Domande frequenti sui conti svizzeri
Scritto da Massimiliano Brasile
20 Novembre 2011 | Opinioni
Nell’ultimo periodo sono aumentate considerevolmente le richieste relative alle incombenze fiscali per chi apre un conto corrente o un conto di deposito in Svizzera. Cercherò di raccogliere in questo articolo le principali indicazioni emerse anche grazie al feedback di molti lettori.
Ciò che segue è da considerare come sempre un work in progress che spero di perfezionare e correggere con il vosro aiuto, che non può certo sostituire il parere di esperti fiscalisti, ma che forse può offrire un punto di riferimento per chi si avvicina per la prima volta ad investimenti all’estero.
Ultimo aggiornamento 11/03/12. Ogni segnalazione è come sempre la benvenuta!
Veniamo alle domande.
- E’ legale aprire un conto in Svizzera?
- Che cifra posso trasferire?
- Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
- Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di dichiarazione?
- Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
- Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
- Cosa va dichiarato?
- In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
- Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
- Quali tassazioni subisco?
- Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?
1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?
Chiariamo subito che aprire un conto corrente rappresenta l’accettazione di un contratto tra due parti, la banca e il cliente. Non c’è quindi alcuna limitazione per un qualunque cittadino italiano ad aprire un conto corrente ovunque nel mondo, così come in Svizzera. Quando si parla di legalità di un conto corrente, in realtà si deve far riferimento alla tracciabilità delle cifre che sono state versate sullo stesso: se il trasferimento avviene tramite bonifico o assegno, non può esserci alcun timore sulla legalità della stessa operazione (chiaramente la banca potrà richiedere prova di legittimo possesso delle cifre che si trasferiscono e legittima origine delle stesse).
Nella pagina dei Conti Esteri trovate diverse recensioni di offerte svizzere.
2. Che cifra posso trasferire?
Negli ultimi anni sono state varate norme e direttive internazionali e nazionali destinate a limitare il riciclaggio di denaro e le attività illegali [1]. In conseguenza a queste misure i trasferimenti di denaro sottostanno al vaglio degli istituti di credito che per primi sono tenuti a valutare la liceità di un trasferimento (domandando e registrando scopo e natura del trasferimento ad esempio per importi rilevanti), ma che non possono certamente impedirlo. Le soglie significative relative ai bonifici internazionali possono essere le seguenti:
0-15k : entro questo range la banca non è tenuta a fare alcuna indagine, ma in riferimento alla recente manovra (legge n. 138 del 13 agosto 2011) scatta l’obbligo di segnalazione per movimenti pari o superiori a 2500 euro mentre risulteranno tracciati tutti i trasferimenti a partire da 1000 euro in riferimento al recente D.L. 201 dello scorso 6 dicembre [5]; inoltre tale limitazione ha periodicità settimanale.
15k-50k : indipendentemente che tali somme siano trasferite in soluzione unica o in più soluzioni successive che possono apparire collegate, la banca deve indagare sulla natura del trasferimento oltre a segnalarlo; questo importo permette un trasferimento senza particolari limitazioni in tutta l’area UE.
50k-250k : in questa fascia i bonifici oltre a essere segnalati sono soggetti a limitazioni che variano da istituto a istituto
250k-500k : come la fascia precedente, questi bonifici sono soggetti a maggiori limitazioni e alcuni istituti neanche li permettono
oltre 500k : questi bonifici sono definiti come di importo rilevante o BIR (Bonifico di Importo Rilevante); oltre alle evidenti limitazioni che variano da istituto a istituto, possono avere costi variabili anche in percentuale sulla cifra trasferita
Le limitazioni illustrate sono chiaramente inferiori nel caso la banca abbia clienti che abitualmente movimentino cifre importanti (ad esempio aziende o liberi professionisti) e sono per lo più relative a movimentazioni sporadiche e occasionali, tali da necessitare controlli mirati da parte dell’istituto.
3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
E’ bene tenere a mente che la Svizzera è un paese esterno alla Comunità Europea. Da questo punto di vista trasferire i soldi verso la Svizzera e verso gli Stati Uniti si equivalgono.
Dato che si tratta di un importante centro finanziario però, tutti gli istituti prevedono costi certi per le movimentazioni verso la Svizzera che devono essere indicati nei fogli informativi del proprio conto corrente. In base al proprio istituto il costo può variare, da un minimo di zero euro a cifre non trascurabili.
