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Domande frequenti sui conti svizzeri

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20 Novembre 2011   |   Opinioni

Domande frequenti sui conti svizzeri

Nell’ultimo periodo sono aumentate considerevolmente le richieste relative alle incombenze fiscali per chi apre un conto corrente o un conto di deposito in Svizzera. Cercherò di raccogliere in questo articolo le principali indicazioni emerse anche grazie al feedback di molti lettori.

Ciò che segue è da considerare come sempre un work in progress che spero di perfezionare e correggere con il vosro aiuto, che non può certo sostituire il parere di esperti fiscalisti, ma che forse può offrire un punto di riferimento per chi si avvicina per la prima volta ad investimenti all’estero.

Ultimo aggiornamento 11/03/12. Ogni segnalazione è come sempre la benvenuta!

Veniamo alle domande.

  1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?
  2. Che cifra posso trasferire?
  3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?
  4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di dichiarazione?
  5. Quali sanzioni rischio se non dichiaro?
  6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?
  7. Cosa va dichiarato?
  8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?
  9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?
  10. Quali tassazioni subisco?
  11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?

 

1. E’ legale aprire un conto in Svizzera?

Chiariamo subito che aprire un conto corrente rappresenta l’accettazione di un contratto tra due parti, la banca e il cliente. Non c’è quindi alcuna limitazione per un qualunque cittadino italiano ad aprire un conto corrente ovunque nel mondo, così come in Svizzera. Quando si parla di legalità di un conto corrente, in realtà si deve far riferimento alla tracciabilità delle cifre che sono state versate sullo stesso: se il trasferimento avviene tramite bonifico o assegno, non può esserci alcun timore sulla legalità della stessa operazione (chiaramente la banca potrà richiedere prova di legittimo possesso delle cifre che si trasferiscono e legittima origine delle stesse).

Nella pagina dei Conti Esteri trovate diverse recensioni di offerte svizzere.

2. Che cifra posso trasferire?

Negli ultimi anni sono state varate norme e direttive internazionali e nazionali destinate a limitare il riciclaggio di denaro e le attività illegali [1]. In conseguenza a queste misure i trasferimenti di denaro sottostanno al vaglio degli istituti di credito che per primi sono tenuti a valutare la liceità di un trasferimento (domandando e registrando scopo e natura del trasferimento ad esempio per importi rilevanti), ma che non possono certamente impedirlo. Le soglie significative relative ai bonifici internazionali possono essere le seguenti:

0-15k : entro questo range la banca non è tenuta a fare alcuna indagine, ma in riferimento alla recente manovra (legge n. 138 del 13 agosto 2011) scatta l’obbligo di segnalazione per movimenti pari o superiori a 2500 euro mentre risulteranno tracciati tutti i trasferimenti a partire da 1000 euro in riferimento al recente D.L. 201 dello scorso 6 dicembre [5]; inoltre tale limitazione ha periodicità settimanale.

15k-50k : indipendentemente che tali somme siano trasferite in soluzione unica o in più soluzioni successive che possono apparire collegate, la banca deve indagare sulla natura del trasferimento oltre a segnalarlo; questo importo permette un trasferimento senza particolari limitazioni in tutta l’area UE.

50k-250k : in questa fascia i bonifici oltre a essere segnalati sono soggetti a limitazioni che variano da istituto a istituto

250k-500k : come la fascia precedente, questi bonifici sono soggetti a maggiori limitazioni e alcuni istituti neanche li permettono

oltre 500k : questi bonifici sono definiti come di importo rilevante o BIR (Bonifico di Importo Rilevante); oltre alle evidenti limitazioni che variano da istituto a istituto, possono avere costi variabili anche in percentuale sulla cifra trasferita

Le limitazioni illustrate sono chiaramente inferiori nel caso la banca abbia clienti che abitualmente movimentino cifre importanti (ad esempio aziende o liberi professionisti) e sono per lo più relative a movimentazioni sporadiche e occasionali, tali da necessitare controlli mirati da parte dell’istituto.

3. Quanto costa trasferire soldi verso la Svizzera?

E’ bene tenere a mente che la Svizzera è un paese esterno alla Comunità Europea. Da questo punto di vista trasferire i soldi verso la Svizzera e verso gli Stati Uniti si equivalgono.

Dato che si tratta di un importante centro finanziario però, tutti gli istituti prevedono costi certi per le movimentazioni verso la Svizzera che devono essere indicati nei fogli informativi del proprio conto corrente. In base al proprio istituto il costo può variare, da un minimo di zero euro a cifre non trascurabili.

Vorrei far notare che la Svizzera ha aderito agli accordi SEPA e in conseguenza di questi accordi, le sue banche, che hanno dotato i conti correnti di codice IBAN, non applicano spesso commissioni per i trasferimenti verso la UE. E’ auspicabile che i nostri istituti di credito seguano la stessa direzione.

Può essere utile la lettura di alcuni articoli dedicati a come risparmiare sul trasferimento tra Italia e Svizzera.

