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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. silvestertree ha detto:

    Devi preparare il Frontespizio Unico con i quadri RW e RM.
    Tieni presente che il periodo di possesso, della attività finanziaria, nel tuo caso, sembra pari a 2 mesi. Quindi con F24 pagherai l’1/1000 su due mesi.

    Ciao

  2. DADEMI1 ha detto:

    VI RAGGUAGLIO SULLA COMPILAZIONE DI UNICO PRESSO AGENZIA ENTRATE;NELLA SEZ XVI MI HANNO FATTO INDICARE 34 EURO SIA PER CONTO CHE CONTO DEPOSITO DELLO STESSO INTERMEDIARIO,MA UN VOLTA TERMINATA LA COMPILAZIONE IL SOFTWARE AGENZIA NON GENERA ALCUNA IMPOSTA DA PAGARE,VI DIRO’ DI PIU’,SUL SITO AGENZIA NON E’ NEMMENO POSSIBILE FORZARE NELLA CASELLA IMPOSTE DOVUTE NESSUN VALORE,LO DEVE GENERARE IN AUTOMATICO,QUINDI IMPIEGATO MI HA DETTO CHE NON DEVO PAGARE NULLA MA PER SICUREZZA MI DEVO PRESENTARE GIORNO 15 GIUGNO MI FA GIRARE UNICO DI NUOVO E ANCORA NON GENERA MODELLO F24 NULLA E’ DOVUTO.

  3. Kello ha detto:

    E’ stato pubblicata la circolare del Direttore della AdE “Imposte su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero oggetto di emersione (Provvedimento)” e riguarda anche quelli non oggetto di emersione, Da leggere………

  4. ECCEZIONALE! Tutta da leggere..
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf/provvedimento+4+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf

    ma a noi interessa a partire da pg. 9, par. 5 e in particolare:

    FRANCHIGIA COMPLETA PER CIFRE FINO A 5000 EURO PER CIASCUNA POSIZIONE!!

    sto aggiornando l’articolo con tutte le novità.

  5. Vortigern ha detto:

    Forse nell’articolo/riepilogo iniziale bisognerebbe specificare che la “franchigia” di 5000 euro riguarda solo i conti UE.

  6. devo ancora leggere il DEF del 24 maggio, ma a leggere il provvedimento non mi sembra si faccia distinzione in merito a questa esenzione sulla localizzazione della posizione.

    tra l’altro per le posizioni extra-UE c’è già l’esenzione di fatto fino a 12mila euro!

  7. Vortigern ha detto:

    D’accordo, ma allora perché specificare l’assenza della franchigia da 200, se ce ne sarebbe una da 5000? Secondo me è più logico che il 5000 sia l’equiparativo che attendevamo per uniformare i conti italiani con quelli UE

  8. Dato che nelle istruzioni è detto chiaramente che c’è una franchigia di 200 euro SENZA specificare che è applicabile alle sole attività finanziarie, era dovuto un chiarimento su questo refuso. Inoltre creava anche il dubbio che eliminasse la stessa imposta di 34 euro per posizioni UE/SEE.

    Mentre l’esenzione sul saldo medio è evidentemente una decisione più recente, che evita non solo la pletora di miniversamenti a partire da 13 euro, ma anche delle tantissime omissioni che ci sarebbero state per posizioni di pochi spiccioli.

  9. Dato che nelle istruzioni è detto chiaramente che c’è una franchigia di 200 euro SENZA specificare che è applicabile alle sole attività finanziarie, era dovuto un chiarimento su questo refuso. Inoltre creava anche il dubbio che eliminasse la stessa imposta di 34 euro per posizioni UE/SEE.

    Mentre l’esenzione sul saldo medio è evidentemente una decisione più recente, che evita non solo la pletora di miniversamenti a partire da 13 euro, ma anche delle tantissime omissioni che ci sarebbero state per posizioni di pochi spiccioli. .

  10. Dato che nelle istruzioni è detto chiaramente che c’è una franchigia di 200 euro SENZA specificare che NON è applicabile alle attività finanziarie, era dovuto un chiarimento su questo refuso. Inoltre creava anche il dubbio che eliminasse la stessa imposta di 34 euro per posizioni UE/SEE.

    Mentre l’esenzione sul saldo medio è evidentemente una decisione più recente, che evita non solo la pletora di miniversamenti a partire da 13 euro, ma anche delle tantissime omissioni che ci sarebbero state per posizioni di pochi spiccioli. .

