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Benefici delle dimissioni in maternità

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

Benefici delle dimissioni in maternità

Vi sono molte mamme lavoratrici dipendenti che lasciano il lavoro a seguito dell’arrivo di uno o più figli, per i motivi personali più svariati (seguono il marito all’estero, non hanno aiuti da familiari e i costi per strutture e baby sitter sono troppo elevati, ecc). I quotidiani scrivono che questo fenomeno riguarda un quarto delle donne.

Per esse vi sono dei diritti poco conosciuti ai più (almeno facendo un sondaggio fra conoscenti), motivo per cui nasce questa recensione.

Tutto ciò che scrivo, i diritti di cui di seguito sono riferiti a mamme che decidono di lasciare il lavoro entro il compimento del primo anno di vita del bambino (se vostro figlio compie 1 anno il 30 ottobre, i diritti sono esercitabili fino al 29 ottobre).

Infatti in base al Dlgs 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità), art. 55, comma 1:

la mamma che si licenzia di sua iniziativa entro il primo anno di vita del bambino non deve lavorare per il periodo fissato contrattualmente per il preavviso, ma anzi è l’azienda che paga il pravviso (come se vi avesse licenziata in tronco, si tratta del pagamento di alcune mensilità come da contratto) e inoltre avete diritto a chiedere il pagamento dell’indennità di disoccupazione (se ne avete i requisiti richiesti dall’inps).

In pratica, tornando al nostro esempio se voi per licenziarvi dovete dare un preavviso alla ditta di es.15 giorni, rientrando nel caso di cui sopra, se date le dimissioni il 20 ottobre (cioè prima che vostro figlio compi 1 anno) ai sensi del Dlgs 151/2001 art 55, voi dal giorno dopo potete non presentarvi (e non avete alcuna penalità).

Unitamente alla lettera di dimissioni dovete però presentare una dichiarazione che vi sarete fatte rilasciare il giorno prima o il giorno stesso dell’invio delle dimissioni dall’ufficio del lavoro (DPL, Direzione Proviciale del Lavoro)  di competenza della vostra ditta (es. se lavorate a Settimo Milanese andrete alla sede di  Milano).

In pratica presso la sede dell’ufficio del lavoro DpL dichiarerete davanti ad un impiegato che non siete state costrette a licenziarvi ma è vostra libera scelta e l’impiegato vi informerà sui vostri diritti e vi rilascerà un documento che allegherete alla lettera di dimissioni.

Dopo il licenziamento dovrete andare all’agenzia per l’impiego per rendervi disponibile a nuovi lavori e con il foglio che vi rilasceranno in quest’ultima,  potete rivolgervi all’Inps per richiedere la disoccupazione (verificatene i requisiti sul sito www.inps.it ) facendo domanda  sull’apposito  mod. DS.21 , allegando:

  • la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro su mod. DS.22 (per i lavoratori domestici DS.22LD) oppure l’autocertificazione (MSG 34975 del 20/10/2005)
  • la dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa

N.B. : La presentazione del solo mod. DS22, purchè avvenuta entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento, può essere considerata idonea manifestazione di volontà finalizzata alla concessione della prestazione di disoccupazione.

In questo caso il disoccupato dovrà comunque formalizzare la richiesta compilando l’apposito modello di domanda e la data di presentazione sarà quella apposta sul mod. DS.22.

Quindi, ricapitolando, se vi licenziate entro il 1 anno di vita di vostro figlio:

  1. potete lasciare il lavoro dal giorno dopo la comunicazione delle dimissioni senza lavorare per il periodo di preavviso contrattuale e senza penali per voi;  se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno dovete rispettare il termine di preavviso salvo accollarvene il costo
  2. avete diritto a dei soldi di pagamento di “mancato preavviso” come se la ditta vi avesse licenziato, e l’importo dipende dal vostro contratto (ad esempio sui bancari, per una anzianità media si arriva a pagare 4 mensilità lorde); se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno non avete diritto a questi soldi
  3. avendo i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione avrete riconosciuti per tutto il periodo di indennità l’anzianità ai fini pensionistici nonché l’importo dell’indennità (badate che solo per le mamme che si licenziano volontariamente entro il primo anno di vita del figlio è permesso l’accesso all’indennità di disoccupazione, altrimenti non è ammesso per altri licenziamenti volontari al di fuori di questo caso specifico)

Dunque io ho seguito tutta la prassi e posso confermare che, pur essendo un po’ burocratica la cosa, alla fine c’è convenienza. Ovviamente, se avete un lavoro tenetelo, ma se da neo mamme sapete già che per motivi personali, il licenziamento sarà una vostra scelta meglio fare questa scelta entro il primo compleanno del vostro bimbo anziché dopo, perché poi perdete tutti questi diritti e a fin dei conti si tratta di bei soldini.

Ecco un esempio di lettera di dimissioni con i riferimenti normativi:

Io sottoscritta xxx, matricola xxx, attualmente in congedo facoltativo di maternità fino al giorno xx-xx-xxxx, Vi comunico le mie dimissioni per motivi familiari a far data dal xx-xx-xxxx, ai sensi del Dlgs 151/2001, art. 55 (Testo unico Maternità e Paternità).

Vi comunico con adeguato anticipo la mia decisione nonostante, in riferimento al citato Dlgs, sia esonerata dal preavviso, di cui ho diritto di indennizzo da parte Vostra, avvenendo le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino.