Vorrei far notare che la Svizzera ha aderito agli accordi SEPA e in conseguenza di questi accordi, le sue banche, che hanno dotato i conti correnti di codice IBAN, non applicano spesso commissioni per i trasferimenti verso la UE. E’ auspicabile che i nostri istituti di credito seguano la stessa direzione.
Può essere utile la lettura di alcuni articoli dedicati a come risparmiare sul trasferimento tra Italia e Svizzera.
4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di denuncia?
Il limite alla movimentazione di capitali senza obbligo di denuncia alla Dogana (oltre i confini nazionali a prescindere dalla modalità di tale trasferimento e della destinazione) è attualmente fissato in 10mila euro [2]. Questo vuol dire che da 10mila euro e 1 centesimo in su il cittadino deve dichiarare il trasferimento se attraversa il confine nazionale con la cifra in contanti (all’Ufficio delle Dogane, compilando apposito modulo) o tale denuncia sarà fatta da parte della banca se il trasferimento avviene a mezzo bonifico (via preferibile).
Ovviamente, se si trasferiscono tra un anno e l’altro cifre inferiori ai 10mila euro che si vanno a cumulare all’estero (consistenze), andranno conseguentemente dichiarate nell’anno fiscale successivo allo sforamento dei 10mila euro [4]. Riguardo i trasferimenti, si fa riferimento anche a quelli estero-su-estero, ma non ad acquisti effettuati con carte di credito o assegni che non devono essere dichiarati.
Riguardo i prelievi in contanti effettuati tramite carte di credito o di debito (bancomat), essi rappresentano di fatto trasferimenti estero-su-Italia e vanno quindi conteggiati ai fini delle movimentazioni e dichiarati se si sfora il limite dei 10mila euro [4].
5. Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
Le sanzioni per mancata dichiarazione di somme detenute all’estero pari o superiori a 10mila euro variano tra il 5% e il 25% sono elevate fino al 50% delle somme non dichiarate eccedenti i 10mila euro così come delle movimentazioni superiori a 10mila euro non denunciate [3].
Segnalo inoltre che sono in corso trattative riservate tra Italia e Svizzera per la determinazione di capitali ignoti al fisco italiano detenuti in Svizzera da parte di cittadini residenti in Italia. Conseguentemente a queste trattative è ipotizzabile che vi sia la concreta possibilità di una tassazione diretta da parte degli istituti elvetici, sul modello di quanto già concordato tra la Svizzera, la Gran Bretagna e la Germania in materia di evasione fiscale.
6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
Se il trasferimento è avvenuto nell’anno in corso si è perfettamente in tempo per dichiararlo l’anno successivo. Negli altri casi, se non si è provveduto a dichiararli in tempo, è opportuno rivolgersi a un fiscalista per valutare il più opportuno da farsi.
7. Cosa va dichiarato?
Vanno dichiarate le consistenze detenute all’estero a proprio nome superiori a 10mila euro e i relativi interessi superiori a maturati tali che la relativa imposta applicata in Italia superi 10,33 euro nell’anno precedente (es. per un’imposta sostitutiva al 20%, gli interessi percepiti superino almeno 52 euro). Per determinare la somma, si cumulano eventuali diversi depositi detenuti e il cumulo nella stessa dichiarazione (es: se devo allo Stato un’imposta maggiore di 10,33 euro, derivante dalle sezioni V e XVI del quadro RM, allora le sezioni XV e XVI vanno compilate, anche se l’imposta sugli interessi derivanti dal quadro RM-V sono minori di 10,33 euro).
Vanno inoltre dichiarate le movimentazioni che cumulativamente superano i 10mila euro (es. bonifico 5000 euro verso estero e entro l’anno riporto 5000 euro e 1 centesimo in Italia devo dichiarare la movimentazione).
La sezione XVI dell’RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata.
La sezione XVI del Quadro RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata ricadendo nella cosiddetta “Patrimoniale Monti” inserita nel decreto Salva-Italia [5] che prevede una tassazione ulteriore dell’1×1000 per le attività detenute nel periodo 2011-2012 e del 1,5×1000 per le attività a decorrere dal 2013.
Per posizioni cointestate vedi punto 9.
