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Domande frequenti sui conti svizzeri

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20 Novembre 2011   |   Opinioni

Domande frequenti sui conti svizzeri

Nell’ultimo periodo sono aumentate considerevolmente le richieste relative alle incombenze fiscali per chi apre un conto corrente o un conto di deposito in Svizzera. Cercherò di raccogliere in questo articolo le principali indicazioni emerse anche grazie al feedback di molti lettori.

Ciò che segue è da considerare come sempre un work in progress che spero di perfezionare e correggere con il vosro aiuto, che non può certo sostituire il parere di esperti fiscalisti, ma che forse può offrire un punto di riferimento per chi si avvicina per la prima volta ad investimenti all’estero.

Ultimo aggiornamento 11/03/12. Ogni segnalazione è come sempre la benvenuta!

Veniamo alle domande.

  1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?
  2. Che cifra posso trasferire?
  3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
  4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di dichiarazione?
  5. Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
  6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
  7. Cosa va dichiarato?
  8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
  9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
  10. Quali tassazioni subisco?
  11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?

 

1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?

Chiariamo subito che aprire un conto corrente rappresenta l’accettazione di un contratto tra due parti, la banca e il cliente. Non c’è quindi alcuna limitazione per un qualunque cittadino italiano ad aprire un conto corrente ovunque nel mondo, così come in Svizzera. Quando si parla di legalità di un conto corrente, in realtà si deve far riferimento alla tracciabilità delle cifre che sono state versate sullo stesso: se il trasferimento avviene tramite bonifico o assegno, non può esserci alcun timore sulla legalità della stessa operazione (chiaramente la banca potrà richiedere prova di legittimo possesso delle cifre che si trasferiscono e legittima origine delle stesse).

Nella pagina dei Conti Esteri trovate diverse recensioni di offerte svizzere.

2. Che cifra posso trasferire?

Negli ultimi anni sono state varate norme e direttive internazionali e nazionali destinate a limitare il riciclaggio di denaro e le attività illegali [1]. In conseguenza a queste misure i trasferimenti di denaro sottostanno al vaglio degli istituti di credito che per primi sono tenuti a valutare la liceità di un trasferimento (domandando e registrando scopo e natura del trasferimento ad esempio per importi rilevanti), ma che non possono certamente impedirlo. Le soglie significative relative ai bonifici internazionali possono essere le seguenti:

0-15k : entro questo range la banca non è tenuta a fare alcuna indagine, ma in riferimento alla recente manovra (legge n. 138 del 13 agosto 2011) scatta l’obbligo di segnalazione per movimenti pari o superiori a 2500 euro mentre risulteranno tracciati tutti i trasferimenti a partire da 1000 euro in riferimento al recente D.L. 201 dello scorso 6 dicembre [5]; inoltre tale limitazione ha periodicità settimanale.

15k-50k : indipendentemente che tali somme siano trasferite in soluzione unica o in più soluzioni successive che possono apparire collegate, la banca deve indagare sulla natura del trasferimento oltre a segnalarlo; questo importo permette un trasferimento senza particolari limitazioni in tutta l’area UE.

50k-250k : in questa fascia i bonifici oltre a essere segnalati sono soggetti a limitazioni che variano da istituto a istituto

250k-500k : come la fascia precedente, questi bonifici sono soggetti a maggiori limitazioni e alcuni istituti neanche li permettono

oltre 500k : questi bonifici sono definiti come di importo rilevante o BIR (Bonifico di Importo Rilevante); oltre alle evidenti limitazioni che variano da istituto a istituto, possono avere costi variabili anche in percentuale sulla cifra trasferita

Le limitazioni illustrate sono chiaramente inferiori nel caso la banca abbia clienti che abitualmente movimentino cifre importanti (ad esempio aziende o liberi professionisti) e sono per lo più relative a movimentazioni sporadiche e occasionali, tali da necessitare controlli mirati da parte dell’istituto.

3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?

E’ bene tenere a mente che la Svizzera è un paese esterno alla Comunità Europea. Da questo punto di vista trasferire i soldi verso la Svizzera e verso gli Stati Uniti si equivalgono.

Dato che si tratta di un importante centro finanziario però, tutti gli istituti prevedono costi certi per le movimentazioni verso la Svizzera che devono essere indicati nei fogli informativi del proprio conto corrente. In base al proprio istituto il costo può variare, da un minimo di zero euro a cifre non trascurabili.

Vorrei far notare che la Svizzera ha aderito agli accordi SEPA e in conseguenza di questi accordi, le sue banche, che hanno dotato i conti correnti di codice IBAN, non applicano spesso commissioni per i trasferimenti verso la UE. E’ auspicabile che i nostri istituti di credito seguano la stessa direzione.