4. Qual è la cifra che posso trasferire senza obbligo di denuncia?

Il limite alla movimentazione di capitali senza obbligo di denuncia alla Dogana (oltre i confini nazionali a prescindere dalla modalità di tale trasferimento e della destinazione) è attualmente fissato in 10mila euro [2]. Questo vuol dire che da 10mila euro e 1 centesimo in su il cittadino deve dichiarare il trasferimento se attraversa il confine nazionale con la cifra in contanti (all’Ufficio delle Dogane, compilando apposito modulo) o tale denuncia sarà fatta da parte della banca se il trasferimento avviene a mezzo bonifico (via preferibile).

Ovviamente, se si trasferiscono tra un anno e l’altro cifre inferiori ai 10mila euro che si vanno a cumulare all’estero (consistenze), andranno conseguentemente dichiarate nell’anno fiscale successivo allo sforamento dei 10mila euro [4]. Riguardo i trasferimenti, si fa riferimento anche a quelli estero-su-estero, ma non ad acquisti effettuati con carte di credito o assegni che non devono essere dichiarati.

Riguardo i prelievi in contanti effettuati tramite carte di credito o di debito (bancomat), essi rappresentano di fatto trasferimenti estero-su-Italia e vanno quindi conteggiati ai fini delle movimentazioni e dichiarati se si sfora il limite dei 10mila euro [4].

5.  Quali sanzioni rischio se non dichiaro?

Le sanzioni per mancata dichiarazione di somme detenute all’estero pari o superiori a 10mila euro variano tra il 5% e il 25%  sono elevate fino al 50% delle somme non dichiarate eccedenti i 10mila euro così come delle movimentazioni superiori a 10mila euro non denunciate [3].

Segnalo inoltre che sono in corso trattative riservate tra Italia e Svizzera per la determinazione di capitali ignoti al fisco italiano detenuti in Svizzera da parte di cittadini residenti in Italia. Conseguentemente a queste trattative è ipotizzabile che vi sia la concreta possibilità di una tassazione diretta da parte degli istituti elvetici, sul modello di quanto già concordato tra la Svizzera, la Gran Bretagna e la Germania in materia di evasione fiscale.

6. Se ho già trasferito delle somme all’estero cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione?

Se il trasferimento è avvenuto nell’anno in corso si è perfettamente in tempo per dichiararlo l’anno successivo. Negli altri casi, se non si è provveduto a dichiararli in tempo, è opportuno rivolgersi a un fiscalista per valutare il più opportuno da farsi.

7. Cosa va dichiarato?

Vanno dichiarate le consistenze detenute all’estero a proprio nome superiori a 10mila euro e i relativi interessi superiori a maturati tali che la relativa imposta applicata in Italia superi 10,33 euro nell’anno precedente (es. per un’imposta sostitutiva al 20%, gli interessi percepiti superino almeno 52 euro). Per determinare la somma, si cumulano eventuali diversi depositi detenuti e il cumulo nella stessa dichiarazione (es: se devo allo Stato un’imposta maggiore di 10,33 euro, derivante dalle sezioni V e XVI del quadro RM, allora le sezioni XV e XVI vanno compilate, anche se l’imposta sugli interessi derivanti dal quadro RM-V sono minori di 10,33 euro).

Vanno inoltre dichiarate le movimentazioni che cumulativamente superano i 10mila euro (es. bonifico 5000 euro verso estero e entro l’anno riporto 5000 euro e 1 centesimo in Italia devo dichiarare la movimentazione).

La sezione XVI dell’RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata.

La sezione XVI del Quadro RM va sempre compilata indipendentemente dall’importo dell’attività finanziaria dichiarata ricadendo nella cosiddetta “Patrimoniale Monti” inserita nel decreto Salva-Italia [5] che prevede una tassazione ulteriore dell’1×1000 per le attività detenute nel periodo 2011-2012 e del 1,5×1000 per le attività a decorrere dal 2013.

Per posizioni cointestate vedi punto 9.

8. In che modo dichiaro i miei risparmi all’estero?

Fermo restando che il modo più trasparente per trasferire le somme all’estero è a mezzo bonifico bancario e che la propria banca effettuerà una segnalazione se la cifra movimentata supera le soglie previste (vedi punto 2), i risparmi detenuti all’estero vanno dichiarati nell’anno fiscale successivo al primo trasferimento e negli anni successivi fintanto che tali cifre superano gli importi minimi vengono mantenute aperte le posizioni all’estero.

In particolare andrà compilato il Quadro RW per cifre pari o superiori a 10mila euro e il Quadro RM per gli interessi superiori a 10,33 euro maturati in accordo alle soglie indicate al punto 7.

Se però si trasferiscono ad esempio 5mila euro verso un conto estero e nello stesso anno gli stessi 5mila euro sono trasferiti indietro verso il conto italiano, si è raggiunta la cifra di movimentazione che obbliga a compilare il Quadro RW del modello Unico.

Non vanno inoltre trascurati gli interessi eventualmente maturati all’estero: se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM del modello Unico (anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare il Quadro RW).

Vi è inoltre un’ulteriore modalità di dichiarazione, non sempre praticabile, che fa riferimento alla possibilità di dare uno specifico mandato alla propria banca estera:

Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. [4]

Tale misura può essere richiesta anche in caso di conto infruttifero, dato che in futuro potrebbero cambiare le condizioni di interesse del conto estero. Tuttavia non ci risulta nessun istituto svizzero, tra quelli recensiti, che si renda disponibile ad adottare questa particolare procedura utile solo per i contribuenti italiani.

