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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. lella ha detto:

    Ciao ragazzi oggi e uscito il software uniconline,l’ ho compilato ma c’e qualcosa che non va: ho 2 cc ed un deposito in euro con post finance,per i 2 cc nessun problema giacenza media annuale complessiva sotto i 5000 euro e quindi nessun esborso, ma nel deposito di circa 9000 euro il sistema mi calcola l’imposta corretta di 9 euro ma se poi creo l’F24 per il pagamento mi genera oltre l’importo per gli interessi percepiti nel 2012 anche UN ACCONTO DI EURO 8,91 DA PAGARE A DICEMBRE 2013 MA:

    DALLE ISTRUZIONI DI UNICO SULL’IVAFE SI LEGGE CHE L’IMPOSTA NON SI PAGA SE E’ MINORE DI 12 EURO INOLTRE:

    SEMPRE DA ISTRUZIONI DI UNICO:

    Acconti 2013 IVIE e IVAFE

    Per stabilire
    se è dovuto o meno l’acconto relativo all’imposta sugli immobili situati
    all’estero e l’acconto relativo all’imposta sulle attività
    finanziarie
    detenute all’estero per l’anno 2013 occorre controllare l’importo indicato nel
    rigo RM32, colonna 1 (Immobili) e nel rigo RM35
    colonna 1
    (attività finanziarie).
    Per ciascun
    rigo, se l’importo:
    ¡ non supera euro 51,65, non è dovuto il relativo acconto;
    ¡ supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per
    cento del suo ammontare.

    chiaramente come detto il mio rigo 35 colonna 1 sta a 9 euro eppure mi genera l’F24 con il 99% di acconto cioe’ 8,91???

    QUALCUNO HA QUALCHE IDEA???

    Saluti

    Lella

  2. ho l’impressione che la versione del software sia ancora in “beta” e che si debba attendere ulteriori rilasci per avere conteggi e compilazione F24 corretti, come è avvenuto l’anno scorso.

  3. david ha detto:

    oggi ho scritto alle mie due banche chiedendo informazioni sui fondi comuni che ho in deposito in svizzera e lussemburgo….mi hanno detto che sono armonizzati ue….

  4. Moriseffe ha detto:

    Lella, è quello che è capitato anche a me; io l’ ho segnalato nell’ altra discussione, proprio 2 o 3 giorni fa dopo la prova che ho fatto.

    Questa:

    https://piccolorisparmio.eu/index.php/unico-2013-pubblicati-i-modelli-definitivi.html
    Comunque ripeto qui.
    Io teoricamente avrei un interesse maturato di 59 €, quindi la tassazione, un quinto, sarebbe 11, 8 € che secondo le regole vale come 12, quindi il limite max della esenzione; e difatti non genera nessun F24.
    Invece, la tassazione IVAFE sul conto deposito, 0,1% di circa 5400 €, mi porta a 5,4, cioè 5 € teorici da pagare; mi aspettavo che a maggior ragione anche questi non generassero F24, ed invece generano una cifra da pagare di 4,95 € (cioè siamo attorno al 90%), ma indicata come acconto per l’ anno prossimo! Suppongo che abbia ragione Massimiliano nel dire che siamo ancora a livello di versione di prova. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.

  5. Vortigern ha detto:

    Confermo anch’io quello che dici. Con un’imposta irrisoria (7 euro) a me non genera F24 per luglio, ma lo crea per novembre (acconto)

  6. Moriseffe ha detto:

    Con la nuova release uscita il 23.05 in effetti questo problema sembra risolto: da una prova veloce con gli stessi moduli già compilati l’ altro giorno, stavolta non genera F24 con acconti di 5€ per il dicembre prossimo. Speriamo sia finita lì, e che si possa stampare e consegnare o validare on line definitivamente senza doverlo poi rincorere!

  7. Enrico Zaniboni ha detto:

    Buonasera, volevo chiedere se possibile alcuni chiarimenti sulla compilazione dei moduli RW ed RM.

    1) Sono titolare di un conto Post Finance comprensivo di carta Bancomat, che ho utlizzato 1 volta nel corso del 2012 per verificarne il funzionamento in Italia, prelevando 100 € dallo sportello bancomat della mia banca.
    Questo prelievo di contante viene visto come un trasferimento di denaro (estero->Italia) e dev’essere pertanto indicato in una delle righe RW della Sez. III o non viene considerato ?