In considerazione della mia situazione di lavoratrice madre, mi sono recata  presso la Direzione Provinciale del Lavoro di xxxx per la conferma delle mie dimissioni, che vi allego in originale alla presente.

A disposizione per ogni informazione aggiuntiva, Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Preciso che tali informazioni sono riferite alla normativa in atto al momento della recensione e che questo articolo non vuole in alcun modo sostituirsi a consulenze fiscali, giuridiche o previdenziali per le quali è opportuno rivolgersi ai professionisti preposti.

*** Aggiornamento del 22/09/2016 ***

Riportiamo il prezioso feedback offerto da Tommaso Bucher, operatore di un Patronato, che conferma la validità della procedura esposta ormai sei anni fa, ma precisa:

Non è automatico l’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa; serve difatti che siano soddisfatti il requisito contributivo e quello retributivo così come per una ordinaria domanda di disoccupazione.

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

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242 commenti su “Benefici delle dimissioni in maternità”

  1. barbamamma ha detto:

    Cara Anna, se questo post aiuta a far conoscere dei diritti che ci sono già per legge (è la legge che si conosce e la si fà conoscere poco)ne sono civilmente contenta.
    Quanto al mobbing, se dovessi mettere un post in proposito ci sarebbero migliaia di commenti sul pre parto, post parto e e sul post rientro.
    usufruisci dei tuoi diritti e poi cercherai un lavoro magari part time come da te desiderato, in altro posto.
    Non demoralizzarti(psicologicamente arriva anche questo alla donna in tale situazione), goditi serena il tempo col tuo piccolo il resto verrà da sé (o trovi qualcosa o ti metti in proprio, insomma hai ancora del tempo per pensarci)
    Parli di aprile, immagino quindi tu ti sia informata all’inps sulla tua situazione di diritto alla indennità di disoccupazione. In bocca al lupo, e buone vacanze

  2. mara ha detto:

    Ciao Barbamamma,io finisco la maternita’ facoltativa il 23 luglio percio’ dovrei ritornare a lavoro il24; ho deciso di dimettermi e stamattina mi sono recata alla direzione provinciale del lavoro, mi hanno detto che devo prima presentare le dimissioni al mio datore di lavoro, farmele firmare e timbrare e poi ritornare da loro per alcune domande che mi dovranno fare.Mi chiedo, ma la prassi e’ questa o e’ all’inverso??non so, chi ti dice una cosa, chi un’altra, avrei bisogno del tuo aiuto.
    grazie in anticipo.

  3. claudia ha detto:

    Ciao ragazze, dopo aver letto info su questo sito ho chiamato il consulente del lavoro e mi ha confermato che entro il primo anno di vita del bambino si possono dare le dimissioni, che non dobbiamo dare preavviso, ma anzi ci viene indennizzato e che se si hanno i requisiti si può chiedere la disoccupazione all’INPS.
    Per Mara:
    Ho fatto 3 copie della lettera di dimissioni con decorrenza dal 1 luglio(1 per datore di lav.,1 per me, una per Direz. prov.del Lav),ieri le ho portate al datore,me le ha timbrate e firmate e stamattina sono andata all’Ispettorato del lavoro di Roma.
    L’impiegata le ha lette, controllate, mi ha fatto alcune domande e poi le ha convalidate.
    Non è un esame, ma le impiegate sono comunque scrupolose e attente perchè le dimissioni durante la maternità sono una cosa seria.
    Ti fanno compilare un modulo quasi uguale a quello che si trova sul sito dell’Ispettorato sezione modulistica “modulo per madri e padri dimissionari” che rimane a loro insieme a una copia della lettera di dimissioni, le altre copie sono una per te e una la devi riportare al datore di lavoro.
    Fammi sapere come ti va.

  4. barbamamma ha detto:

    @claudia: bene, bene
    @mara: io qualche hanno fà sono andata prima al dpl per confermare le dimissioni poi mi hanno rilasciato un foglio che ho spedito il giorno stesso con la lettera di dimissioni con ar anticipata via fax all’uff.personale.
    quindi nel mio caso prima sono andata al dpl poi ho spedito le dimissioni con quel modulo, ma forse è cambiata la prassi, segui ciò che ti indica il dpl.

  5. mara ha detto:

    ok, grazie mille, ti farò sapere.

  6. gio ha detto:

    ciao Barbamamma avrei una domanda  importante da porti : la mia maternita’ facoltat. finisce il 23 luglio.mi sono recata dal mio dat. di lavoro il 01/07 , GLI HO CONSEGNATO LA LETTERA DI DIMISSIONI DOVE C’ERA SCRITTO CHE MI DIMITTEVO E COMUNICAVO LE MIE DIMISSIONI CON ADEGUATO ANTICIPO NONOSTANTE NE FOSSI ESONERATA ( LE MIE DIMISSIONI PERO PARTIVANO DAL GIORNO  LUGLIO).  NEL MOD. DS21 C’è SCRITTO : dichiaro di aver diritto all’indennita’ di mancato preavviso si o no? e sino al? cosa devo rispondere??
    grazie mille, aspetto tue notizie.