Nel caso ci fosse un istituto disponibile, il contribuente sarebbe esonerato completamente dal dover dichiarare le somme gestite da tale banca visto che sarebbe la banca stessa a operare da sostituto d’imposta accreditando gli interessi in Italia per la loro tassazione.

9. Se apro una posizione cointestata cosa cambia?

In tal caso entrambi gli intestatari dovranno compilare l’anno successivo i quadri interessati per l’ammontare complessivo detenuto all’estero. Vale infatti il principio di “disponibilità” del conto, ossia di poter disporre per ciascun intestatario liberamente delle somme sul conto.

In particolare si fa riferimento alla circolare 45E/2010 dell’Agenzia delle Entrate [4] che in proposito dichiara:

[..] in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

10. Quali tassazioni subisco?

In Svizzera vigono due possibili tassazioni:

 

  1. l’imposta preventiva federale al 35%, applicata sugli interessi maturati sia in conti correnti che conti di deposito, se essi superano i 200 CHF. Viene pure applicata sulle cosiddette obbligazioni di cassa bancarie e sui titoli obbligazionari emessi dalla confederazione elevetica o da società private svizzere (codice ISIN CH). Non abbiamo sperimentato la possibilità, contemplata, di veder riconosciuti indietro tale tassazione in base alla non-residenza (vedi Modulo 95 nella guida [0]).
  2. l’euroritenuta al 35%, applicata sugli interessi maturati sulle obbligazioni straniere acquistate sul mercato telematico svizzero SIX (l’equivalente del nostro MOT). E’ possibile disapplicare tale imposta sottoscrivendo alla banca svizzera presso cui si è clienti apposita istanza di scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia e conseguente rinuncia al segreto bancario.

In sede di denuncia dei redditi (modello Unico) si autotasseranno gli interessi maturati nel quadro RM con la possibilità di due opzioni:

  1. imposta sostitutiva al 20% (aliquota medesima con cui vengono tassati gli interessi in Italia), in vigore dal prossimo 01/01/2012
  2. tassazione ordinaria in base allo scaglione Irpef in cui si ricade, per un piccolo contribuente solitamente 23% o 27% più addizionale regionale e comunale. Tale opzione è consigliabile a chi avesse subito l’euroritenuta (non avendone richiesta la disapplicazione), in tal modo può recuperarne l’importo attraverso la complilazione del quadro CR. L’imposta preventiva federale non è invece recuperabile attraverso il quadro CR, se non in minima parte e solo attraverso una procedura complessa, quindi sconsigliabile. Non è però da escludere che le recenti disposizioni emanate dal governo vadano a contemplare tale possibilità. Lo vedremo quando ne saranno meglio chiariti i dettagli.

 

Nota su PostFinance: non è prevista secondo questo isitituto la rinuncia al segreto bancario e sarà comunque applicata la tassazione sugli interessi in base all’imposta federale. Identica posizione sembra sia assunta anche da Credit Suisse e UBS.

11. Quali garanzie ho sui capitali in Svizzera?

Per operare in Svizzera ogni banca e ogni succursale che accetti depositi è obbligata ad aderire al Fondo di tutela bancario svizzero, che è attualmente pari a 6 miliardi di franchi, garantendo su territorio svizzero una copertura pari al 125% dei depositi accettati. In virtù di questo obbligo, ogni cliente che apre un rapporto bancario in Svizzero ha una copertura fino a 100mila franchi dallo scorso 18 marzo (precedentemente la copertura era di 30mila franchi).

Sono tutelati tutti gli averi in conto intestati allo stesso cliente (quindi conti correnti, conti di deposito e le obbligazioni di cassa [6]) per singolo depositante e per banca [7], a prescindere dalla valuta di riferimento scelta per il rapporto.

Fanno eccezione le poste svizzere (PostFinance) che godono di una garanzia superiore erogata direttamente dallo stato elvetico, vista la loro struttura pubblica: in virtù di questa sovra-tutela i depositi privilegiati presso PostFinance godono di garanzia indipendentemente dall’importo degli averi del singolo cliente [8].

Riferimenti

[0] Guida agli investimenti all’estero

[1] Direttiva 2005/60/CE

[2] Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195

[3] Circolare 43/E del 2009 (Agenzia delle Entrate)

[4] Guida alla corretta compilazione del modulo RW

[5] Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, “Salva-Italia“)

[6] Depositi privilegiati

[7] Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri

[8] Informazioni sulla garanzia statale erogata direttamente dalla Confederazione Elvetica su PostFinance

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20 Novembre 2011   |   Opinioni

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309 commenti su “Domande frequenti sui conti svizzeri”

  1. blackeagle ha detto:

    Vorrei contribuire alla completezza di informazioni forniteci da questo ottimo sito (sempre complimenti a Massimiliano) postando la risposta pervenutami in meno di una settimana dal ministero finanze (o simile) svizzero, in risposta a una mia semplice mail inviata utilizzando il sito della Confederazione (altro che PEC e lunghe attese…). L’argomento è la procedura per il rimborso dell’imposta preventiva, il famodo modulo 95.
    Per inciso, dopo aver letto che cìè di mezzo anche la nostra beneamata Ade, penso che personalmente mi rassegnerò alla doppia imposizione.