Può essere utile la lettura di alcuni articoli dedicati a come risparmiare sul trasferimento tra Italia e Svizzera.

4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di denuncia?

Il limite alla movimentazione di capitali senza obbligo di denuncia alla Dogana (oltre i confini nazionali a prescindere dalla modalità di tale trasferimento e della destinazione) è attualmente fissato in 10mila euro [2]. Questo vuol dire che da 10mila euro e 1 centesimo in su il cittadino deve dichiarare il trasferimento se attraversa il confine nazionale con la cifra in contanti (all’Ufficio delle Dogane, compilando apposito modulo) o tale denuncia sarà fatta da parte della banca se il trasferimento avviene a mezzo bonifico (via preferibile).

Ovviamente, se si trasferiscono tra un anno e l’altro cifre inferiori ai 10mila euro che si vanno a cumulare all’estero (consistenze), andranno conseguentemente dichiarate nell’anno fiscale successivo allo sforamento dei 10mila euro [4]. Riguardo i trasferimenti, si fa riferimento anche a quelli estero-su-estero, ma non ad acquisti effettuati con carte di credito o assegni che non devono essere dichiarati.

Riguardo i prelievi in contanti effettuati tramite carte di credito o di debito (bancomat), essi rappresentano di fatto trasferimenti estero-su-Italia e vanno quindi conteggiati ai fini delle movimentazioni e dichiarati se si sfora il limite dei 10mila euro [4].

5.  Quali sanzioni rischio se non dichiaro?

Le sanzioni per mancata dichiarazione di somme detenute all’estero pari o superiori a 10mila euro variano tra il 5% e il 25%  sono elevate fino al 50% delle somme non dichiarate eccedenti i 10mila euro così come delle movimentazioni superiori a 10mila euro non denunciate [3].

Segnalo inoltre che sono in corso trattative riservate tra Italia e Svizzera per la determinazione di capitali ignoti al fisco italiano detenuti in Svizzera da parte di cittadini residenti in Italia. Conseguentemente a queste trattative è ipotizzabile che vi sia la concreta possibilità di una tassazione diretta da parte degli istituti elvetici, sul modello di quanto già concordato tra la Svizzera, la Gran Bretagna e la Germania in materia di evasione fiscale.

6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?

Se il trasferimento è avvenuto nell’anno in corso si è perfettamente in tempo per dichiararlo l’anno successivo. Negli altri casi, se non si è provveduto a dichiararli in tempo, è opportuno rivolgersi a un fiscalista per valutare il più opportuno da farsi.

7. Cosa va dichiarato?

Vanno dichiarate le consistenze detenute all’estero a proprio nome superiori a 10mila euro e i relativi interessi superiori a maturati tali che la relativa imposta applicata in Italia superi 10,33 euro nell’anno precedente (es. per un’imposta sostitutiva al 20%, gli interessi percepiti superino almeno 52 euro). Per determinare la somma, si cumulano eventuali diversi depositi detenuti e il cumulo nella stessa dichiarazione (es: se devo allo Stato un’imposta maggiore di 10,33 euro, derivante dalle sezioni V e XVI del quadro RM, allora le sezioni XV e XVI vanno compilate, anche se l’imposta sugli interessi derivanti dal quadro RM-V sono minori di 10,33 euro).

Vanno inoltre dichiarate le movimentazioni che cumulativamente superano i 10mila euro (es. bonifico 5000 euro verso estero e entro l’anno riporto 5000 euro e 1 centesimo in Italia devo dichiarare la movimentazione).

La sezione XVI dell’RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata.

La sezione XVI del Quadro RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata ricadendo nella cosiddetta “Patrimoniale Monti” inserita nel decreto Salva-Italia [5] che prevede una tassazione ulteriore dell’1×1000 per le attività detenute nel periodo 2011-2012 e del 1,5×1000 per le attività a decorrere dal 2013.

Per posizioni cointestate vedi punto 9.

8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?

Fermo restando che il modo più trasparente per trasferire le somme all’estero è a mezzo bonifico bancario e che la propria banca effettuerà una segnalazione se la cifra movimentata supera le soglie previste (vedi punto 2), i risparmi detenuti all’estero vanno dichiarati nell’anno fiscale successivo al primo trasferimento e negli anni successivi fintanto che tali cifre superano gli importi minimi vengono mantenute aperte le posizioni all’estero.

