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Benefici delle dimissioni in maternità

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

Benefici delle dimissioni in maternità

Vi sono molte mamme lavoratrici dipendenti che lasciano il lavoro a seguito dell’arrivo di uno o più figli, per i motivi personali più svariati (seguono il marito all’estero, non hanno aiuti da familiari e i costi per strutture e baby sitter sono troppo elevati, ecc). I quotidiani scrivono che questo fenomeno riguarda un quarto delle donne.

Per esse vi sono dei diritti poco conosciuti ai più (almeno facendo un sondaggio fra conoscenti), motivo per cui nasce questa recensione.

Tutto ciò che scrivo, i diritti di cui di seguito sono riferiti a mamme che decidono di lasciare il lavoro entro il compimento del primo anno di vita del bambino (se vostro figlio compie 1 anno il 30 ottobre, i diritti sono esercitabili fino al 29 ottobre).

Infatti in base al Dlgs 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità), art. 55, comma 1:

la mamma che si licenzia di sua iniziativa entro il primo anno di vita del bambino non deve lavorare per il periodo fissato contrattualmente per il preavviso, ma anzi è l’azienda che paga il pravviso (come se vi avesse licenziata in tronco, si tratta del pagamento di alcune mensilità come da contratto) e inoltre avete diritto a chiedere il pagamento dell’indennità di disoccupazione (se ne avete i requisiti richiesti dall’inps).

In pratica, tornando al nostro esempio se voi per licenziarvi dovete dare un preavviso alla ditta di es.15 giorni, rientrando nel caso di cui sopra, se date le dimissioni il 20 ottobre (cioè prima che vostro figlio compi 1 anno) ai sensi del Dlgs 151/2001 art 55, voi dal giorno dopo potete non presentarvi (e non avete alcuna penalità).

Unitamente alla lettera di dimissioni dovete però presentare una dichiarazione che vi sarete fatte rilasciare il giorno prima o il giorno stesso dell’invio delle dimissioni dall’ufficio del lavoro (DPL, Direzione Proviciale del Lavoro)  di competenza della vostra ditta (es. se lavorate a Settimo Milanese andrete alla sede di  Milano).

In pratica presso la sede dell’ufficio del lavoro DpL dichiarerete davanti ad un impiegato che non siete state costrette a licenziarvi ma è vostra libera scelta e l’impiegato vi informerà sui vostri diritti e vi rilascerà un documento che allegherete alla lettera di dimissioni.

Dopo il licenziamento dovrete andare all’agenzia per l’impiego per rendervi disponibile a nuovi lavori e con il foglio che vi rilasceranno in quest’ultima,  potete rivolgervi all’Inps per richiedere la disoccupazione (verificatene i requisiti sul sito www.inps.it ) facendo domanda  sull’apposito  mod. DS.21 , allegando:

  • la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro su mod. DS.22 (per i lavoratori domestici DS.22LD) oppure l’autocertificazione (MSG 34975 del 20/10/2005)
  • la dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa

N.B. : La presentazione del solo mod. DS22, purchè avvenuta entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento, può essere considerata idonea manifestazione di volontà finalizzata alla concessione della prestazione di disoccupazione.

In questo caso il disoccupato dovrà comunque formalizzare la richiesta compilando l’apposito modello di domanda e la data di presentazione sarà quella apposta sul mod. DS.22.

Quindi, ricapitolando, se vi licenziate entro il 1 anno di vita di vostro figlio:

  1. potete lasciare il lavoro dal giorno dopo la comunicazione delle dimissioni senza lavorare per il periodo di preavviso contrattuale e senza penali per voi;  se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno dovete rispettare il termine di preavviso salvo accollarvene il costo
  2. avete diritto a dei soldi di pagamento di “mancato preavviso” come se la ditta vi avesse licenziato, e l’importo dipende dal vostro contratto (ad esempio sui bancari, per una anzianità media si arriva a pagare 4 mensilità lorde); se vi licenziate quando vostro figlio ha compiuto già un anno non avete diritto a questi soldi
  3. avendo i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione avrete riconosciuti per tutto il periodo di indennità l’anzianità ai fini pensionistici nonché l’importo dell’indennità (badate che solo per le mamme che si licenziano volontariamente entro il primo anno di vita del figlio è permesso l’accesso all’indennità di disoccupazione, altrimenti non è ammesso per altri licenziamenti volontari al di fuori di questo caso specifico)