    Convenzione di doppia imposizione tra l’Italia e la Svizzera (CDI-I)Rimborso dell’imposta preventiva svizzera
    Egregio Signore,
    Mi riferisco alla Sua mail del 3 aprile 2012 per la quale La ringrazio.
    Il rimborso dell’imposta preventiva su dividendi e interessi svizzeri viene richiesta tramite modulo 95.
    Quest’ultimo può essere scaricato direttamente dal nostro sito internet http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=itinstallando prima l’apposito software – Snapform Viewer –  che permette agli utenti di riempire facilmente il modulo tramite computer, di registrarlo su un supporto dati e di stamparlo su carta bianca.
    Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere trasmesso all’ufficio competente distrettuale delle imposte dirette nella circoscrizione del creditore.L’ufficio competente d’imposta certificherà la domanda di rimborso.
    Il primo e secondo esemplare devono esser inviati all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna Svizzera al più tardi entro la fine del terzo anno civile successivo alla scadenza dei dividendi ed interessi.
    Il modulo 95 deve essere accompagnato dal giustificativo che mostra la deduzione dell’imposta svizzera (in franchi svizzeri). Tale prova deve includere le seguenti informazioni: Nome e cognome/ nome completo come nell’estratto del registro di commercio e/ nel registro dell’anagrafe tributaria, indirizzo residenziale completo del creditore; tipo ed importo nominale del valore che ha prodotto la prestazione tassabile, numero delle azioni; dividendo per titolo o tasso d’interesse; importo lordo della prestazione tassabile e data di scadenza; importo dell’imposta preventiva svizzera dedotto; data dell’attestazione e il nome e la firma autorizzata dell’emittente. L’Amministrazione federale delle contribuzioni riserva il diritto di richiedere ulteriori prove ed informazioni.Multipli diritti di reddito su una domanda di rimborso (dividendi, interessi) riguardando lo stesso anno civile o all’anno d’esercizio, dovrebbero essere compilati in una sola domanda. E inoltre accettabile usare soltanto una domanda per i redditi di più di un anno civile o anno d’esercizio.
    Procura: Se la domanda è stata compilata da un rappresentante, dovrà essere accompagnata da una procura. Il rappresentante ha la possibilità di agire in nome del creditore fino a revoca di codesta procura.
    Inoltre, dovrà rispondere alle domande sulla parte posteriore (sulla seconda pagina) del formulario.
    Sparando di aver risposta alla sua domanda, rimaniamo a disposizione per qualunque informazione supplementare.
    Voglia gradire, i nostri più distinti saluti.

  2. Paulo ha detto:

    ho una curiositá….. di maniera inversa quanti soldi é possibile fare uscire legalmente dalla svizzera

  3. purtroppo è stato rimosso dalla pagina ufficiale del consolato svizzero in Italia, ma è possibile ancora leggerlo nella cache di Google ( vedi http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BgMDgxDqqegJ:www.consginevra.esteri.it/Consolato_Ginevra/Menu/I_Servizi/Per_chi_arriva_Svizzera/+&cd=1&hl=en&ct=clnk ):

    [in Svizzera] Non ci sono limiti all’importazione e all’esportazione di valuta.

  4. gianni ha detto:

    Gentile signor Brasile,
    innazitutto grazie per l’utilissimo blog.
    Io ho capito
    1) che se esporto o importo denaro dalla svizzera lo dichiaro nel modulo RW.
    2) che pro quota per il valore di mercato al 31/12 di ogni anno pago la patrimoniale (1% nel ’12 – 1,5% dal ’13)
    3) che sugli interessi maturati posso scegliere se avere la preimposizione del 35% e la tassazione in italia al 20%)
    chiedo ora alcuni chiarimenti – se potete.
    4) il ragionamento sulla scelta della tassazione al 35% rispetto a quella al 20% applica solo per gli interessi o per tutte le attività finanziarie detenute (fondi comuni, ETF, azioni, bond)?
    5) su quale base/ usando quale documeto si calcola l’imposta del 20% da pagare in italia? immagino su un estratto/ dichiarazione di fine anno da ottenere/ richiedere alla banca in cui risulteranno ogni anno gli utili / perdite realizzate. – è corretto? se si mi sapete dire come si chiama questo modulo? e se le banche lo mandano in automatico o se bisohna chiederlo?
    6) infine l'”imposta preventiva” di cui parla l’utente blackeagle è la tassazione del 35% di cui sopra o è un’altra/ diversa tassazione?
    grazie in anticipo,
    gianni

  5. 1) ok
    2) ok
    3) no, non si può scegliere: in Svizzera applicano comunque l’imposizione federale pari al 35% sugli interessi maturati con una franchigia sui primi 200 CHF che ne sono esenti; in dichiarazione si può recuperare la differenza con l’imposizione italiana; c’è la possibilità di chiedere di recuperare la tassazione svizzera, in quanto non residenti, tramite Modello 95 ( rif. https://piccolorisparmio.eu/index.php/investimenti-allestero-mini-guida.html ), ma non abbiamo feedback diretti di chi ci ha provato
    4) mi sembra che in Svizzera la tassazione è unica al 35%; per l’Italia ovviamente si applicano le differenti aliquote ( vedi anche punto seguente )
    5) vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-unica-sulle-rendite-finanziarie.html
    6) l’imposta preventiva è l’euritenuta, e dallo scorso primo luglio coincide con la tassazione svizzera al 35% ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/euroritenuta-dal-primo-luglio-passa-definitivamente-al-35.html )

  6. ItaloSuisse72 ha detto:

    Salve e, prima di tutto, complimenti per il blog veramente ben fatto.
    Avrei una domanda alla quale non ho trovato risposta leggendo tutto il blog.
    Chiedo scusa fin d’ora se aveste già risposto.