In particolare andrà compilato il Quadro RW per cifre pari o superiori a 10mila euro e il Quadro RM per gli interessi superiori a 10,33 euro maturati in accordo alle soglie indicate al punto 7.

Se però si trasferiscono ad esempio 5mila euro verso un conto estero e nello stesso anno gli stessi 5mila euro sono trasferiti indietro verso il conto italiano, si è raggiunta la cifra di movimentazione che obbliga a compilare il Quadro RW del modello Unico.

Non vanno inoltre trascurati gli interessi eventualmente maturati all’estero: se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM del modello Unico (anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare il Quadro RW).

Vi è inoltre un’ulteriore modalità di dichiarazione, non sempre praticabile, che fa riferimento alla possibilità di dare uno specifico mandato alla propria banca estera:

Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. [4]

Tale misura può essere richiesta anche in caso di conto infruttifero, dato che in futuro potrebbero cambiare le condizioni di interesse del conto estero. Tuttavia non ci risulta nessun istituto svizzero, tra quelli recensiti, che si renda disponibile ad adottare questa particolare procedura utile solo per i contribuenti italiani.

Nel caso ci fosse un istituto disponibile, il contribuente sarebbe esonerato completamente dal dover dichiarare le somme gestite da tale banca visto che sarebbe la banca stessa a operare da sostituto d’imposta accreditando gli interessi in Italia per la loro tassazione.

9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?

In tal caso entrambi gli intestatari dovranno compilare l’anno successivo i quadri interessati per l’ammontare complessivo detenuto all’estero. Vale infatti il principio di “disponibilità” del conto, ossia di poter disporre per ciascun intestatario liberamente delle somme sul conto.

In particolare si fa riferimento alla circolare 45E/2010 dell’Agenzia delle Entrate [4] che in proposito dichiara:

[..] in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

10. Quali tassazioni subisco?

In Svizzera vigono due possibili tassazioni:

 

  1. l’imposta preventiva federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi Modulo 95 nella guida [0]).
  2. l’euroritenuta al 35%, applicata sugli interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.

In sede di denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:

  1. imposta sostitutiva al 20% (aliquota medesima con cui vengono tassati gli interessi in Italia), in vigore dal prossimo 01/01/2012
  2. tassazione ordinaria in base allo scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente 23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione), in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa, quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne saranno meglio chiariti i dettagli.

 

Nota su PostFinance: non è prevista secondo questo isitituto la rinuncia al segreto bancario e sarà comunque applicata la tassazione sugli interessi in base all’imposta federale. Identica posizione sembra sia assunta anche da Credit Suisse e UBS.

11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?

Per operare in Svizzera ogni banca e ogni succursale che accetti depositi è obbligata ad aderire al Fondo di tutela bancario svizzero, che è attualmente pari a 6 miliardi di franchi, garantendo su territorio svizzero una copertura pari al 125% dei depositi accettati. In virtù di questo obbligo, ogni cliente che apre un rapporto bancario in Svizzero ha una copertura fino a 100mila franchi dallo scorso 18 marzo (precedentemente la copertura era di 30mila franchi).

Sono tutelati tutti gli averi in conto intestati allo stesso cliente (quindi conti correnti, conti di deposito e le obbligazioni di cassa [6]) per singolo depositante e per banca [7], a prescindere dalla valuta di riferimento scelta per il rapporto.

Fanno eccezione le poste svizzere (PostFinance) che godono di una garanzia superiore erogata direttamente dallo stato elvetico, vista la loro struttura pubblica: in virtù di questa sovra-tutela i depositi privilegiati presso PostFinance godono di garanzia indipendentemente dall’importo degli averi del singolo cliente [8].

Riferimenti

[0] Guida agli investimenti all’estero

[1] Direttiva 2005/60/CE

[2] Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195

[3] Circolare 43/E del 2009 (Agenzia delle Entrate)

[4] Guida alla corretta compilazione del modulo RW

[5] Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, “Salva-Italia“)

[6] Depositi privilegiati

[7] Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri

[8] Informazioni sulla garanzia statale erogata direttamente dalla Confederazione Elvetica su PostFinance

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20 Novembre 2011   |   Opinioni

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309 commenti su “Domande frequenti sui conti svizzeri”

  1. Nador ha detto:

    Sono sicuro che tu non ti sia mai confuso.
    Leggendo però il punto 10 di questo post, dove si cita la tassazione federale e non euroritenuta, si parla di credito d’imposta, allora si pensa al modello unico con i vari quadri. Invece ora mi stai dicendo che c’è da fare anche il modello 95 e poi successivamente si porta il tutto sull’unico e si va a credito d’imposta?
    Thanks!