  7. Gio-mara ha detto:

    le mie dimissioni partivano dal giorno 24 luglio scusami

  8. mara ha detto:

    ciao Claudia, il 1° luglio ho presentato le dimissioni con decorrenza 24 luglio; mi sono recata prima dal datore di lavoro il quale mi ha firmato la lettera e poi ho lasciato una copia a lui e un’altra alla direzione provinciale del lavoro, li mi hanno fatto alcune domande e poi mi hanno detto di aspettare 10 giorni per la lettera di convalida.Ho un dubbio pero’: nonostante fossi esonerata dal preavviso io l’ho dato comunque, in questo caso spetta comunque l’indennita’ di mancato preavviso??spero di si, grazie mille.

  9. barbamamma ha detto:

    ciao, scusa per il ritardo nella risposta ma ho dei problemi col mio pc e posso rispondere solo da un altro. Dunque di preciso non so che dirti, o meglio nel mio caso avevo messo 30 giorni dopo la data di dimissioni cioè come se nel tuo caso avessi messo 24 agosto. Bisognerebbe chiedere al datore cosa mettere, penso che all’inps ti diranno di fare così. Alla peggio se non ottieni info dal datore chiedi all’inps cosa succede nel casa ti dovessi sbagliare ad indicare quella data di qualche giorno. Io credo che non cambinulla, al massimo ti slittano il pagamento dell’indennità di disoccupazione, ma in sostanza non credo cambi assolutamente nulla. Comunque io avevo inserito sulla domanda di diritto all’indennità di mancato preavviso SI.

  10. mara ha detto:

    grazie per la risposta, non ci sto capendo niente, ho spulciato anche su internet per eventuali chiarimenti ma niente da fare; il problema e’ che qui il livello di informazione e’ alquanto basso per cui non ho molte fonti a cui attingere; incrocio le dita affinche’ vada tutto per il meglio.Ti faro ‘ sapere qualcosa, grazie mille.

  11. Lazzarisilvia ha detto:

    Il mio non è un commento ma una domanda. Sono in mobilità che scadrà il 27 ottobre 2011. Ho avuto un bimbo il 1 maggio quindi da marzo a fine luglio ho interrotto la mobilità e sto usufruendo della maternità.Da agosto potrei essere chiamata a svolgere i lavori socialmente utili percependo l’indennità di mobilità. Ma se io mi rifiutassi di farli, perchè ho problemi per far curare un bambino cos’ piccolo, e se fossi quindi costretta ad interrompere la mobilità avrei diritto allo stesso trattamento di disoccupazione di cui scrivete? Grazie. Silvia L:  

  12. mara ha detto:

    ciao Silvia, premetto che non so rispondere alla tua domanda ma compilando i moduli per la disoccupazione ordinaria leggevo di questa mobilita’.
    che differenza c’è tra disoccupazione ordinaria e mobilita’?
    grazie

  13. stella ha detto:

    ciao, io ho avuto un bambino a maggio di quest’anno ma è da marzo che non prendo lo stipendio (indennità di maternità) perchè il datore di lavoro dice che non ha i soldi per pagarmi(ci credo poco perchè ha appena assunto 2 xsone).da quando ha saputo che ero incinta mi ha reso la vita impossibile. mi trattava malissimo fino a che ho dovuto chiedere la maternità anticipata al 4° mese di gravidanza per motivi di salute (stavo rischiando di andare in depressione per le percosse subite dal datore di lavoro). sono andata a sollecitarlo per l’ennesima volta affinchè mi accreditasse lo stipendio e alla fine sono riuscita a farmi dare i mesi di maggio e aprile. adesso mancherebbe giugno e quattordicesima…inoltre mi ha esplicitamente detto di non ritornare a lavorare dopo la maternità xkè mi renderebbe la vita impossibile.mi consigliate di prendere altri 6 mesi di facoltativa oppure di chiedere le dimissioni?se chiedessi le dimmissioni riuscirei ad avere i 6 mesi di facoltativa dall’inps e dopo i 6 mesi l’indennità di disoccupazione?se si per quanto tempo?

  14. Gabriella_accardi ha detto:

    volevo chiedervi se le dimissioni si possono presentare anche durante la gravidanza o se è necessario che il bambino sia già nato…

  15. barbamamma ha detto:

    vai all’inps per verificare se hai diritto alla indennità di disocuppazione per madre dimissionaria entro il primo anno del bimbo, dopodichè se ti dicono di sì, hai diritto a prenderti i 6 mesi di facoltativa e dopo (ma entro il primo anno del bimbo) licenziarti e prendere l’indennità di disoccupazione. Però verifica all’inps i requisiti (sono casi particolari  io non posso risponderti)
    @stella: è una domanda troppo tecnica, non sono esperta nè ho avuto esperienze personale per dirti qualcosa di preciso in merito

  16. nocciolina ha detto:

    salve a tutte, sono incinta e da pochi giorni sono entrata nel terzo mese, vorrei capire se è possibile dare le dimissioni, senza aggiungere motivazione plausibile ( tipo mobbing, mancato pagamento ecc..)dato che non mi pagano da svariati mesi, ma non perchè non vogliono ma perchè si trovano in condizioni di estremo disagio economico. Per evitare di dare altri problemi all’azienda, perchè proprio non se lo meritano, vorrei dare le dimissioni e prendere l’assegno di disoccupazione…Dato che io e il mio compagno navighiamo in un pare di pupù e ancora non abbiamo nemmeno un tetto sotto cui andare a vivere l’assegno mi farebbe tanto comodo per affittare almeno una casa. Ho un contratto di apprendista cassiera, della durata di tre anni, quindi rimarrebbero meno di due anni ancora per concludere il contratto. Cosa faccio? Come mi comporto? grazie anticipatamente