    Ho lavorato in Svizzera per qualche mese, con regolare assunzione presso un’azienda Svizzera appunto – contratto a scadenza. La normativa svizzera prevede l’apertura di un conto corrente (l’azienda per cui ho lavorato è convenzionata con la BPS Suisse banca popolare di Sondrio Suisse).

    Ho regolarmente pagato le tasse come dipendente in Svizzera e non ho mai movimentato il conto oltre il confine Svizzero.

    PURTROPPO sono dovuto rientrare in Italia e vorrei riportare tramite bonifico una cifra di circa 800 euro mensili sul mio cc italiano. Il conto corrente svizzero NON genera interessi (essendo a spese gestionali ZERO).

    Il conto contiene circa 16000 CHF che non ho dichiarato una volta rientrato in Italia, sperando di rientrare in Svizzera definitivamente (cosa che non è successa).

    Sono passibile di denuncia e soprattutto, se iniziassi a fare bonifici a mio favore della cifra suddetta (800 euro circa mensili) corro rischi seri?

    Grazie e complimenti di nuovo per il blog!

  7. comanda il periodo che sei rimasto all’estero: se minore di 6 mesi, risulti residente fiscale in Italia anche se hai lavorato in Svizzera e di conseguenza devi pagare le tasse qui. ovviamente quanto pagato in Svizzera andrà scomputato calcolando probabilmente un credito d’imposta (a meno che non vi siano gli estremi per trattamenti più vantaggiosi con status di transfrontaliere).

    se confermi la residenza fiscale in Italia devi compilare il modulo RW (per consistenza 16k CHF > 10k EURO), indicando anche i movimenti nel momento in cui superano i 10k EUR.

  8. Corallo77 ha detto:

    Buongiorno a tutti

    Avrei due domande da sottoporre, sperando in un possibile aiuto.
    Sono italiano e ho lavorato in Svizzera per poco più di un anno, con permesso da frontaliere, e ho aperto sin da subito un conto corrente svizzero su cui mi veniva mensilmente versato lo stipendio.
    Ora ho smesso di lavorare in Svizzera e le mie domande sono:

    1) Devo in qualche modo dichiarare in Italia che ho il conto in Svizzera, con parte dei soldi guadagnati mentre lavoravo lì?

    2) Se voglio trasferire alcuni miei risparmi dal mio conto italiano a quello svizzero valgono tutte le info trattate al punto 2 del vostro articolo?

    Grazie mille e cordiali saluti

  9. 1) se hai la residenza in Italia, si applicano i vincoli del Modulo RW; non si dichiarano i c/c, ma le consistenze estere e le movimentazioni se superiori a 10mila euro
    2) certo, quanto riportato come indicato riguarda gli obblighi della banca intermediaria

  10. Jo ha detto:

    Ciao,
    scusate se entro a gamba tesa nell’argomento, mi chiamo Ionela sono originaria della Romania, vivo in Italia dal 2005 ed ho la doppia cittadinanza, italiana e romena.
    In Romania ho tutti i miei risparmi, non grandi cose, 28K euro, custoditi sotto il materasso, in quanto nel mio paese non sarebbe la prima volta che una banca salta all’improvviso. Mio marito, cittadino italiano, teme che se apro un conto presso la PosteFinance svizzera e ci metto i miei risparmi questi verranno subito aggrediti dal fisco italiano e sarei passibile di serie grane se non dichiarassi ai gabellieri italiani dove tengo quel poco lasciatomi dai miei genitori.
    Che faccio? ……..rinuncio alla cittadinanza dell’ormai triste Bel Paese?

  11. purtroppo rinunciando alla cittadinanza non ti auto-esenteresti dalle incombenze fiscali avendo, probabilmente, il centro degli interessi vitali l’Italia dato che tuo marito è cittadino italiano.

    io continuo a rimanere dell’avviso che per i propri risparmi si deve pretendere la libertà di gestirli dove e come si vuole. quindi che tu li tenga in Romania o altrove deve essere una tua libera scelta.

    resta che se anche li lasci dove stanno, devi comunque compilare il Modulo RW cui sei obbligata per la residenza fiscale (in pratica da quando è stata emessa per la prima volta la tua carta di identità in Italia), superando i fatidici 10mila euro di consistenza all’estero, pagare le tasse italiane sugli interessi maturati e la patrimoniale Monti (se li lasci in Romania, 34 euro da versare nei prossimi giorni).

    dai un’occhiata in particolare a questo articolo https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html

  12. massimiliano ha detto:

    In caso apra conto in Chf in banca svizzera ed un domani si rimpatri il capitale in italia, va dichiarata la plusvalenza eventale? Come si calcolerebbe se rimpatriando non esistesse più l’euro?…

  13. trattandosi di bonifici tra c/c non credo si applichi la disciplina sulle plus-valenze. anche nelle istruzioni di Unico mi sembra ci sia una menzione specifica per eventuali interessi maturati che vanno di fatto solo ad aumentare la consistenza.

    in dichiarazione poi si applica il provvedimento emanato a dicembre dell’anno precedente dall’AdE sul cambio da applicare tra valuta estera e quella italiana (euro o quello che potrebbe essere a quella data).

