Domande frequenti sui conti svizzeri
Scritto da Massimiliano Brasile
20 Novembre 2011 | Opinioni
Nell’ultimo periodo sono aumentate considerevolmente le richieste relative alle incombenze fiscali per chi apre un conto corrente o un conto di deposito in Svizzera. Cercherò di raccogliere in questo articolo le principali indicazioni emerse anche grazie al feedback di molti lettori.
Ciò che segue è da considerare come sempre un work in progress che spero di perfezionare e correggere con il vosro aiuto, che non può certo sostituire il parere di esperti fiscalisti, ma che forse può offrire un punto di riferimento per chi si avvicina per la prima volta ad investimenti all’estero.
Ultimo aggiornamento 11/03/12. Ogni segnalazione è come sempre la benvenuta!
Veniamo alle domande.
- E’ legale aprire un conto in Svizzera?
- Che cifra posso trasferire?
- Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
- Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di dichiarazione?
- Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
- Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
- Cosa va dichiarato?
- In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
- Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
- Quali tassazioni subisco?
- Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?
1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?
Chiariamo subito che aprire un conto corrente rappresenta l’accettazione di un contratto tra due parti, la banca e il cliente. Non c’è quindi alcuna limitazione per un qualunque cittadino italiano ad aprire un conto corrente ovunque nel mondo, così come in Svizzera. Quando si parla di legalità di un conto corrente, in realtà si deve far riferimento alla tracciabilità delle cifre che sono state versate sullo stesso: se il trasferimento avviene tramite bonifico o assegno, non può esserci alcun timore sulla legalità della stessa operazione (chiaramente la banca potrà richiedere prova di legittimo possesso delle cifre che si trasferiscono e legittima origine delle stesse).
Nella pagina dei Conti Esteri trovate diverse recensioni di offerte svizzere.
2. Che cifra posso trasferire?
Negli ultimi anni sono state varate norme e direttive internazionali e nazionali destinate a limitare il riciclaggio di denaro e le attività illegali [1]. In conseguenza a queste misure i trasferimenti di denaro sottostanno al vaglio degli istituti di credito che per primi sono tenuti a valutare la liceità di un trasferimento (domandando e registrando scopo e natura del trasferimento ad esempio per importi rilevanti), ma che non possono certamente impedirlo. Le soglie significative relative ai bonifici internazionali possono essere le seguenti:
0-15k : entro questo range la banca non è tenuta a fare alcuna indagine, ma in riferimento alla recente manovra (legge n. 138 del 13 agosto 2011) scatta l’obbligo di segnalazione per movimenti pari o superiori a 2500 euro mentre risulteranno tracciati tutti i trasferimenti a partire da 1000 euro in riferimento al recente D.L. 201 dello scorso 6 dicembre [5]; inoltre tale limitazione ha periodicità settimanale.
15k-50k : indipendentemente che tali somme siano trasferite in soluzione unica o in più soluzioni successive che possono apparire collegate, la banca deve indagare sulla natura del trasferimento oltre a segnalarlo; questo importo permette un trasferimento senza particolari limitazioni in tutta l’area UE.
50k-250k : in questa fascia i bonifici oltre a essere segnalati sono soggetti a limitazioni che variano da istituto a istituto
250k-500k : come la fascia precedente, questi bonifici sono soggetti a maggiori limitazioni e alcuni istituti neanche li permettono
oltre 500k : questi bonifici sono definiti come di importo rilevante o BIR (Bonifico di Importo Rilevante); oltre alle evidenti limitazioni che variano da istituto a istituto, possono avere costi variabili anche in percentuale sulla cifra trasferita
Le limitazioni illustrate sono chiaramente inferiori nel caso la banca abbia clienti che abitualmente movimentino cifre importanti (ad esempio aziende o liberi professionisti) e sono per lo più relative a movimentazioni sporadiche e occasionali, tali da necessitare controlli mirati da parte dell’istituto.
3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
E’ bene tenere a mente che la Svizzera è un paese esterno alla Comunità Europea. Da questo punto di vista trasferire i soldi verso la Svizzera e verso gli Stati Uniti si equivalgono.
