1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?
Chiariamo subito che aprire un conto corrente rappresenta l’accettazione di un contratto tra due parti, la banca e il cliente. Non c’è quindi alcuna limitazione per un qualunque cittadino italiano ad aprire un conto corrente ovunque nel mondo, così come in Svizzera. Quando si parla di legalità di un conto corrente, in realtà si deve far riferimento alla tracciabilità delle cifre che sono state versate sullo stesso: se il trasferimento avviene tramite bonifico o assegno, non può esserci alcun timore sulla legalità della stessa operazione (chiaramente la banca potrà richiedere prova di legittimo possesso delle cifre che si trasferiscono e legittima origine delle stesse).
Nella pagina dei Conti Esteri trovate diverse recensioni di offerte svizzere.
2. Che cifra posso trasferire?
Negli ultimi anni sono state varate norme e direttive internazionali e nazionali destinate a limitare il riciclaggio di denaro e le attività illegali [1]. In conseguenza a queste misure i trasferimenti di denaro sottostanno al vaglio degli istituti di credito che per primi sono tenuti a valutare la liceità di un trasferimento (domandando e registrando scopo e natura del trasferimento ad esempio per importi rilevanti), ma che non possono certamente impedirlo. Le soglie significative relative ai bonifici internazionali possono essere le seguenti:
0-15k : entro questo range la banca non è tenuta a fare alcuna indagine, ma in riferimento alla recente manovra (legge n. 138 del 13 agosto 2011) scatta l’obbligo di segnalazione per movimenti pari o superiori a 2500 euro mentre risulteranno tracciati tutti i trasferimenti a partire da 1000 euro in riferimento al recente D.L. 201 dello scorso 6 dicembre [5]; inoltre tale limitazione ha periodicità settimanale.
15k-50k : indipendentemente che tali somme siano trasferite in soluzione unica o in più soluzioni successive che possono apparire collegate, la banca deve indagare sulla natura del trasferimento oltre a segnalarlo; questo importo permette un trasferimento senza particolari limitazioni in tutta l’area UE.
50k-250k : in questa fascia i bonifici oltre a essere segnalati sono soggetti a limitazioni che variano da istituto a istituto
250k-500k : come la fascia precedente, questi bonifici sono soggetti a maggiori limitazioni e alcuni istituti neanche li permettono
oltre 500k : questi bonifici sono definiti come di importo rilevante o BIR (Bonifico di Importo Rilevante); oltre alle evidenti limitazioni che variano da istituto a istituto, possono avere costi variabili anche in percentuale sulla cifra trasferita
Le limitazioni illustrate sono chiaramente inferiori nel caso la banca abbia clienti che abitualmente movimentino cifre importanti (ad esempio aziende o liberi professionisti) e sono per lo più relative a movimentazioni sporadiche e occasionali, tali da necessitare controlli mirati da parte dell’istituto.
3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
E’ bene tenere a mente che la Svizzera è un paese esterno alla Comunità Europea. Da questo punto di vista trasferire i soldi verso la Svizzera e verso gli Stati Uniti si equivalgono.
Dato che si tratta di un importante centro finanziario però, tutti gli istituti prevedono costi certi per le movimentazioni verso la Svizzera che devono essere indicati nei fogli informativi del proprio conto corrente. In base al proprio istituto il costo può variare, da un minimo di zero euro a cifre non trascurabili.
Vorrei far notare che la Svizzera ha aderito agli accordi SEPA e in conseguenza di questi accordi, le sue banche, che hanno dotato i conti correnti di codice IBAN, non applicano spesso commissioni per i trasferimenti verso la UE. E’ auspicabile che i nostri istituti di credito seguano la stessa direzione.
Può essere utile la lettura di alcuni articoli dedicati a come risparmiare sul trasferimento tra Italia e Svizzera.
4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di denuncia?