  11. freekess ha detto:

    Questa è finalmente una buona notizia.
    Tuttavia il problema ora diventa come determinare l’imponibile. L’Agenzia Infatti a pag. 11 del documento recita:
    “L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.”
    Come sempre tutto chiaro ma nulla è semplice!!!
    Avanti con le elucubrazioni. Ma non potrebbero fare qualche esempio?

  12. ClaudioC ha detto:

    da dove deriva (per le posizoni extra UE) l’esenzione per imposta < di 12€ ? Non si era detto che in F24 vanno dichiarate cifre a partire da 1,03€

  13. si tratta di un’ipotesi, visto che non c’è un pronunciamento esplicito in merito. tale ipotesi è basata sui test eseguiti con l’ultimo aggiornamento di UnicoOnline (1.0.3) e il feedback diretto dei lettori che hanno comunicato l’esenzione d’ufficio presso Agenzia delle Entrate (vedi commenti precedenti, fino a 12 euro non gli è stato chiesto di pagare nulla).

  14. ClaudioC ha detto:

    speriamo sia così per l’esenzione x imposte < 12€, perchè a me 2 diversi funzionari Ade hanno detto che invece si deve pagare e fa fede pag. 9 delle istruzioni fascoli 1 UNICOpf………

  15. Gianni ha detto:

    Domanda provocatoria: come interpretare questa frase? “Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione”. Se uno ha un saldo X per tutto l’anno (fino al 29/12), 1 euro al 30/12 e zero al 31/12, qual è il valore delle attività che determina l’imponibile? Se la risposta è X*363/365 + 1*1/365 + 0*1/365, non facevano prima a scrivere “l’imponibile è il valor medio”???

  16. pier ha detto:

    Se ho 100.000 € e li ho per 61 giorni in un c/c svizzero il conto sarebbe:
    100.000x1x61/365000
    Sbaglio?

    Pierfrancesco

  17. GiulioM ha detto:

    A seguito dei chiarimenti ho provato a compilare l’Unico Online, rigo RM 33 per attività finanziarie. Inserendo gli importi delle attività finanziarie nelle colenne 5 e 6 non ottengo nessun valore nella colonna dei versamenti da fare (colonna 7), eppure ho simulato con 50k€, e non c’è alcun valore nell’F24 compilato automaticamente (immagino quest’ultimo problema sia dovuto alla mancanza del codice tributo)…

  18. ma la colonna 8 è spuntata (UE/SEE) o no (extra-UE)?

  19. dovrebbe essere corretto.

  20. PIER ha detto:

    COME FACCIO A POSTARE?

  21. io vedo i tuoi commenti, tu hai qualche problema a vederli?

  22. zuccavuota ha detto:

    riporto quanto scritto sulle istruzioni di Unico :…colonna 8 la casella deve essere barrata nel caso dell’applicazione ridotta per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano;ovvero nel caso che l’imposta sulle attività finanziarie sia dovuta in misura fissa.colonna 8 la casella deve essere barrata nel caso dell’applicazione ridotta per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano;
    ovvero nel caso che l’imposta sulle attività finanziarie sia dovuta in misura fissa.

  23. Freekess ha detto:

    Tutto è semplice, come dicevo nel mio post!!!!

  24. david ha detto:

    questa settimana son stato agenzia entrate per compilazione unico–il bollo cantonale me lo hanno fatto detrarre da imposta 1×1000–invece x conti UE mi hanno fatto inserire i 34 euro sia per c/C che per conto deposito collegato al conto, ma il sistema dell’agenzia entrate non ha generato alcun modulo per il pagamento infatti sussiste franchigia di euro 200……comunque mi hanno detto di ritornare il giorno 15 che mi fanno girare ancora modello per verifica che non ci siano stati nel frattempo degli aggiornamenti…..

  25. simone.al ha detto:

    Ho bisogno di un aiuto, ho un conto svizzero dove ho percepito interessi tassati alla fonte al 35%, come devo compilare il quadro RM e compensarli con la tassazione italiana del 27%? GLi interessi tassati vanno in colonna 6 (credito d’imposta)? Avete un esempio di compilazione?

  26. GiulioM ha detto:

    non è spuntata in quanto ho inserito un importo > 50k

  27. Pubblicato il provvedimento con gli attesi codici tributo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90

    4041 – immobili
    4042 – immobili fiduciarie
    4043 – attività finanziarie

    Aggiorno l’articolo con il dettaglio, ma non sono ancora stati aggiornati UnicoOnline e il modello F24.