Dato che si tratta di un importante centro finanziario però, tutti gli istituti prevedono costi certi per le movimentazioni verso la Svizzera che devono essere indicati nei fogli informativi del proprio conto corrente. In base al proprio istituto il costo può variare, da un minimo di zero euro a cifre non trascurabili.
Vorrei far notare che la Svizzera ha aderito agli accordi SEPA e in conseguenza di questi accordi, le sue banche, che hanno dotato i conti correnti di codice IBAN, non applicano spesso commissioni per i trasferimenti verso la UE. E’ auspicabile che i nostri istituti di credito seguano la stessa direzione.
Può essere utile la lettura di alcuni articoli dedicati a come risparmiare sul trasferimento tra Italia e Svizzera.
4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di denuncia?
Il limite alla movimentazione di capitali senza obbligo di denuncia alla Dogana (oltre i confini nazionali a prescindere dalla modalità di tale trasferimento e della destinazione) è attualmente fissato in 10mila euro [2]. Questo vuol dire che da 10mila euro e 1 centesimo in su il cittadino deve dichiarare il trasferimento se attraversa il confine nazionale con la cifra in contanti (all’Ufficio delle Dogane, compilando apposito modulo) o tale denuncia sarà fatta da parte della banca se il trasferimento avviene a mezzo bonifico (via preferibile).
Ovviamente, se si trasferiscono tra un anno e l’altro cifre inferiori ai 10mila euro che si vanno a cumulare all’estero (consistenze), andranno conseguentemente dichiarate nell’anno fiscale successivo allo sforamento dei 10mila euro [4]. Riguardo i trasferimenti, si fa riferimento anche a quelli estero-su-estero, ma non ad acquisti effettuati con carte di credito o assegni che non devono essere dichiarati.
Riguardo i prelievi in contanti effettuati tramite carte di credito o di debito (bancomat), essi rappresentano di fatto trasferimenti estero-su-Italia e vanno quindi conteggiati ai fini delle movimentazioni e dichiarati se si sfora il limite dei 10mila euro [4].
5. Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
Le sanzioni per mancata dichiarazione di somme detenute all’estero pari o superiori a 10mila euro variano tra il 5% e il 25% sono elevate fino al 50% delle somme non dichiarate eccedenti i 10mila euro così come delle movimentazioni superiori a 10mila euro non denunciate [3].
Segnalo inoltre che sono in corso trattative riservate tra Italia e Svizzera per la determinazione di capitali ignoti al fisco italiano detenuti in Svizzera da parte di cittadini residenti in Italia. Conseguentemente a queste trattative è ipotizzabile che vi sia la concreta possibilità di una tassazione diretta da parte degli istituti elvetici, sul modello di quanto già concordato tra la Svizzera, la Gran Bretagna e la Germania in materia di evasione fiscale.
6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
Se il trasferimento è avvenuto nell’anno in corso si è perfettamente in tempo per dichiararlo l’anno successivo. Negli altri casi, se non si è provveduto a dichiararli in tempo, è opportuno rivolgersi a un fiscalista per valutare il più opportuno da farsi.
7. Cosa va dichiarato?
Vanno dichiarate le consistenze detenute all’estero a proprio nome superiori a 10mila euro e i relativi interessi superiori a maturati tali che la relativa imposta applicata in Italia superi 10,33 euro nell’anno precedente (es. per un’imposta sostitutiva al 20%, gli interessi percepiti superino almeno 52 euro). Per determinare la somma, si cumulano eventuali diversi depositi detenuti e il cumulo nella stessa dichiarazione (es: se devo allo Stato un’imposta maggiore di 10,33 euro, derivante dalle sezioni V e XVI del quadro RM, allora le sezioni XV e XVI vanno compilate, anche se l’imposta sugli interessi derivanti dal quadro RM-V sono minori di 10,33 euro).
Vanno inoltre dichiarate le movimentazioni che cumulativamente superano i 10mila euro (es. bonifico 5000 euro verso estero e entro l’anno riporto 5000 euro e 1 centesimo in Italia devo dichiarare la movimentazione).
La sezione XVI dell’RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata.
La sezione XVI del Quadro RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata ricadendo nella cosiddetta “Patrimoniale Monti” inserita nel decreto Salva-Italia [5] che prevede una tassazione ulteriore dell’1×1000 per le attività detenute nel periodo 2011-2012 e del 1,5×1000 per le attività a decorrere dal 2013.