Il limite alla movimentazione di capitali senza obbligo di denuncia alla Dogana (oltre i confini nazionali a prescindere dalla modalità di tale trasferimento e della destinazione) è attualmente fissato in 10mila euro [2]. Questo vuol dire che da 10mila euro e 1 centesimo in su il cittadino deve dichiarare il trasferimento se attraversa il confine nazionale con la cifra in contanti (all’Ufficio delle Dogane, compilando apposito modulo) o tale denuncia sarà fatta da parte della banca se il trasferimento avviene a mezzo bonifico (via preferibile).
Ovviamente, se si trasferiscono tra un anno e l’altro cifre inferiori ai 10mila euro che si vanno a cumulare all’estero (consistenze), andranno conseguentemente dichiarate nell’anno fiscale successivo allo sforamento dei 10mila euro [4]. Riguardo i trasferimenti, si fa riferimento anche a quelli estero-su-estero, ma non ad acquisti effettuati con carte di credito o assegni che non devono essere dichiarati.
Riguardo i prelievi in contanti effettuati tramite carte di credito o di debito (bancomat), essi rappresentano di fatto trasferimenti estero-su-Italia e vanno quindi conteggiati ai fini delle movimentazioni e dichiarati se si sfora il limite dei 10mila euro [4].
5. Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
Le sanzioni per mancata dichiarazione di somme detenute all’estero pari o superiori a 10mila euro variano tra il 5% e il 25% sono elevate fino al 50% delle somme non dichiarate eccedenti i 10mila euro così come delle movimentazioni superiori a 10mila euro non denunciate [3].
Segnalo inoltre che sono in corso trattative riservate tra Italia e Svizzera per la determinazione di capitali ignoti al fisco italiano detenuti in Svizzera da parte di cittadini residenti in Italia. Conseguentemente a queste trattative è ipotizzabile che vi sia la concreta possibilità di una tassazione diretta da parte degli istituti elvetici, sul modello di quanto già concordato tra la Svizzera, la Gran Bretagna e la Germania in materia di evasione fiscale.
6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
Se il trasferimento è avvenuto nell’anno in corso si è perfettamente in tempo per dichiararlo l’anno successivo. Negli altri casi, se non si è provveduto a dichiararli in tempo, è opportuno rivolgersi a un fiscalista per valutare il più opportuno da farsi.
7. Cosa va dichiarato?
Vanno dichiarate le consistenze detenute all’estero a proprio nome superiori a 10mila euro e i relativi interessi superiori a maturati tali che la relativa imposta applicata in Italia superi 10,33 euro nell’anno precedente (es. per un’imposta sostitutiva al 20%, gli interessi percepiti superino almeno 52 euro). Per determinare la somma, si cumulano eventuali diversi depositi detenuti e il cumulo nella stessa dichiarazione (es: se devo allo Stato un’imposta maggiore di 10,33 euro, derivante dalle sezioni V e XVI del quadro RM, allora le sezioni XV e XVI vanno compilate, anche se l’imposta sugli interessi derivanti dal quadro RM-V sono minori di 10,33 euro).
Vanno inoltre dichiarate le movimentazioni che cumulativamente superano i 10mila euro (es. bonifico 5000 euro verso estero e entro l’anno riporto 5000 euro e 1 centesimo in Italia devo dichiarare la movimentazione).
La sezione XVI dell’RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata.
La sezione XVI del Quadro RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata ricadendo nella cosiddetta “Patrimoniale Monti” inserita nel decreto Salva-Italia [5] che prevede una tassazione ulteriore dell’1×1000 per le attività detenute nel periodo 2011-2012 e del 1,5×1000 per le attività a decorrere dal 2013.
Per posizioni cointestate vedi punto 9.
8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
Fermo restando che il modo più trasparente per trasferire le somme all’estero è a mezzo bonifico bancario e che la propria banca effettuerà una segnalazione se la cifra movimentata supera le soglie previste (vedi punto 2), i risparmi detenuti all’estero vanno dichiarati nell’anno fiscale successivo al primo trasferimento e negli anni successivi fintanto che tali cifre superano gli importi minimi vengono mantenute aperte le posizioni all’estero.
