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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. sì, mi sembra corretta

  2. mario antonio ha detto:

    Grazie Massimiliano per la tua risposta, che mi conforta… Il dubbio sugli “enne” bolli mi è nato leggendo una risposta sull’Esperto risponde dello scorso lunedì 4 giugno. Si sosteneva che ogni singola attività finanziaria estera rilevi nel computo del bollo . L’esempio era relativo ad un conto corrente inglese che alimentava un treasury bond, che, secondo l’esperto, determinava un doppio bollo di 34 Euro…

  3. prendila con le molle, ma secondo me se compare un unico IBAN agli occhi del fisco è una posizione sola. magari manda una PEC all’AdE per conferma!

  4. ClaudioC ha detto:

    sono usciti i codici tributo per il quadro RM-XVI dell’Unico PF : 4043 (attività finanziarie) e 4042 (immobili)

  5. mario antonio ha detto:

    Ancora una domanda: se il conto corrente è stato aperto in Francia il 28 gennaio 2011, dovrò versare 34 Euro (per i 12 mesi) o solo 31 (per 11 mesi) o ancora 33 ( per 11,5 mesi)? Come si imposta il calcolo della frazione d’anno, su base mensile, quindicinale secca o quindicinale per eccesso o difetto?

  6. cito “L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati.”

    quindi dovresti versare 34,20 x (365-27) / 365 = 32 euro arrotondati

  7. davide ha detto:

    le disposizioni attuazione commi da 6 a 22 art 19 dl. 6/12/2011,sembra molto chiaro…per giacenze medie sotto 5000 euro annuo sui conti non si paga bollo 34.20 euro..invece x imposta monti non esiste franchigia di 200 euro……..giusto?

  8. giusto: come indicato chiaramente a pg. 12 del provvedimento dello scorso 4 giugno, essa si applica solo agli immobili; cito:

    A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.

  9. meisrome ha detto:

    buon giorno, entro quando la dichiar. cartacea, comprensiva di frontespizio, rw e rm va presentata alla posta? 30 giugno o 18 giugno?

  10. spremuto ha detto:

    Buongiorno,

    Grazie agli utilissimi interventi credo
    di avere risolto tutto quello che riguarda Unico (grazie a tutti, in
    particolare Massimiliano e Silvestertree), ma ho qualche dubbio
    sull’F24.
    E’ quindi confermato che se
    l’imposta dell’1 per mille (RM33) è inferiore a 12 euro, non è
    dovuta. Se l’imposta risultante dai redditi di capitale (RM12) è
    inferiore a 12 euro è dovuta oppure no?

    L’imposta del rigo RM33 si paga
    con F24 con codice 4043. L’imposta RM12 si paga ancora con F24, ma
    ha un codice suo?

    Grazie.

  11. la soglia di 12 euro dovrebbe essere la stessa. per i codici, hai provato a usare UnicoOnline? ti genera il modello F24 pre-compilato e dovrebbe inserire i codici giusti.

  12. silvestertree ha detto:

    Forzando, con UnicoOnline v. 1.0.2 (ultima disponibile al momento), una imposta da versare superiore ai 12 euro, la procedura mi consente la generazione di F24. Quando, però, nel Wizard F24, seleziono una delle quattro possibili opzioni di “Predisposizione Modelli F24” ottengo un errore che mi indica l’impossibilità, con l’attuale versione del software, di generare F24.
    @Massimiliano: Con l’attuale versione di Disqus non riesco ad allegare l’immagine con l’errore riportato. Ma, è ancora possibile allegare immagini?
    Dovremmo segnalarlo nel Feedback / Bug Reporting?

  13. pier ha detto:

    come si fa a postare?

  14. pier ha detto:

    Scusate per il post di prima…..
    La mia domanda, che spero serva anche ad altri:
    Deposito una somma in Svizzera a maggio 2011. La somma è 100.000,00 euro. Tale somma è ferma in conto e non genera nessun tipo di interesse.
    Obblighi:
    F24 con cod. tributo 4043
    Rateazione 0101
    Anno di riferimento 2012
    Somma da versare: 100.000x1x8(mesi del deposito)/12000 = 67 euro.