8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
Fermo restando che il modo più trasparente per trasferire le somme all’estero è a mezzo bonifico bancario e che la propria banca effettuerà una segnalazione se la cifra movimentata supera le soglie previste (vedi punto 2), i risparmi detenuti all’estero vanno dichiarati nell’anno fiscale successivo al primo trasferimento e negli anni successivi fintanto che tali cifre superano gli importi minimi vengono mantenute aperte le posizioni all’estero.
In particolare andrà compilato il Quadro RW per cifre pari o superiori a 10mila euro e il Quadro RM per gli interessi superiori a 10,33 euro maturati in accordo alle soglie indicate al punto 7.
Se però si trasferiscono ad esempio 5mila euro verso un conto estero e nello stesso anno gli stessi 5mila euro sono trasferiti indietro verso il conto italiano, si è raggiunta la cifra di movimentazione che obbliga a compilare il Quadro RW del modello Unico.
Non vanno inoltre trascurati gli interessi eventualmente maturati all’estero: se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM del modello Unico (anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare il Quadro RW).
Vi è inoltre un’ulteriore modalità di dichiarazione, non sempre praticabile, che fa riferimento alla possibilità di dare uno specifico mandato alla propria banca estera:
Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. [4]
Tale misura può essere richiesta anche in caso di conto infruttifero, dato che in futuro potrebbero cambiare le condizioni di interesse del conto estero. Tuttavia non ci risulta nessun istituto svizzero, tra quelli recensiti, che si renda disponibile ad adottare questa particolare procedura utile solo per i contribuenti italiani.
Nel caso ci fosse un istituto disponibile, il contribuente sarebbe esonerato completamente dal dover dichiarare le somme gestite da tale banca visto che sarebbe la banca stessa a operare da sostituto d’imposta accreditando gli interessi in Italia per la loro tassazione.
9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
In tal caso entrambi gli intestatari dovranno compilare l’anno successivo i quadri interessati per l’ammontare complessivo detenuto all’estero. Vale infatti il principio di “disponibilità” del conto, ossia di poter disporre per ciascun intestatario liberamente delle somme sul conto.
In particolare si fa riferimento alla circolare 45E/2010 dell’Agenzia delle Entrate [4] che in proposito dichiara:
[..] in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.
10. Quali tassazioni subisco?
In Svizzera vigono due possibili tassazioni:
- l’imposta preventiva federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi Modulo 95 nella guida [0]).
- l’euroritenuta al 35%, applicata sugli interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.
In sede di denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:
- imposta sostitutiva al 20% (aliquota medesima con cui vengono tassati gli interessi in Italia), in vigore dal prossimo 01/01/2012
- tassazione ordinaria in base allo scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente 23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione), in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa, quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne saranno meglio chiariti i dettagli.
Nota su PostFinance: non è prevista secondo questo isitituto la rinuncia al segreto bancario e sarà comunque applicata la tassazione sugli interessi in base all’imposta federale. Identica posizione sembra sia assunta anche da Credit Suisse e UBS.
11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?
Per operare in Svizzera ogni banca e ogni succursale che accetti depositi è obbligata ad aderire al Fondo di tutela bancario svizzero, che è attualmente pari a 6 miliardi di franchi, garantendo su territorio svizzero una copertura pari al 125% dei depositi accettati. In virtù di questo obbligo, ogni cliente che apre un rapporto bancario in Svizzero ha una copertura fino a 100mila franchi dallo scorso 18 marzo (precedentemente la copertura era di 30mila franchi).
Sono tutelati tutti gli averi in conto intestati allo stesso cliente (quindi conti correnti, conti di deposito e le obbligazioni di cassa [6]) per singolo depositante e per banca [7], a prescindere dalla valuta di riferimento scelta per il rapporto.
Fanno eccezione le poste svizzere (PostFinance) che godono di una garanzia superiore erogata direttamente dallo stato elvetico, vista la loro struttura pubblica: in virtù di questa sovra-tutela i depositi privilegiati presso PostFinance godono di garanzia indipendentemente dall’importo degli averi del singolo cliente [8].
Riferimenti
[0] Guida agli investimenti all’estero
[2] Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195
[3] Circolare 43/E del 2009 (Agenzia delle Entrate)
[4] Guida alla corretta compilazione del modulo RW
[5] Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, “Salva-Italia“)
[7] Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri
20 Novembre 2011 | Opinioni
Tags: credit suisse, crisi, euro, evasione fiscale, germania, inghilterra, quadro rw, svizzera, ubs
[1]
Buongiorno,
volevo far notare una probabile anomalia. Sia dalla circolare del settembre 2010 sia avendo contattato l’agenzia delle entrate è risultato che la cifra depositata deve essere superiore a 10.000€ e non maggiore uguale.