  14. pinux ha detto:

    Credo nell’articolo andrebbe chiarito bene che un conto estero (anche in Svizzera) denominato in EURO è cosa ben diversa dallo stesso denominato in CHF. Il secondo infatti (denominato in CHF) può generere plus/minus valenze che sono soggette a tassazione IRPEF. Per esempio a fine anno un’eventuale aumento di valore del franco svizzero genera una plusvalenza che va tassata IRPEF, come se uno in Italia avesse un deposito titoli NON amministrato.

  15. Job ha detto:

    Salve, Ho letto l’articolo e cercato al interno del sito, ma purtroppo non ho trovato risposta alla mia domanda che è la seguente:
    Mio padre è un italiano residente al estero e avendo lavorato per più di trent’anni fuori dall’Italia, aveva deciso di fare dei investimenti in Svizzera.
    Mio padre ora sta ritornando definitivamente in Italia e cercavo delle informazione in merito su come portare i soldi in Italia senza cadere in penali che come sappiamo, sono pesanti. La somma supera di gran larga il limite di 10 mila euro. Come devo proceder per portare questi soldi in Italia?Grazie e complimenti per il sito.

  16. verrebbe quasi da dire “ma chi glielo fa fare?” proprio nel momento in cui chi può cerca rifugio in Svizzera, lui vuole riportare tutto in Italia.. però lo capisco. le penali cui ti riferisci comunque, riguardano gli evasori fiscali che hanno costituito fondi neri oltre confine e non chi detiene legittimamente delle somme frutto del proprio lavoro. che chiaramente saranno facilmente giustificabili a fronte di eventuali accertamenti che potessero esserci negli anni futuri.

    suppongo tuo padre sia iscritto all’AIRE.
    quindi facendo due conti… ammesso che rientri quest’anno, per quest’anno ancora vale l’esenzione (perché non ha trascorso in Italia almeno 6 mesi e 1 giorni)). quindi in teoria potrebbe tranquillamente fa rientrare il capitale a mezzo bonifico verso un c/c italiano sempre a lui intestato e non dover presentare neanche il modulo RW negli anni successivi (ammesso che rientri tutto il capitale e che quindi non abbia ulteriori consistenze all’estero).

  17. Francesco ha detto:

    Ho un conto in Svizzera, come detto tutto alla luce del sole, dichiarato, sul quale pago le tasse in Italia. Compilo il quadro RW. Ho fatto fare un bonifico qualche mese fa di 5mila e tra poche settimane li rimetterò su quel conto e andrò a superare di poco ila movimentazione di 10mila. Quindi parte una segnalazione della banca svizzera ? Se poi successivamente volessi fare un’altro bonifico sempre dal conto svizzero anche questo verrà segnalato ?

  18. la banca elvetica non fa alcuna segnalazione perché vige il segreto bancario in Svizzera. chiaramente se il movimento è stato effettuato da e con l’Italia, sarà la banca italiana a fare la segnalazione.

  19. Francesco ha detto:

    Il primo bonifico e’ partito dalla Svizzera e tra un po’ il denaro tornerà in Svizzera. 5000 sono partiti e poco piu’ di 5000 tornano in Svizzera. Il tutto sommando fa + di 10000€. La banca italiana segnala questa entrambe le operazioni ?
    Alessandro

    Il giorno 16/ago/2012, alle ore 22:09, “Disqus” ha scritto:

  20. certo. e se vedi al punto nr. 2 del presente articolo la soglia è scesa a 1000 euro.

    che poi tale segnalazione venga “filtrata”, nel senso che trattandosi di cifre esigue non merita ulteriori approfondimenti, è secondario.. a te resta l’obbligo di segnalare la movimentazione, ma visto che già compili il Modulo RW non è un problema.

  21. Francesco ha detto:

    E che succede una volta segnalata la cosa ?

    Alessandro

    Il giorno 16/ago/2012, alle ore 22:21, “Disqus” ha scritto:

  22. affluisce nel database di Serpico per eventuali consultazioni, controlli, accertamenti, indagini, … dai un’occhiata su google

  23. Job ha detto:

    Grazie mille Sig.Massimiliano per le informazioni.
    Si, condivido la sua perplessità nel fatto di voler riportare soldi in Italia in questo momento… purtroppo è una decisione di forza maggiore.
    Grazie ancora per le informazioni

    Cari saluti.