Dunque io ho seguito tutta la prassi e posso confermare che, pur essendo un po’ burocratica la cosa, alla fine c’è convenienza. Ovviamente, se avete un lavoro tenetelo, ma se da neo mamme sapete già che per motivi personali, il licenziamento sarà una vostra scelta meglio fare questa scelta entro il primo compleanno del vostro bimbo anziché dopo, perché poi perdete tutti questi diritti e a fin dei conti si tratta di bei soldini.

Ecco un esempio di lettera di dimissioni con i riferimenti normativi:

Io sottoscritta xxx, matricola xxx, attualmente in congedo facoltativo di maternità fino al giorno xx-xx-xxxx, Vi comunico le mie dimissioni per motivi familiari a far data dal xx-xx-xxxx, ai sensi del Dlgs 151/2001, art. 55 (Testo unico Maternità e Paternità).

Vi comunico con adeguato anticipo la mia decisione nonostante, in riferimento al citato Dlgs, sia esonerata dal preavviso, di cui ho diritto di indennizzo da parte Vostra, avvenendo le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino.

In considerazione della mia situazione di lavoratrice madre, mi sono recata  presso la Direzione Provinciale del Lavoro di xxxx per la conferma delle mie dimissioni, che vi allego in originale alla presente.

A disposizione per ogni informazione aggiuntiva, Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Preciso che tali informazioni sono riferite alla normativa in atto al momento della recensione e che questo articolo non vuole in alcun modo sostituirsi a consulenze fiscali, giuridiche o previdenziali per le quali è opportuno rivolgersi ai professionisti preposti.

*** Aggiornamento del 22/09/2016 ***

Riportiamo il prezioso feedback offerto da Tommaso Bucher, operatore di un Patronato, che conferma la validità della procedura esposta ormai sei anni fa, ma precisa:

Non è automatico l’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa; serve difatti che siano soddisfatti il requisito contributivo e quello retributivo così come per una ordinaria domanda di disoccupazione.

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8 Settembre 2010   |   Lavoro

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242 commenti su “Benefici delle dimissioni in maternità”

  1. Mamy80 ha detto:

    ciao valentina sono mamy80, ho ricevuto la tua mail e ti ringrazio x avermi contattata!
    ti rispondo la stessa cosa ke ti ha ben detto barbamamma: puoi licenziarti prima del primo anno di vita di tuo figlio, ti puoi
    licenziare quando vuoi, se non hai usufruito di tutte le ferie maturate, quelle non godute (penso e credo sia così) ti
    verranno pagate; non incorri in alcuna sanzione perchè ti avvali della
    legge descritta che dice che non devi dare il preavviso (tu avvisali
    comunque  prima non proprio all’ultimo giorno, per correttezza!! e puoi dare le dimissioni entro il giorno precedente la dat del compimento di età, di un anno, di tuo figlio).
    io alla fine…non mi son licenziata più, ora sto facendo le ferie e spero che, provando a ragionare meglio e con tranquillità con il mio datore di lavoro, si riuscirà a trovare una soluzione migliore x me e la mia famiglia!
    ti faccio i miei migliori “in bocca al lupo” e tienimi pure aggiornata se vuoi. ciao, mamy80

  2. Valentina Epifanio ha detto:

    ciao cara grazie della isposta..ma io vorrei andaere in ferie e poi dimettermi durante queste…nn chiedere di farmele pagare….mandare la lettera di licenz durante le ferie…qui è il mio dubbio…nn so che fare!!!!!ciao

  3. Cillamamma ha detto:

    Io sono in maternità fino al 9 di gennaio, ma mio figlio compie l’anno il 25 di novembre. Come funziona per comunicare all’inps la cessazione della maternità prima della data comunicata? io settimana prox vorrei portare le dimissioni dopo essere stata al DPL, ma come devo fare con l’inps?