Per posizioni cointestate vedi punto 9.
8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
Fermo restando che il modo più trasparente per trasferire le somme all’estero è a mezzo bonifico bancario e che la propria banca effettuerà una segnalazione se la cifra movimentata supera le soglie previste (vedi punto 2), i risparmi detenuti all’estero vanno dichiarati nell’anno fiscale successivo al primo trasferimento e negli anni successivi fintanto che tali cifre superano gli importi minimi vengono mantenute aperte le posizioni all’estero.
In particolare andrà compilato il Quadro RW per cifre pari o superiori a 10mila euro e il Quadro RM per gli interessi superiori a 10,33 euro maturati in accordo alle soglie indicate al punto 7.
Se però si trasferiscono ad esempio 5mila euro verso un conto estero e nello stesso anno gli stessi 5mila euro sono trasferiti indietro verso il conto italiano, si è raggiunta la cifra di movimentazione che obbliga a compilare il Quadro RW del modello Unico.
Non vanno inoltre trascurati gli interessi eventualmente maturati all’estero: se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM del modello Unico (anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare il Quadro RW).
Vi è inoltre un’ulteriore modalità di dichiarazione, non sempre praticabile, che fa riferimento alla possibilità di dare uno specifico mandato alla propria banca estera:
Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. [4]
Tale misura può essere richiesta anche in caso di conto infruttifero, dato che in futuro potrebbero cambiare le condizioni di interesse del conto estero. Tuttavia non ci risulta nessun istituto svizzero, tra quelli recensiti, che si renda disponibile ad adottare questa particolare procedura utile solo per i contribuenti italiani.
Nel caso ci fosse un istituto disponibile, il contribuente sarebbe esonerato completamente dal dover dichiarare le somme gestite da tale banca visto che sarebbe la banca stessa a operare da sostituto d’imposta accreditando gli interessi in Italia per la loro tassazione.
9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
In tal caso entrambi gli intestatari dovranno compilare l’anno successivo i quadri interessati per l’ammontare complessivo detenuto all’estero. Vale infatti il principio di “disponibilità” del conto, ossia di poter disporre per ciascun intestatario liberamente delle somme sul conto.
In particolare si fa riferimento alla circolare 45E/2010 dell’Agenzia delle Entrate [4] che in proposito dichiara:
[..] in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.
10. Quali tassazioni subisco?
In Svizzera vigono due possibili tassazioni:
- l’imposta preventiva federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi Modulo 95 nella guida [0]).
- l’euroritenuta al 35%, applicata sugli interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.
In sede di denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:
- imposta sostitutiva al 20% (aliquota medesima con cui vengono tassati gli interessi in Italia), in vigore dal prossimo 01/01/2012
- tassazione ordinaria in base allo scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente 23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione), in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa, quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne saranno meglio chiariti i dettagli.
Nota su PostFinance: non è prevista secondo questo isitituto la rinuncia al segreto bancario e sarà comunque applicata la tassazione sugli interessi in base all’imposta federale. Identica posizione sembra sia assunta anche da Credit Suisse e UBS.
11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?
Per operare in Svizzera ogni banca e ogni succursale che accetti depositi è obbligata ad aderire al Fondo di tutela bancario svizzero, che è attualmente pari a 6 miliardi di franchi, garantendo su territorio svizzero una copertura pari al 125% dei depositi accettati. In virtù di questo obbligo, ogni cliente che apre un rapporto bancario in Svizzero ha una copertura fino a 100mila franchi dallo scorso 18 marzo (precedentemente la copertura era di 30mila franchi).
Sono tutelati tutti gli averi in conto intestati allo stesso cliente (quindi conti correnti, conti di deposito e le obbligazioni di cassa [6]) per singolo depositante e per banca [7], a prescindere dalla valuta di riferimento scelta per il rapporto.
Fanno eccezione le poste svizzere (PostFinance) che godono di una garanzia superiore erogata direttamente dallo stato elvetico, vista la loro struttura pubblica: in virtù di questa sovra-tutela i depositi privilegiati presso PostFinance godono di garanzia indipendentemente dall’importo degli averi del singolo cliente [8].