  17. barbamamma ha detto:

    dunque prima di tutto per dare le dimissioni non devi giustificarti, nella lettera dici che ti dimetti punto e basta. QUanto alla disoccupazione devi verificare se ne hai diritto e questo te lo può solo dire l’inps alla quale ti consiglio di rivolgerti per questo aspetto (hai diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta?), sappi comunque che durante la gravidanza l’inps ti paga la gravidanza , POI se ne hai diritto ti pagherà l’indennità di disoccupazione. AUguroni per il pupetto, anche se passi un periodo non florido abbi fiducia, certi momenti passano, restate uniti e vedrai che il tuo piccolino ti darà tante soddisfazioni. Un abbraccio

  18. ururu ha detto:

    Buongiorno, Spero che Lei mi possa aiutare a darmi la risposta. Sono una straniera, ho letto degli articoli e commenti ma ho delle confusioni in testa e non vorrei aver capito male. La situazione che io devo affrontare è questo: Io ho un bambino che deve fare un’anno ad Ottobre. Dopo il periodo di maternità obbrigatoria, ho ripreso di lavorare sfruttando l’allattamento e sono in ferie questo momento ma dal 29 luglio fino ad all’inizio ho deciso di prendere il congedo parentale per i motivi personali. Nel frattempo ho avuto l’offerta di lavoro, dovrei essere operativa dal primo di settembre. Questo punto Le chiedo: ho la possibilità di seguire l’ietr come ha scritto tutto lei? potrei recarmi l’ultimo giorno dell’Agosto all’ufficio del lavoro? senza preavviso?

  19. Mamy80 ha detto:

    Buongiorno, io sono in congedo parentale e mia figlia non ancora compie 1 anno (prossimo ottobre). Con mio marito stavo prendendo in considerazione l’ “idea” di licenziarmi e trovare altro lavoro più vicino casa per stare con mia figlia, poichè il mio datore di lavoro non ha altra sede operativa nei pressi della mia abitazione, non ho nessun familiare a cui “affidare” la piccola ed il nido sarebbe una spesa onerosa in più da affrontare… ecco il mio quadro completo!

    Vorrei chiederLe alcune informazioni:
    1) mi posso dimettere durante il periodo di FERIE ed usufruire di tutto ciò indicato nell’articolo in oggetto, senza incorrere in sanzioni, etc.?  senza lavorare per il periodo di preavviso? ed avrò anche diritto a chiedere il pagamento dell’indennità di disoccupazione all’inps?
    2) come faccio a sapere se ho i requisiti richiesti dall’inps x usufruire dell’indennità di disoccupazione? ciò quindi vale anche se sono io a licenziarmi “di mio pugno”?
    3) se invece mi dimettessi durante il periodo di facoltativa, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione quale busta paga si prenderà in considerazione: la retribuizione che percepisco durante il congedo parentale, quella percepita durante la maternità obbligatoria, oppure la busta ordinaria (percepita prima della maternità)?

    Il mio datore di lavoro vuole che rientri in servizio dopo aver fatto anche tutte le ore di ferie cumulate fino ad oggi (a “ferie zero” diciamo…) ed era mia intenzione, usufruire in parte del congedo parentale, fare le ferie un mesetto prima che la bimba compia 1 anno e nel frattempo dimettermi…ovviamente tutto questo lo farei dopo aver valutato la possibilità della disoccupazione e per lasciarmi qualche altro giorno di facoltativa nell’eventualità ne dovessi aver bisogno (entro i 3 anni della bimba) per quando (SPERIAMO PRESTO) avrò un altro lavoro.

    Ultimissima domanda:
    E’ vero che, pur cambiando lavoro, potrei usufruire del congedo parentale (sempre che non abbia superato i 180gg), anche se il datore di lavoro “si rifiutasse” di darmi questo permesso o anche se il mio prossimo contratto sarà a tempo determinato e non più indeterminato?

    Spero di essere stata chiara nel formulare le domande…
    Nel ringraziarLa per il tempo dedicatomi, colgo l’occasione di augurarLe  buona giornata, buon lavoro e..buona estate 😉
    Mamy80

  20. barbamamma ha detto:

    ururu: io penso di si, tu ti avvali della legge che dice che puoi licenziarti senza preavviso se tuo figlio è minore di un anno di età

    mamy 80:
    1- prima del primo anno di vita di tuo figlio ti puoi licenziare quando vuoi, se non hai usufruito delle ferie penso ti verranno pagate, non incorri in alcuna sanzione perchè ti avvali della legge descritta che diche che non devi dare il preavviso (tu avvisali comunque  prima non proprio all’ultimo giorno, per correttezza)
    2- per sapere se hai diritto alla indennità di disoccupazione basta che vai all’inps o scrivi via mail sul sito inps, loro verificheranno che tu abbia fatto i versamenti (il tuo datore) per tot mesi e ti dirà se puoi accedere alla indennità ordinaria, ridotta oppure niente, ma se lavori da qualche anno con regolare busta paga avrai diritto alla ordinaria
    3- l’importo  della indennità si riferisce all’ultima busta paga prima di entrare in maternità con un massimale, infatti non può superare circa i 1000  euro mensili lordi (netti saranno circa 800 euro). Comunque sempre l’inps ti dirà, nel caso di diritto alla indennità ordinaria quanto sarà il versamento.
     