  4. Barbamamma-MS ha detto:

    io non ho fatto nulla all’inps, nel senso che ho agito come scritto in articolo ma a me la maternità è finita prima che il bimbo compisse un anno. Per essere sicura dei passi nel tuo caso conviene mandare una mail all’inps chiedendo se hai adempimenti da fare nei loro confronti o se il datore lo comunica, e poi per sapere come funziona il pagamento della maternità ad esempio sul conto o con assegno

  5. Valentina Epifanio ha detto:

    ragazze,quindi al mio posto che fareste?chiedereste le ferie epoi dareste le dimissioni prima che queste finiscano o dareste subito le dimissioni chiedendo di farvi pagare ferie e permessi maturati?ho paura che finita la maternita l’azienda trovi qualche appiglio per nn farmi rientrare nei diritti della legge dimettendomi durante le ferie….AIUTO!!!

  6. Valentina Epifanio ha detto:

    cara scusa nuovamente il disturbo ma ti avevo scritto l’altro giorno chiedendoti consiglio su cosa sarebbe stato meglio fare riguardo alle dimissioni durante le ferie..che dici?

  7. Barbamamma-MS ha detto:

    Purtroppo non mi arrivano gli ultimi commenti sulla mia mail, e non mi è facile monitorare sempre tutte le risposta, qualcosa mi può sfuggire. Per usufruire della legge 55 ti devi dimettere e andare al dpl prima che tuo figlio compia un anno. Stop, l’azienda non può impedirti questo diritto. Quanto alle ferie io contatterei un sindacato per sapere cosa è meglio fare sulla base del proprio contratto, poi informerei l’azienda che mi voglio dimettere e concorderei la modalità delle ferie (da pagare o daprendere). Di solito anche prima di rientrare al lavoro molte aziende chiedono e invitano caldamente a usufruire delle ferie prima del rientro. QUindi se mi chiedi cosa farei io: andrei a chiedere in sindacato e poi se avessi dubbi sulla risposta darei le dimissioni e mi farei pagare le ferie.

  8. Ospite ha detto:

    ciao,
    scusami ma io ho scritto via email al DPL di Roma e mi hanno risposto testualmente:
    “dovrà indicare nella lettera di dimissioni la data di fine rapporto (nel mio caso entro il 5 dicembre p.v.) e fino a tale data sarà pagata dall’azienda. Avrà 30 giorni di tempo per presentare ai nostri uffici, come ha letto sul nostro sito, la lettera di dimissioni (in tre copie originali) firmata per accettazione dal datore di lavoro.Non occorre prendere appuntamento. Alla sede INPS dovrà presentare la domanda di disoccupazione”…….Invece dalla tua esperienza dici che ci si debba recare al DPL prima che il bimbo compia 1 anno…!?!

  9. Barbamamma-MS ha detto:

    le dimissioni al datore  si DEVONO dare entro il 1 anno del bimbo, non lo dico io ma la legge 55, per invece il DPL si vede che ora è cambiata la procedura e si può andare anche dopo aver mandato le dimissioni in azienda. Io quando volevo dare le dimissioni in azienda mi hanno detto che non me le avrebbero accettate SENZA in allegato anche il documento del DPL. SOno quindi andata al DPL, mi hanno detto “ti vuoi dimettere o sei costretta a farlo?”, una volte che dici che sei tu a volerlo firmi un foglio, loro pure, e te lo danno. Quel foglio io l’ho allegato alla lettera di dimissioni e spedito il tutto in azienda con AR. Quindi io ci sono andata prima, si vede che ora puoi farlo anche dopo.