  2. cucco ha detto:

    E allora, secondo te che cosa si può fare? c’è qualche paese che ci può salvare?

  3. Mauro Corradi ha detto:

    In verità l’articolo non l’avevo neppure letto, comunque il punto 10 che tu citi e che mi sono andato a leggere è esposto in maniera confusa e parziale. Andrebbe modificato. Se avrò tempo invierò a Massimiliano una esposizione più puntuale  e precisa così da modificarlo come si dovrebbe. Purtroppo il tempo a disposizione è sempre poco per cui è già molto se Massimiliano si è preso gratuitamente l’onere di lanciare l’argomento. Sta poi a noi utenti apportarne gli aggiustamenti necessari.

  4. Albert Angelo ha detto:

    complimenti per il sito.sono un onesto lavoratore,con la moglie dipendente abbiamo sempre pagato le tasse , essendo dipendenti.vorremo costituire un conto in svizzera, magari nella banca raiffesen, che ci sembra seria.attualmente se io sposto 40000 euro e voglio fare le cose in regola , qualcuonomi puo dire cosa mi costa?volevo aprirlo in franchi mma ho letto che ho una tassazione del 35 per cento.grazie

  5. Barbamamma-MS ha detto:

    concordo al 100%. I depositi in Stato che detiene una moneta non euro, in caso di split assegnerà la valuta di riferimento rispetto al correntista che gli ha portato i soldi, quindi se siete residenti fiscali italiani non cambia nulla. Ok invece per diversificare i conti o le banche. Non dico nemmeno la valuta, per quella basta aprire un conto valutario nella propria banca italiana.

  6. Barbamamma-MS ha detto:

    Enrico, direi proprio che quella è la sua considerazione personale e direi di diffidare. Quanto al fatto che ancora non è stato preso in considerazione è una balla, ho uno stretto parente che lavora in banca luganese a livello manageriale e ti assicuro che l’ipotesi è allo studio però ovviamente il cliente è l’ultimo a saperlo per evitare panico ed eventuali fighe capitale. Pure le banche di Gb stanno effettuando studi in merito, tuttegli Stati hors euro stanno valutando. Tu immagina che in svizzera ci sia un cittadino cinese che apre in valuta cin cin, una nuova valuta che riguarda cina e giappone. Poi la valuta si sfalda, e la Cina torna allo yuan che vale meno. Secondo te la banca svizzera i soldi glieli lascia in cin cin? o forse dice ” tu sei cittadino cinese, hai lo yuan quindi te li cambio in yuan”. E per far capire ancora meglio , ipotizziamo che lo yuan valga di più dello cin cin. Cosa dici, te li lasciano in cin cin? Non andresti a dire che tu sei cittadino cinese e che quindi vuoi lo Yuan? quindi al di là di convenienze temporanee che offuscano le valutazioni in materia, la cosa più logica è quella che si assuma la moneta del cittadino . Non lo dico io, ne parlano autorevoli economisti. Ma finchè si pensa così va bene alla svizzera che vede aprire molti conti per paura dei cittadini greci spagnoli e italiani.

  7. DeeJay ha detto:

    Salve,
    Mi permetto di riprendere un tema gia visto in questi commenti, cioè l’eventuale ratifica di un accordo italia-svizzera simile a quello di UK e Germania; il consulente PostFinance non esclude affatto l’applicazione di una tassa sul CAPITALE variabile dal 19% al 34% a seconda di quanto tempo si sia clienti. Voi capite bene che si tratta di un importo considerevole.
    Non ha fatto distinzioni tra conti anonimi, cifrati  o altro; ha solo aggiunto che, come dice l’ottimo Corradi, non hanno un formulario per la rinuncia al segreto bancario; quindi il segreto bancario con PF è sempre in forza e loro non sanno se tu dichiari o meno in italia. Io ho seguito la prassi: bonifici, RW/RM, etc. ma ho la sensazione che potrebbe lo stesso succedere… hmm… sarà meglio spostare tutto a singapore? (sempre dichiarato ovviamente)
    DeeJay

  8. Gianni_3333 ha detto:

    scusate, ma si tratta di tassa sui profitti, non sul capitale ! o mi sbaglio ?

  9. DeeJay ha detto:

    Nossignore, sul CAPITALE come ho scritto anche prima in maiuscolo! Capisci perchè sono preoccupato.
    DeeJay

  10. Gianni_3333 ha detto:

    ma sei sicuro ? anche sui capitali legalmente dichiarati ? qualcuno  può confermare ?  

