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Benefici delle dimissioni in maternità

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

Benefici delle dimissioni in maternità

Vi sono molte mamme lavoratrici dipendenti che lasciano il lavoro a seguito dell’arrivo di uno o più figli, per i motivi personali più svariati (seguono il marito all’estero, non hanno aiuti da familiari e i costi per strutture e baby sitter sono troppo elevati, ecc). I quotidiani scrivono che questo fenomeno riguarda un quarto delle donne.

Per esse vi sono dei diritti poco conosciuti ai più (almeno facendo un sondaggio fra conoscenti), motivo per cui nasce questa recensione.

Tutto ciò che scrivo, i diritti di cui di seguito sono riferiti a mamme che decidono di lasciare il lavoro entro il compimento del primo anno di vita del bambino (se vostro figlio compie 1 anno il 30 ottobre, i diritti sono esercitabili fino al 29 ottobre).

Infatti in base al Dlgs 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità), art. 55, comma 1:

la mamma che si licenzia di sua iniziativa entro il primo anno di vita del bambino non deve lavorare per il periodo fissato contrattualmente per il preavviso, ma anzi è l’azienda che paga il pravviso (come se vi avesse licenziata in tronco, si tratta del pagamento di alcune mensilità come da contratto) e inoltre avete diritto a chiedere il pagamento dell’indennità di disoccupazione (se ne avete i requisiti richiesti dall’inps).

In pratica, tornando al nostro esempio se voi per licenziarvi dovete dare un preavviso alla ditta di es.15 giorni, rientrando nel caso di cui sopra, se date le dimissioni il 20 ottobre (cioè prima che vostro figlio compi 1 anno) ai sensi del Dlgs 151/2001 art 55, voi dal giorno dopo potete non presentarvi (e non avete alcuna penalità).

Unitamente alla lettera di dimissioni dovete però presentare una dichiarazione che vi sarete fatte rilasciare il giorno prima o il giorno stesso dell’invio delle dimissioni dall’ufficio del lavoro (DPL, Direzione Proviciale del Lavoro)  di competenza della vostra ditta (es. se lavorate a Settimo Milanese andrete alla sede di  Milano).

In pratica presso la sede dell’ufficio del lavoro DpL dichiarerete davanti ad un impiegato che non siete state costrette a licenziarvi ma è vostra libera scelta e l’impiegato vi informerà sui vostri diritti e vi rilascerà un documento che allegherete alla lettera di dimissioni.

Dopo il licenziamento dovrete andare all’agenzia per l’impiego per rendervi disponibile a nuovi lavori e con il foglio che vi rilasceranno in quest’ultima,  potete rivolgervi all’Inps per richiedere la disoccupazione (verificatene i requisiti sul sito www.inps.it ) facendo domanda  sull’apposito  mod. DS.21 , allegando:

  • la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro su mod. DS.22 (per i lavoratori domestici DS.22LD) oppure l’autocertificazione (MSG 34975 del 20/10/2005)
  • la dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa

N.B. : La presentazione del solo mod. DS22, purchè avvenuta entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento, può essere considerata idonea manifestazione di volontà finalizzata alla concessione della prestazione di disoccupazione.

In questo caso il disoccupato dovrà comunque formalizzare la richiesta compilando l’apposito modello di domanda e la data di presentazione sarà quella apposta sul mod. DS.22.

Quindi, ricapitolando, se vi licenziate entro il 1 anno di vita di vostro figlio:

  1. potete lasciare il lavoro dal giorno dopo la comunicazione delle dimissioni senza lavorare per il periodo di preavviso contrattuale e senza penali per voi;  se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno dovete rispettare il termine di preavviso salvo accollarvene il costo
  2. avete diritto a dei soldi di pagamento di “mancato preavviso” come se la ditta vi avesse licenziato, e l’importo dipende dal vostro contratto (ad esempio sui bancari, per una anzianità media si arriva a pagare 4 mensilità lorde); se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno non avete diritto a questi soldi
  3. avendo i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione avrete riconosciuti per tutto il periodo di indennità l’anzianità ai fini pensionistici nonché l’importo dell’indennità (badate che solo per le mamme che si licenziano volontariamente entro il primo anno di vita del figlio è permesso l’accesso all’indennità di disoccupazione, altrimenti non è ammesso per altri licenziamenti volontari al di fuori di questo caso specifico)

Dunque io ho seguito tutta la prassi e posso confermare che, pur essendo un po’ burocratica la cosa, alla fine c’è convenienza. Ovviamente, se avete un lavoro tenetelo, ma se da neo mamme sapete già che per motivi personali, il licenziamento sarà una vostra scelta meglio fare questa scelta entro il primo compleanno del vostro bimbo anziché dopo, perché poi perdete tutti questi diritti e a fin dei conti si tratta di bei soldini.

Ecco un esempio di lettera di dimissioni con i riferimenti normativi:

Io sottoscritta xxx, matricola xxx, attualmente in congedo facoltativo di maternità fino al giorno xx-xx-xxxx, Vi comunico le mie dimissioni per motivi familiari a far data dal xx-xx-xxxx, ai sensi del Dlgs 151/2001, art. 55 (Testo unico Maternità e Paternità).