    Siccome ho fatto il 730 come faccio a fare l’Unico on line?

    Grazie a tutti.

  15. in teoria dovrebbe essere possibile inviare con UnicoOnline solo frontespizio e quadri interessati e in AdE le informazioni si dovrebbero fondere a livello informatico.

  16. spremuto ha detto:

    E’ simile al mio caso. Anno di riferimento dovrebbe essere 2011. Ho un dubbio invece sul calcolo della somma da versare: non si doveva effettuare il calcolo in giorni? Ho visto però che effettivamente Unico Web fa il calcolo in mesi…. qualcuno sa?

  17. purtroppo non l’hanno ancora aggiornato

  18. pier ha detto:

    Nel senso che non riesco a postare nuovi post. Adesso sto rispondendo ma avrò cercato di postarne tre ma all’inizio ci sono poi scompaiono.

    ciao

  19. verifica che in alto su Discussion sia settato Newest

  20. pier ha detto:

    E’ vero “anno d’imposta” è il 2011.

    Grazie ancora.

    ps. scusatemi ancora per il casino dei post…….bastava mettere newest!

  21. Fred Oosterhuis ha detto:

    Ciao
    – ancora non si sa quale codice tributo usare per versamento tassa conseguente di RM33/34?
    – la proroga del pagamento da 18/6 al 9/7 vale anche per questo versamento fatto da privato oppure solo per i CAF?
    – Se io da privato dovessi pagare entro il 18/6 come devo fare? Quanto meno mi aspetto che mi danno tempo fino a quando non hanno stabilito il codice tributo!!!
    Che casino
    Fred

  22. pier ha detto:

    Mi confermate che l’F24 è stato posticipato al 9 luglio?

  23. DAVIDE ha detto:

    QUINDI MASSIMILIANO RIEPILOGANDO–CONTI E DEPOSITI UE FINO 5000 EURO ESENTI D AIMPOSTA 34,20 EURO—PER TUTTI IMPOSTA PATROMONIALE SENZA ESENZIONE–GIUSTO CONFERMI??

  24. hackjazz ha detto:

    Scusate, devo presentare il frontespizio del modello Unico con i quadri Rm e Rw.
    Il termine di presentazione è il 18 Giugno o il 1 Ottobre?
    Tengo a precisare che non devo presentare nient’altro (730 etc etc)

  25. penso che nel tuo caso la scadenza sia al 2 luglio.

  26. per il 4043 sì, è nello scadenzario

  27. il codice è 4043, vedi aggiornamenti articolo della settimana scorsa.
    ma hai tempo fino al 9/7.

  28. Vortigern ha detto:

    Perché il 2 luglio? Se lo trasmette online la scadenza è quella ordinaria dell’Unico (fine settembre)

  29. non pensavo si riferisse all’invio online.

    il 2 luglio è la scadenza indicata per “Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi” per “Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi Unico PF 2012 e della scelta per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille”.

    il 1 ottobre per l’invio telematico.

  30. non lo confermo io, ma il provvedimento del 4 giugno.

  31. spremuto ha detto:

    Occhio però, che l’F24 va presentato entro il 9 luglio (scadenza che, mi dice un CAF, dovrebbe essere sicuramente posticipata). In realtà, praticamente, anche l’Unico va fatto (anche se non necessariamente consegnato) entro questa scadenza: altrimenti come si può sapere quanto pagare? Che furbata anche questa!

  32. Vortigern ha detto:

    Assolutamente vero. Sono comunque obblighi diversi, in linea di principio. Se ad es. sai già per certo che non dovrai pagar nulla (es. hai solo RW e nessuna patrimoniale), puoi anche aspettare. Ma è vero quello che dici: nella maggior parte dei casi il vincolo è il pagamento.

  33. davide ha detto:

    grazie…era x sicurezza visto che ho già fatto i pagamenti…

  34. seratanera ha detto:

    qualcuno ha già inviato l’UNICO ONLINE? SE Sì, come ha inviato l’f24? grazie!