  10. Katiab 76 ha detto:

    non ho capito bene una cosa….se mi licenzio prima che mia figlia compie un anno, devo immediatamente fare la domanda di disuccupazione ( dopo essermi iscritta al collocamento) o posso farlo anche dopo che ha compoiuto l anno? e poi un altra cosa…il datore di lavoro non mi ha informata che nel mio caso non avevo l obbligo del preavviso( anzi il contrario) tanto meno del diritto del pagamento di soldi che la ditta deve darmi…ma lo deve fare x legge, o sono io a farglelo presente?

  11. Elieli ha detto:

    Ciao Barbamamma, da quanto scrivi, penso tu possa rispondermi… anch’io -come te- terminerò la mat. fac. prima che mio figlio compierà un anno… io pensavo di rientrare e poi se proprio non dovessi farcela, licenziarmi ENTRO il compimento dell’anno di età.. ho diritto a tutto comunque???

  12. Barbamamma-MS ha detto:

    l’importante è che tu vada all’inps per chiedere l’indennità di disoccupazione dopo aver dato le dimissioni (entro 1 anno del pupo) e l’iscrizione al collocamento, poi non credo che sia influente il fatto che il bimbo abbia compiuto o meno l’anno quando ti presenti davanti al funzionario inps. Credo che l’importante nella legge siano le dimissioni entro il primo anno del bimbo. Certamente non aspettare sei mesi fra dimissioni e richiesta di indennità all’inps.. per ogni chiarimento manda una mail all’inps così potrai esserne certa

  13. mavi ha detto:

    ma dopo il licenziamento volontario entro il primo anno del pupo so che se si hanno i requisiti si puo’ usufruire della disoccupazione ma di quanti mesi si tratta? grazie

  14. Ms- barbamamma ha detto:

    se ricordo bene sono 8-9 mesi. Sul sito inps trovi le info più precise sulla indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti (dipende dagli anni di lavoro e dai versamenti fatti)

  15. Tecnofun74 ha detto:

    Cara barbamamma, sono incappata qui presa dalla disperazione…Sono in maternità facoltativa e lavoro da più di 15 anni per una stessa azienda per la quale faccio spesso e volentiieri trasferte all’estero. Ai sindacati mi avevano detto che non avevo alcun diritto: secondo loro dovevo rispettare il preavviso di 6 mesi. In caso contrario l’azienda mi avrebbe potuto trattenere 6 mesi di stipendio dal TFR…Ti vorrei fare una domanda relativo al punto 2: se il mio preavviso è di 6 mesi (dovuto all’anzianità e al livello), la ditta mi deve pagare un preavviso di 6 mesi? E se trovassi un lavoro vicino a casa, posso adottare questa procedura di licenziamento per poi essere assunta?

    Grazie ancora

  16. MS-barbamamma ha detto:

    Anzitutto non disperarti, c’è sempre un barbatrucco di barbamamma che i sindacati non sanno, nemmeno nella mia banca sai, la sindacalista cadeva dal pero quando gli mostrato la normativa! Se ti dimetti e tuo figlio non ha ancora compiuto un anno tu puoi farlo da un giorno all’altro quindi il preavviso che dovresti dare di 6 mesi è annullato perchè interviene la legge 55!! La tua ditta ti riconoscerà la buonauscita o tfr senza penalità!! lo dice sempre la legge 55. Inoltre la ditta ti pagherà il SUO mancato preavviso, esattamente come se ti licenziasse in tronco, quindi nel mio caso erano 5 mesi lordi, per te dipende dal contratto ma sono sempre bei soldini di cui tu, nel caso ti licenziassi in questa situazione (cioè madre con figlio di meno di un anno) ne hai DIRITTO.
    Purtroppo i diritti a volte ci sono sulla carta ma non si conoscono bene e non si esercitano. Questa è una legge utile per tutelare la donna madre, finchè c’è è bene conoscerla. Dopo che ti sei licenziata hai due possibilità: o ti iscrivi al collocamenento e intanto fai domanda di indennità di disoccupazione (dovresti avere l’ordinaria ma informati all’inps) e alla fine degli 8-9 mesi (il tempo della indennità) se non arrivano (figurati) offerte dal collocamento cerchi un lavoro tu magari vicino casa, oppure rinunci alla indennità e dopo il licenziamento cerchi subito o dopo un lavoro in modo autonomo.
    Vai al sindacato con questa legge!!! Sennò manda una mail a qualche segreteria sindacale, ponendo il tuo caso e citando la legge 55, vediamo se ti dicono che non ne hai diritto!!
    Un in bocca al lupo!