  11. DeeJay ha detto:

    No, non sono sicuro di nulla. Dico solo che il consulente PF non l’ha escluso. Capitali “dichiarati” in italia per loro non significa niente, non firmi la rinuncia al segreto. Spero che qualcuno possa smentire, non confermare…

  12. Gianni_3333 ha detto:

    certo, nulla è sicuro purtroppo.
    però secondo me nel momento che uno fa regolarmente la dichiarazione sui quadri RW/RT la rinuncia all’anonimato è implicita.
    e guradando le ultime modifiche alla manovra monti viene introdotta una tassazione di 1 per mille sulle attività finanziarie all’estero, ovviamente dichiarate – siamo ben lontani dal 34%.  però hia ragione tu, il dubbio rimane, per cui per adesso resto in italia, almeno che la situazione non precipiti… 

  13. DeeJay ha detto:

    Te lo sconsiglio vivamente, la situazione sta gia precipitando.

  14. mi rimetto alla tua esperienza! resto in attesa delle correzioni da apportare.

  15. la tassazione prescinde dalla valuta del conto. oltre eventuali canoni bancari, c’è da compilare il quadro RW per entrambi gli intestatari con dichiarazione al 100% degli interessi maturati per entrambi.

  16. enrico ha detto:

    Ciao,
    ho letto con molto disappunto, della ‘patrimoniale’ messa sulle attività finanziarie all’estero (quindi anche conti correnti).
    La patrimoniale verrà pagata all’atto della presentazione del modello Unico a maggio del 2012?
    Se così fosse, se ho un conto all’estero, dichiarato (alimentato da bonifici dall’Italia), il 28 dicembre faccio un bonifico sul mio conto italiano, in maniera tale da lasciare a zero il saldo al 31/12, ed i 2 gennaio riporto tutto fuori.
    In questo modo sul modello Unico dovrei dichiarare solo gli interessi in quanto, al 31/12 i miei soldi erano tutti in Italia ( a parte gli interessi eventuali).
    Troppo facile?

  17. WALLAS ha detto:

    Buongiorno.
    Volevo porre un quesito. In caso di apertura di rapporto in Svizzera, nel caso di sottoscrizione di fondi/sicav internazionali, com è la gestione dal punto fiscale ?
    In caso di guadagno bisogna poi indicare qualcosa in dichiarazione dei redditi e versare la tassazione del capital gain, o la tassazione è già nelle quote (come avviene in Italia) ?
    Grazie della disponibilità

  18. Mauro Corradi ha detto:

    Al momento è ancora presto per sapere le modalità con cui pagheremo la minipatrimoniale dello 0,1%. E’ più probabile che lo si faccia nel modello Unico del giugno p.v., ma se le esigenze di cassa dello stato italiano fossero urgenti non è da escludere che la si debba pagare entro il 31 gennaio con apposito modulo e circolare ministeriale esplicativa che verrebbero emessi per tempo. Attediamo pazientemente. Circa l’applicabilità della tua ‘furbata’ occorrerà prima sapere se l’imposta sarà da applicarsi al saldo del 31.12 o alla giacenza media annua.

  19. Mauro Corradi ha detto:

    A grande richiesta ecco il testo modificato dell’art. 10 (prego Massimiliano di inserire la modifica direttamente nel testo dell’articolo). Seguiranno se necessario altre integrazioni.
    In Svizzera vigono due possibili tassazioni:

     1) l’imposta preventiva
    federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in
    conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle
    cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla
    confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non
    abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti
    indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi modulo in nella guida [0]).

    2) l’euroritenuta al 35%, applicata sugli
    interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato
    telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca
    svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni
    fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.

    In sede di
    denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati
    nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:

    1) imposta sostitutiva al 20%  (aliquota medesima con cui vengono tassati gli
    interessi in Italia),

    2) tassazione ordinaria in base allo
    scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente
    23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a
    chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione),
    in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro
    CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il
    quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa,
    quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni
    emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne
    saranno meglio chiariti i dettagli.

