Tassazione sui conti esteri
Scritto da Massimiliano Brasile
14 Aprile 2012 | Opinioni
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.
La patrimoniale-Monti
Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:
- 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
- 1 per mille, per il 2012
- 1,5 per mille, a partire dal 2013
proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.
La mini-stangata sui conti UE/SEE
Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).
Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.
Conseguenze
Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:
- posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale
nullodi 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana; - un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
- posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
- account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)
Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.
Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.
*** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***
Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:
- non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
- [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
- [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
- per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
la franchigial’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unicosembra vengaè applicataal momentosolo per immobili detenuti all’esteroin UE/SEEmentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle
*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***
Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:
- il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
- la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
- l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
- “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
- “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”
(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.
Manca ancora il cod. tributo per il versamento.
*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***
Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.
*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***
Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!
Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:
- è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
- l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
- l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
- riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
- segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore
E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:
versione 1.1.0 del 03/07/2012
- Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
- E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni
Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).
Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.
[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***
Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.
Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.
14 Aprile 2012 | Opinioni
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Questa è una buona notizia…
La cosa strana resta che i detentori di c/c in paesi UE sembra debbano pagare i 34 euro di imposta (a prescindere dalla consistenza), mentre chi detiene c/c in paesi extra-UE non deve pagare imposte sotto i 200 euro.
Quale sarebbe l’obiettivo di questa norma?
A me sembra che non sia proprio il caso di volersi ostinare a pagare: la franchigia è confermata da più parti!
pochi minuti fa l’ADE mi ha detto che tra qualche giorno esce la comunicazione ufficiale della proroga al 9 luglio 2012 per il pagamento delle imposte
Molto interessante la lettura del documento, pubblicato dall’Ade, sulle specifiche tecniche Unico PF 2012: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6cb38e804a329a8b8accafa7ae7bbfda/Specifiche_Unico_PF_2012+Aggiornamento.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6cb38e804a329a8b8accafa7ae7bbfda
Utile per scoprire i “reconditi segreti” dell’Unico. In particolare le pagg. 181-182 che riguardano la Sez. XVI rm.
Soprattutto perché si conferma la c*****a del campo valorizzato a 34 euro in qualsiasi caso senza tenere conto della percentuale di possesso e/o di durata
Propongo un caso:
Se, nel corso dell’anno, vengono effettuati diversi Trasferimenti tra conti, anche nell’ambito dello stesso Intermediario, (Ialia-estero/estero-Italia estero-estero) cosa viene dichiarato nella sez. XVI?
Convenite che devono essere indicati tanti righi (RM33-RM34) quanti sono i mesi in cui il saldo è variato?
concordo: nell’ipotesi peggiore 12 righe, 1 per mese.
fenomenale! svelato che le prove confermano queste istruzioni nascoste.
infatti nelle istruzioni di Unico, come indicato nell’articolo, viene indicata per UE/SEE un’imposta FISSA di 34 euro. bastano quindi 15 giorni di possesso annuo per l’imposizione.
procedo a confermare il terzo punto negli aggiornamenti.
grazie per l’anticipazione!
dai un’occhiata agli aggiornamenti dell’articolo.
Relativamente a Paypal: la pagina delle Informazioni Legali recita “Poiché il servizio fornito da PayPal Europe è limitato alla moneta elettronica e non si configura come servizio di deposito o investimento ai sensi della Legge […]”. Ma quale legge? Una seconda pagina indica che “Il rapporto contrattuale tra PayPal e i propri Utenti viene interpretato in conformità con le leggi di Inghilterra e Galles, tranne ove specificato altrimenti”. Mah… Se è vero che in Italia Paypal ha 5 Mln di accounts… farebbero 170.000.000 milioni di Euro…
Nel quadro RW sezione III in colonna 6 ci va sempre il n. conto italiano o anche quello estero a seconda della direzione del movimento? Inoltre questa sezione (e la precedente II) deve essere compilata anche per movimenti inferiori ai 10000 oppure no? Qualcuno ha avuto una risposta dall’ade?
Allora: oggi sono riuscito a presentare all’ Agenzia Entrate la bozza dei quadri RW ed RM che nel mio caso devono accompagnare il 730. Alcune note:
a) l’ AdE non è in può fare da sostituto d’ imposta per ricevere il 730, che quindi va nel suo canale separato tramite CAAF
b) ne consegue che se per es. devo prendere 100 € come credito dal 730 e pagarne 15 dai quadri integrativi di Unico, non c’è compensazione in automatico, (cioè il fisco mi rende in teoria solo 100 -15 = 85 €), ma devo invece fare un versamento tramite F24 dei 15 €. Poi il datore di lavoro mi darà a luglio i miei100 €
c) ho fatto esempio dei 15 perchè effettivamente, come discusso parecchi in questi giorni sul forum, sotto i 12 € non si paga: io avevo 1€, e mi hanno detto che nulla è dovuto. Speriamo non abbia sbagliato l’ impiegato, non sembrava granchè a suo agio nella compilazione – ha copiato pari pari da quello scritto da me.
d) non si è generato alcun modello F24, però ha provato anche ad inserire un imponibile molto più elevato del mio, e per un anno intero, ma il risultato è stato nullo ugualmente….ciò conferma quanto scritto qui dai nostri pionieri volenterosi che l’ hanno testato in proprio: c’ è ancora qualche evidente buco di programma.
e) per la domanda specifica di Simone, non c’ è obbligo di dichiarare i singoli movimenti, sempre che la somma non passi i 10000 nel quadro RW sez III; non sono sicuro invece per l’ indicazione del capitale totale in sez. II. Lui mi ha detto che erano superflui, però li avevo fatti e me li ha lasciati.Per i codici, io ho portato il denaro al seguito, perciò ho indicato solo il BIC – SWIFT svizzero in colonna 5 e il numero conto in 6, come era stato suggerito qui. La casella 4, CAB banca italiana, in bianco; però se avessi trasferito tramite bonifico, era da compilare.