    sull’ultima domanda non lo so, questo articolo lo avevo scritto sulla base di una mia esperienza personale quindi non so dirti se il congedo parentale lo puoi usufruire anche cambiando lavoro anche se io penso di sì in quanto è un diritto che segue la persona (mamma) e non il datore.
     
    ciao

  21. Deborah Brunelli ha detto:

    Ciao Barbamamma, mi sembri molto ferrata pertanto avrei una cosa da chiederti. Io dovrei rientrare dal congedo parentale il 19 settembre, ma ieri mi hanno gentilmente chiesto di dare le dimissioni. L’azienda esce da 2 anni di Cassa Integrazione perciò adducono la carenza di lavoro… Il mio bimbo compie 1 anno il 25 novembre ed io avrei 4 mesi di preavviso (lavoro li da più di 15 anni): devono pagarmi i 4 mesi di preavviso oltre alle ferie maturate? O io devo semplicemente rinunciarci e chiedere loro di rinunciarci? Grazie Deb

  22. Barbamamma ha detto:

    Dai le dimissioni invocando la legge 55 sulla maternità. In pratica se non devi rientrare il 19 settembre darai le dimissione a far data dal 19 settembre. Se in qualunque altro caso (esempio se cambiavi lavoro) dovevi avvisare del tuo licenziamento 4 mesi prima in questo caso no, puoi mandare la lettera anche il 18 settembre con effetto il 19. QUindi TU non devi avvisarli 4 mesi prima nel tuo caso (essendo il bimbo minore di un anno) e non ti sarà prelevato niente per questo mancato preavviso. POI in AGGIUNTA la  tua azienda ti pagherà una cifra detta “di mancato preavviso” da parte aziendale COME se fosse stata l’azienda a licenziarti. Verifica sul contratto nazionale o aziendale questo punto: se ad esempio nei casi in cui l’azienda licenzi da un giorno all’altro deve riconoscere chessò 3 mesi di stipendio al suo dipendente (dipende ad esempio dall’anzianità, ruolo ecc.) allora nella ultima busta paga la tua azienda ti verserà i 3 mesi di stipendio come “indennità di mancato preavviso”. Chiaro? Uno è il preavviso che dovresti dare tu e che sei esonerata senza penali con la legge 55, un’altra cosa è l’indennità di mancato preavviso che l’azienda ti riconosce “come” se ti avesse licenziato in tronco. Quindi questa legge 55 tutela le mamme giuridicamente COME se fosse stata la ditta a licenziare anche se invece le dimissioni le dai tu mamma. Ed infatti è l’unico caso in cui puoi anche verificare di chiedere l’indennità di disoccupazione che non viene riconosciuta per le dimissioni del dipendente SALVO in questo caso, cioè di mamma con figlio minore di un anno che si dimette.
    NON chiedere di rinunciare a nulla, hai dei diritti, utilizzali. Fai un salto anche all’inps (x verificare il tuo diritto alla indennità di disoccupazione se ordinaria o ridotta) e se vuoi ulteriori conferme in merito vai con questo articolo che ho scritto ad un sindacato per avere ulteriori pareri e conferme sul tuo caso.
    In bocca al lupo e non demoralizzarti, se avrai diritto alla indennità di disoccupazione potrai avere delle entrate per circa 8 mesi e il tempo di poter cercare un altro lavoro. Un bacio al pupo!

  23. fra ha detto:

    cara barbamamma,ho un dubbio.io ho finito la maternita facoltativa il 16 agosto,al mio rientro l’azienda non mi rivuole più a lavoro ,perciò mi sta facendo lavorare solo il sabato.la mia bimba compie 1 anno il 24/10 se mi licenziassi avrei diritto ugualmente alla disoccupazione,in modo tale da trovare un altro lavoro??urgente!!!!!!!

  24. Barbamamma ha detto:

    il diritto all’indennità di disoccupazione è valido solo per le mamme dimissionarie entro il primo anno di età del bimbo, quindi in teoria ci rientri se dimissioni entro il 23 ottobre , però per verificare se hai diritto ad avere una indennità di disoccupazione ordinarioa o ridotta dovrai recarti all’inps, loro verificheranno i contributi pagati (tramite busta paga dal datore, hanno tutto loro a sistema), e ti diranno quindi se hai diritto ad avere il denaro della indennità e quanto.

  25. Deborah Brunelli ha detto:

    Grazie! Sei stata gentilissima…e chiarissima!

  26. Chiccagiumi ha detto:

    ciao a tutte, sono in cinta di 25 sett e ho fatto ladomanda per gravidanza a rischioperche’ ho perso una gemellina ma il mio datore di lavoro non mi paga da circa due mesi e mi ha detto che purtroppo non potra’ pagarmi nemmeno per gli altri mesi di gravidanza ( in quanto è lui ad anticipare lo stipendio per conto dell’inps) . Abbiamo provato a chiedere all’inps se era possibile anticipase lo stipendio ma mi e’ stato detto di no. Vorrei licenziarmi per giusta causa (per mancato pagamento degli stipendi) cosa devo farte????aiutatemi!!!!grazie di cuore