     

  20. Valter ha detto:

    Da quanto ho letto sul sito, o almeno da quanto ho capito :-),  l’unica cosa da fare per essere in regola con le leggi italiane è compilare i famosi Quadri RW ed RM. Basta così? Ci sono altre cose da fare, regole da seguire, tipo chessò, mettere una qualche particolare causale nei bonifici di trasferimento fondi dal conto italiano a quello svizzero (e viceversa).Scusate ma essendo ignorante in materia non vorrei incorrere in qualche errore e passare poi da evasore per lo stato italiano.Grazie

  21. Massy-3 ha detto:

    chiedo a Mauro Corradi se gentilmente mi potrebbe dare qualche consiglio;vorrei proteggere pochi ma sudatissimi risparmi,in caso di defoult dell’italia cosa accadrebbe all’euro? se si prelevassero i propri risparmi dalla banca nell’eventualita’di un ritorno alla lira, gli euro in nostro posesso che valore avrebbero?se si svalutassero come la lira si potrebbero cambiare in germania?oppure sarebbe indicato cambiarli con altre monete prima che la situazione si aggravi?

  22. Nador ha detto:

    Ti ringrazio sei stato molto chiaro. 🙂
    Dando un’occhiata alle istruzioni dell’unico non ho trovato scritto da nessuna parte la franchigia dei 12 euro sulle rendite dall’estero che permette al contribuente di non compilare il quadro RM, RM12 nella fattispecie.
    Sai dove si possono trovare informazioni a riguardo.
    Non vorrei che molti per 1-2 euro passassero per evasori! 😉
    Grazie.
    Bye

  23. DeeJay ha detto:

    Grande Corradi, sempre preciso.
    Così è finalmente chiaro: poi però provi a spiegarlo ad un funzionario dell’Agenzia Entrate…!

  24. Colonnello ha detto:

    il mio commercialista dice che è inutile trasferire i soldi in svizzera perchè se succede il default cade tutto e ne sarebbe coinvolta anche la svizzera come tutto il mondo. Inoltre se possiedi un cc all’estero verrebbe sicuramente toccato essendo tu un cittadino italiano.
    Oltre al fatto che se li vuoi riportare in Italia verrebbero tassati come se fossero scudati pagando tasse come soldi neri a loro non interessa se sono bianchi o neri i soldi
     “scudo fiscale”…. a me sembra fuori di testa…
     

  25. Aldo ha detto:

    Anch’io ho avuto il tuo stesso dubbio.

    Infatti se è vero che PF non conosce se hai compilato i RW/RM è anche vero che neanche lo stato italiano, malgrado i RW/RM, conosce l’iban del tuo conto svizzero.
    Infatti nel RW, sia in caso di invio italia-estero che viceversa, dichiari soltanto gli estremi della banca italiana ed il codice dello stato estero e mai l’iban del conto svizzero.

    Quindi a priori, lo stato italiano sa soltanto che hai almeno un conto estero ed a quanto ammontano le tue attività, ma niente di più.

    Solo a posteriori potresti dimostrare, con il dettaglio dei bonifici, che il conto che hai dichiarato era esattamente quello.

    Insomma un gran casino, forse, ancora una volta.

    saluti
    aldo

  26. Aldo ha detto:

    Quando un paio di anni fa ho aperto il conto PF, l’impiegata mi disse che da quel momento il mio conto svizzero sarebbe stato “trattato” al pari di qualsiasi altro aperto da cittadini svizzeri.
    Questo, prendendo per buone le sue parole, non significherebbe che in caso di split il conto verrebbe trasformato in CHF ??
    saluti
    aldo

  27. Aldo ha detto:

    …ovviamente parlo di conto in EUR

  28. tartu ha detto:

    il problema che tu dici, credo, corregimi se ritieni, sarebbe risolto se ognuno di noi siconvincessa che occorra tenere in ogni stato extra ue la moneto di quello stato
    chf in svizzera
    kn in norvegia
    sterline in gb
    a quel punto non si subiscono attentati di ambio, perchè la valuta, essendo espressa in nominale patriottico, segue la sorte del cittadino di quello stato…
    o n
    mi sbaglio????

  29. tartu ha detto:

    salvo, in tal caso, la solvibilità della banca italiana, sbaglio??

  30. tartu ha detto:

    ovviamente si, come se uno svizzao aprisse i euro, trattato allo stesso modo, ma a aprte le cosa cambiate in 2 anni, gli svizzeri evidentemente aprono in chf

  31. MS-barbamamma ha detto:

    esatto tartu!

  32. MS-barbamamma ha detto:

    certo, per questo parlavo di diversificazione bancaria anche fuori Italia.