In particolare andrà compilato il Quadro RW per cifre pari o superiori a 10mila euro e il Quadro RM per gli interessi superiori a 10,33 euro maturati in accordo alle soglie indicate al punto 7.
Se però si trasferiscono ad esempio 5mila euro verso un conto estero e nello stesso anno gli stessi 5mila euro sono trasferiti indietro verso il conto italiano, si è raggiunta la cifra di movimentazione che obbliga a compilare il Quadro RW del modello Unico.
Non vanno inoltre trascurati gli interessi eventualmente maturati all’estero: se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM del modello Unico (anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare il Quadro RW).
Vi è inoltre un’ulteriore modalità di dichiarazione, non sempre praticabile, che fa riferimento alla possibilità di dare uno specifico mandato alla propria banca estera:
Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. [4]
Tale misura può essere richiesta anche in caso di conto infruttifero, dato che in futuro potrebbero cambiare le condizioni di interesse del conto estero. Tuttavia non ci risulta nessun istituto svizzero, tra quelli recensiti, che si renda disponibile ad adottare questa particolare procedura utile solo per i contribuenti italiani.
Nel caso ci fosse un istituto disponibile, il contribuente sarebbe esonerato completamente dal dover dichiarare le somme gestite da tale banca visto che sarebbe la banca stessa a operare da sostituto d’imposta accreditando gli interessi in Italia per la loro tassazione.
9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
In tal caso entrambi gli intestatari dovranno compilare l’anno successivo i quadri interessati per l’ammontare complessivo detenuto all’estero. Vale infatti il principio di “disponibilità” del conto, ossia di poter disporre per ciascun intestatario liberamente delle somme sul conto.
In particolare si fa riferimento alla circolare 45E/2010 dell’Agenzia delle Entrate [4] che in proposito dichiara:
[..] in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.
10. Quali tassazioni subisco?
In Svizzera vigono due possibili tassazioni:
- l’imposta preventiva federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi Modulo 95 nella guida [0]).
- l’euroritenuta al 35%, applicata sugli interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.
In sede di denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:
- imposta sostitutiva al 20% (aliquota medesima con cui vengono tassati gli interessi in Italia), in vigore dal prossimo 01/01/2012
- tassazione ordinaria in base allo scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente 23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione), in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa, quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne saranno meglio chiariti i dettagli.
Nota su PostFinance: non è prevista secondo questo isitituto la rinuncia al segreto bancario e sarà comunque applicata la tassazione sugli interessi in base all’imposta federale. Identica posizione sembra sia assunta anche da Credit Suisse e UBS.
11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?
Per operare in Svizzera ogni banca e ogni succursale che accetti depositi è obbligata ad aderire al Fondo di tutela bancario svizzero, che è attualmente pari a 6 miliardi di franchi, garantendo su territorio svizzero una copertura pari al 125% dei depositi accettati. In virtù di questo obbligo, ogni cliente che apre un rapporto bancario in Svizzero ha una copertura fino a 100mila franchi dallo scorso 18 marzo (precedentemente la copertura era di 30mila franchi).
Sono tutelati tutti gli averi in conto intestati allo stesso cliente (quindi conti correnti, conti di deposito e le obbligazioni di cassa [6]) per singolo depositante e per banca [7], a prescindere dalla valuta di riferimento scelta per il rapporto.
Fanno eccezione le poste svizzere (PostFinance) che godono di una garanzia superiore erogata direttamente dallo stato elvetico, vista la loro struttura pubblica: in virtù di questa sovra-tutela i depositi privilegiati presso PostFinance godono di garanzia indipendentemente dall’importo degli averi del singolo cliente [8].