Riferimenti
[0] Guida agli investimenti all’estero
[2] Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195
[3] Circolare 43/E del 2009 (Agenzia delle Entrate)
[4] Guida alla corretta compilazione del modulo RW
[5] Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, “Salva-Italia“)
[7] Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri
20 Novembre 2011 | Opinioni
Tags: credit suisse, crisi, euro, evasione fiscale, germania, inghilterra, quadro rw, svizzera, ubs
[1]
quindi sulla somma delle attività estere si paga 1×1000 e nulla di più.un altra cosa secondo te è possibile detrarre l’imposta di bollo cantonale pagato in svizzera dall’imposta 1×1000??grazie
Il punto chiave sono le modifiche all’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201.
…
18. A decorrere dal 2011 e’ istituita un’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L’imposta di cui al comma 18 e’ dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attivita’ finanziarie. <> Il valore e’ costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita’ finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attivita’ e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
…
Non facendo parte la Svizzera dello Spazio Economico Europeo su di un conto corrente svizzero si dovrebbe applicare solo una imposta dell’1 per mille.
Scusatemi ma invio nuovamente la parte non leggibile, per un problema di copia incolla, delle modifiche all’art. 20 :
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Con riferimento alla sola Svizzera. Mi stai dicendo che non c’è il minimo di €34,20 su quel 1×1000 come previsto per l’applicazione della patrimoniale ai conti deposito detenuti normalmente in Italia?
Mi era sembrato che l’applicazione fosse analoga. Comunque se mi sono sbagliato, meglio così.
Scusate per il mio pessimismo rabbioso espresso nel precedente post ma sono veramente seccato di … tutto !
Questa è, ovviamente, una mia deduzione. Aspetto di conoscere altre opinioni.
POTRESTI FARE UN ESEMPIO PIU’ CHIARO.GRAZIE..MAGARI CON QUALCHE NUMERO SENZA GLI ARTICOLI DI LEGGE….SARESTI MOLTO GENTILE GRAZIE ANCORA
L’esempio è quello che avevo già fatto in un post precedente. Comunque riporto la formula che applicherò nella mia dichiarazione, almeno per il momento, e sempre pronto ad essere smentito. Per cui l’ìmposta dovuta, per attività finanziarie possedute al 100%, dovrebbe essere data da: ((valore att.finaz.*1/1000)/12)*n.mesi di possesso. Da quello che ho letto deduco che nel caso di conto corrente svizzero non si debba pagare l’imposta di bollo di 34,20. Almeno lo spero ardentemente, perchè diversamente, se si hanno più conti in valute diverse, sono dolori.
invece se uno ha un conto in lussemburgo deve pagare anche 34,20 euro??secondo te per quanto riguarda il conto svizzero il bollo cantonale può essere detratto dall’imposta 1×1000? grazie
Allo Spazio Economico Europeo appartengono 30 paesi: tre dei quattro paesi AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), senza la Svizzera e i 27 membri dell’Unione europea. Essendo il Lussemburgo uno Stato membro dell’Unione Europea si dovrebbero pagare “solo” 34,20 euro.
Per quello che riguarda la ritenuta federale al 35%, che alcuni (come PostFinance) applicano, parrebbe che il suo rimborso sia piuttosto complicato da ottenere.
In genere nella dichiarazione dei redditi, si fa riferimento ai giorni (vedi periodo di possesso di immobili o periodo di lavoro dipendente o pensione), quindi credo che sia più corretto applicare i giorni alla formula piuttosto che i mesi (salvo diverse comunicazioni dall’agenzia delle entrate)
Nelle istruzioni dell’Unico – Fascicolo per la SEZIONE XVI – Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, comma da 13 a 22 decreto legge n. 201/2011) si specifica che:
…
“Entrambe le imposte sono dovute proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno di possesso.”
…
Aprofitto per riproporre un dubbio:
L’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta per i redditi percepiti sino al 31/12/2011 (su c/c esteri), da indicare nel quadro RM Sez.V dell’Unico 2012, è quella nuova del 20% oppure si deve considerare quella del 27% ?
quella del 20% è relativa a quest’anno, quindi per i redditi al 31/12/2011 si applica il 27%
Sono d’accordo! Forse per fine maggio riusciamo a compilare questo benedetto Unico 🙂
non intendevo la ritenuta del 35%, ma il bollo cantonale in quanto ho dei fondi comuni….inve x il conto in lussemburgo devo pagare il bollo 34,20 pur avendo poki euro sul conto?
