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Cassa integrazione

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15 Gennaio 2009   |   Lavoro

Cassa integrazione

L’economia va male, la produzione è ferma, il PIL è negativo e la BCE ha appena abbassato i tassi di un altro mezzo punto percentuale.

*** AGGIORNAMENTO DEL 19/09/2009 ***

:: La Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

Le aziende italiane per sopravvivere in questo momento ricorrono alla cassa integrazione e anzi, ormai fa notizia l’azienda che non lo fa (e sorge quindi il dubbio che in effetti ci possa essere qualche abuso). A dicembre c’è stata un’impennata di richieste (+525%) di cassa integrazione ordinaria e chi viene colpito personalmente (direttamente o indirettamente) da questo problema è costretto a fare i conti con ore, giorni o settimane di sospensione dal lavoro. Chi ha un contratto tutelato (*) ha quindi il diritto di ricevere questo ammortizzatore sociale e fino al ricevimento della busta paga non è detto che abbia chiaro a cosa va incontro.

La CIG [1] comporta una riduzione della retribuzione basata su una riduzione dell’orario del lavoro, che viene in parte ammortizzato (fino a circa l’80% delle ore non lavorate) dall’INPS fino a raggiungere un massimale che varia annualmente e in base al proprio mensile lordo. In particolare, i massimali in vigore per il 2009 sono i seguenti:

  1. 886,31€ per un lordo mensile (complessivo di scatti di anzianità e superminimo) fino a 1917,48€
  2. 1065,26€ per un lordo superiore a 1917,48€

(*) chi ha un contratto di apprendistato ad esempio non ha diritto alla cassa integrazione

:: Come si calcola la busta paga

Come calcolare quindi il lordo risultante.

Supponiamo un lordo di 1800€, quindi con massimale relativo al punto 1 (886,31€).

Se la percentuale di ore non lavorate è pari al 20%, su un monte ore mensile di 160 ore, parliamo di 32 ore rimborsate dall’INPS a circa l’80%. Il massimale (886,31€) va diviso per il monte ore mensile (160) e il risultato va moltiplicato per le ore di sospensione (32):

(886,31€ / 160 ore) * 32 ore = 177,26€

Il restante delle ore lavorate (80%, pari a 128 ore) viene retribuito in base al proprio lordo (1800€). Si divide quindi il lordo per il monte ore mensile e si moltiplica per le ore lavorate:

(1800€ / 160 ore) * 128 ore = 1440,00€

Il lordo complessivo scenderà quindi dai 1800€ iniziali a 1617,26€ (171,72+1440,00).

Le trattenute, relativamente al lordo erogato dall’INPS, sono pari al 5,84% (per i primi 12 mesi, successivamente non vengono applicate) e si applicano per l’intero periodo della cassa. Considerando circa un 27% di trattenute sul lordo erogato dall’azienda, il netto totale sarà indicativamente:

177,26 * (1-5,84%) + 1440 * (1-27%) = 166,91 + 1051,2 = 1218,11

Se indicativamente, il netto originale era di circa 1314€, la perdita finale sarà di circa 100€, nel caso migliore. Ovviamente maggiore è la quantità di ore di sospensione, maggiore sarà la perdita.

Nel caso peggiore, di cassa integrazione ordinaria a zero ore lavorate, il lordo finale corrisponderà al massimale dell’INPS sul quale si applica la trattenuta del 5,84%. Rispettivamente quindi un netto di:

  1. 816,56€ per un lordo mensile fino a 1917,48€
  2. 971,67€ per un lordo mensile superiore a 1917,48€

*** PROVA LA CALCOLATRICE ***

:: Lavoro accessorio o Prestazione occasionale

*** Aggiornamento del 19 maggio 2009 ***

Durante la cassa integrazione, non è possibile ricevere un’altra retribuzione e non decadono i vincoli contrattuali cui si era soggetti precedentemente (come il preavviso su eventuali dimissioni), così come non decadono diritti quali maturazione dei contributi pensionistici, giorni di ferie, ore di permesso, a patto che le ore di sospensione continue non superino i 15 giorni consecutivi.

Se si ha un altro rapporto retribuito, non precedentemente denunciato all’INPS, si rischia quindi di perdere l’ammortizzatore. Se il rapporto viene denunciato, viene sospesa la CIGO per la durata di questo secondo rapporto. Non si può altresì aprire una partita IVA.

Eventuali collaborazioni occasionali, per importi massimi di 5000€ annuali a committente possono essere invece prestate e non fanno decadere il diritto a ricevere la cassa integrazione. Si legge infatti sempre nel sito dell’INPS:

Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Dove si associa lo status di inoccupato anche al cassintegrato

:: Calcola lordo in cassa integrazione

*** AGGIORNAMENTO DEL 14/10/2009 ***

PER DOMANDE RELATIVE ALLA CASSA INTEGRAZIONE

APRIRE UN TICKET DI RICHIESTA A QUESTO LINK

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15 Gennaio 2009   |   Lavoro

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263 commenti su “Cassa integrazione”

  1. nicola ha detto:

    Ti ringrazio ancora Massimiliano, ma quello che non mi è chiaro è come mai in busta mia moglie di fatto abbia percepito circa 10 euro in più rispetto agli assegni dell’inps. Mi domando se le detrazioni che in busta le vengono riconosciute a compensazione dell’irpef in addebito,( detrazioni che appunto le permettono di neutralizzare l’irpef) verranno poi successivamente recuperate in sede di conguaglio.
    In buona sostanza le tolgono 100 euro al mese e poi in sede di conguaglio le vengono restituiti.