  27. Barbamamma ha detto:

    chiccagiumi: nella tua situazione ti consiglio di recarti presso un sindacato per verificare tutte le azioni che puoi intraprendere per vederti riconoscere i tuoi diritti. Poichè il bimbo non è ancora nato credo (credo ma non sono certa) che la legge 55 di cui facevo riferimento non sia applicabile almeno perchè si riferisce alla donna madre e immagino che quindi si intenda che il bimbo è già nato (non si riferisce a donna gestante) quindi è certo valida per te ma solo dopo la nascita: a questo punto però mi pare di capire che vorresti licenziarti prima per questo ti indirizzerei ad un sindacato (per avere delle idee ed una tutela, o al limite ad un avvocato del lavoro se vuoi fare privatamente, ne conosco uno in provincia di Milano se servisse un riferimento e tu fossi della zona) per valutare i passi corretti da fare per tutelare i tuoi diritti e muoversi correttamente sul profilo giuridico. Ps: parli di domanda di gravidanza a rischio, immagino ti riferisca al documento rilasciato dal medico ginecologo che indichi il rischio durante la gestazione. Ti incoraggio molto, sia sotto l’aspetto della tutela diritti, sia per la tua gravidanza, ci sono passata col mio secondo..stai a riposo e per queste pratiche fatti aiutare, cerca il più possibile di esporre chiaramente i fatti in modo preciso a inps e sindacato magari con contatti a distanza (via mail) e in un paio di occasioni fatti accompagnare perchè un colloquio personale è sempre opportuno. 

  28. mammabis ha detto:

    ciao. ho bisogno URGENTE di un consiglio perchè mi trovo al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (termino il 23 settembre). il problema è che la  sede della mia azienda trasferirà tutti gli uffici in un’altra regione, per cui tutti i dipendenti che non decideranno di spostarsi saranno messi in mobilità presumibilmente tra gennaio e giugno. stanno inoltre elaborando dei pacchetti di “buonuscita” ma ancora non si sbilanciano. ora mi trovo nel dubbio se continuare con l’astensione facoltativa o consumare intanto le ferie (ho oltre 60 gg di ferie…) e iniziare la facoltativa a dicembre . non essendo licenzabile, e non volendo trasferirmi, entrerò in mobilità come gli altri colleghi o posso finire i miei 6 mesi di facoltativa e far iniziare poi la mobilità? aggiungo che a febbraio compio 40 anni per cui se riuscissi ad iniziare la mobilità dopo il compimento dei 40 avrei diritto a 2 anni di mobilità. cosa mi consigli al momento??, mi metto in ferie o continuo con la maternità e le ferie me le farò pagare poi? grazie mille dell’aiuto… in azienda mi dicono intanto di tirare avanti con le ferie fino a dicembre, un consulente mi ha detto di continuare la facoltativa, non capisco cosa è meglio sono in crisi… grazie ancora

  29. Barbamamma ha detto:

    mammabis: questo articolo vuole precisare i diritti per le mamme che si dimettono entro il compimento del primo anno del bimbo. Nei casi in cui durante la gravidanza o dopo la nascita (ma entro il primo anno del bimbo) ci si trovi di fronte a casi particolari aziendali (chiusura, mobilità, cassa integrazione, ecc..) io non so rispondere non essendo esperta in materia. Consiglio di rivolgersi a un paio di sindacati per valutare le due risposte e proposte che meglio tutelino i tuoi diritti.
    Ad esempio, conosco mamme che hanno hanno accettato la buona uscita perchè l’importo era molto importante e facendosi due conti hanno deciso per quella soluzione.
    Valuta anche quanto può arrivarti dalla buona uscita e confrontalo con quello derivante dalla mobilità,  valuta inoltre col sindacato se puoi fare la facoltativa, ferie e poi optare per la mobilità. Quanto alle ferie, di solito le ferie le pagano alla fine cioè per quello che ho visto io direttamente e sentito da altre mamme (quindi da verificare nel merito con esperto) prima si fà la obbligatoria, poi se vuoi stare ancora fai la facoltativa (tutta o parte) e alla fine ci attacchi le ferie.
    Il consiglio è chiedere più pareri, stessa domanda, a sindacati diversi, consulenti diversi (perchè sbagliano anche gli esperti..). Quando al consiglio della tua azienda…l’azienda fà i tuoi interessi o i suoi? Tu cerca di fare i tuoi, conoscendo i tuoi dirittti e valutando cosa è meglio per te.

  30. mammabis ha detto:

    Grazie Barbamamma. Comunque anche oggi da altri 2 esperti consulenti del lavoro e dalla consigliera di parità ho avuto pareri discordi su cosa è meglio fare….da perderci la testa! Allo stato attuale ho comunque optato per proseguire con i 6 mesi di facoltativa visto che le ferie comunque o le farò mi verranno pagate per cui non perdo la parte monetaria… inoltre così supererò la soglia dei 40anni “protetta” e avrò diritto a 2 anni di mobilità. All’inps stamattina mi hanno detto che conviene comunque accettare la mobilità invece di scegliere la disoccupazione, poichè nel primo caso ricevi l’80% dello stipendio il primo anno e poi scalano del 5%, mentre nel caso della disoccupazione si parte dal 60% per poi scalare al 50% e al 40% nei pochi mesi a disposizione. visto che comuqnue il lavoro lo perdo, almeno cerco di tranne i maggiori benefici x quello che ne resta. e a questo proposito la prossima settimana incontrerò i sindacati. Vediamo cosa ne esce. intanto grazie ancora!