  24. Giuliano ha detto:

    salve,i soldi in svizzera su conto postfinance si possono dichiarare con il modello 730? debbo dichiararli anche se detengo 7000 euro? Grazie

  25. devi presentare Unico integrativo entro il prossimo 30 settembre compilando frontespizio e quadri RM. visto l’imponibile non devi pagare la patrimoniale Monti, ma sei obbligato a dichiararne l’importo comunque.
    dai un’occhiata a questo articolo https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html

  26. Sabatino ha detto:

    Perchè è stata cancellata la frase “Non vanno inoltre trascurati gli interessi eventualmente maturati
    all’estero: se questi superano i 10,33 euro va compilato il Quadro RM
    del modello Unico (anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare
    il Quadro RW)” ?
    Se si ha all’estero un solo libretto di risparmio con una giacenza media di 8000 euro e produttore di interessi superiori a 10,33 euro, la tassa del 20% su questi interessi va pagata oppure no in Italia ?
    Grazie per l’eventuale risposta.
    Sabatino

  27. il punto rimosso e’ stato inglobato nel precedente punto 7 anche a seguito delle osservazioni espresse da alcuni lettori ( vedi commenti come https://piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html#comment-400386274 e https://piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html#comment-398888894 )

  28. Sabatino ha detto:

    Non ho trovato alcuna risposta alla mia seconda domanda sulla tassazione degli interessi quando l’ammontare del risparmio estero è di circa 8000 euro.

  29. disaccoppiamo consistenza e interessi:
    – sulla consistenza si applica la patrimoniale Monti ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html ) e se ricorrono i criteri va compilato il quadro RW
    – gli interessi vanno sempre tassati con l’aliquota di riferimento ( vedi punto 10 ) tranne il caso, se risulta valida l’eccezione sollevata, in cui non si superino i 52 euro di interessi percepiti

  30. blackeagle ha detto:

    Buongiorno. Ho aperto quest’anno (con regolari bonifici) un set plus in CHF e EUR presso Postfinance, quindi l’anno prossimo dovrò presentare i quadri RW e RM con relative imposte. Ho anche avviato un piccolo piano d’investimento in fondi PF, che distribuiscono anualmente gli utili. Chiedo conferma sul fatto che questi utili debbano essere dichiarati nel quadro RM, come gli interessi sui conti correnti e conti deposito. Invece eventuali plusvalenze sul capitale investito nei fondi (al netto degli utili distribuiti, che vanno ad aumentrare la consistenza del conto in CHF dove saranno accreditati) come vanno trattate? Devono considerarsi annualmente oppure solo al momento del riscatto del fondo?

  31. Samarkanda ha detto:

    Le istruzioni Unico PF 2012 Quadro RT a pg. 22 recitano: “Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da: […] cessione a titolo oneroso o rimborso […] di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;”

    Esempio: ho costituito un C/C o C/D in CHF, dopo un anno bonifico EUR verso l’Italia cedendo CHF alla banca… interpreto male io o sopra si dice che la eventuale plusvalenza è assoggettata a imposta sostitutiva del 12,50% ? E nel caso di minusvalenza?

  32. Sabatino ha detto:

    Perchè con 7000 euro non si deve pagare la patrimoniale Monti ?

  33. credo in tal caso si vanti un credito d’imposta

  34. non e’ che non si deve pagare, ma se dal computo emerge un’unica imposta pari al solo 1×1000 di 7000 euro, l’imposta risultante (7 euro) risulta inferiore a quella minima da pagare (12 euro).

    puoi verificare con UnicoOnline.

  35. Samarkanda ha detto:

    rimosso post inserito erroneamente

  36. Samarkanda ha detto:

    Quindi il “guadagno” realizzato tramite operazioni su un C/D in valuta viene tassato. Non mi è però chiaro l’uso del “cambio fisso” AdE: per esempio, se io alimento il conto con N bonifici nel corso del 2010 e faccio M prelievi nel corso del 2011, devo valorizzare in Unico 2012 gli M al valore Ade-Dec-2011? Il risultato sarebbe scollegato alla realtà, per assurdo, ne potrebbe uscire una plusvalenza in luogo di una effettiva minusvalenza… o viceversa… Nel caso, mi sembrerebbe corretto usare il cambio ufficiale BCE che è pubblicato giornalmente.

  37. Samarkanda ha detto:

    approfondendo la questione su altro sito mi è stata gentilmente segnalata la seguente pagina. Chiara e dettagliata, purtroppo non è di fonte AdE bensì Unicredit. Credo che queste informazioni andrebbero comunque evidenziate per i conti in CHF, NOK, etc…

    http://help.fineco.it/templateStampa.asp?sez=642&info=2716&strRic=controvalore

  38. grazie per il link: è una guida molto chiara e dettagliata nei riferimenti.

    la notizia forse più rilevante mi sembra che di fatto la normativa vigente esenta dalla tassazione sulle plus-valenze chi scambia meno di 51K (51.645,69 euro per la precisione, per più di 7gg) di valuta equivalente.