  2. nicola ha detto:

    100 euro in più scusa

  3. certo, è possibile che ci sia una rettifica in fase di conguaglio, ma è anche possibile che sia cambiato qualcosa (a vostro favore) nel calcolo delle ritenute tra cigs e cig in deroga, visto che quest’ultima mi pare sia disciplinata da disposizioni regionali.

  4. michele ha detto:

    ma se ho lavorato come operaio par-time.vevo unaltro lavoro come domstico.mi sono licenziato da operaio.a me mi pagano la cassa dintegrazione se avevo unaltro lavoro?

  5. in questo caso non so dirti: devi chiedere direttamente alla sede locale dell’INPS.

  6. Samarkanda ha detto:

    scusate se inserisco qui una segnalazione apparentemente fuori tema… ma i cassintegrati che hanno figli in età scolare potrebbero essere interessati: io ho scoperto solo oggi (forse perché non ho il televisore…) che i “contributi scolastici” non sono obbligatori. Negli anni passati li ho sempre pagati, e non li ho mai detratti nella dichiarazione IRPEF in quanto non propriamente “tasse”…

    http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/86ae73e2-1ff5-44b6-a35c-04d42e2fa348/prot593_13.pdf

    http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7c2e7714-c84d-45e0-b75a-80a40de23d41/prot312_12.pdf

  7. Rusu Viorel ha detto:

    salve…dal primo di dicembre 2012 io e altri compagni siamo messi in CIGS per un anno…il 31 di dicembre 2013 abbiamo ricevuto il primo bolettino spettante da parte del I’NPS finno a marzo…poi nulla…ci siamo accorti che non ci hanno mandato le bustepaga di marzo e di aprile, e nello stesso tempo abbiamo notato che l’inps non ci hanno versato i soldi per il messe di marzo e di aprile…abbiamo chiesto spiegazioni alla ditta e ci hanno detto che il padrone non ha pagato la comercialista che faceva le bustepaga e di conseguenza il consulente non ha potuto fare comunicazione al inps con le persone che si trovano in CIGS E QUINDI l’inps non versa i soldi spettanti…ma e normale che noi dobbiamo sofrire per queste cose assurde? ci siamo rivolti ad un patronato ma il datore di lavoro non si presenta…cosa dobbiamo fare? siamo senza soldi in tasca! grazie

  8. mi sembra strano che prima risultavate in cigs e dopo il primo pagamento no… comunque il vostro interlocutore è l’INPS.

    se l’unica cosa che manca è la comunicazione, potreste chiedere direttamente all’INPS se potete integrare voi l’informazione mancante (magari tramite autocertificazione o comunicazione telematica via CAF) o in caso contrario cosa fare, visto che la cigs è stata comunque approvata.

  9. Rusu Viorel ha detto:

    noi risultiamo in CIGS a zero ore al inps fino al 31 di luglio 2013 ,solo che la ditta non avendo emesso le bustepaga per marzo ed aprile non hanno fatto la comunicazione con le persone che sono in cassa ; quindi noi siamo legati stranamente di questa cosa…che non dipende da noi…sul accordo verbale tra i sindacati e l’aziena c’e scritto tra l’altro che a causa delle difficolta finanziarie del impresale competenze dell GIGS avviene in via diretta per il tramite dell?inps legge 223/91…quindi possiamo almeno provare di chiedere al inps se tramite autocertificazione possiao prendere i bonifici….grazie

  10. michele ha detto:

    sono in Cigs a zero ore e sto lavorando come LSU per una Pubblica amministrazione con un contratto della Provincia, ricevendo una integrazione supplementare all’importo della cassa.

    Ora mi viene proposto di effettuare per qualche settimana un tirocinio formativo con compenso fiiso orario: desideravo sapere se,in questo periodo, l’Inps e’ tenuta, oltre al compenso, a versarmi l’importo di Cigs regolarmente.
    Grazie

  11. se il tirocinio è inquadrato come un rapporto a t.determinato, la cassa va sospesa dandone comunicazione all’INPS; al termine del t.determinato, con una nuova comunicazione la cassa riprenderà.

    se invece si tratta di una prestazione occasionale, puoi essere retribuito unicamente a mezzo voucher (buoni lavoro), fino a un massimo di 3000 euro, senza perdere la cassa. vedi anche https://piccolorisparmio.eu/index.php/cassa-integrazione-riepilogo.html

    per conferma, chiedi comunque all’INPS dato che periodicamente vengono emesse nuove circolari che possono variare massimali e limitazioni.

  12. Erika Dainelli ha detto:

    Buonasera , ho un nu ovo quesito, oggi ho iniziato a lavorare in prova in un negozio, avevo gia preventivamente mandatola richiesta di sospensione cassa integrazione straordinaria alla mia azienda e l inps, inizialmente la prova doveva essere di 20 giorni e magari fare altri step successivi. Oggi il datore di lavoro mi ha comunicato che palando con il commercialista trova più logico farmi effettuare la prova di lavoro dei 60 giorni che prevede l apprendistato e poi valutare da entrambe le parti se andare avanti o meno, licenziandomi chiaramente dalla vecchia azienda, mi sapete dire se è fattibile anche in questo caso sospendere la cassa per il periodo dei 60 giorni, considerandolo quindi un tempo determinato,, grazie

  13. il t.determinato permette la sospensione e la ripresa a seguito delle rispettive comunicazioni. dato però che nel tuo caso il datore di lavoro (nella veste del suo commercialista) dovrebbe aver fatto una comunicazione il giorno lavorativo precedente a quello in cui hai iniziato, forse dovranno rettificare con l’INPS.

    per tua tutela, prova a chiedere direttamente alla sede locale dell’INPS.

Grazie.