Vi comunico con adeguato anticipo la mia decisione nonostante, in riferimento al citato Dlgs, sia esonerata dal preavviso, di cui ho diritto di indennizzo da parte Vostra, avvenendo le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino.

In considerazione della mia situazione di lavoratrice madre, mi sono recata  presso la Direzione Provinciale del Lavoro di xxxx per la conferma delle mie dimissioni, che vi allego in originale alla presente.

A disposizione per ogni informazione aggiuntiva, Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Preciso che tali informazioni sono riferite alla normativa in atto al momento della recensione e che questo articolo non vuole in alcun modo sostituirsi a consulenze fiscali, giuridiche o previdenziali per le quali è opportuno rivolgersi ai professionisti preposti.

*** Aggiornamento del 22/09/2016 ***

Riportiamo il prezioso feedback offerto da Tommaso Bucher, operatore di un Patronato, che conferma la validità della procedura esposta ormai sei anni fa, ma precisa:

Non è automatico l’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa; serve difatti che siano soddisfatti il requisito contributivo e quello retributivo così come per una ordinaria domanda di disoccupazione.

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

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242 commenti su “Benefici delle dimissioni in maternità”

  1. eleonora amato ha detto:

    se nella lettera di dimissioni non specifico la richiesta dell’indennità del mancaro preavviso, ne ho diritto lo stesso oppure no?

  2. barbamamma ha detto:

    Certo! Specificarlo è una precisazione ma la legge parla chiaro e il tuo datore deve assolutamente riconoscertelo (se ricorrono tutte le situazioni, cioè maternità e dimissioni entro primo anno del pupo).

  3. eleonora amato ha detto:

    grazie delle informazioni barbamamma, ma se la direttrice si impunta e non vuole darmi i soldi, a chi posso rivolgermi visto che il mio commercialista e il mio consulente del lavoro non ne sapevano nulla?

  4. barbamamma ha detto:

    Beh, che un consulente del lavoro non conosca la legge 55 non è bello.
    Se il tuo datore non ti riconosce quanto dovuto puoi, una volta licenziata, mandare un “sollecito” per raccomandata ar, precisando che sulla tua ultima busta paga i conteggi risultano errati per mancanza dell’indennità di mancato preavviso.
    In caso contrario fai mandare una lettera da un avvocato del diritto del lavoro ( a volte basta per “spaventare”).
    AL limite puoi anche rivolgerti ad un sindacato.

  5. Francesca ha detto:

    Grazie mille, finalmente ho trovato qualcosa che spieghi in modo chiaro cosa fare.

    Userò il modello della lettera per le mie dimissioni.

  6. barbamamma ha detto:

    capisco bene, ho scritto questo articolo proprio perchè ho trovato confusione anche io, sia all’ufficio personale che al sindacato. Dopo un attento studio della normativa ho seguito tutto l’iter e ho usufruito di quanto scritto in articolo. Se te la senti, una volta finito l’iter puoi darci un tuo parere sul blog.

  7. barbamamma ha detto:

    dal sito Inps:
    “Da aprile le domande di disoccupazione ordinaria, mobilità ordinaria e gestione rapporto domestico potranno essere presentate solo online o tramite il Contact Center al numero verde 803164.”

  8. Giorgia ha detto:

    Grazie per le “preziose” informazioni, ma vorrei chiederti due cose:
    1.Lavoro in un’agenzia di viaggi, il preavviso in base all’anzianità ed il livello dovrebbe essere di 60 giorni di calendario,con il nuovo rinnovo (è già operativo?) è sceso a 45.
    L’indennità di preavviso che mi spetterebbe è quindi di 60 (o 45) giorni o ci sono delle mensilità fisse?
    2.L’indennità di disoccupazione di quante mensilità è? E’ anche in funzione del reddito visto che mio marito lavora?

  9. barbamamma ha detto:

    1- l’indennità cui fai riferimento (45 giorni rispetto a 60) è quella che tu devi dare alla azienda per poterti licenziare; nel nostro caso, entro il 1 anno del pupo, non vale, quindi ti dimetti dall’oggi al domani, oppure se sei ancora in maternità facoltativa proprio non ci rientri, seguendo l’iter sopra descritto. L’indennità di mancato preavviso è quella che la società dà quando licenzia, e che per legge 55 viene riconosciuta anche nel caso in cui, unica eccezione , non è l’azienda a licenziarti ma sei tu che ti licenzi, sempre però se rientri nel caso di mamma entro il 1 anno del pupo; in questo ultimo caso l’azienda ti riconosce quanto scritto sul contratto (societario, nazionale o integrativo). Può essere diversa dalla tempistica del TUO preavviso, esempio in banca dove stavo io, IO dovevo dare un preavviso di 15 giorni, LA BANCA, come indennità di mancato preavviso, a seconda della anzianità e altri fattori mi riconosceva 4 mesi pagati.
    – l’indennità di disoccupazione dura 8 mesi, l’importo varia a seconda del tuo reddito, di solito per chi prende uno stipendio di es. 1300 euro riconoscono circa 800 euro per 6 mesi e poi un pò meno gli ultimi due mesi. Nei documenti che presenti non ho mai visto richieste informative circa lo stipendio del coniuge, niente isee o altro.
    Ti consiglio di informarti sul sito inps o presso i loro uffici se hai diritto alla indennità di disoccupazione (ci vogliono alcuni requisiti per esempio aver lavorato per tot anni, ecc), una volta che rientri nei parametri ricorda che normalmente danno la indennità di dis. a chi viene licenziato, questo è l’unico caso eccezzione in cui viene riconosciuta a chi si licenzia di sua volontà, ed è il caso della donna amdre che si licenzia entro il primo anno del bimbo.