    Dalle prove fatte con UnicoOnline 1.0.4 aggiornato a ieri, in caso di posizione UE/SEE con saldo inferiore a 5000 euro viene comunque generato un F24 per 34 euro. Mentre un deposito fino a 12499 euro extra-UE dà luogo al messaggio d’errore che non vi è nulla da pagare in F24.

  28. nei righi RM33/34, la colonna 8 cui mi riferivo, è relativa a chi lavora all’estero o se è dovuta l’imposta in misura fissa (34,20 euro per posizioni UE/SEE), non riguarda l’importo della consistenza che va in colonna 2.

  29. lella ha detto:

    Scusa Massimiliano ma io continuo ad avere la versione 1.0.2 di uniconline che comunque come si dice sulle istruzioni del sito dell’agenzia dovrebbe aggiornarsi in automatico come infatti e’ accaduto a me passando dalla versione 1.0.1 alla 1.0.2 TU PARLI DELLA VERSIONE 1.0.4 SEI SICURO????? se hai ragione allora bisogna disinstallare l’applicazione e riscaricarla dal sito dell’agenzia mi sembra l’unica soluzione.
    ciao

  30. StefanoC ha detto:

    Prima di aprire un conto estero, mi ero documentato a lungo su come compilare l’unico per non trovarmi in difficoltà. Dopo aver letto degli articoli molto chiari su questo forum, con il vostro prezioso contributo ho aperto il mio primo conto estero …adesso però non ci capisco nulla. Una persona le tasse le paga anche senza lamentarsi troppo ma perdere tutto questo tempo per capire come e quanto, con la paura di aver sbagliato mi sembra assurdo. Scusate lo sfogo ciao Stefano

  31. no, mi sono confuso con la versione del modello F24 incluso in UnicoOnline (F24 v. 1.0.4, del 06/06/2012).

  32. purtroppo siamo maestri a complicare le cose e per fortuna che grazie a internet c’è la possibilità di confrontarsi rapidamente anche se distanti km tra noi 🙂

  33. 8efelante8 ha detto:

    Bene adesso è tutto chiaro o quasi, io non capisco se i 12 euro per cui non si deve pagare valgono per ogni singola casuale tributo il 4043 cioè la causale del famoso 1 x mille fino a 12 eur di imposta non si paga, è corretto?
    Mentre se uno ha anche incassato cedole interessi per un ammontare di qualche euro ma inferiori a 12 eur da pagare con F24 come codice 1242, anche se sommate all’imposta ( 1xmille 4043) in complesso superano i 12 eur non si paga oppure si paga?
    Oppure il 1242 si paga singolarmente se supera 1,03, e il 4043 si paga se singolarmente supera 12 eur

  34. oggi è stato aggiornato il modello per Poste e banche, dove finora era possibile presentarlo in cartaceo mancando il cod. tributo corretto; probabilmente a breve sarà disponibile anche l’aggiornamento per UnicoOnline.

  35. davide ha detto:

    si potrebbe fare un sintetico riassunto sia per conti UE che svizzeri…grazie

  36. enrico ha detto:

    Per i codici tributo 4043 e 1242, nel modello F24 alla colonna ‘anno di riferimento’ deve essere riportato 2011 o 2012?
    Grazie

  37. domande legittime e non so dirti qual è la risposta più corretta.
    forse per singola causale come proponi tu.

  38. Moriseffe ha detto:

    Si ho visto anche io. Come pure c’ è scritto che sulle attività finanziarie non c’è la franchigia dei 200 €.
    Però, secondo me, c’ è sempre qualcosa che fa a pugni con un’ altra: Unico online non genera moduli F24 per tasse inferiori a 13 € (anzi, come hai ben specificato tu, nel caso dell’ 1 per mille, per imponibili inferiori a 12500 €). Quindi assodato che sotto i 5000 non si paga per legge, in teoria uno non dovrebbe neppure dichiarare: sarà poi ovviamente un suo onere in caso di controllo successivo dopo qualche anno, dimostrarlo con documentazione appropriata. Ma poi in altre parti dei moduli sta scritto che l’ obbligo di dichiarare è sopra i 10000……E infine come la mettiamo con chi ha più di 5000 ma allo stesso tempo < 12500? Dovrebbe pagare ma per motivi di praticità non gli viene richiesto nulla? Per carità, io non sono un esperto ed è solo il primo anno che mi confronto con questi problemi, ma mi pare che in Italia cambiano i ministri ed i governi più o meno tecnici, ma in quanto a fare chiarezza….sarà fatto tutto ad arte per dare lavoro agli studi dei commercialisti?