    2) Il conto è cointestato con mia madre, la percentuale di possesso è quindi del 50%, ma nella compilazione del rigo RM 12 Colonna 3, dove viene inserito l’ammontare del reddito percepito (gli interessi del conto corrente) ho indicato la somma totale degli interessi percepiti e quindi mi trovo un’imposta doppia da pagare, cioè quella calcolata sulla mia dichiarazione e la stessa presente su quella di mia madre.
    Invece, al rigo RM 33, dove si parla di IVAFE, viene correttamente richiesta la quota di possesso (50%) e pertanto l’imposta viene automaticamente calcolata dimezzata.

    Cosa devo fare al rigo RM 12 Colonna 3 ? Devo indicare l’ammontare degli interessi diviso a metà sulla mia dichiarazione e su quella di mia madre oppure è normale indicarne il totale su ogni dichiarazione e quindi pagare il doppio ?

    3) Mi confermate che il conto Post Finance in CHF paga unicamente l’imposta fissa di 34,20 € indipendentemente dalla somma presente (in questo caso superiore ai 5000 €) ?

    4) Mi confermate che l’aliquota di tassazione da indicare al rigo RM12 Colonna 4 è quella indicata nell’Appendice delle istruzioni del Modello 2 a pagina 47, denominata “Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri” e pari al 15% per la Svizzera ?

    Vi ringrazio in anticipo per l’interessamento ed auguro a tutti una buona serata.

    Ciao, Enrico.

  8. 1) dato il modico importo, propenderei per trascurare il movimento
    2) se non sbaglio, proprio per evitare la doppia tassazione vanno indicati gli interessi al 50%, dato che si presuppone siano rapportati ai cointestatari
    3) le ultime disposizioni IVAFE hanno equiparato tutti i c/c esteri, quindi anche un c/c PF con saldo superiore ai 5000 euro paga i 34 euro
    4) dovrebbe essere indicata l’imposta sostitutiva, pari al 20% (in luogo della tassazione ordinaria, dipendente dalla tua fascia IRPEF)

  9. Enrico Zaniboni ha detto:

    Grazie Massimiliano per le tue risposte.

    Se non rompo troppo le scatole, vorrei chiedere un ulteriore chiarimento.

    Una volta terminata la compilazione dell’unico online, mi chiede di generare il modello F24, ma viene consentito di scegliere unicamente il modello F24 con scadenza a GIUGNO 2013 oppure quello con scadenza LUGLIO 2013 con maggiorazione dello 0,40%.

    Poichè la somma da versare è inferiore ai 51,65 €, non è dovuto nessun acconto e la somma risultante dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2013 (come indicato nelle istruzioni del fascicolo 2 dell’UNICO PF alla sezione Acconti 2013 IVIE e IVAFE a pag. 20).

    Avete idea di come si possa ovviare a questo problema ?
    Posso compilarmi il modello F24 manualmente prendendo i codici che il sistema mi propone e provvedere poi al versamento con i metodi tradizionali oppure una volta che si procede con l’UNICO Online, bisogna completare la procedura online.

    Grazie per l’interessamento e scusatemi se vi ho fatto addormentare con le mie richieste.

    Una buona giornata a tutti.

  10. Tiziano52 ha detto:

    Mi inserisco sull’argomento: ho un conto Post finance inferiore a 9000€ . Dunque quest’anno 2014 dovrò compilare il modello rw inserendo come ivafe l’imposta fissa di 34,20€ . in più devo anche indicare la ivie del 0,76% ?
    e gli interessi di 5,35€ vanno indicati da qualche parte?
    grazie
    tiziano

  11. alla luce del provvedimento di ieri ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/quadro-rw-soglia-a-10mila-euro.html ) sembrerebbe che chi si trova nella tua situazione non abbia più obblighi dichiarativi in merito al quadro RW e all’IVAFE.