  10. jose ha detto:

    Mi mancano due mesi alla fine della maternita` facoltativa posso dare le dimissioni? Grazie.

  11. barbamamma ha detto:

    si, finchè tuo figlio non ha compiuto un anno tu puoi dare le dimissioni con le agevolazioni della legge 55 nei seguenti casi:
    – se sei ancora in congedo di maternità
    – se sei in aspettativa non retribuita (dopo aver utilizzato i congedi maternità)
    – se hai ripreso a lavorare dopo il congedo di maternità.

  12. ANNA ha detto:

    buongiorno, sono attualmente in maternità facoltativa fino al 05/08/2011. contratto metalmeccanico impiegata a tempo indeterminato 6°livello da 3 anni. avendo rifiutato la mia richiesta di part time mi vedo costretta alle dimissioni. cosa posso fare? mando la lettera per raccomandata al datore di lavoro il 4 agosto così da poter usufruire totalmente dell’indennizzo di maternità e poi dei 2 mesi di preavviso pagati dal datore di lavoro (senza quindi tornare nemmeno per un giorno a lavoro)? Poi potrò richiedere la disoccupazione per 8 mesi o fino a quando non troverò un part time,giusto? aggiungo che mio figlio compirà l’anno il 06/11/2011. grazie Anna

  13. barbamamma ha detto:

    Ciao Anna, tu puoi mandare la richiesta di dimissioni anche prima del 4 agosto, così anche il tuo datore saprà organizzarsi per la sostituzione. Io feci così, le inviai più di un mese prima, mettendo per iscritto la data da cui avevano inizio le dimissioni (per te sarà il 6 agosto). In pratica avrai diritto ad usufruire della maternità facoltativa fino al 5 agosto e il 6 agosto non ti presenterai al lavoro perchè ufficialmente dimissionaria. Ovviamente quando invierai la lettera di dimissioni (con raccomandata, magari anticipata da fax all’uff.personale)dovrai allegare il modulo che ti rilascerà la tua Direzione Provinciale del lavoro (vedi articolo).
    Da come mi scrivi dovresti avere diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria piena, però consiglio di chiedere preventivamente ad un ufficio Inps della tua zona se ne hai tutti i requisiti, oppure richiederlo via mail tramite il sito Inps. Infatti io ci sono passata ma non sono una esperta in diritto del lavoro quindi posso dirti come ho fatto io, posso indicarti la normativa che davvero pochi conoscono e applicano, ma poi per ogni singolo caso è opportuno verificare con l’Inps la propria situazione personale.
    Prima di ottenere l’indennità di disoccupazione dovrai iscriverti (una volta dimessa) all’ufficio di collocamento. Se mentre prendi l’indennità di disoccupazione trovi lavoro dovrai comunicarl subito all’Inps che sospenderà i pagamenti dell’indennità.

  14. ANNA ha detto:

    Grazie mille, complimenti per le delucidazioni!
    Anna

  15. eleonora amato ha detto:

    buongiorno barbamamma, io ho comunicato verbalmente al mio datore di lavoro la richiesta dei 3 mesi di indennità del mancato preavviso, ti premetto che non ne sapeva nulla e che si sarebbe informata. pochi giorni fa mi ha fatto firmare la busta paga del t.f.r. dicendomi che il prossimo mese avrei ricevuto il resto dei soldi. ho paura che mi abbia fregato, posso ancora averne diritto a quei soldi o ho perso tutto ? e se si, cosa posso fare? grazie!!

  16. barbamamma ha detto:

    Eleonora, gli antichi dicevano”verba volant”. Magari il datore di lavoro mantiene gli impegni verbali ma in caso contrario puoi rivolgerti ad un sindacato.
    Il fatto che molti datori non sappiano o facciano finta di non sapere la normativa è il motivo per cui io consiglio nella lettera di dimissioni di fare sempre riferimento agli articoli di legge. Hai mandato le dimissioni scritte? Sei andata alla camera del lavoro? Se hai fatto tutto ciò, penso (penso perchè non sono avvocato nè sindacalista)che in caso di mancato pagamento dell’indennità di mancato preavviso tu possa sollecitare il datore (stavolta per iscritto), ma ti consiglio di rivolgerti ad un sindacato per conoscere sia cosa fare sia i tempi in cui fare.
    Posso dirti per la mia esperienza che ho ricevuto l’indennità di mancato preavviso con l’ultima busta paga, mentre il tfr circa due mesi dopo perchè era in un fondo pensione e questi erano i tempi di svincolo.