Riferimenti
[0] Guida agli investimenti all’estero
[2] Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195
[3] Circolare 43/E del 2009 (Agenzia delle Entrate)
[4] Guida alla corretta compilazione del modulo RW
[5] Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, “Salva-Italia“)
[7] Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri
20 Novembre 2011 | Opinioni
Tags: credit suisse, crisi, euro, evasione fiscale, germania, inghilterra, quadro rw, svizzera, ubs
[1]
immagino il thread cui ti riferivi è questo sul FOL http://www.finanzaonline.com/forum/officine-giuridiche-legal-financial-forum/1374372-tassazione-separata-per-interessi-maturati-allestero-inferiori-10-euro.html
grazie per i complimenti, ma mi dispiace dover perscare le critiche altrove. se ci sono cose che non condividi di quanto scritto penso che questa sia la sede migliore per discuterne.
forse hai ragione riguardo il calcolo, sarebbe però più utile corroborare la considerazione con qualche affermazione ufficiale (AdE o circolari).
casi di esonero da obbligo dichiarativo col RW
SCRIVI INTERPELLO
se vuoi ti butto giu’ un testo
a volte te sei apodittico e mi spiaceva dispoacerti
riferiscomo alla tesi della deduzione in unico della èrev svizzera
una vera eresia
🙂
alla prossima ho detto troppo
non può che farmi piacere poter integrare e completare questa guida quanto più possibile. non farti scrupoli, hai i miei riferimenti per mandare materiale.
segnalo che quanto riportato al punto 5) (sanzioni) in base alla circolare 43/e del 2009 punto 13 risulta modificato dal 10 al 50 %
Salve Ho letto l’articolo e visionato il sito, devo dire che è completo e altamente Informativo….La mia domanda è la seguente:
Avrei intenzione di trasferire una piccola somma (circa 10mila €…) in un conto svizzero che aprirei appositamente; Quello che volevo sapere è se si ha la possibilità di Bloccarli e farli fruttare (tipo i vecchi BOT in Italia….) e a che condizioni economiche e di tasso di interesse….E’ una cosa fattibile/Ipotizzabile nel contesto EUROpeo in cui ci troviamo???
Grazie e complimenti ancora per le info che date…….
grazie per la segnalazione e il riferimento! aggiorno subito l’articolo.
Ciao (e complimenti!), segnalo una contraddizione tra il punto 7 (“per un’imposta sostitutiva al 20%, gli interessi percepiti superino almeno 52€”) e il punto 8 (“per interessi superiori a 10,33 euro.” e “se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM del modello Unico”.
giusta osservazione! ho corretto il punto 8.
Allora va modif.to anche art.8 ultimo comma
eliminato!
Ho letto e riletto, ma non mi sono chiare due cose:
1) in caso di conto cointestato, gli interessi percepiti vanno indicati al riquadro RM al 50% per ogni coniuge? Altrimenti gli interessi sarebbero tassati due volte.. (la disponibilità al 100% resterebbe comunque indicata in RW).
2) in caso di recupero tassazione federale tramite modulo 95 (es. recupero nel 2012 la tassazione del 2011), la cifra recuperata andrebbe sommata nel riquadro RM dell’anno successivo?
Grazie mille e complimenti per la guida!
ma per i bonifici di importo rilevante (es. 100.000), la banca a chi la segnala e perchè?
1) dato che entrambi gli intestatari devono compilare il quadro RW per il 100% delle consistenze, penso che anche al quadro RM vadano dichiarati gli interessi al 100%
2) non mi è chiaro in che modo viene recuperata la cifra; dato che viene ritenuta alla fonte, è possibil che venga liquidata in conto e che quindi vada a incidere sulla consistenza
La segnalazione viene fatta a Banca d’Italia, in particolare all’Unità di Informazione Finanziaria (rif. Direttiva 2005/60/CE). Su movimentazioni sospette sono coinvolte le forze preposte.