  39. penso che CAF e commercialisti sono abbastanza sotto pressione con queste continue variazioni. comunque cerco di riepilogare: c’è l’aspetto dichiarativo e quello impositivo.

    i due sono parzialmente scorrelati a questo punto.

    – il vincolo sui 10mila riguarda solo il Modulo RW: se sei sopra (e/o hai movimentato sopra 10mila) devi compilarlo, a prescindere dalla patrimoniale.

    – per la patrimoniale, te ne devi preoccupare con saldo sopra i 5mila, a prescindere di dove sia il deposito o c/c e a prescindere se devi compilare o meno il Modulo RW, compilando il quadro RM (o allegandolo al 730), mentre prima del provvedimento presentato era dovuta la dichiarazione a prescindere

    riguardo al pagamento della patrimoniale è dovuto SOLO SE la posizione è sopra i 5mila:
    – se è in UE/SEE, 34 euro indipendentemente dalla consistenza
    – se superiore a 12 euro se la posizione è extra-UE, altrimenti non si paga nulla

  40. Moriseffe ha detto:

    Grazie. Sempre un prezioso aiuto!

  41. silvestertree ha detto:

    Negli “Scadenzari Fiscali” pubblicati dall’AdE (sabato e domenica … caspita!):
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5ae671804b2b1e00bee7be4f956324e9/Scadenzario+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5ae671804b2b1e00bee7be4f956324e9
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/20b8e1804b901fff808dc68f8511bbbf/Scadenzario+luglio+2012F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20b8e1804b901fff808dc68f8511bbbf
    non trovo il codice tributo 1242 per il pagamento interessi, mentre trovo il 4043 da pagare entro il 9 luglio. Sapete se le scadenze dei due tributi hanno date diverse?
    Ciao

  42. marco ha detto:

    Quindi per conti cointestati si dichiara al 50%. Ho capito bene?

  43. marco ha detto:

    Quindi posizioni cointestate imposte al 50% ma quadro rw sempre con vecchie regole?

  44. certo, non è stato toccato il Modulo RW

  45. sam ha detto:

    Buona sera e grazie a tutti, ed in particolare a Massimiliano Brasile, per le infinite informazioni che vengono condivise. Se possibile, vorrei avere ancora un chiarimento o due: per quanto riguarda i conti correnti in Svizzera (no Post Finance), in caso di autorizzazione alla disapplicazione dell’euroritenta, e pertanto alla rinuncia del segreto, si passa dalla patrimoniale dell’1×1000 all’imposta fissa di 34 €? In secondo luogo: leggendo l’utile guida ‘Domande frequenti sui conti svizzeri’ mi è rimasto il dubbio (data la coincidenza delle percentuali) se le imposte siano due: imposta preventiva federale (35%) ed euroritenuta (35%), quest’ultima disapplicata per espressa autorizzazione. Resta dunque ancora l’imposta preventiva con franchigia di 200 chf? Forse sono io che faccio confusione … Molte grazie.

  46. per entrambi i punti, come indicato nelle domande frequenti, PF come le altre banche svizzere recensite, non sono interessate alla rinuncia al segreto bancario e non c’è quindi alcuna possibilità che non sia applicata la tassazione federale alla fonte o che si riesca a convincerle a comunicare direttamente i propri dati all’AdE, a meno di accordi specifici tra Svizzera e Italia che allo stato attuale non ci sono.

    per recuperare tale ritenuta o consideri una detrazione in dichiarazione (35%-20%=15%) o procedi alla richiesta di rimborso tramite Modello 95 di cui però non abbiamo feedback di chi possa aver tentato ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/investimenti-allestero-mini-guida.html ).

    la franchigia è comunque applicata.

  47. mario antonio ha detto:

    Per Massimiliano: ho un solo conto corrente con IBAN in Francia, da cui ho prelevato importi che la banca stessa ha vincolato per 10 anni (compte à terme) e che mi danno un interesse minimo (il conto corrente invece non ne dà). Secondo te, devo pagare l’Irpef per un solo bollo di 34 Euro, o un bollo ciascuno per i diversi investimenti, sebbene tutti siano originati e gestiti dall’unico conto corrente?

  48. se hai solo un IBAN penso che non ci sono dubbi a versare un unico bollo.

  49. Marco ha detto:

    Quindi per posizioni cointestate extraue si pagano imposte al 50% ma per quanto riguarda il quadro RW si seguono sempre le stesse regole che si basano sulla disponibilità? In questo caso su RW entrambi i cointestatari dovrebbero indicare il 100% dei saldi trasferiti. E’ corretta la mia interpretazione?

Grazie.