  17. Gaiak ha detto:

    Buongiorno barbamamma, ma che tu sappia durante il periodo di preavviso che a quanto ho capito mi verrà retribuito ma che non farò, Ä— obbligatorio non lavorare? Mi spiego meglio, nel caso in cui io dia le dimissioni per andare a lavorare in un’altra azienda (sono attualmente in maternità facoltativa e dovrei stopparla x dare le dimissioni e iniziare un nuovo lavoro) posso iniziare subito il nuovo rapporto di lavoro?
    Grazie mille

  18. barbamamma ha detto:

    l’indennità di mancato preavviso è quello che la ditta ti paga come se ti avesse licenziata, si tratta di soldi. Poi c’è il tuo preavviso, quello che di solito si dà al datore quando tu ti licenzi, e qui si tratta di tempo. Nel solo caso tu ti licenzi entro il 1 anno del bimbo, questo tuo preavviso non è dovuto, se prima passi dalla camera del lavoro e invii le dimissioni come indicato.
    Poi quanto a lavorare dopo non ci sono problemi. Semmai ti consiglio di chiedere ad un sindacato se conviene stare a casa un certo periodo esempio 15 giorni prima di essere assunta nella nuava ditta, o se puoi farlo dal giorno dopo le tue dimissioni. Questo perchè è opportuno valutare che non ci siano norme ostacolanti una qualche elusione della normativa che come capirai è intesa a tutelare in tempo, denaro e indennità di disoccupazione le mamme che davvero lasciano il lavoro per dedicarsi ai bimbi.

  19. Krisstina ha detto:

    Buona sera a tutti.La mia bimba ha 15 mesi e io sono in maternità facoltativa ancora per un mese. Dopo vorrei dimettermi senza preaviso. Ho un contratto a tempo indeterminato. Posso mandare la lettera mentre sono in maternità o devo per forza rientrare a lavorare anche per un giorno per le dimissioni con l’effetto imediato? Le ferie accumulate mi verrano pagate?Grazie

  20. barbamamma ha detto:

    Ciao Krisstina, la legge di cui faccio riferimento nell’articolo ed i diritti annessi valgono se le dimissioni avvengono entro il compimento del primo anno di vita del bimbo. Se la tua bimba ha 15 mesi, quindi più di un anno, non sarebbe più valido, ma non capisco come fai ad essere ancora in maternità facoltativa a 15 mesi della tua bimba. Non è che hai preso una aspettativa non retribuita? Ai miei tempi la mat.obbligatoria era di 5 mesi (2 prima della gravidanza+ 3 dopo, oppure 1+4) e poi 6 mesi di facoltativa.
    Non rientrando nella casistica della legge 55 il percorso è uguale a tutti gli altri cioè dovrai dare le dimissioni, lavorare per il periodo di preavviso (15 giorno ad esempio, dipende dal tuo contratto), oppure annunciare le dimissioni senza preavviso ma in tal caso l’azienda ti farà pagare. Informati quindi bene con un sindacato per capire cosa è più conveniente nel tuo caso

  21. aleanna ha detto:

    Buona sera a tutti, vorrei per cortesia fare chiarezza sulla mia situazione, ho chiesto diversi pareri ma ho ricevuto solo risposte non chiare…sono un operaia con un contratto a tempo indeterminato, sono in maternità obbligatoria fino al 26.06.2011 la mia bimba è nata il 26.03.2011; vorrei sapere se do le mie dimissioni entro il 26.06.2011 cioè prima di finire la maternita obbligatoria, ho diritto a fare subito domanda di disoccupazione? devo dare preavviso o le dimissioni hanno effetto immediato?(io vorrei darle subito e non tornarci piu).devo convalidarle necessariamente presso il DPL? cosa mi spetta oltre all’80% dello stipendio per i mesi di maternità? visto che il mio datore non mi ha pagato nessun mese della maternità come mi devo comportare per non perdere nulla?e se lui non volesse firmare le mie dimissioni come mi comporto? scusate la miriade di domande ma sono molto confusa! grazie in anticipo

  22. barbamamma ha detto:

    Ciao Aleanna, rispondo subito:
    – se ti dimetti prima del primo anno di età di tuo figlio hai diritto a tutte le tutele indicate nell’articolo, quindi SI, nel tuo caso rientri in questo caso;
    – puoi fare domanda di disoccupazione ordinaria dopo la data di tue dimissioni, ma prima devi andare ad iscriverti alla lista di collocamento presso il tuo centro per l’impiego di riferimento (questo documento ti serve per fare domanda di disoccupazione)
    – in questi giorni vai all’inps e chiedi se in base ai trimestri di contributi pregressi hai diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti;
    – le dimissioni puoi darle anche oggi, devi sempre prima passare dal Dep per convalidarle, ti rilasceranno un documento che tu invierai in originale con le dimissioni e terrai una copia x te. Le dimissioni (con raccomandata ar magari anticipata via fax)falle con data dal 27.6.11 perchè tanto fino a quel giorno ti paga l’inps la maternità (e non il datore!ma è normale è per legge, al massimo il datore può per contratto riconoscerti durante l’obbligatoria un tot, esempio l’inps ti paga 80% del tuo stipendio, il datore il restante 20%).
    – Puoi non rientrare, leggi la lettera tipo che ho indicato per le dimissioni, con i riferimenti normativi. In pratica dal 27.6 giorno di tuo ipotetico rientro, tu non vai al lavoro, e il datore non può addebitarti alcun costo.
    – il tuo datore non deve firmare le tue dimissioni, sei tu che vai al dpl e TU dichiari davanti ad un impiegato che non sei costretta a licenziarti, ti informa dei tuoi diritti e poi ti rilascia il foglio famoso. Una volta che mandi le dimissioni al tuo datore fa fede la data della cartolina di ritorno della raccomandata.
    – quanto all’indennità di disoccupazione dipende se è ordinaria o con prestazioni ridotte, per questo è bene chiedere i tuoi diritti all’inps. Puoi anche chiedere in inps con email, in tal caso indica che tu vuoi dimetterti usufruendo della legge 55 maternità(fai un copia incolla della normativa o dell’articolo).