HO TROVATO UNO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA CIRCOLARE N° 4 DEL 12 MARZO 2012 REDATTO DA UNO STUDIO DI COMMERCIALSITI E REVISORE DEI CONTI (STUDIO ASSOCIATO RICCI-TOGNACCI);FA UNA NETTA DISTINZIONE TRA CONTI E ATTIVITA’ IN ITALIA E ALL’ESTERO–DA QUANTO LETTO IL BOLLO SUL CONTO CORRENTE SI PAGHEREBBE SOLO IN ITALIA,INVECE ALL’ ESTERO SI APPLICHEREBBE SOLO L’IMPOSTA DELL 1X1000..
http://www.uppiancona.it/circolari/circolare_4-12_03_2012.pdf ….vi lscio questo link dove troverete la tabella…..fatemi sapere. grazie
(ho corretto il link dato che non si apriva e cancellato l’altro commento dato che anche lì non si apriva).
grazie per la segnalazione, una circolare davvero ben fatta: in effetti non si fa alcuna menzione riguardo l’imposta di bollo di 34,20€ su conti esteri, ma solo della patrimoniale.
appena riesco cerco di riordinare in un articolo le questioni di cui discutiamo, magari aggiungendo il feedback del mio amico commercialista.
grande massimiliano,,,grazie mille
Ho dedicato il pomeriggio al signor UNICO, ho due conti in svizzera cointestati con altre 3 persone tutti al 25%, sulle istruzioni del fascicolo 2 aggiornato al 13 arp 2012 scaricato dal sito agenzia entrate a pag 21 dove si parla del Q RM al rigo 33 e 34 (ovvero tassazione immobili e capitali all’estero) parla di esenzione dalla famosa imposta dell’1 x mille per l’anno 2011
in colonna 7 fare la diff di 5 e 6 (quindi col 5 meno col 6) se l’importo non supera 200 eur imposta non dovuta limite non valido per chi lavora all’estero per lo stato italiano.
Che dite? 200 eur franchigia si o no
Mi confermate che a rigo RM33 col 2 bisogna indicare tutto il capitale disponibile cioè anche quello che è degli altri cointestatari indicando a col 3 la propria quota di possesso.
Stesso discorso per i righi RW4, RW5 ecc dove sostanzialmente cambia il codice operazione che di norma è 1 per i C/C e 3 per le obbligazioni o sbaglio?
Presentando il 730 con il frontespizio di unico, i quadri RM e RW le imposte dovute derivanti da RM vengono contabilizzate dal sostituto d’imposta senza compilare il quadro RN?
RM12 col 4 l’aliquota qui il dubbio è tra 27% e 12,5% non è il mio caso che per quest’anno sono al 27 ma se uno incassa cedole o ha plusvalenze dovrebbe essere il 12,5% ma sono probabili casi misti?
In RM12 finisce tutto anche le plusvalenze di fondi ed etf?
e RM 13 a cosa si riferisce a titoli Ad es fondi non armonizzati?
Grazie per le risposte
Scusate, ma se io al 31-12-2011 avevo un saldo in PostFinance di € 9.800, quindi non dichiarabile nel quadro RW, ci devo pagare ugualmente 1×1000? Grazie per il chiarimento.
purtroppo è così. ne discutiamo qui https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html
Scusate, io e mia sorella abbiamo aperto due conti cointestati (tra noi due) in post finance a novembre 2011. Mia sorella è una lavoratrice dipendente e deve fare il modello unico in cui può dichiarare di avere un conto aperto in svizzera (cointestato con me). Io sono attualmente disoccupata e quindi non sono tenuta a fare nessuna dichiarazione. Come devo fare per stare in regola in italia: dichiarare di avere un conto cointestato con mia sorella e pagare l’eventuale patrimoniale dovuta?
in dichiarazione non va dichiarato il possesso del c/c, ma l’eventuale consistenza se essa è superiore a 10mila euro e i movimenti se questi sono superiori a 10mila euro.
a questo si aggiunge il pagamento della patrimoniale Monti (1×1000 al 31/12/11) che abbiamo approfondito in questo articolo https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html
riguardo il tuo caso, se hai i requisiti è vero che sei esonerata dalla presentazione di Unico, ma devi comunque pagare la patrimoniale e subire la tassazione sugli interessi da indicare con il quadro RM di Unico. motivo per il quale forse devi presentare comunque Unico (in cartaceo, non avendo un sostituto d’imposta) e regolarizzare la tassazione con un versamento tramite F24 (in banca o alle Poste).
chiedi una conferma a un fiscalista.