Rimango in attesa di una vs verifica in merito.
Confermo, si tratta della circolare 45E/2010. Aggiorno di conseguenza l’articolo, grazie.
Buongiorno,
in questi giorni sento sempre più frequentemente parlare del fatto che sia opportuno sottoscrivere presso le banche svizzere una dichiarazione di rinuncia al segreto bancario. E’ una cosa possibile anche con le poste e, soprattutto, può avere una reale utilità in caso di accordi fra governo italiano e svizzero?
Preciso che nel mio caso il denaro depositato presso Postfinance è stato conferito nel corso del 2011 tramite bonifico, quindi non ho ancora dichiarato sul modello Unico il conto estero (lo farò l’anno prossimo), ma la banca dovrebbe già aver segnalato l’operazione di spostamento di denaro.
Grazie per l’attenzione
è un punto di vista interessante. la Svizzera ha di fatto utilizzato finora il segreto bancario come un valore aggiunto, sulla stabilità e solidità economica, ma i recenti trattati hanno minato quell’immagine di santuario inviolabile.
mi chiedo se le banche sono disponibili in tal senso, forse sì. sarebbe il caso di interrogare i rispettivi istituti, non so se ad esempio PF sarebbe disponibile.
in Svizzera la dichiarazione di rinuncia al segreto bancario riguarda solo il possesso di titoli assogettabili ad euroritenuta al fine di evitarne l’applicazione (bond stranieri acquistati sul mercato telematico svizzero). Dato che Postfinance negozia solo prodotto interni svizzeri non assogettabili ad euroritenuta bensì ad imposta preventiva svizzera (la cui applicazione non è evitabile), non è possibile in quanto non necessaria una rinuncia al segreto bancario. Il cliente italiano denuncerà direttamente nel modello Unico i relativi trasferimenti.
Grazie Sig. Corradi, sempre puntuale. Anche avendo effettuando tutto tramite bonifico e dichiarazione RW/RM però rimane il dubbio che nel caso il nuovo governo dovesse stipulare un accordo simile a quello Germania/Svizzera, PF possa operare direttamente il prelievo, proprio perchè non è a conoscenza del fatto che il cliente abbia o meno deciso di dichiarare nel paese di residenza.
In settimana chiamerò un consulente a Lugano e cercherò di chiarire la cosa. Non sarebbe simpatico dover subire un prelievo forzoso su capitali dichiarati, di provenienza lecita e soprattutto già tassati. Vi farò sapere appena possibile.
Grazie ancora e cordiali saluti
DeeJay
l’ipotesi di accordo cui fai riferimento riguarderebbe solo i conti cifrati, quindi anonimi, non i conti intestati come il tuo.
Mauro, in linea di principio sarei d’accordo con Te. Ma l’accordo con la Germania prevede il prelievo forzoso solo sui cifrati? Questo è un dettaglio che mi era sfuggito.
Grazie
DeeJay
l’accordo riguarda solo i conti sommersi ( http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-08-18/accordo-tedesca-italia-incasserebbe-214447.shtml?uuid=AaINGHxD ):
[..] applicata a ogni euro esportato clandestinamente in Svizzera ed emerso fiscalmente [..]
segnalo una presentazione con risposte a diverse domande sulla compilazione del Quadro RW
http://www.cdlpg.it/IMG/ppt/9_quadro_RW.ppt
Mi complimento per la creazione di questa nuova sezione sul tuo blog.
Grazie.
Salve,
volevo per favore chiedere se nel caso il nuovo governo Monti optasse per un prelievo forzoso sui c/c, anche i c/c svizzeri intestati ai residenti in Italia sarebbero colpiti?
Grazie
allo stato attuale degli accordi bilaterali esistenti un prelievo forzoso non sarebbe possibile; semmai tramite screening dei quadri RW, i contribuenti interessati potrebbero essere obbligati ad auto-tassarsi (ma quando? l’anno prossimo?).
di certo per ora c’è che è in corso di stesura un nuovo accordo Italia-Svizzera che si presume sia destinato a cambiare le cose. lo scopo del trattato dovrebbe essere principalmente la tassazione su patrimoni sommersi e quindi non dichiarati al nostro fisco, non certo i risparmi regolarmente detenuti e dichiarati.