  17. MS-barbamamma ha detto:

    aggiungo anche questo, dice le stesse cose che dico io ma lo dice il Portale lavoro della regione Lazio, così sai, rispetto a dire al sindacato che ste cose le dice una Barbamamma… 🙂

  18. Romina ha detto:

    Cara barbamamma, vorrei sapere se questo trattamento spetta anche se rientro al lavoro. Io dovrei rientrare al 7 di marzo e volevo sapere se lavorando poi potevo lo stesso licenziarmi entro l’anno della piccola e avere diritto alla disoccupazione.
    Grazie

  19. Raffaella ha detto:

    CARISSIMA BARBAMAMMA, TI VOLEVO RINGRAZIARE PER TUTTI I CONSIGLI UTILI CHE  HAI DATO.HO SEGUITO ALLA LETTERA TUTTE LE TUE INDICAZIONI.ORA MI SENTO LIBERA DA TUTTI I PENSIERI E POSSO CONTINUARE A SEGUIRE LA MIA PICCOLA DA VICINO .GRAZIE ANCORA

  20. Lorditops ha detto:

    Ciao Raffaella.
    Le norme citate sono ancora le stesse?
    E quanto tempo prima hai presentato le dimissioni al tuo datore di lavoro?
    Grazie mille!!

  21. MS-barbamamma ha detto:

    bene, bene, Barbamamma è contenta di questo post di ringraziamento!

  22. Tecnofun74 ha detto:

    Cara barbamamma, ho avuto problemi con il pc, quindi ho potuto consultare la tua risposta solamente ora. Non posso che dirti una cosa sola: grazie di cuore! Domani potrò andare ai sindacati con le tue indicazioni.
    Ai miei ringraziamenti si unisce la mia creaturina, che si ritrova accanto una mamma più serena!

  23. Raffaella ha detto:

    Ciao Lorditops,
    si le norme sono sempre le stesse.Mi sono recata alla provincia del lavoro per convalidare le mie dimissioni e ho fatto avere tutto per raccomandata, al mio datore di lavoro una settimana prima dell’ipotetico mio rientro al lavoro(circa 1 mese prima dell’anno della bimba).Ho ricevuto il mio tfr e con sorpresa mi sono state pagate 4 mensilità in più.Sono andata al centro per l’impiego e al patronato a richiedere la disoccupazione.Ora attendo la lettera di conferma dall’INPS. 

  24. MS-barbamamma ha detto:

    le 4 mensilità in più sono certamente l’indennità di mancato preavviso dell’azienda, esattamente la stessa indennità che danno quando licenziano. L’unico caso in cui si da quando non ti licenziano loro ma quando dai le dimissioni tu è appunto l’utilizzo della legge 55.

  25. Valentina Epifanio ha detto:

    ciao barbamamma,noi ci siamo gia sentite x delle informazioni,e sei stata utilissima,ho seguito l’iter e tt ok!!!!ho una domanda da farti..essendomi licenziata subito durante la maternita facoltativa,il calcolo che l’inps fa x erogare la disoccupazione,si basa  su lo stipendio intero o su quello della maternita?nessuno mi sa rispondere e nn so come fare…grazie tanteeeee

  26. Ms- barbamamma ha detto:

    se la disoccupazione è ordinaria si basa sullo stipendio pre-maternità, però l’inps ha un massimale, da verificare meglio sul sito loro ma se ricordo è attorno ai mille euro lordi e quindi sugli 800 netti.

  27. Valentina Epifanio ha detto:

    io ne ho avuti 600,anche se chiunque conosco ne ha presi 800…cmq gli ultimi stipendi pre maternita erano di circa 650,o max 700 quindi nn so se è giusto il calcolo….grazie ancora!!!