  31. O Roddolo ha detto:

    Ciao Barbamamma. Mi sono licenziata la settimana scorsa e oggi scopro di essere in cinta. Ho diritto qualche indennità? Grazie di tutto!

  32. Barbamamma ha detto:

    la legge di cui sopra è riferita alla donna madre, il cui bimbo è già nato. Nel tuo caso, credo sia opportuno chiedere all’Inps se rientri in qualche normativa che ti tuteli con delle indennità. Auguri per il bebé che arriverà!

  33. Jessi76 ha detto:

    Buongiorno, io ho una bambina che fa 1 anno il19 ottobre. Ho fatto tutta la maternità obbligatoria, facoltativa, ferie ed ora sono in aspettativa non retribuita. Se io mi licenzio ho diritto alla disoccupazione essendo in aspettativa?Grazie ciao  Jessy76

  34. Eva ha detto:

    Ciao
    Sono Eva, mi trovo nelle stesse condizioni, di cui sopra
    La mia maternità facoltativa finisce trà due mesi, la mia ditta è in difficoltà, il titolare nn mi promette niente anche al rientro, stanno parlando di cassa integrazione
    Come mi devo comportare!?
    Faccio il passo delle mie dimissioni?e se sì, per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione, il 60% di quale busta paga viene presa in considerazione,quella intera, o questa della maternità facoltativa al 30% del mio stipendio normale-?
    Poi nel caso di un eventuale CIG della ditta, a me spetta qualcosa cioè spetterebbe la cig anche a me, entro l’anno di vita del mio bambino?
    E la mobilità, cos’è?quando e se si può parlare di quest’ultima?o si tratta della stessa cosa, cioè mobilità e disoccupazione, io ho 30 anni lavoro come impiegata , az. metalmeccanica, dal 2008
    Grazie
    attendo fiduciosa

  35. jessy79 ha detto:

    buon giorno,
    sono stata licenziata il 30 giugno 2011 e ho scoperto poi di essere incinta dal 4 giugno 2011. posso chiedere la maternità alla ditta? Come? Sono Italiana e sto ricevendo al disoccupazione dall’inps-

  36. Barbamamma ha detto:

    jessy79: credo di no ma chiedi all’inps se possono aggiungerti anche una qualche tutela relativa alla maternità;
    eva: l’indennità riguarda l’ultima busta paga intera. Quanto alla scelta fra mobilità, disoccupazione o cig dovresti valutare in base alla tua posizione contributiva cosa ti conviene in termini economici, e questo te lo può dire solo un sindacato o meglio ancora l’inps, alla quali puoi rivolgerti anche via mail.

  37. Gio-mara ha detto:

    ciao a tutti, sono mara e avrei una domanda da porrei: ho fatto richiesta di disoccupazione ordinaria, mi e’ stata accettata ed io avevo chiesto il bonifico sul conto stamane pero’ mi e’ arrivato un comunicato da parte dell’inps in cui mi dicono che per riscuotere la somma devo recarmi all’ufficio postale, qualcuna di voi sa come funziona? grazie in anticipo per le risposte.

  38. Barbamamma ha detto:

    non so come funziona gio-mara, ma credo che non abbiano inserito i dati iban nella pratica, quindi ti pagheranno in posta come succede anche per certi pensionati. Prova a scrivere all’inps per chiedere se è possibile, penso di si , comunicare nuovamente l’iban per ottenere il bonifico dal prossimo mese.

  39. Ghana4ever ha detto:

    buongiorno ho un quesito che provoca molti diisaccordi : sono incinta di sei mesi e da un mese ho avuto l estenzione obbligatoria per gravidanza a rischio .ho ricevuto la busta paga fino ad un mese fa ora in mia assenza il mio datore di lavoro ha ceduto le sue quote e i nuovi soci non mi hanno ancora emesso stipendio e busta paga. come posso comportarmi se mi licenzio per giusta causa ho diritto alla maternita e disoccupazione in seguito. grazie per i futuri chiarimenti ghana.

  40. Barbamamma ha detto:

    Ghana4ever, il tuo è un caso particolare che richiede una assistenza giuridica (sindacato ad esempio). L’articolo si riferisce ai diritti per le  mamme che si dimettono volontariamente dopo che è nato il piccolo (non quindi quando si è in gravidanza). Consiglio quindi di rivolgerti ad esperti visto che si tratta di argomento delicato per tutelare i tuoi diritti nel caso specifico

  41. Valentina Epifanio ha detto:

    salve,la vostra discussione è chiarissima,ma mi sembra di capire che per usufruire di ttb devo dimettermi durante la matrnita…ma io ho ancora due mesi di ferie da usufruire,quindi se finita la facoltativa attacco con le ferie…e mi dimetto durante queste,prima che mia fdiglia compia un anno,rientro comunque in questa legge?aiutatemi perche nn riesco a reperire informazioni a riguardo da nessuna parte.

  42. Barbamamma ha detto:

    si, se ti dimetti entro 1 anno di tuo figlio rientri nella normativa, sia che tu sia rientrata dalla maternità obbligatoria e stai lavorando in azienda, sia che tu sia in ferie, sia che tu sia in maternità facoltativa. Io ho fatto mat obbligatoria,facoltativa, ferie e poi dimissioni. Chiedi al sindacato ma legge parla chiaro, l’importante sono le dimissioni fatte entro il primo compimento di un anno di vita del bimbo, non arrivare all’ultimo..