è vero che nulla vieta di credere che in caso di una nuova patrimoniale, verrebbero colpiti questa volta anche i depositi esteri (indipendentemente che siano detenuti in UE o fuori), ma con le poche informazioni disponibil a riguardo queste sono da ritenere al momento pure speculazioni prive di fondamento.
grazie a te!
Scusate, si parla di aprire un conto all’estero, ma nel caso voglia aprirne 2, esempio presso PF uno in EUR e 1 in CHF, si può sommando gli importi per la dichiarazione o c’è un limite di un solo conto?
Grazie.
Italiano residente in Svizzera se trasferisce legalmente fondi dall’Italia su conto svizzero, deve ogni anno dichiarare solo quel conto al fisco italiano, oppure tutte le entrate che ha in Svizzera per le quali paga già le tasse?
non c’è alcun limite
ma se sei residente in Svizzera, non sei esentato dalla dichiarazione dei redditi in Italia?
ho letto su forum finanziario che extra UE non è immediato, ci vogliono accordi bilaterali, che ora non ci sono… non so se sia giusto
è così, ma gli accordi sono in corso.
stavo valutando PostFinance, ma pare che non consenta di rinunciare al segreto bancario.
poiché vorrei fare – nel caso decidessi di procedere – le cose in modo del tutto legale e trasparente, avrei dei problemi non facendo tale rinuncia al segreto bancario (se impossibile in Post Finance) ma poi facendo tutte le regolari dichiarazioni su quadro RW/RM ?
grazie !
il discorso non è legato a PF, ma alla Svizzera in generale che ha sempre “venduto” il segreto bancario come un valore aggiunto. a fine anno PF ti invia una certificazione completa degli interessi che utilizzerai per la dichiarazione, non devi preoccuparti di altro.
l’unica scocciatura è che l’applicazione del s.b. coincide con la tassazione alla fonte, che potrai recuperare però con un credito d’imposta (dall’anno prossimo un 15% = 35% svizzero – 20% italiano).
Riguardo la tassazione, secondo me avete confuso l’euroritenuta con l’imposta preventiva federale svizzera. Con l’euroritenuta molto probabilmente si può andare in credito d’imposta e scontare il 35%, e pagare, dal 2012, solo il 20%. Invece se sei soggetto a imposta federale preventiva, quella che viene inderogabilmente applicata da PostFinance, non puoi andare a credito d’imposta, ma devi fare tutta la trafila compilando il modulo, pagando il bollo statale, andando all’agenzia dell’entrate e così via…
Al seguente link il modulo da scaricare e compilare
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=it
Secondo me gli interessi su PF paghi il 35+20, per piccole e media cifre non conviene la trafila della presentazione del sopracitato modulo.
Sarei molto lieto di essere smentito 😉
Grazie e saluti
è possibile che la tua lettura sia quella giusta, anche se Unico permette di indicare le tassazioni subite all’estero (cerco di recuperare riferimenti per quanto riguarda il credito d’imposta).
già nella guida agli investimenti all’estero ( https://piccolorisparmio.eu/index.php/investimenti-allestero-mini-guida.html ) avevo indicato la procedura che citi al riferimento [4].
e posso anche confermare che PF la conosce, avendone parlato già nel 2008 con un loro consulente.
Infatti ho trovato anche questo
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1898
Mi sembra un procedimento alquanto complesso.
Chiaramente se parliamo di cifre significative, allora si, altrimenti meglio lasciare perdere.
Sarebbe interessante sapere se altre banche applicano l’euroritenuta e da lì viene scatenato il credito d’imposta, oppure inviano direttamente, interessi, cedole e dividendi sul conto corrente italiano e quindi paghi in loco la tassazione sugli stessi, in UE è possibile, bisogna vedere se si può fare anche in CH.
Attendo una tua gentile risposta riguardo alle tue ricerche sull’unico.
Saluti 😉
Errata corrige:
Non “quindi paghi in loco gli interessi”, ma “quindi paghi in loco la tassazione sugli stessi”
Scusate!
Buonasera a tutti,mi è poco chiara una cosa,se faccio un bonifico oggi su conto svizzero di €. 9000 nel 2012 non dovro compilare il quadro RW,se faccio nel 2012 un solo bonifico di €. 5000,nessun altro movimento,al 31/12/2012 avro un saldo di 14.000 quindi andrà compilato il quadro RW nel 2013 in quanto superiore a 10.000 €?