  28. MS-barbamamma ha detto:

    il calcolo è fatto sullo stipendio prima della maternità, ricordo di averlo letto sulla normativa inps. SUlla base di quello stipendio si pagava  mi pare l’80%, però con il massimale che ti avev indicato (netti circa 850, lordi sui mille). Però la normativa potrebbe essere cambiata oppure potrebbe esserci un caso particolare per te a seconda dei tuoi contributi versati, per questo è opportuno chiedere via mail all’inps un chiarimento. Poi se vorrai potrai condividere la risposta qui che potrà essere utile e aggiornata per altre mamme.

  29. Valentina Epifanio ha detto:

    si,è come dicevi giustamente tu..la disoccupazione è calcolata su le ultime 3 buste paga ed è circa l’80% quindi i calcoli sono giusti…cmq iter seguito allA perfezione,un po noiose le trafile…soprattutto l’ufficio per l’impiego e i patronati x la domanda della disoccupazione…ma alla fine ne vale davvero la pene…un consiglio a tt coloro che intendono avvalersi di questa legge…specificate l’indennita del mancato preavviso…ne avete diritto e sono un bel po di soldini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!grazie

  30. Valentina Epifanio ha detto:

    scusa barbamamma una curiosita…leggevo del indennita del preavviso di 4 mensilita…ma come si calcola?perche a me è stata liquidata solo una!

  31. MS-barbamamma ha detto:

    eh eh, ci sono molte pieghe poco conosciute per far valere i propri diritti e risparmiare o prendere bei soldini, questa è una, in altri settori ce ne sono altre. Benvenga per le mamme sapere queste info e questa legge, ma soprattutto l’iter perchè spesso è quello che blocca (male informazione ai sindacati, all’inps, al lavoro..). La via giusta e corretta è questa, finchè non cambiano le cose.

  32. MS-barbamamma ha detto:

    l’indennità di mancato preavviso è quella che la ditta dà come se ti licenziasse. L’importo, ovvero quante mensilità, dipende dal contratto, dall’anzianità, ecc.. quindi a me ne hanno date 4 (contratto bancari, anzianità, ecc) magari tu avevi diritto ad una, però nel dubbio controlla sul contratto integrativo, casomai avessero sbagliato.
    In sostanza è variabile, non è per tutti uguali.

  33. Mafy92 ha detto:

    ciao scusa volevo sapere meglio sull’indenità del mancato preavviso, io ho chiesto all’inps e non gli risulta c’è qualche art. che lo contempla? mi puoi dare tutti i riferimenti?

  34. Ms- barbamamma ha detto:

    Ah guarda non mi stupisco più di niente, nemmeno che l’inps non conosca la legge 55, del testo unico sulla maternità- infatti è proprio nella legge 55 che è contemplato questo diritto. Per sapere però quanto hai di diritto (esempio se una mensilità o quattro o sei) quello dipende da vari fattori tipo anzianità, ruolo, ecc, e lo puoi sapere solo leggendo il contratto(di solito quello integrativo lo riporta).
    ti riporto il comma 1 ddell’art.55 del tu maternità:
    “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui
    è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la
    lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
    contrattuali per il caso di licenziamento.”
    Tradotto: anche se ti licenzi tu, la ditta  ti paga come nel caso ti licenziasse lei.

  35. Ms- barbamamma ha detto:

    se poi ti riferivi invece al TUO di preavviso allora c’è il comma 5 sempre della suddetta legge 55 del t.u.maternità:
    5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

    Ovviamente il comma è riferito alla posizione della lavoratrice madre che si dimette nel primo anno di vita del bimbo, quindi solo in quel caso non sei tenuta al preavviso da dare in ditta.

    ti metto tutto l’art. 55:
    Art. 55.Dimissioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