  23. barbamamma ha detto:

    dimenticavo la cosa più importante: auguri per la nascita del piccolino!

  24. aleanna ha detto:

    Grazie mille per le delucidazioni adesso mi è tutto molto piu chiaro!

  25. Alice ha detto:

    Ciao Barbamamma! Complimenti per tutti i consigli, sei preziosissima!
    Ho appena scoperto della possibilità di chiedere la disoccupazione prima del compimento dell’anno di età del piccolo. Il mio bimbo è nato il 4 settembre 2010, sono in maternità facoltativa ancora per tre mesi, ma il mio contratto è a tempo determinato e scade il 23 agosto. Posso chiedere comunque la disoccupazione? Credi che mi convenga prima usufruire delle ferie che ho maturato? In più non sono sicura di poter contattare l’INPS, perchè essendo un posto statale si fa riferimento all’INPDAP. Lo so che non è il tuo campo, ma se riesci a darmi qualche dritta….ti ringrazio di cuore!

  26. barbamamma ha detto:

    Ciao ALice,la legge 55 sulla maternità è una legge nazionale quindi è valida anche per i pubblici impiegati. Quanto alla domanda se dipendi dall’Inpdap immagino tu debba farla a loro, contattali via mail (preferibile sempre una risposta scritta in Italia) o per telefono o di persona. Il diritto alla disoccupazione dipende da alcuni requisiti di versamento che verificherai con loro. Io non sono esperta in materia ho solo riportato una mia esperienza , un percorso fatto, una legge che pochi applicano (e pochi sanno e pochi divulgano), poi per i casi specifici o particolari rimando sempre agli enti di competenza. Ho trovato questo link in cui si parla di disoccupazione richiesta in inpdap http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/quesiti/?id=dettaglio-quesito_161_dettaglioQuesito
    Ovviamente non solo qui ma anche all’Inps e in molti siti sindacali si parla di diritto all’indennità di disoccupazione SOLO per coloro che sono licenziati, e non per i dimissionari, DIMENTICANDO che il caso della madre dimissionaria entro il primo anno del bimbo è IL SOLO CASO DI ECCEZIONE nel quale pur essendo dimissionaria e non licenziata, la madre ha diritto all’indennità.
    Quanto alle ferie di solito funziona così, per la mia esperienza nel settore privato (non sono una consulente del lavoro, ci tengo a ribadirlo):
    – se rientri dopo la facoltativa, prendi le ferie e rientri un pò dopo;
    – se sei dimissionaria, le ferie ti vengono pagate.

  27. Marianna ha detto:

    Cara Barbamamma, complimenti innanzitutto e grazie per le tante informazioni.
    Vorrei parlarti della mia situazione per un consiglio.
    Io sono al sesto mese di gravidanza, vale tutto come per chi ha già partorito?
    Devo presentare una semplice lettera di dimissioni all’azienda e poi all’ispettorato o viceversa?
    All’inps mi hanno parlato di dimissioni per giusta causa, ci vorrà mica un certificato medico.
    Grazie mille per la risposta!

  28. barbamamma ha detto:

    Ciao Marianna, io consiglio di dare le dimissioni dopo la maternità, poichè l’inps ti paga circa l’80% del tuo stipendio nella maternità obbligatoria (circa 5 mesi) e circa il 20% nella maternità facoltativa (circa 6 mesi). Ovviamente i soldi ti arrivano in busta paga, ma dall’Inps! Scrivo circa perchè non ricordo precisamente ma dovrebbe essere così la ripartizione del periodo. Dopodichè prima di rientrare mandi le dimissioni, PRIMA passando al DPL e POI inviando la lettera di dimissioni CON l’originale del foglio rilasciatoti dal DPL.
    In tal modo puoi avere per tot mesi delle entrate dall’inps, e poi dopo il licenziamento puoi ottenere l’indennità di disoccupazione per altri circa 8 mesi (se ne hai diritto in base ai contributi versati negli anni passati, per questo informati all’inps). Se vuoi licenziarti prima penso si possa fare comunque. Quanto alla giusta causa non so, io direi all’inps che mi licenzio per usufruire della legge 55 sulla maternità, porta con te la legge o l’articolo)perchè a volte ci sono persone che sono meno ferrate sull’argomento, essendo utilizzata non moltissimo.

  29. Marianna ha detto:

    Non posso licenziarmi dopo perchè il mio titolare la maternità non me la può dare, sarebbe solo a questo punto da calcolare se mi conviene di più la maternità o la disoccupazione. Pazienza, ho chiesto informazioni alle persone sbagliate e incompetenti.