27%
comunque il numero di c/C estero lo devi dichiarare se con lo stesso acquisti qualche fondo o altre…..si dovrebbe sempre indicare il conto di partenza…..giusto?
Chiedo scusa se la risposta è già inclusa in uno degli oltre 200 commenti a questo articolo…. ma se devo versare al fisco l’imposta sugli interessi percepiti su un conto in valuta diversa dall’Euro, che rapporto di cambio devo applicare? Quello del giorno del versamento? Quello al 31 Dicembre? O altro?
Salve,
ho letto con interesse questo articolo e gli altri ad esso collegati, tuttavia, forse per mio limite mi sfugge qualcosa e volevo quindi chiedere un chiarimento giusto sul principio di regolamentazione.
Se uno vuole aprire un conto in svizzera, alla luce del sole senza frodare nessuno, con l’unico obiettivo non tanto di mettersi al riparo qualche risparmio da una eventuale patrimoniale forzosa, ma piuttosto dal fallimento della banca presso la quale li tiene in Italia…
mi pare di capire che lo possa fare e che qualora la giacenza superi i 10.000 euro debba dichiararlo. OK.
Il capitale in sé non è tassato ne indagato in quanto non “in nero”. Sono invece tassati gli eventuali interessi. Su un conto deposito italiano sono tassati allla fonte al 20% e quindi finisce tutto lì, se apro un conto deposito in svizzera invece mi pare di aver capito che c’è una tassazione alla fonte del 35%?
Inoltre segnalando gli importi nel quadro RW si ottempera alla legge e si porta in detrazione il 15% pagato oltre il 20% dovuto in italia? Poi la banca svizzera versa il mio 35% di imposta versata all’agenzia delle entrate italiana?
Ultimo quesito: avendo un reddito da lavoro dipendente, la casa e le solite detrazioni sanitarie, polizze vita etc, da sempre faccio unicamente il 730. Sarebbe possibile continuare a fare il 730 e aggiungere a questo il quadro RW o bisogna abbandonare il 730 e passare all’UNICO?
Grazie mille!
Dalle istruzioni dell’Unico PF Sez.V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva:
…
“Per effetto di quanto previsto dall’art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.”
…
I cambi ufficiali li trovi qui: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/cambiFiscaliForm.jsp?anno=2011&lingua=it
Solitamente gli interessi vengono percepiti con valuta 31/12.
Ciao
le tue considerazioni sono corrette, tranne per il fatto che sembrerebbe che con l’introduzione della patrimoniale-Monti all’interno del decreto Salva-Italia, anche chi è esentato dal presentare il Modulo RW deve comunque corrispondere l’imposta allegando frontespizio di Unico e quadri RM al 730 e pagando entro metà giugno con F24. stiamo approfondendo la questione in questo articolo https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html
Penso di poter contribuire a fornire un elemento in più per “rettificare” e completare il pensiero dell’ottimo (veramente, non è una presa…) Massimiliano. Ho recentemente aperto un piano d’investimento in un fondo comune di PF. Mentre fino a qualche tempo fa ciò poteva essere effettuato solo dal conto privato e non dall’e-deposito, ora anche ciò è possibile. Infatti io, per non perdere i pur bassissimi interessi dell’e-deposito in CHF, ho aperto questo piano facendo prelevare periodicamente la somma dal conto e-deposito in CHF. E, trattandosi di un piano d’investimento, i prelievi non contano ai fini della franchigia dei 10 movimenti annuali fra e-deposito e conto privato.
Quindi, ricapitolando, non è più vero che il circuito c/c con e-deposito collegato è un circuito “chiuso”, perciò penso che per stare tranquilli sia meglio indicare anche i trasferimenti fra i due tipi di conto.