  33. MS-barbamamma ha detto:

    Aldo, hai gli stessi diritti di un cittadino svizzero nel “trattamento” del conto, ma direi che è una tua interpretazione che un conto euro in svizzera venga convertito in chf in caso di split euro1-2. La banca non cambia nulla, semmai dice: tu sei italiano hai versato euro italiani e ti faccio il cambio euro1 con euro 2. Poi se vuoi il cambio da euro 2 a chf lo si fà ma col cambio fissato fra euro2 e chf. sono, ripeto, ipotesi, ma non tanto scontate, ne parlano diversi economisti puoi vedere il mio articolo “l’uscita dall’euro” x i riferimenti (in alto a destra nel “cerca”)

  34. enrico ha detto:

    Ho appena scaricato il modulo 95 per la richiesta di rimborso dell’imposta preventiva federale del 35% ma nella sezione relativa alla trascrizione degli interessi maturati su c/c svizzero (nel mio caso si tratta solo di c/c ), ho notato che bisogna trascrivere gli interessi al lordo del 20% e non del 35%; inoltre si fa riferimento a : data di acquisto, num. azioni ecc… come se il modulo fosse destinato soltanto alla dichiarazioni di proventi derivanti da azioni o fondi.
    Qualcuno può spiegare come va compilato esattamente nel caso si debbano inserire nel suddetto modulo gli interessi del conto PF e descrivere la trafila da fare per ottenere il rimborso?
    Grazie

  35. mi sembra che già Mauro aveva anticipato che il rimborso che è possibile richiedere è solo parziale, tuttavia in testa al modulo viene indicato che è relativo all’imposta pagata sia su dividendi che su interessi. e da quanto si legge, per i primi il rimborso esigibile è del 20%, mentre per i secondi del 22,5%.

    comunque le istruzioni sono riportate a pagina 3 del modulo. alla fine dello stesso viene indicato anche il link http://www.estv.admin.ch/org/00046/00052/00057/index.html?lang=it con tutti i riferimenti telefonici degli uffici competenti cui è possibile sicuramente chiedere ogni ulteriore chiarimento.

  36. Anto ha detto:

    Allora se qui in Italia va tutto a ramengo, chi ha un conto in valuta estera in una banca Italiana perdeà i suoi soldi. Se invece lo detiene in Germania o Francia penso che glie lo convertiranno in euro 2 o detto anche in gergo euro Piigs se lo ha in CHF o Dollari c/o Post Finance o altra banca svizzera avrà sempre i suoi soldi in CHF o USD e nel caso vuole fre la spesa in Italia ci gudagnerà col cambio in nero. Facevano cosi una volta in Russia dove andavi coi dollari e per strada te li cambiavano piu del doppio.

  37. Ms- barbamamma ha detto:

    no assolutamente, se ho un conto in valuta, ovunque (Italia,Olanda o svizzera) non potranno mai cambiarmelo in euro 2, ma scherziamo! Il problema potrebbe porsi per gli euro italiani detenuti in Italia che in caso di switch diventerebbero moneta italian quindi nuova lira o come cavolo si chiamerà. Idem per gli euro detenuti in Svizzera, sono euro italiani e quindi seguiranno la nuova valuta italiana.
    In Argentina nessuno cambio’ mai i conti valutari in sterline in pesos!!! Lo fecero con i dollari perchè era una moneta che spendevi in sostituzione del pesos, a tal punto che il cambio era pari.
    Ma lo immagini se una ditta che ha conti valutari per export glieli cambiano in lire? Bisogna ragionare ad euro territoriali, quindi a “rischio switch” sono i conti euro in Italia e i conti euro in Paesi non euro che in tal caso non potendo seguire la territorialità della banca seguiranno la territorialità del deposante.
    Siamo nel campo i potesi ma è questa è l’ipotesi economica più plausibile di cui parlano autorevoli economisti, il resto rischia di creare false paure e false certezze.

  38. lebezz ha detto:

    Buonasera

    Vi seguo da parecchio tempo e trovo
    molto utili le informazioni che date in questo forum.

    Leggendo la stampa estera e seguendo la
    crisi che sta passando l’Italia e l’Europa, preoccupa lo scenario di
    un possibile default della UE e la possibilità di aprire un conto in
    Svizzera in CHF sarebbe una soluzione per cercare di mettere al
    riparo i propri risparmi.

    Chiedo delucidazioni in merito alla
    seguente domanda.

    Se si apre un conto in Svizzera tramite
    bonifico dal conto corrente in Italia e si percepisce un reddito
    estero, si può accreditare il reddito direttamente sul conto
    svizzero oppure bisogna accreditarlo prima sul conto corrente
    italiano e successivamente fare il bonifico sul conto corrente estero
    (per avere la tracciabilità e non avere problemi con il fisco)?

    Ringrazio a tutti.