Ringrazio x l’attenzione
C’è una discrepanza in quanto detto in relazione al seguente fatto?
se il conto c/o postfinance non è inserito nell’elenco pubblico dei conti. a detta di alcuni che hanno controllato la relativa modulistica rilasciata?
non ho capito bene cosa vuoi dire.. cosa sarebbe l’elenco pubblico dei conti?
esattamente: fintanto che i tuoi averi all’estero restano sotto i 10mila euro sei esentato dalla dichiarazione. nel momento in cui superi la soglia per giacenza o movimentazione (es. mandi 5mila e ritiri 5mila via bonifico) devi compilare il quadro RW.
ti ho corretto il commento 😉
per quanto concerne l’euritenuta, essa non viene applicata in Svizzera ( http://it.wikipedia.org/wiki/Segreto_bancario_svizzero#Imposta_preventiva.2C_euroritenuta_e_controversie_con_l.27estero ) dal momento che è stata introdotto in UE per reati di evasione fiscale, non considerati reati in Svizzera. di conseguenza non ha senso discriminare tra euritenuta e ritenuta federale: per la Svizzera vale solo la seconda.
il discorso alla base è il segreto bancario che ha reso la Svizzera famosa nel mondo: in cambio di questa ritenuta alla fonte non viene reso noto il rapporto in essere tra una banca elvetica e un residente fiscale al di fuori della Svizzera. prendiamo quindi in esame il trattato bilaterale Italia-Svizzera (L. 23 dicembre 1978, n. 943), in particolare l’Art. 24, comma 2, che afferma:
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione,
può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
Direi quindi che resta valido l’assunto che nel quadro RW posso dichiarare la tassazione già subita al 35% e calcolare un credito d’imposta dal momento che in Italia sarei stato assoggettato ad altra tassazione. E in accordo alla circolare dello scorso settembre ( https://piccolorisparmio.eu/index.php/guida-alla-corretta-compilazione-del-modulo-rw.html ), se l’istituto liquidasse gli interessi senza tassarli direttamente su un c/c italiano, si avrebbe persino l’esenzione dalla compilazione del quadro RW dato che interverrebbe la banca italiana come sostituto d’imposta, non avendo a quel punto alcuna tassazione alla fonte.
Ciò non toglie che la Svizzera prevede comunque la restituzione della tassazione stessa presentando il succitato modulo, proprio perché non si è residenti e non perché si rinuncia al segreto bancario che non è escluso come possibilità. Ma ovviamente in tal caso, ciò non esime il contribuente italiano dal compilare il quadro RW, a quel punto senza recupero d’imposta; questo in conclusione fa preferire per questioni burocratiche la compilazione diretta del quadro stesso.
In attesa di conferme o smentite!
quello che- secondo chi mi ha spiegato, avendo in suo possesso il modulo PF- differenzia il conto anonimo dal conto pubblico, appunto l’iscrizione nell’elenco
Grazie della tua approfondita risposta.
Interessante che euroritenuta non esista per CH, ma si parli solo di imposta preventiva.
A questo punto mi chiedo, tutta quella trafila che abbiamo scritto in precedenza del modello 95 da spedire a Berna, verrebbe bypassato inserendo direttamente tutto sull’unico. Di conseguenza si desume che le rendite dal 01/01/2012 andrai a pagare solo il 20%, paghi subito il 35%, poi te lo fai restituire e vai a pagare il 20. In questo caso avere un bond corporate o un azione o un etf in Italia o CH alla fine dell’opera non comporta alcuna differenza, solo la necessità di compilare l’unico.
Sarebbe molto bello! Speriamo che altri si accodino con conferme o smentite.
Grazie!
Anonimo o pubblico non cambia niente.
Tu lavori di bonifici, metti tutto nell’unico e sei a posto.
Non è che la scure, UK e DE, è partita su tutti i conti anonimi, è partita sui conti cifrati e quelli non dichiarati e non in autonomia, ma dopo analisi conto per conto.