  35. DAVIDE ha detto:

    UNA DOMANDA MA I 34,20 X GIACENZE INFERIORI 5000 EURO NON SI PAGANO….MA DEVONO ESSERE INDICATE NEL MODELLO UNICO???GRAZIE

  36. ottima osservazione! formalmente penso che vadano sempre compilati.

    sicuramente vanno indicati se compili il Modulo RW, nel caso in cui devi dare evidenza che non sei soggetto a patrimoniale (es. tre conti di deposito con 4mila euro ciascuno); nei casi in cui non devi versare imposta e sei esentato dal Modulo RW, penso sia superfluo anche se formalmente credo dovresti compilarli lo stesso,

  37. blackeagle ha detto:

    Due domande:
    1) nel riquadro di colonna 1 di RM12 (tipo di redditi di capitale) che lettera bisogna usare per indicare gli utili annuali distribuiti da un fondo d’investimento? La “G” no perchè si rifeirisce a interessi da depositi o conti correnti esteri.
    2) nella sezione III del quadro RW che data bisogna indicare quando si raggruppano più movimenti dello stesso tipo, come consentito dalle istruzioni di Unico?
    Grazie!

  38. Tassovariabile ha detto:

    Oggi a un CAF mi hanno detto che per quanto riguarda i conti correnti detenuti all’estero è sufficiente nella sez. XVI del modulo RM compilare una riga sola con il saldo al 31 dicembre, senza tener conto dei vari saldi intermedi nell’anno. E’ corretto?

  39. no, perché non tengono conto del provvedimento dello scorso 4 giugno che chiarisce il computo su base giornaliera.

  40. Lucio ha detto:

    Massimiliano, nel provvedimento del 4 giugno riguardo alla base imponibile per RM XVI si dice esattamente:
    “Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine diciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.”

    Mi sembra che quello che dice Tassovariabile sia corretto.

    Il computo su base giornaliera va considerato per il calcolo dell’imposta ma non per stabilire l’imponibile.

    saluti

  41. quindi secondo te se si smobilita tutto il 30/12, metti il saldo risultante il giorno dopo?

    dato che nel provvedimento è indicato:
    “L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.” mi sembra più corretto riempire tante righe quante variazioni sono intervenute sul saldo durante l’anno.

  42. Lucio ha detto:

    Riguardo alla base imponibile, si dice anche:
    “Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare
    riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.”
    Come vedi, per l’imponibile, si parla sempre di “termine”.

    Il discorso del calcolo dell’imposta sui giorni di detenzione penso sia riferito ai conti aperti o chiusi durante l’anno.

    saluti

  43. appunto, “qualora non siano più possedute”.

    se per ipotesi durante tutto l’anno e fino al 30/12 ho un su un c/c svizzero 10mila euro e prelevando tutto, senza chiudere il conto, al 31/12 ci lascio zero euro o 1 centesimo, secondo te è corretto non presentare i righi RM33/34?

  44. juventino doc ha detto:

    Salve a tutti. Vorrei solo a vere una conferma se ho ben capito quanto mi verrà a costare un conto PF ovvero al di là della tenuta conto di 3 CHF al mese che possono essere estinti con saldo superiore a 7500 CHF, devo pagare 8 CHF per il lettore del codice numerico e allo stato italiano quando dovrò fare il 730 dovrò pagare 1×1000. Se ho 10.000 erodi capitale quindi la mia tassa patrimoniale sarà di 10 euro.

    E’ corretto quanto dico?

  45. juventino doc ha detto:

    antonio guerra quali sarebbero alternative migliori a Chebanca che mi consigli??

  46. Antonio Guerra ha detto:

    CheBanca scimmiotta senza riuscirci C/C Arancio. La prima è un’interfaccia virtuale di un gruppo bancario vecchio stile (Cuccia, Doris, Berlusconi, ecc. ecc.), la seconda è “realmente” ciò che appare, un prodotto innovativo espressione di una impostazione nordeuropea “sostanzialmente” diversa, almeno fino ad oggi. Sono cliente di entrambe ed ho toccato con mano le profonde differenze che vengono ben nascoste dai boss di piazza Cuccia. Vedi tu….

  47. juventino doc ha detto:

    ma Conto Arancio ha uno strumento equivalente al Conto tascabile? Non avrei problemi a cambiare assolutamente

Grazie.