  12. le recenti disposizioni semplificano enormemente gli oneri dichiarativi https://piccolorisparmio.eu/index.php/quadro-rw-soglia-a-10mila-euro.html

  13. Paolo D'Agostino ha detto:

    Ringrazio Massimiliano Brasile per la sua consulenza e per gli aggiornamenti. Riassumo per chi opera come me nel mercato forex e con brokers esteri, per il modello UNICO 2014, ossia per i redditi del 2013 va compilato (l’anno scorso i campi erano 3, ora 2 perché vanno evitati i trasferimenti all’estero per cui c’è una esemplificazione proprio come indicato da Massimiliano):

    A) quadro RT per indicare profitti e perdite.

    B) quadro RW per indicare i capitali (e gli immobili) all’estero e l’imposta IVAFE

  14. Enrico Zaniboni ha detto:

    Buonasera a tutti,

    per cortesia avrei bisogno di un’informazione riguardante il ravvedimento operoso per mancato pagamento tramite F24 entro i termini (9 luglio 2014) delle imposte per redditi da capitale (quadro RM) e IVAFE (quadro RW).

    Poiché nel modello F24 sono indicati il tributo IVAFE (cod. 4043) e l’imposta sul reddito da capitale (cod. 1242), per effettuare il ravvedimento operoso si devono pagare sanzione e interessi per l’IVAFE e per l’imposta sui redditi, oppure si possono IVAFE e imposta sul reddito e calcolare un’unica sanzione e unici interessi sul totale invece che sulle singole voci.

    Domando questo perchè ho trovato i codici tributo relativi alla sanzione pecuniaria ( cod. 8901) e agli interessi (cod. 1668) sull’IVAFE, ma non ho trovato i codici per sanzione e interessi legati al mancato pagamento dell’imposta sul reddito.

    Si usano gli stessi codici oppure sono codici diversi e pertanto bisogna indicarli su righe differenti dell’F24 ?

    Vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto e vi auguro una buona serata.

  15. Cesarito60 ha detto:

    Salve,

    un mio amico ha tre conti (bianchissimi, trasparenti) in valute diverse su PostFinance (posta svizzera) in un carnet intestato a lui.
    Purtroppo si paga la ‘patrimonialina’ per detenerli all’estero (0,2%) e ultimamente, per fortuna, il cambio ha aiutato (USD e CHF).

    Domande:
    1) se nel 2014 ha cambiato EUR di un conto sugli altri due conti in USD e CHF,
    come dovrà dichiarare e pagare le eventuali tasse sul guadagno in capitale?
    2) quale aliquota si applica? 20% o adeguato al reddito complessivo della persona fisica? (speriamo di no!!!)
    3) su due dei tre conti non supera i 51.645,69 euro equivalenti, lì come si deve regolare?
    Bisognerà fare il totale algebrico dei conti dello stesso carnet oppure ogni conto avrà le sue tasse da pagare?
    4) SE I DEPOSITI SI LASCIANO SU QUEI C/C NORMALI IN VALUTA STRANIERA (quasi infruttiferi di interessi),
    SI DOVRA’ ASPETTARE IL MOMENTO DI RICAMBIARE IN EURO PER ESSERE TASSATI,
    O VANNO COMUNQUE FATTE LE SOMME ALGEBRICHE A FINE ANNO SOLARE?

    Grazie mille!
    C.

  16. Mauro Corradi ha detto:

    ciao Cesarito, come stai? E’ tanto che no n ci si leggeva, è un piacere sapere che sei ancora tra noi. Le tue domande sarebbe meglio postarle nell’apposita recensione che ogni anno andiamo ad aprire nel momento in cui escono i nuovi modelli Unico (maggio). In quella sede si aprono sempre dibattiti articolati su tutte le problematiche che emergono. In ogni caso vedi di spiegarti meglio: come sai se sono conti correnti vanno assogettati ad imposta fissa, se sono conti di deposito ad imposta percentuale, da quanto scrivi sembrerebbero conti correnti, ma non vorrei ti fossi espresso male. Se sono conti aperti presso la stessa banca io solitamente faccio la somma algebrica, nulla però ti impedisce di compilare tre righi anziché uno. Le istruzioni di Unico generalmente lo spiegano, ti consiglio di aspettare maggio, quindi.