Da tempo pensavo ad un investimento in fondi PF, ma poi ho rinunciato all’idea (…poi non volevo complicarmi ulteriormente la vita con RW etc).
Sarei, comunque, curioso di sapere come mai hai scelto un PAC.
Grazie
grazie… comunque questa mi è sfuggita: dov’è indicata la franchigia di 10 movimenti? nelle istruzioni di Unico?
Forse blackeagle si riferiva ai 10 prelievi gratuiti per cliente e anno civile di PF (vedi https://www.postfinance.ch/it/priv/prod/invest/dep.html) e non all’Unico.
(PROBLEMA TECNICO)
Massimiliano, come mai non riesco a visualizzare i commenti di blackeagle e il mio post di ieri in questa sezione mentre con la Dashboard di DISQUS vedo tutto?
Commento modificato:(anche questo commento non compare)
?!
capito, grazie.
x Disqus: la visualizzazione su PR tende di suo a essere ritardata perché devono comunicare il db di Disqus con quello del sito, replicato a sua volta nella cloud di Google.. a parte questo dettaglio, in effetti a volte i commenti restano mascherati a seconda della visualizzazione e non ho capito se si può ovviare.
vedi ad esempio il commento di blackeagle cui ci riferiamo, il link diretto è questo https://piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html#comment-528530144 ma nel thread che sto leggendo ora non lo visualizzo neanche io.
Anche a questo ti rispondo con DISQUS, ma non lo vedo nel Blog. !?
modifica: Stranamenti tutti compaiono in “Commenti Recenti”
come ho scritto poc’anzi, c’è un certo ritardo tra inserimento e pubblicazione.
se non c’è un “mascheramento” da visualizzazione, devi solo aspettare qualche minuto.
OK! Aspetto … e vediamo.
Se vuoi e se puoi elimina pure questi commenti.
Ciao
Esatto, mi riferivo proprio a questo.
In effetti anch’io ci ho pensato un pò prima di farlo proprio per le conseguenti complicazioni in RW. Ma d’altronde le istruzioni non dicono che è possibile raggruppare in un unico rigo le operazioni uguali e ripetute? Quello che a oggi ancora “mi manca” è la lettera da indicare nel RM per gli interessi: a me sembrerebbe la “I”, ma non ne sono certo. Invece la scelta del PAC (ho investito in PF Fonds 1 Bond) è dovuta al fatto che attualmente l’obbligazionario mi sembra un pò super-valutato. Certo, lo so che si tratta di oscillazioni limitate, ma visto che il motivo principale dell’investimento è quello di cercare una minima resa che mi compensi dei “costi” dell’ “assicurazione” (per me aver aperto un conto svizzero è soprattutto questo…), penso e spero così di poter ottenere qualche decimale in più del misero 0.75% dell’e-deposito.
Per tua maggior chiarezza aggiungo che anch’io, come molti altri frequentatori di questo sito (anche tu, se non ricordo male) sono un “evasore” che finora ha compilato il solo 730, in quanto in possesso di soli redditi da lavoro dipendente.
Bene! Condivido il tuo ragionamento sulla “assicurazione” e poi, pensando di lasciare una discreta sommetta in PF, l’unica possibilità per non perderci troppo sono i Fondi in chf (gli unici che si possono sottoscrivere).
A proposito di aggregare i Trasferimenti. Inizialmente avevo pensato che si poteva tranquillamente fare, poi ho avuto qualche dubbio, per quelli in valuta, dovendo esprimerli in euro. Infatti, dovendo considerare un cambio giornaliero variabile, mi è sembrata fuorviante l’aggregazione. Alla fine ho deciso di indicarli tutti(Purtroppo tipo estratto conto).
Una ultima cosa, dammi conferma della lettura di questo post, perchè non riesco a visualizzare il tuo commento su cui discutiamo nella Sezione del Blog. Almeno di utilizzare Disqus.
Ciao
Io ti ho visto sia sulla mia casella e-mail e ti leggo qui.
Quanto ai trasferimenti ripetuti, le istruzioni a Unico PF2 a pag. 34 “Modalità dichiarative”, primo paragrafo, non scrivono, riferendosi a “trasferimenti su base annua di denaro…” ecc. che “Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia” (e cioè il cambio medio annuo)?