Salve, l’anno scorso (2011) per motivi di velocità nelle transazioni, e per un acquisto immobiliare italiano, mia moglie mi ha bonificato una cifra rilevante (>50kEuro) dal suo conto con PostFinance al mio conto BNL italiano.
Tutto dichiarato, tutto alla luce del sole.
Non avendo io effettuato altri movimenti con l’estero, devo compilare l’Unico?
Grazie
in questo caso, come indicato al punto 7 devi compilare il quadro RW solo se hai consistenze all’estero a tuo nome superiori a 10mila euro e i relativi interessi nel quadro RM.
Avevo capito che andasse compilato qualcosa anche nel semplice caso di trasferimenti da/per l’estero…
Io non avendo altri motivi quindi potrei anche non compilare proprio nulla (730-Unico..), da lavoratore dipendente neo-nudo-proprietario?
il mio assunto riguarda i patrimoni, per le proprietà immobiliari penso che vada dichiarato qualcosa (ma ci vorrebbe Mauro..).
A proposito, ma se mi mettessi a fare un po’ di trading (calmo) con le valute, ad esempio EUR>USD poi USD>CHF o USD>NOK per tranquillità, nello strano caso in cui riuscissi a realizzare qualche guadagno, come verrebbe tassato presso PF in Svizzera? Come gli interessi sul conto in EUR o in altro modo?
ti fermo in anticipo: PF non permette il trading ai non residenti!
Forse mi sono spiegato male, ho aperto conti (gratuiti per importi >7500CHF) in CHF USD e NOK, stesso intestatario, tra i quali posso cambiare cifre a scelta in valuta dello stesso conto.
Forse non si chiama trading, ma il risultato è simile..
Infatti mi hanno chiesto di non effettuare molteplici operazioni giornaliere..
L’ho chiamato trading calmo, l’idea è di fare switch ogni tanto, una volta a settimana per esempio, se penso che convenga..
Spero di non dire stupidaggini, non sono un professionista, potresti comunque aiutarmi a risolvere i dubbi esposti nella domanda precedente?
1) la differenza è che i riquadri RW sono “informativi”, “fotografano” movimenti/disponibilità, pertanto è corretto indicarli al 100% per entrambi. Ma il dubbio sul quadro RM resta, perché su un conto cointestato in Italia non pago due volte la tassa sugli interessi percepiti (e mi aspetterei che la stessa regola valga anche all’estero)..
ho chiesto chiarimenti a un mio amico commercialista; ti aggiorno appena ricevo feedback.
come forse ho già scritto qui da qualche parte è ovvio che sia 50 e 50 trattandosi di redditi conseguiti in cointestazione, è talmente evidente che non si dichiarano, nè lo Stato lo pretende, redditi inesistenti
🙂
certo che devi ma non tu tua moglie, fare il rw segnalando il movimento e lo stock finale 31-12 a meno che sia una residente fiscale non italia
penso abbia comprato nuda prop. in Italia
hai qualche riferimento per il 50/50? io non ho ancora feedback.
E’ principi generale che i modelli per la dichiarazione dei redditi contengano la indicaizione della quota di afferenza del singolo contribuente (vedi reddito fabbricati) talchè se ula pezza giustificativa / estratto conto) porti la cointestazione) la conseguenza è che QUEL SPECIFICO REDDITO va ascritto in parti uguali.
domanda 2
secondo me il rimborso della preventiva svizzera, in via teorica, non configura reddito tassabile ma solo rende “neutra” l’mposizione italiana in base ai trattati int.li sul divieto delle doppie impos.ni
domanda. chi decidesse di iniziare con PF con il conto privato on line in valuta +edeposito in valuta, è obbligato poi al set plus per avere un secondo conto privato in € + secondo, terzo, ecc. depositi in valute diverse e/o €????? o con il primo si può avere chiedendolo in sottoscrizione.
Ad alcuni ho letto che dicono che si parte col primo conto e poi fai il resto dopo con email, salvo che invece poi chiedono di ripresentarsi.