  30. barbamamma ha detto:

    il datore non ti dà la maternità..? Per fortuna è la legge che ti dà questo diritto e non il datore di lavoro, comunque immagino ci sia una situazione particolare e conflittuale nella quale non mi addentro. Se a me un datore mi dicesse che non mi dà la maternità andrei dritta in sindacato. Basta soprusi alle donne in attesa, non ne posso più di sentirne.
    Sappi che se ti licenzi ora la maternità continua a pagartela comunque l’inps non in busta paga ma con assegni (mi pare di ricordare) e dopo la maternità puoi chiedere la disoccupazione sempre all’inps se rientri nei casi di versamenti per tot trimestri che richiedono.
    conosco una persona che ha fatto così, l’azienda ha chiuso quando era in attesa, e le è stata pagata la maternità dall’inps e poi la disoccupazione.
    Alla fine sia maternità che disoccupazione la paga l’inps.
    Ti esorto a non lasciare perdere, quindi anzitutto a informarti presso l’inps per sapere la tua posizione contributiva, cioè quanti trim. di contributi bisogna aver pagato per avere diritto alla disoccupazione (ordinaria o ridotta a seconda dei casi), poi andando al dpl per validare le dimissioni e poi inviando la lettera al datore. Il datore ti deve anche riconoscere in sede di liquidazione, non solo il tfr ma anche l’indennità di mancato preavviso (sono a seconda dei contratti una o più mensilità, riconosciute come se fosse la ditta a licenziarti).
    Chiedi informazioni anche via mail all’inps per poter avere risposte scritte.

  31. barbamamma ha detto:

    qui trovi un link con la spiagazione delle dimissioni per giusta causa.
    http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/argomento/?id=Dimissioni-per-giusta-causa_47
    Si tratta del licenziamento fatto dal dipendente ma per condizioni tali e giustificate da farlo assimilare ad un licenziamento da parte del datore. Questo vale per tutti, cioè per uomini e donne indipendentemente dallo stato di maternità.
    Io credo che tu possa far valere per il tuo stato di gravidanza la legge 55 per la stessa finalità (cioè per ottenere l’indennità di mancato preavviso e per ottenere la disoccupazione), nel caso in cui l’inps ti dicesse che tale legge non è utilizzabile prima della nascita del bimbo allora potrai utilizzare la legge sulle dimissioni x giusta causa.

  32. Marianna ha detto:

    Grazie….come dici tu c’è una situazione particolare, diciamo di amicizia, lui mi ha spiegato che non ha liquidità per pagarmi la maternità e io non ho intenzione di accanirmi su una persona in difficoltà, tra l’altro io non voglio più lavorare, sono rimasta solo per la maternità ma mi a vevano detto di aspettare il sesto mese perchè se mi licenziavo prima perdevo tutto.
    Io ora non so che fare, ho capito che mi spetta maternità e disoccupazione se mi licenzio io ma c’è chi dice che la maternità annulla la disoccupazione, e allora dovrei muovermi per prenderne almeno un paio di mesi, chi mi dice che mi spetterebba prima la maternità e poi la disoccupazione…..un macello e non so come muovermi.
    E se pensassi ad un licenziamento per una gravidanza a rischio, la maternità partirebbe anticipata, ma a questo punto non so se la disoccupazione si annullerebbe completamente o slitterebbe a dopo la maternità.

  33. valentina ha detto:

    ciao barbamamma, io sono in congedo parentale fino al 31 luglio dopodichè volevo licenziarmi prima del primo compleanno di mia figlia che cade il 16 agosto, secondo te la disoccupazione ordinaria su quale stipedio si baserà? su quello che percepivo prima della maternità o su quel poco che predo dal congedo parentale? grazie

  34. barbamamma ha detto:

    @marianna: le risposte contrastanti le hai avute dall’inps? in tal caso invia per mail all’inps tre volte in giorni diversi la stessa domanda (anche da persone diverse) e verifica che le risposte siano uguali, altrimenti prendi la migliore per te e vai all’inps e fà un pò di cagnara perchè è assurdo che ti dicano cose diverse sulla stessa situazione.
    @#valentina: è basata sull’ultimo stipendio ,se è ordinaria riguarda circa 80% del tuo ultimo stipendio pieno (non congedi) e però ha un massimale che ai miei tempi era di circa 1000 euro, quindi netti arrivano in tal caso 800. Chiedi anche tu all’inps, io non posso sostituirmi a loro, non conoscendo nemmeno la vostra posizione contributiva nè lavorativa, vi racconto quello che nel mio caso è avvenuto ed ho fatto e che altre mamme hanno seguito come esempio di strada battuta per farsi riconoscere i loro diritti, i casi particolari vanno verificati con l’inps.

  35. aleanna ha detto:

    ciao barbamamma, seguendo le tue preziose indicazioni ho dato le dimissioni durante il periodo di maternità obbligatoria; quindi sono andata alla Dpl ho convalidato le dimissioni, poi mi sono recata al centro per l’impiego e mi sono iscritta nella lista disoccupati quindi ho fatto domanda di disoccupazione…ora il mio problema rimane il seguente: qual’è il miglior modo per recuperare la maternità che il mio ex datore non mi ha mai pagato? so che un mio diritto e che paga l’inps, però il datore deve materialmente pagarmi la somma che si è trattenuto ogni mese quando ha fatto il conguaglio dei contributi degli altri dipendenti all’inps. Infatti lui ammette che ha in mano i miei soldi, in quanto se li è già trattenuti ogni fine mese, ma dice che ora non ne ha per pagare me! cosa faccio? e poi un ultima cosa, visto che la mia maternità obbligatoria scade il 26.06.2011 e che ho dato dimissioni il 27.05.2011 quest’ultimo mese mi viene pagato come maternità (80%) o come disoccupazione(60%)? e qual’è l’importo su cui calcolare queste percentuali? grazie in anticipo

  36. claudia ha detto:

    Ciao, complimenti per la chiarezza, mi si è aperto un mondo!avevo già intenzione di dimettermi, ma così è tutta un’altra cosa!
    Sapresti dirmi se è obbligatorio dopo le dimissioni chiedere la disoccupazione all’inps e farsi ricollocare o volendo una se ne può stare anche a casa?
    seconda domanda: quante mensilità ti deve il datore di lavoro?Sono la stessa cosa del TFR?