Hai perfettamente ragione! In questi giorni sono andato in tilt per questa “benedetta” Dichiarazione. Ritornerò sui miei passi.
Mentre nella Sezione II andrò a dichiarare, comunque, i singoli conti con i loro saldi (intendo eventuali conti chf, usd, eur, e-deposito chf)… Condividi?
Ti leggo su Disqus
Sì, condivido. Anche se mi chiedo se, dato che si tratta di un monitoraggio sulla propria situazione patrimoniale estera e visto che i vari c/c ed e-depositi sono già indicati nella sezione III con i movimenti, alla sezione II non sia sufficiente compilare un rigo per la somma complessiva investita in c/c e c/deposito (ovviamente valorizzata col cambio in EUR al 31/12) ed, eventualmente, un rigo per i fondi, visto che si tratterebbe di un codice di colonna 2 diverso (1 per i c/c e depositi e 13 per i fondi, se non sbaglio). Visto che ci siamo, tu gli interessi da fondi comuni con quale lettera li indicheresti in colonna 1 di RM rigo 12? Con la “I” residuale?
Ho pensato anch’io nella stessa maniera, ma per maggior prudenza penso che andrò a specificare i singoli conti. Per quello che riguarda RM12 è un vero rebus. Non è adatta nessuna delle causali presenti per i fondi.
Io ho avuto problemi su come dichiarare il denaro a seguito, ma poi penso di aver risolto considerandolo italia-estero e lasciando solo il Bic della banca estera senza num. conto.
Comunque abbiamo ancora del tempo per confrontarci.
Salve
I risparmi di una vita conviene toglierli dai conti deposito italiani e trasferirli all’estero (Svizzera),cambiandoli in CHF per preservarli dalla svalutazione? Quanto si pagherebbe di imposte? I bonifici vengono automaticamente segnalati all’agenzia dell’entrate oppure bisogna comunicarli personalmente? Dopo la “svalutazione”, cambiando i risparmi da CHF in lire bisognerà pagare nuovamente le tasse nel momento del rimpatrio?
Una rendità svizzera bisogna per forza accreditarla sul conto italiano per avere una tracciabilità oppure si può farla accreditare direttamente sul conto svizzero dichiarandola nella dichiarazione dei redditi?
Non so’ se è una buona idea trasferire i risparmi all’estero, per questo chiedo lumi a voi. Penso che come me, ci sono tante persone e famiglie italiane che sono preoccupate in questo momento per il proprio futuro.
Ringrazio a tutti voi per il prezioso aiuto.
il trasferimento all’estero può sicuramente cautelarti dal rischio di default Italia e se cambi verso il franco anche dal default dell’euro. è chiaro che ti esponi al rischio di cambio e avrai maggiori incombenze fiscali.
trovi tutte le risposte, oltre che in questo articolo e relativi commenti, anche in questi due:
https://piccolorisparmio.eu/index.php/crisi-e-default-quali-opzioni-per-i-piccoli-risparmiatori.html
https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html
scusate; ma è stato determinato il codice tributo per il versamento dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero? grazie!
non c’è stata ancora alcuna comunicazione in merito. per ora resta l’ipotesi del cod. 1242.
Ciao a
tutti
Vorrei
aprire un cc nelle PosteFinance svizzera e vorrei capire se è certo che sul
valore guadagnato si applica la tassazione svizzera del 35% e poi in più, se
dichiaro nel modello unico o 730 il patrimonio e l’interesse lordo percepito
allo stato italiano devo pagare anche il 20% di tassa. Es. 100k prendo 1% di
interesse pago 35% di 1k alla svizzera cioè 350 Euro + 20% di 1k come tassa all’Italia
cioè 200 Euro e in + (1%%mille)(Decreto monti 20 euro. Alla fine su un capitale
di 100K con interesse del 1% ho pagato 570 Euro di tasse cioè 57% di tasse.
C’E’
QUALCUNO CHE MI PUO’ CONFERMARE L’ESATEZZA DEL CONTO????
Se si
C’è la possibilità di qualche soluzione??
PosteFinance
APPLICA il segreto bancario sempre è
quindi si deve sempre pagare il 35% di tassazione ???
ciao
grazie a
tutti