Chi sa rispondere?
puoi aprire N conti singoli in N valute diverse che compariranno tutti nel tuo avere in conto. una volta autenticato per l’apertura del primo, gli altri puoi aprirli tramite posta elettronica interna al conto (a me non è stato chiesto di ri-presentarmi quando ho chiesto l’attivazione di un secondo conto).
Salve, relativamente al punto 5 e le sanzioni relative ai conti non dichiarati, siete sicuri di avere bene interpretato la circolare linkata?
Sono andato a leggermela e non è vero che si rischia il 50% della cifra non dichiarata, quanto piuttosto il 50% della RENDITA di tale cifra non dichiarata.
Infatti, questo è l’esempio riportato nella circolare: “Supponendo, ad esempio, che sia effettuato il rimpatrio di una somma pari a € 1.000.000 il cui rendimento lordo presunto è pari a € 20.000 per ciascun anno (per un totale di € 100.000 nei cinque anni precedenti), ne consegue che l’imposta straordinaria dovuta è pari a € 50.000.”
Al che mi sorge un dubbio: essendo che l’importo di tale sanzione mi pare ridicolo se paragonato all’entità della cifra non dichiarata, siamo sicuri che tale circolare non faccia riferimento esclusivamente ai capitali rientrati con lo scudo fiscale?
nella circolare 43E/2009 [3] indicata al punto 5, vedi al paragrafo
13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI MONITORAGGIO
dove si legge:
[..] le sanzioni amministrative di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legge n. 167 del 1990 sono state elevate nella misura che va dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Si tratta delle segnalazioni riguardanti:
a)
le consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. II);
b)
i trasferimenti da, verso e sull’estero degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. III).
Si ricorda, inoltre, che la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria è anche punita con la confisca di beni di corrispondente valore.
Quindi si fa riferimento proprio alle consistenze e alle movimentazioni, a prescindere. Correggo comunque il punto, perché grazie alla tua segnalazione mi sono riletto il paragrafo di cui sopra e vedo che tali sanzioni riguardano anche le movimentazioni appunto!
chiarito questo, mi sai dire che cosa comporta in pratica, forse che si cambia tipo set di conti( commerciale) della loro offerta, con aggravio spese relative?In altre parole set on line dà solo conto e l’e-deposito
in eur or chf e per aver sia eur che chf devesi fare set plus?
Grazie mille per la celerissima replica e precisazione.
Ma l’esempio che ho sopra riportato e citato dal paragrafo 7 della suddetta circolare (MODALITÁ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA DOVUTA), in quali casistiche si applica quindi?
Inoltre, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, non ci sono percussioni di carattere penale (periodo di detenzione o altro)? Mi riferisco ovviamente a casistiche in cui gli importi non dichiarati provengano da fonti lecite e non da traffici illeciti di droga, rapine, etc.
*ripercussioni
se non interpreto male, riguarda l’emersione di capitali no dichiarati e non scudati che siano rimpatriati direttamente o tramite intermediario residente, presso il quale va presentata una dichiarazione implicita…
materia complessa, che esula ovviamente la natura di questa piccola guida 😉
Scusa Massimiliano, il punto riguardante le sanzioni per la mancata dichiarazione e/o movimentazione adesso è chiaro ma sei per caso a conoscenza di quelle relative ad errori fatti ad esempio nella compilazione del quadro RM tipo calcolo sbagliato degli interessi?
E invece sulle inesattezze formali?
Ho cercato un pò in rete ma non ho trovato nulla.