Bye
ammesso che tale modulo sia in uso, PF sa comunque che quel conto è tuo (e se anche non tutti i dipendenti hanno accesso a tali informazioni, la banca deve sapere ufficialmente a chi appartengono i soldi… pensa ad esempio in caso di decesso dell’intestatario).
momento non mi son spiegato, vale non per PF ma per anonimato con chichessia tranne PF
FINALMENTE MI CHIARISCE
1000 grazie
mi piacerebbe vederlo ‘sto modulo. sul sito dell’Autorità Federale Svizzera ( http://www.admin.ch/index.html?lang=it ) non ne ho trovato traccia.
non mi son spiegato sarebbe una comunicazione di PF al correntista al momento di aprire il rapporto, cosi ho capito
ho un c/c con PF dal 2008 e ti assicuro che non ho mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso. PF è tra gli istituti più seri e affidabili e tanto per capirci non danno alcun supporto neanche a chi per esempio vuol aprire dei trust.
penso quindi che PF, in quanto banca statale, voglia comunque rappresentare quanto di più limpido può esserci in una banca elvetica aperta a tutti.
e a breve saranno doverosamente tassati tanti conti occulti proprio in Svizzera!
dall’inizio non essendo esperto mi son spiegato male, volevo solo capire se, supponendo che il conto PF sia anonimo, entrasse nella scuse di accordi
Circol 45/10: “Non devono essere indicati in RW i conti correnti all’estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione all’istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non si deve nemmeno compilare il quadro RM”
Gentilmente qualcuno conosce una banca in Svizzera disponibile a farà ció?
Per me sarebbe molto importante!!!
purtroppo non ne conosciamo alcuna al momento che sarebbe disponibile a soddisfare questa normativa italiana.
Portare i soldi in Svizzera per diversificare puo’ andare bene ma qui mi sa che tutti li portano per paura di un default italia e euro. Se lo scenario peggiora ci sarà lo split dell euro e tutti i soldi tyenuti in PF o in qualsiasi altro istituto saranno convertiti nel nostro split, quindi inutili temnerli in bache elvetiche, dato che apri un conto e dichiari di essere italiano con le relative imposte ecc sarebbe meglio avere la residenza fiscale in svizzera e cosi si è fuori dai pasticci
Ciao,
io ho un conto presso postfinance ed ho chiesto cosa succederebbe al mio conto in euro, qualora ci sia il fallimento dell’euro.
La risposta è stata che non si sa niente al riguardo, perchè sarà una decisione che verrà presa a livello politico, quando il fatto accadrà, ed attualmente non è stata presa in considerazione.
Qualora l’Italia dovesse uscire dall’Euro, il consulente mi ha detto che non vede il motivo per il quale il mio conto debba essere convertito nella nuova valuta italiana visto che il conto sarà in una valuta ancora in corso legale.
Questa però è una sua considerazione personale, tutto dipenderà anche qui dagli accordi politici
Ciò non toglie che, chi abbia un set plus presso postfinance, possa aprire conti in NOK, CHF, USD e tenerli vuoti (con il set plus sono a costo zero) ed alle brutte, con un semplice click si trasferiscono immediatamente i soldi sui conti in valuta diversa dall’euro
Scusate, faccio una domanda su PostFinance su un punto forse già trattato…
Se si aprisse un conto PostFinance, il fatto essi che non concedano la Rinuncia Anonimato Fiscale costituisce una irregolarità fiscale per il fisco Italiano ?
Oppure la cosa può comunque essere gestita in modo del tutto regolare/legale in Italia con la denuncia su Unico (RW ecc) e pagando le imposte 20% sugli eventuali interessi del conto deposito ?
Il fatto che non concedano la rinuncia all’anonimato non costituisce irregolarità fiscale in Italia;
la cosa importante è dichiarare il conto estero qualora vengano a crearsi determinate situazioni (movimentazioni superiori ai 10.000 euro, ed interessi percepiti superiori ai 12 euro…vado a memoria, consiglio comunque di leggere con la massima attenzione le normative dell’Agenzia delle Entrate).
la denuncia serve proprio per essere in regola col nostro fisco, non devi preoccuparti dell’anonimato fiscale svizzero. vale lo stesso discorso con i paesi UE che applicano la euritenuta (Lussemburgo e Austria, non più il Belgio); vedi anche la guida agli investimenti esteri in Guide.
Personalmente non ho mai confuso l’euroritenuta con l’imposta preventiva, la prima puoi richiedere che non ti venga applicata (con la rinucia al segreto bancario) opure puoi computarla come credito d’imposta compilando il quadro CR. L’imposta preventiva invece, come ben hai scritto, per recuperarla (e solo in parte) devi fare la trafila che hai citato, che per cifre medio piccole non conviene.