  17. Cesarito60 ha detto:

    Grazie Mauro,

    sono conti correnti esteri aperti nella stessa banca (PostFinance CH), ognuno in una valuta diversa (EUR CHF USD) e intestati alla stessa persona, non sono conti di deposito e il regime non è amministrato; il commercialista ha finora indicato non solo di farne il monitoraggio, ma anche di pagare l’IVAFE dello 0,175 (ora 0,2%) sulle giacenze.

    Ora poi mi ponevo il problema delle eventuali plusvalenze, che per ora ci sono. Nel frattempo infatti ho capito che nel caso va pagata anche l’imposta, che oggi è del 26%, sulla plusvalenza documentata ma SOLO nel momento del ritorno in euro (che nel caso di specie si verifica non con operazioni di trading ma col passaggio per esempio dal conto in USD verso il conto in EUR). Dimmi se ho capito bene.

    Mi piacerebbe sentire il tuo esperto parere, oltre che su come trattare la plusvalenza, anche su come comportarsi con le giacenze all’estero, visto che mi stai dicendo che se il conto è corrente e non di deposito non vanno tassate in percentuale (l’imposta IVAFE introdotta da Monti) come invece è stato fatto finora.
    Si è sbagliato il commercialista o sto facendo io confusione?

    Grazie!
    C.

  18. Mauro Corradi ha detto:

    la plusvalenza o minusvalenza andrà riportata nel quadro RT e io la indicherei nei modi e nei tempi che hai scritto tu, circa la distinzione tra c/c e c/d io presumo che quello in EUR sia un c/c in quanto ti consente l’effettuazione di pagamenti tramite bonifico, quelli in valuta estera presumo che invece ti consentano solo giroconti verso il conto in EUR (dammi conferma) per cui il tuo commercialista c’è il caso che preferisca considerarli c/d. in ogni caso dato che ogni anno, in un modo o nell’atro, deve compilare il quadro RW, ti avrà detto di tenere monitorato il cambio in quanto dovendo indicare la valorizzazione di tali conti al 31/12 necessita di avere l’importo in EUR, per cui dovrai procurati il cambio ufficiale che l’Agenzia delle Entrate pubblica mensilmente

  19. Cesarito60 ha detto:

    Grazie Mauro,
    sono tutti c/c, ne sono certo.
    La stessa banca prevede anche c/d, sia in eur che in chf, con interessi diversi dai c/c, ma non abbiamo aderito.
    Rimane per me il dubbio sulla imposta IVAFE, che va applicata agli strumenti finanziari, quindi finora presumevo comprendesse i c/c.
    Come mai interpreti i c/c fuori da questa definizione?
    Per noi sarebbe un ovvio vantaggio dover pagare come tu consigli l’imposta fissa di 34 euro, dato che ora ne paghiamo alcune centinaia…
    Grazie!

  20. Mauro Corradi ha detto:

    lasciamo perdere cosa prevede la banca, dimmi se dai conti in USD e CHF puoi effettuare bonifici verso terzi su altre banche oppure solo giroconti interni verso il tuo conto in EUR

  21. Cesarito60 ha detto:

    Devo verificare perché non è mai servito, ma penso di sì.
    Te lo faccio sapere.
    Grazie!

  22. blackeagle ha detto:

    Ciao Mauro. Un “conto risparmio” (non “e-risparmio”, per il quale c’é bisogno di un conto corrente d’appoggio) aperto presso PF (a zero costi di gestione) senza necessità di un conto corrente di appoggio, con limite annuale di 10 prelievi gratuiti, operatività internet ma possibilità di invio diretto e ricezione diretta di bonifici tu come lo considereresti? Un conto deposito (0,2% sulle consistenze al 31.12.2014) o un conto corrente (34,20 fisse o 0 a seconda che la giacenza media sia > o < di 5K eur)?

  23. Mauro Corradi ha detto:

    Il conto di deposito è un conto limitato alle sole operazioni di prelievo, di versamento e di attivazione di operazioni di vincolo sulle somme in giacenza, mentre il c/c può eseguire operazioni bancarie tradizionali, quali quelle del bonifico verso conti non predefiniti, il pagamento degli assegni, il prelievo con bancomat e carte di credito, ecc. In base a questi parametri vedi un pò come sia meglio inquadrare la tua situazione

Grazie.