Sarà che sono allergico alla burocrazia ma il linguaggio e le spiegazioni usate usate nella modulistica al solito sembrano fatte apposta per farti sbagliare e aver così poi la scusa per bastonarti e raccattare un po’ di soldi.
penso che i casi cui ti riferisci rientrino tranquillamente nella pratica del ravvedimento operoso, a fronte del quale con opportune maggiorazioni è possibile pagare quanto dovuto anche se in ritardo. e ovviamente occorre un fiscalista.
se hai un set online e apri un altro conto via e-mail avrai due set online, con le rispettive spese.
l’e-deposito eventualmente associato avrà la stessa valuta di riferimento e tra loro i due e-deposito non comunicano direttamente (devi effettuare giroconti tra e-deposito e conto associato e poi tra i due conti correnti).
Grazie della veloce risposta, a parte il ravvedimento operoso che implica sia tu ad accorgerti per primo di eventuali sbagli mi riferivo soprattutto ad eventuali contestazioni da parte AdE riguardo errori in buonafede che quindi non sai di aver fatto ma possono essere male interpretati, voglio sperare che per 20€ in più o in meno o l’aver barrato una casella piuttosto che un’altra non facciano troppe storie anche se in giro se ne sentono di tutti i colori.
in tal caso, è possibile che sfuggendo a un controllo formale, sia individuata la discrepanza con un controllo più accurato (magari a fronte della comparazione tra due anni, uno dei quali riporti correttamente il quadro RM) al quale potrebbe seguire l’emissione di una comunicazione di pagamento. ammesso che ciò sia concepibile per importi di così bassa natura, la maggiorazione non dovrebbe essere neanche tanto elevata: ho provato a fare un conto molto semplice (con questa calcolatrice http://www.marzulli.it/menu%20calcolo%20ravvedimento%20online.asp) per un versamento di 20€ non effettuato entro il 01/01/2010 e corrisposto quest’anno, ottenendo circa 21,25€.
Grazie di nuovo.
Un altro dubbio da ignorante in materia, in parte simile a quello segnalato da altri; l’eventuale guadagno sul cambio sia facendo ogni tanto switch tra un conto e l’altro oppure tenendo fermo tutto su conto in CHF e supponendo che questo si apprezzi sull’€ va riportato come plusvalenza su modulo RT o non è da considerarsi tale?
penso vada riportato, e non si dovrebbe subire alcuna tassazione alla fonte (eccettuando eventuali commissioni bonacarie).
se non ricordo male le plusvalenze sui cambi si attivano solo sotto 2 specifiche condizioni previste per legge, ora cerco il rifermento e ti farò mail se è come penso
A proposito, ma se mi mettessi a fare un cambio con le valute, ad esempio EUR>USD poi tra un mesetto USD>CHF per tranquillità, nello strano fortuito caso in cui riuscissi a realizzare qualche guadagno, come verrebbe tassato presso PF in Svizzera e poi in Italia? Come gli interessi sul conto in EUR o in altro modo? Grazie!
Abbiamo movimentato una cifra consistente dal conto PF di mia moglie al mio conto italiano (e non al suo, per motivi di velocità e spese), per acquistare una nuda proprietà immobiliare. Io che ho solo ricevuto devo dichiarare qualcosa?
Grazie
Scusate leggo nelle note:
”
Se il trasferimento è avvenuto nell’anno in corso si è perfettamente in tempo per dichiararlo l’anno successivo. Negli altri casi è opportuno rivolgersi a un fiscalista per valutare il più opportuno da farsi.”
E’ riferito alla data di novembre 2011 dichiarazione entro giugno 2012 per i conti fatti nel 2011. Cioè se ho aperto il conto nel 2011 (dicembre ) lo dichiaro con mod. unico 2012 a maggio-giugno…non è cambiato qualcosa nel frattempo con Monti vero?
mi risulta che solo tua moglie sia obbligata a dichiarare la movimentazione; per quanto riguarda te, la tua banca avrà l’incombenza per eventuali segnalazioni.
PF credo ti applichi solo commissioni di cambio; c’è il dubbio che vada compilato il quadro RT invece per quanto riguarda le plus-valenze (siamo in attesa di un feedback di Tartu, https://piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html#comment-410833305 ).