  43. Valentina Epifanio ha detto:

    grazie mille,nn so come ringraziarti,ho chiesto al sindacato e mi hanno detto che teoricamente è cosi ma loro nn sapevano se durante le ferie poi valeva lo stesso o se avrei potuto avere problemi,il che mi ha spiazzata…poi ho chiesto all’ispettorato del lavoro e mi hanno detto che in linea di massima era cosi ma il caso delle ferie nello specifico nn l’avevano mai affrontato,quindi ancora piu confusione…poi ho ,mandato una mail all’inps ma nn mi ha ancora risp è gia una settimana,fatto sta che devo richiedere le ferie entro la fine di questo mese x forza…e nn sapevo come muovermi…quindi anche tu ,e dimissioni le hai date durante le ferie? senza preavviso?e in questo caso poi la lettera di dimissioni che c’è scritta qui in fondo pagina,come potrei modificarla?grazie ancora tantoooooooooooooooo

  44. Barbamamma ha detto:

    la lettera non devi modificarla,io la inviai un mese prima della data di dimisioni, infatti nella lettera è specificato che la inviavo con ampio anticipo (rispetto alla legge 55 che dice che puoi inviarla anche il giorno prima della data di dimissioni).
    Ricorda di fare tutto l’iter scritto in articolo. Invia la lettera con raccomandata ar magari anticipata via fax per conoscenza. Io lavoravo in una banca, non mi hanno mai sollevato alcun problema sulle modalità (anche se da fonti indiretta so che si sono chiesti che cos’era sta legge 55 che citavo!!). Anche quando ci sono altre situazioni di licenziamento, mobilità, ecc ti fanno prendere prima tutte le ferie, alla peggio te le pagano, ma tendono a fartele consumare.
    QUanto a inps e sindacati..mi stupisco..vabbè veramente ormai non mi stupisco quasi più di niente in Italia.. se una legge non vieta di dimissionarsi durante le ferie significa che è possibile! QUindi non devono ragionare a casistiche, questo mi è successo, questo no, ma devono ragionare a leggi: questo si può fare , questo no. In diritto ciò che non è vietato è possibile, quindi o ti trovano una legge che dica che non puoi chiedere dimissioni durante le ferie (fosse pure un contratto  integrativo) oppure in mancanza, puoi farlo. Manda in questi termini la prossima eventuale domanda di chierimenti ai sindacati, inps e vedi che ti rispondono visto che dovrebbero rispondere sempre facendo riferimenti normativi..in teoria.. Ricorda invece di andare in inps o inviare mail per verificare se puoi ricevere l’indennità di disoccupazione (sottolinea venti volte che lo fai in base alla legge 55 unica eccezione alla regola generale..). Nel periodo di indennità disocuupazione ti saranno riconosciuti anche i contributi figurativi e l’anzianità per la pensione (se non cambiano le cose). In bocca al lupo, e saluti alla piccoletta!

  45. Mari ha detto:

    Ciao,ma questo vale per tutti i contratti di lavoro?non riesco a trovare i requisiti che bisogna avere per la disoccupazione mi potete aiutare?

    Grazie

  46. Marimammina ha detto:

    Ciao,ma questo vale per tutti i contratti di lavoro?non riesco a trovare i requisiti che bisogna avere per la disoccupazione mi potete aiutare?
     
    Grazie

  47. Barbamamma ha detto:

    consiglio di verificare sul sito inps o chiedere tramite mail quali sono i requisiti. Non sono aggiornata, ricordo che bisognava avere u n tot di contributi versati ad esempio, oppure se ve ne erano meno si poteva accedere alla indennità ridotta. L’Inps ha tutti i tuoi dati, e contributi, basta chiederne un estratto conto.

  48. Valentina Epifanio ha detto:

    grazie ancora…ma quindi devo mandarla oggi la lettera di licenziamento cosi come l’hai fatta tu e in contemporanea chiedere le ferie’NN MI è CHIARO QUESTO PASSAGGIO…IO INVECE AVEVO PENSATO DI CHIEDERE NORMALMENTE LE FERIE E I PERMESSI…azzerare tt e qualche giorno prima mandare la lettera di dimissioni che pero dato che sarei in ferie e nn piu in maternita di modificare quella parte sottolineando pero che mi dimetto avvalendomi della legge 55…tu che dici?mio Dio che confusione che ho!!!!!!!!!!!!!!!!!

  49. Valentina Epifanio ha detto:

    ciao mamy80,scusa il disturbo,ma ho visto che un po di tempo fa eri nella mia stessa situazione e volevo sapere se è possibile come è finita riguardo al licenziamento durante le ferie..ci sono sanzioni,si rientra tranquilla mente nella legge 55 o conviene farsele pagare e dimettersi durante la maternita?   grazie se puoi aiutarmi!!!

  50. mamy80 ha detto:

    ciao jessy76, sono mamy80. scusa se disturbo ma volevo sapere (visto che mi trovo nella tua stessa situazione…) se possibile, come fai a stare in aspettativa non retribuita e x quanto tempo è possibile. Il tuo datore di lavoro ha accettato la tua richiesta/domanda o hai una situazione familiare grave (tipo per legge 104) e ne puoi usufrire? scusami ancora il disturbo, grazie mille se rispondi te ne sarò immensamente grata!
    mamy80

Grazie.