  39. Lucio ha detto:

    Buongiorno. Come sappiamo Postfinance applica sempre a tutti (per propria insindacabile scelta) l’Euroritenuta del 35% sugli interessi maturati senza inserire il conto nell’elenco elettronico dei conti, cioe’ rispettando il segreto bancario. Ho sempre presentato la dichiarazione dei redditi italiana documentando che mi hanno gi? trattenuto il 35% e chiedendo il rimborso per la parte eccedente il 20%. Quindi tutto regolare al 100%. Leggo pero’ oggi in un forum che, in caso di accordo tra Italia e Svizzera per l’emersione dei conti segreti, i conti presso Postfinance potrebbero essere classificati anch’essi come segreti a causa del segreto bancario imposto a tutti i loro clienti. Questo farebbe scattare automaticamente le pesanti sanzioni italiane. Visto che in Italia non siamo nuovi a vessazioni e sorprusi da parte delle amministrzioni pubbliche (esatto, proprio come la mafia!) non e’ che finiremo tutti nel tritacarne e poi si dovra’ chiedere il rimborso di quanto prelevato forzosamente dal fisco attraverso lunghe e faticosissime peripezie legali? Sono preoccupato!

  40. ma il contribuente onesto e coscienzioso che ha aperto un conto in Svizzera, trasferendo le somme solo a mezzo bonifico e dichiarando sia consistenze che interessi, cosa dovrebbe temere?

    la segretezza bancaria è una regola rispettata da tutti gli istituti elvetici, non fa eccezione PF; e anche su eventuale richiesta di rinuncia del correntista non viene accolta. non può quindi essere, a parer mio, imputata come “colpa” del contribuente.

    infine, PF invia sempre la certificazione degli interessi e in caso di eventuale accertamento, sarebbe facile verificare (o far constatare) congruità e correttezza della dichiarazione dei redditi (quando in caso di un eventuale accordo, l’AdE non fosse messa in grado di verificare autonomamente con la collaborazione elvetica).

  41. Marcello ha detto:

    Ok ma se ho in Svizzera un conto solo in chf anche se splittano da euro 1 a euro 2 non perdo nulla perche’ se voglio riconverto tutto in euro 2 dopo…….. giusto?

  42. blackeagle ha detto:

    Nessuno sa come vanno dichiarati i proventi distribuiti da fondi comuni svizzeri (nel mio caso Postfinance Fonds)? Per la tassazione è chiaro che fanno cumulo col proprio reddito e, quindi, sono sottoposti all’aliquota marginale di ognuno (e non all’imposta sostitutiva del 20%). Ma per la dichiarazione quale quadro di Unico PF 2013 si deve utilizzare? Oppure se, come nel mio caso, si fa il 730 si utilizza il quadro D?

  43. david ha detto:

    da quanto ho letto in giro mi sembra di aver capito che tutti i conti correnti aperti in svizzera devono pagare imposta minima di euro 34,20 indipendentemente dagli averi depositati…..quindi non c’è esenzione per cifre sotto 5000euro……chiedo co0nferma grazie

  44. Mauro Corradi ha detto:

    o hai capito male tu oppure i fiumi di discorsi che abbiamo scritto fino ad oggi negli articoli dedicati sono sbagliati. Se ci citi le fonti che hai letto in giro ci fai un piacere così le confrontiamo con le nostre.

  45. david ha detto:

    perchè x i c/c extra ue vige il pagamento dell’imposta minima di euro 34,20

  46. sandy ha detto:

    Salute. Sono due anni che seguo il vostro utilissimo forum, eppure non riesco a sentirmi sicura sulla mia interpretazione (o comprensione) circa la gestione dei dati del mio conto sull’Unico 2013. Confido in un vostro aiuto 🙂 Allora: conto in banca svizzera da luglio 2012, segreto bancario mantenuto (x distrazione), paese in black list. Mi viene applicata una ‘imposta preventiva’ o ‘imposta anticipata’ sugli interessi del c/c del 35%, ovvero su circa 56 euro di interessi mi prelevano circa 19 euro. Mi domando: questi 19 euro posso recuperarli ponendoli nella sez. XVB colonna 5 del quadro RM? Inoltre: in quanto paese in black list, l’aliquota del quantro RM sez. V è del 20%? Spero di non avere fatto confusione e grazie mille per ogni suggerimento. Saluti, Sandy

  47. blackeagle ha detto:

    Sugli interessi percepiti da conti all’estero, black list o meno, nella sezione V del quadro RM si paga il 20% come in Italia, ma sull’importo AL LORDO dell’imposta preventiva. Quanto pagato come imposta preventiva (che non è un’imposta patrimoniale come la nostra IVAFE) si può recuperare dal fisco svizzero con una complessa procedura che richiede, fra l’altro, anche un visto della nostra AdE. Non mi pare che alcun frequentatore del blog abbia mai intrapreso questo percorso.

  48. sandy ha detto:

    Grazie! Mi sembrava troppo facile … eppure mi è stato detto da impiegato dell’AdE … La sua informazione mi pareva lontana della realtà e infatti blackeagle mi confermi che si tratta di imposte diverse. Forse avrò qualche altra domanda 🙂 Saluti e buona giornata. S

  49. marco ha detto:

    Salve, vivo in italia tra poco andrò in pensione in svizzera e vorrei ritirare tutto il secondo pilastro e lasciarlo in una banca svizzera pagando 8%.
    Ogni anno dovrò compilare il modello unico, e vorrei sapere se è possibile lasciare il capitale in svizzera e come verrà tassato dall’Italia oltre ai 34,20 euro dato che supera i 5000

Grazie.