  37. barbamamma ha detto:

    non sono esperta in materia inps per cui ti dò solo una mia OPINIONE: quanto al tuo datore, io manderei una lettera raccomandata o con notifica giudiziaria, scritta da un legale del lavoro o sindataco intimando di provvedere al pagamento di quanto ti è dovuto entro un certo termine (dopodichè valuta col sindacato se vale la pena fare causa cioè se sei iscritta al sindacato e non ti costa ok, altrimenti valuta perchè anche se fra 5 anni vinci la causa ci sono mille modi per far sparire i soldi e quindi ti trovi una sentenza a tuo favore ma non riesci a prendere i soldi, però intanto hai speso quelli della causa..quindi valuta bene);
    quanto al secondo quesito, io so che la maternità è un obbligo ( i famosi 2+3 mesi) quindi PENSO che ti pagheranno la maternità e poi la disoccupazione, ma per domande del genere dovresti scrivere all’inps perchè è l’inps che ti pagherà l’una e-o l’altra. Poi una volta fatto esperienza di ciò ci farebbe piacere se scrivessi la tua storia così altre persone possono avere un esempio pratico casomai si trovasse in una situazione come la tua.
    Io ricordo che anche la disoccupazione è dell80% dell’ultimo stipendio pieno (pre-maternità) con un massimale di circa 1000 euro al mese (quindi se prendevi esempio 3000 euro al mese, non avrai che circa 1000 euro mensili lordi, quindi netti poco più che 800 euro). Solo gli ultimi due mesi della disoccupazione hanno la percentuale più bassa.

  38. claudia ha detto:

    Ciao, vi racconto in breve la mia storia.La mia bimba è nata l’11 novembre 2010, io ho usufruito della maternità obbligatoria e ora sono in congedo parentale, tutto regolarmente retribuito dall’INPS tramite il datore di lavoro.Lavoravo sui cantieri archeologici dalle 7,00 alle 16,00 oppure 7,30-16,30 con spostamenti in auto su e giù per Roma e periferia.
    Durante la mia assenza la cooperativa per cui lavoro come socio dipend. a tempo indeterminato è scivolata in pessime condizioni e si parla insistentemente di chiusura. pertanto vorrei andarmenene sia perchè l’attività lavorativa è incompatibile con la gestione della bimba e sia per non perdere le mie spettanze (TFR, ferie non godute,ecc)che in caso di liquidazione della coop. mi verrebbero date chissà quando.Vi terrò aggiornate!

  39. aleanna ha detto:

    ok spero di risolvere e di raccontarvi presto tutta la mia storia……….grazie mille!

  40. Trollina ha detto:

    Salve Barbamamma,

    io sto per dare le dimissioni per cambiare azienda, ma avendo poche ferie, per le tre settimane della chiusura della attuale azienda in agosto avevo chiesto materntià facoltativa (che si può usufruire frazionato a giorni).

    Sai se questo periodo di maternità facoltativa è escluso dal preavviso ( so che devo dare il preavviso, perché la bimba ha 4 anni e per il mio contratto e livello è pari a 2 mesi).

    Se avessi preso ferie sono sicura che il periodo sarebbe escluso, perché c’è scritto esplicitamente nel nostro contratto nazionale.

    Grazie e ciao!

  41. barbamamma ha detto:

    @trollina: io credo sia escluso, ma non ne ho la certezza;
    @claudia: il tfr è una cosa; l’indennità di mancato preavviso è un’altra. La ditta ti pagherà uno e l’altro. Il secondo in base al vs contratto (nazionale o integrativo) e spesso dipende anche dall’anzianità e livello. Io ho preso quattro mesi lordi. quanto alla disoccupazione certo che puoi rifiutarla come indennità, basta non presentare la domanda. Considera che se temi la ricollocazione mi sa che sbagli..coi tempi che corrono dubito che ti chiamino..

  42. luminita ha detto:

    CIAO.Ho scoperto questo site adesso ed e molto chiaro. Vorrei chiedere una cosa.Io mi licenzio con 01.07.2011 perché la mia bimba fa un anno il 11.07.2011 pero ho una cessione di quinto in corso.ho capito che non mi pagano il TFR pero la mia liquidazione(giorni di ferie,ore lavorate in più)questi lo prendo?