    1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per
    cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento,
    la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di
    legge e contrattuali per il caso di licenziamento.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.3.
    La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione
    e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo
    familiare.4. La richiesta di dimissioni presentata dalla
    lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
    lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno
    di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
    convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
    per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del
    rapporto di lavoro.5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

    per leggere il t.u maternità vai su http://www.handylex.org/stato/d260301.shtml

  36. Mina73 ha detto:

    Ciao voglio ringraziarti per aver spiegato così bene l’articolo 55.Mi sono licenziata prima del compimento di un anno del mio bambino per l’impossibilità di tornare al lavoro,con tre figli,orari ingestibili e se avessi dovuto pagare nido,baby sitter e con il carobenzina mi rimaneva davvero poco.Nessuno mi aveva parlato di questa legge se non per caso sono capitata su questo sito,mi sono allora rivolta ad un esperto per farmi aiutare nel preparare le pratiche ma anche lui non ne sapeva niente allora gli ho spiegato tutto io ed ora posso essere soddisfatta,ho avuto dalla ditta tutto quello che mi aspettava,sono già in disoccupazione ma mi rimane un dubbio:perchè bisogna iscriversi all’ufficio del lavoro?nel caso mi chiamassero se al momento non posso accettare perderei la disoccupazione?Mi sono licenziata per l’impossibilità a lavorare ,è un controsenso cercare un altro lavoro almeno per il momento.Grazie di nuovo

  37. Ms- barbamamma ha detto:

    bisogna iscriversi al collocamneto per poter avere diritto all’indennità di disoccupazione (è un requisito richiesto e bisogna anche dimostrarlo col foglio che ti rilasciano)
    Se ti chiamao devi andarci? si, se rifiuti perdi l’indennità di disoccupazione, ma stai tranquilla che non ti chiamano.

  38. Poleii ha detto:

    ciao barbamamma,oggi ero ad informarmi mi hano detto che e posibile tutto quello che lei a scritto qua,adesso rimane andare di nuovo mercoledi,ho lavorato per 2 anni e mezzo e posibile avere il diritto  di disoccupazione?grazie mille

  39. Ms- barbamamma ha detto:

    Buongiorno Poleii, va bene il “tu”.
    Quanto scrivo è sempre documentato, almeno al giorno in cui scrivo. Se hai lavorato due anni e mezzo, per verificare se hai diritto alla disoccupazione devi però chiedere in inps, loro vedranno i contributi e ti diranno se hai diritto alla ordinaria o altro tipo.
    Fai sempre riferimento alla legge 55 t.u. maternità.

  40. Edy_2001 ha detto:

    Ciao io ho un contratto di apprendistato contratto commercio, potrei usufruire,di questa agevolazione?

  41. MS-barbamamma ha detto:

    Non sono una consulente del lavoro, per quanto possa ragionare a logica questa legge è valida per tutte le donne lavoratrici, non vi sono esclusioni nella norma (ma non so nella giurisprudenza, in teoria dovresti chiedere al sindacato), mentre per l’indennità di disoccupazione bisogna chiedere all’inps quali requisiti ai maturati con i tuoi contributi, cioè se per indennità ordinaria o con requisiti ridotti.

  42. Polidorogiusy ha detto:

    Ciao Barbammama, sono una neo mamma di una bimba di 6 mesi, il 27 febbraio ho dato le dimissioni volontarie controfirmate dal DPL (grazie per i suggerimenti) dal 1 marzo non sono più in forza, oggi 13 marzo ho ricevuto solo lo stipendio di febbraio senza ricevere il totale delle spettanze, essendo in maternità e dovendo affrontare una spesa per la piccola posso sollecitare il datore di lavoro per avere le mie spettanze nel più breve tempo possibile?

  43. MS-barbamamma ha detto:

     credo di sì, nel mio caso (era una banca) ho ricevuto nell’ultimo stipendio sia la parte di stipendio che di mancato preavviso, mentre per il tfr che era investito ho aspettato di più..non ricordo forse due mesi, ma per contratto potevano essere fino a 6.
    Prova a sentire un sindacato per sapere in che modo è opportuno sollecitare (raccomandata immagino..)