  39. la domanda è tutt’altro che banale, perché in effetti se l’accredito avvenisse direttamente su conto estero potrebbe essere messa in dubbio la provenienza di tali somme su eventuale accertamento (caso riportatomi da un altro lettore retribuito legittimamente per un anno di attività all’estero, fuori UE).

    ritengo quindi molto più prudente l’accredito diretto su c/c italiano e successivo trasferimento in Svizzera.

  40. lebezz ha detto:

    Gentilissimo Massimiliano Brasile
    Ringrazio per la sua risposta. 
    Cordiali saluti
    lebezz

  41. ClaudioC ha detto:

    Salve,
    complimenti per le tante informazioni presenti in questo sito.
    Ho letto tutti gli articoli riguardanti la Svizzera e le varie guide, però ho ancora qualche dubbio relativo alla dichiarazione dei redditi.

    Si potrebbe fare un unico documento riassuntivo dei :

    – adempimenti (quadri Unico da compilare e F24)  e particolarità (ad esempi i riferimenti per le cifre in valuta estera)
    –  tassazioni ed eventuale recupero imposte
    – esempi di compilazione per i casi più comuni (conto PF Setplus con conto Eur+CHF e conto e-deposito in CHF)
    –

    Attualmente le informazioni sono frammentate nei vari commenti agli articoli, chi ha e idee ababstanza chiare, potrebbe integrarle in un unico documento ?.
    Grazie

  42. mi piacerebbe molto realizzarlo. ho iniziato dalle domande frequenti proprio per dare il “la” alla cosa e compatibilmente con gli impegni personali cercherò di pubblicare altri articoli a tema che in futuro potranno essere condensati magari in una piccola guida.

  43. Luca ha detto:

    Buon giorno. Io vorrei un riepilogo su due questioni.
    Se apro un conto estero nel 2011, l’esistenza di questo conto estero va dichiarata anche se non è mai stato usato nel 2011 e non ho quindi superato il limite di 10mila euro di movimentazioni ?
    L’obbligo di segnalazione di trasferimenti superiori ai 1000 euro è valida anche tra passaggi di denaro tra conti instestati allo stesso codice fiscale ? Grazie.

  44. non va dichiarata l’esistenza di conti esteri, ma la consistenza di patrimoni esteri superiori ai 10mila euro e le movimentazioni transnazionali effettuate che cumulandosi superano i 10mila euro. penso che potrebbe cambiare qualcosa in merito alla patrimoniale Monti sui conti esteri, dato che non fa menzione di un minimo e quindi potenzialmente impatta anche tutti i soggetti finora esentati dal presentare il quadro RW.

    per ciò che riguarda i trasferimenti superiori ai 1000 euro mi risulta che la segnalazione sia effettuata a prescindere dal grado di parentela.

  45. Cat ha detto:

    Salve, nel caso in cui la moglie lavori in svizzera ed abbia intestato il conto dove riceve lo stipendio. Il marito in italia deve dichiarare qualcosa??
    Poi cosa succederà al conto della moglie nel 2017, verrà applicato un ulteriore tassazione del 35% sugli interessi, visto che la busta paga viene già tassata???
    Grazie per un’evntuale risposta.   

  46. Marco Caronte ha detto:

    Ho  ereditato una somma in dollari attualmente giacenti ancora negli USA. Pensavo di farmeli direttamente accreditare in un cc in valuta  in Svizzera che andrei ad  aprire per l’occasione,
    La movimentazione la farei in seguito con il banking; (tipo bonifico di somme necessarie nel mio cc italiano.
    Mi piacerebbe avere qualche suggerimento o eventuali considerazioni sul tipo di operazione che andrei a fare; comprese le implicazioni fiscalie/o di segnalazione.
    Grazie.

  47. tartu ha detto:

    il punto 7 è errato il limite nonè 10,33 bensì,  circa 50 -52 euri che corrisponde a IMPOSTA DI 10,33 a certe condizioni, che cioè non vi siano a debito imposta a saldo in fase di dichiarazione altre debebze irpef
    quello è cioè il limite inferiore al quale non è ritenuta congrua con i costo di riscossione l’imposta da riscuotere a favore dello stato
    quanto sopra non per fare il maestrino ma come collaborazione al sito per cui ho già inoltrato richiesta d’ adeguata contropartita
    🙂

  48. l’osservazione è particolarmente interessante e sarebbe utile aggiungere dei riferimenti. puoi indicarceli?

  49. tartu ha detto:

    ho scritto già in materia come wipe out su investire oggi
    se non sei registrato ti copio la dicussione
    se sei registrato sei autorizzato a copiarla

  50. tartu ha detto:

    ooooooooooopppppppsssssss
    ho INDICATO FORUM SBAGLIATO

Grazie.