  43. barbamamma ha detto:

    @luminita: forse non ti pagano il tfr perchè è “ipotecato” dalla cessione del quinto , ma per il resto penso tu abbia gli stessi diritti.
    —
    Molte mamme mi fanno domande di casi specifici, ci tengo a precisare che non sono una consulente del lavoro, sono piuttosto ignorante in merito, quello che so e che mi sono avvalsa di una legge (la 55 del t.u.maternità) e ho usufruito di diritti sconosciuti a molte mamme, ed il mio articolo è partito per dimostrare il mio esempio e rendere consapevoli dei diritti in certe condizioni. Sono contenta che si diffonda questa informazione sui diritti in maternità ed entro il primo anno del figlio, ai miei tempi nemmeno il sindacato dell’azienda in cui lavorare ne sapeva nulla (un caso forse..)

  44. franci ha detto:

    ciao qualcuno sa se mi spetta anche se ho fatto 3 anni di apprendistato poi 6mesi e poi il resto maternita anticipata?naturalmente sempre per la stessa ditta…..

  45. jose ha detto:

    Dopo ho letto tanti di quei informazioni sul licenziamento dopo la maternita’ sono ricatta all’inps della mia citta’ per verificare se ho tutti i requisiti e per avere la certezza di tutto quello che avevo letto, mi hanno confermato di avere tutti i diritti di licenziarmi e chiedere per la disoccupazione per otto mesi. Ora mi sono licenziata ma l’inps non mi ha accettato la domanda di disoccupazione perche’ per loro la cessazione del rapporto di lavoro per le dimissioni non da diritto alla concessione del trattamento in oggetto e posso fare ricorso in carta libera entro 90 giorni.Per me non e’ giusto provo fare il ricorso ma prima vorrei dei consigli che possa aiutarmi a vincere la causa. Grazie mille.

  46. barbamamma ha detto:

    Jose, se tu hai dato le dimissioni entro il primo compleanno di tuo figlio HAI diritto alla disoccupazione SE hai versato un certo numero di contributi negli anni prima (da verificare con l’Inps).
    Se l’Inps dice che non hai diritto alla disoccupazione perchè le dimissioni le hai date tu, allora, immagino, è perchè quando hai dato le dimissioni tuo figlio aveva più di 12 mesi.
    In caso contrario ti consiglio di rivolgerti ad un sindacato per aiutarti a fare la contestazione con tutti i documenti:
    – lettera di dimissioni e cartolina di ritorno della raccomandata (quella che certifica l’invio delle dimissioni)
    – estratto conto inps (lo si chiede all’inps, è gratutito) in cui risultano tutti i contributi versati negli anni passati
    – certificato di nascita di tuo figlio (così da dimostrare che quando ti sei licenziata tuo figlio aveva meno di un anno)
    Il sindacato saprà come impostare la lettera di contestazione.
    ——————-
    @Franci: per casi specifici consiglio di chiedere all’inps, facendo presente l’art 55 del testo unico sulla maternità. Io penso che per poterti licenziare senza preavviso tu ne abbia diritto, però per la disoccupazione valuta con l’inps se hai diritto a quella ordinaria o ridotta (da come scrivi sembra tu abbia diritto all’ordinaria). Ciao, facci sapere, scrivi quanto ti dicono in Inps! Sarà sempre utile ad altre mamme nella tua sictuazione

  47. arianna ha detto:

    voelvo solo segnalare che chi ha il contratto di apprendista e si licenzia entro l’anno di vita del bambino non ha diritto proprio a nulla!!!!! viva la mamma!!

  48. jose ha detto:

    Mio figlio e’ nato il 17/9/10,sono nove anni che lavoro nello stesso posto,comuque prima di licenziarmi sono andata a verificare con sia i sidacati che l’impiegata dell’inps della mia citta’ mi hanno dato tutti i due la sicurezza di andare avanti, quidi credo di avere tutto il diritto ma non ho ancora capito perche la sede legale dell’inps non ha accettato la domanda.Possono esserci degli altri motivi? Visto che ho sempre versato i contribuiti, e mio figlio ha meno di un’anno. Grazie, ora so da dove partire.

  49. barbamamma ha detto:

    @arianna: chi ti ha detto ciò? a me risulta che sul vostro contratto è riportato che per esempio avete diritto alla disoccupazione con requisiti ridotti. Quindi mi piacerebbe capire chi ti ha detto ciò e sopratutto ti consiglio di inviare mail scritte a sede inps e a sedi sindacali e riportarci le loro risposte scritte.
    @josé: allora da come dici hai certamente diritto a ciò. Se sulla risposta negativa dell’inps alla richiesta di disoccupazione non c’è scritto il motivo devi di certo approfondire, magari ai loro terminali manca qualche versamento di contributi, succede, e si può sistemare. Tienici al corrente.

  50. ANNA ha detto:

    Ciao Barbamamma, io stò seguendo il tuo consiglio e domani andrò con il mio bimbo Luca a dare le dimissioni presso la DPL di Como. Il mio datore di lavoro (nonstante io abbia già avvisato delle mie intenzioni con largo anticipo) ha continuato con il mobbing che esercitava durante i tre anni di mia permanenza nella sua azienda dicendo “le ho tenuto il posto in caldo per un anno e ora lei dà le dimissioni”… comunque con questo post volevo ringraziarti per l’informazione che dai a noi sprovvedute così da poterci tutelare da quelli che dicono “non ti posso pagare la maternità, ti conviene licenziarti”… ho schifo!
    Grazie ancora a te!
    Anna e Luca (che avrà a casa la sua mamma fino ad aprile grazie a te!)

Grazie.