  44. Linda ha detto:

    ciao,sono Linda,in caso di parto gemmellare devo lo stesso licenziarmi entro l’anno dei bimbi per avere la disoccupazione o posso sfruttare la maternità facoltativa di 6 mesi più 6 mesi????????? io dovrei rientrare quando i miei bimbi hanno 15 mesi.

  45. Silvia ha detto:

    Buongiorno, grazie mille per la guida che hai allegato utile e semplice 🙂
    Sono una impiegata agricola e lavoro nel settore commerciale di una aziendaHo intenzione di licenziarmi a breve e ho una domanda riguardante l’ inps.Per richiedere la disoccupazione bisogna compilare il  mod. DS.21 , allegando:la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro su mod. DS.22 (per i lavoratori domestici DS.22LD) oppure l’autocertificazione (MSG 34975 del 20/10/2005)Questa autocertificazione ( non ho intenzione di richiederla al datore di lavoro) chi può aiutarmi a compilarla? soprattutto per non sbagliare a compilarla?? Dice di inserire gli ultimi 4 stipendi percepiti… ma devo metterci quanto ho guadagnato durante la maternità facoltativa o prima di andare in maternità?Grazie

  46. Sofia1984 ha detto:

    Buongiorno sono sofia sono in maternita facoltativa e mi manca solo una settimana per la scadenza pero il mio dattore del lavoro vuole licenziarmi e mi ha detto che per un anno mi pagera il limps la disocupazione per un anno finche trovo un altro lavoro,il mio contrato indeterminato fino 2014 come aprendista cameriera,volevo sapere se il l imps mi pagera la disocupazione?grazie

  47. Sofia1984 ha detto:

    dimenticavo era parto gemellare e le mie bimbe hanno 16 mesi
     

  48. Bruna ha detto:

    Buongiorno sono Bruna seguendo i tuoi consigli ho iniziato l’iter burocratico per la domanda di disoccupazione…dimissioni autorizzate dal DPL entro la fine della maternità obbligatoria,iscrizione alle liste al Centro per l’impiego,domanda all’INPS che oggi si può fare solo on-line tramite un patronato..purtroppo l’INPS ha respinto la mia domanda : LA CESSAZIONE DEL RAPP.DI LAVORO PER DIMISSIONI NON DA DIRITTO ALLA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO IN OGGETTO.
    Hai qualche consiglio da darmi?..potrei inoltrare un ricorso tramite il patronato…rivolgermi ad un avvocato…mollare????!!
    Ti ringrazio per la tua attenzione.

  49. MS-barbamamma ha detto:

     Il mio consiglio è di chiarire con l’inps il motivo del rifiuto, però tengo a precisare e l’ho già fatto in altre risposte, di verificare SEMPRE PRIMA di dimettersi se con l’inps avete i requisiti per la disoccupazione. Vi sono due tipi di requisiti per averla piena, chiamata “ordinaria”, oppure con “requisiti ridotti”. Non sono aggiornatissima in merito essendo emigrata all’estero da un anno e mezzo, però se ricordo bene, e dovrebbe essere riportato sul sito Inps, fra i requisiti ci devono essere un tot di contributi versati.. QUindi le sole dimissioni non danno diritto alla “indennità di disoccupazione”, se si dimissiona entro il primo anno del bimbo si potrebbe averne invece diritto MA se ci sono i requisiti.
    Il mio consiglio è quindi di vedere sul sito inps o col sindacato o patronato quali sono tali requisiti, se tu ti ci ritrovi fai ricorso, altrimenti non ne hai diritto per mancanza di requisiti.
    Nel caso tu pensi di avere i requisiti, per esempio un tot di anni di contributi però l’inps ti ha risposto che non ne hai diritto controllo in una sede inps il tuo estratto conto inps, un certificato in cui risultano i contributi versati all’inps dal tuo datore..non è il primo caso in cui per vari errori non siano aggiornati, in tal caso ti dirà l’inps come fare( di solito ti dicono di interessare il tuo datore di lavoro attuale o passato di rettificare i dati tramite comunicazione all’inps).
    Facci sapere come prosegue.
    ciao!

Grazie.