Buona fortuna a tutti, ci risentiamo per il 2013!
grazie per il dettagliato report!
la notizia che ti abbiano applicato “d’ufficio” una soglia di 12 euro è interessante, ma terrei d’occhio il sito dell’AdE da qui alla scadenza per i pagamenti del modello F24: finché non c’è una conferma ufficiale, le istruzioni e alcune PEC indicano pagamenti anche per 1€.
Ma se si hanno due o tre conti nello spazio UE/SEE (paesi con i quali c’è scambio di informazioni fiscali con le nostre autorità), bisogna pagare 34,20 moltiplicato per il numero dei conti posseduti oppure è sufficiente sottostare ad un’imposizione forfettaria di 34,20 una sola volta ? Non mi sembra di riuscire a trovare risposte su questo aspetto… qualcuno di voi ci è riuscito? Grazie
Purtroppo, leggendo le istruzioni Unico 2012, parrebbe proprio che ogni conto subisce l’imposta di 34,20 euro.
Ciao
la misura è stata introdotta ufficialmente per assimilare le posizioni UE/SEE a quelle italiane e dato che se fino all’anno scorso avevi N c/c in Italia, pagavi 34,20 x N euro, presumo che si debba pagare 34 euro per ciascuna posizione (poi avrei il dubbio se si deve prima calcolare 34,20 x N e poi arrotondare o è corretto 34 x N ..).
chiaramente anche per questo sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale dell’AdE.
Grazie. Sono contento che la gran parte delle nostre ipotesi si siano rivelate fondate.
Magari si potesse davvero parlare di “assimilazione”… è il caso di far presente che in Italia il bollo non lo paghi per giacenze inferiori ai 5.000 euro. E non è così per i conti esteri soggetti a patrimoniale.
Disponibile un nuovo aggiornamento di UnicoOnline.
Con l’ultima versione è possibile il pagamento IMU.
E’ confermato che l’imposta minima per il pagamento con F24 deve essere >12 euro.
Ciao
questo è vero per la tassazione del 2012, ma trattandosi di dichiarazione per il 2011, vigono le leggi dell’anno scorso con bollo sui c/c a prescindere dal saldo. è auspicabile che l’anno prossimo l’imposta di 34 euro per i c/c esteri non sia dovuta nelle medesime condizioni.
fantastico! quindi chi ha fino a 12k in Svizzera non paga nulla, chi ha 1 euro in UE/SEE paga 34 euro 🙂
corro a provarlo.
Ho voluto verificare UnicoWeb visto che in RM33-34 hanno aggiunto la colonna 8 da spuntare per il conti UE.
Secondo me non e’ ancora a posto. Quando si salva, valorizza imposta dovuta 34, ma non valorizza o rende editabile “imposta da versare”In UnicoOnline e’ editabile e da quanto inteso va inserito il 34.AndreaG
Ho provato il nuovo aggiornamento… continua a non prendere in considerazione il rigo RM33 RM34.
Va bene! Ne prendo atto e ringrazio dell’ avvertimento. Se è destino che non si possa proprio stare tranquilli, seguirò ancora le discussioni e e butterò un occhio sul sito AdE. Certo che è il colmo: è come se io rincorressi il vigile per dirgli che non si è accorto che il mio ticket del parcheggio era scaduto da 5′.
Però vedo sopra un ultimo aggiornamento di Silvestertree che dice che con la nuova release del software si conferma che non si paga sotto i 12 €: qualcuno per caso lo ha messo alla prova provando a impostare con una cifra superiore per vedere se il risultato cambia? Grazie
Si. Mi avete così incuriosito (e anche un poco preoccupato dell’ esattezza del lavoro dell’ impiegato AdE), che ho provato anche io. In effetti genera moduli di pagamento per importi dai 13€ in su. E ciò che è anche più interessante, è che la soglia non è cumulativa: ho provato a forzare cifre in RM 12 (interessi al 27%) fino a imposta di12€ e lo stesso in RM 33 (patrimoniale 1 per mille) sempre fino a 12€, ed il risultato finale è zero imposte; se provo rispettivamente 12 e 13 (o viceversa), il risultato finale è solo 13€; naturalmente, con 13 e 13 diventa 26. Bene , speriamo che duri così anche almeno per il 2012.
Salve, una domanda per quanto riguarda la compilazione del campo RM: possiedo delle azioni aziendali estere (stock options senza nessul conto corrente) il cui valore nominale al 31.12.11 è inferiore ai 10000 euro. Devo comunque pagare l’imposta del 0,1% e compilare il quadro RM del modello unico? Ho letto su sito che la tassazione si applica a somme inferiore ai 12000 euro…ma dov’è scritto?
la soglia dei 12mila è relativa a posizioni extra-UE che per la patrimoniale monti (1×1000 su 12 mesi) generano un’imposta da 12 euro. apparentemente esente da versamento. quindi solo se la cifra è superiore paga imposta, generando un valore maggiore di 12 euro.
se però la posizione è UE/SEE paga 34 euro fissi per il solo fatto di averla, prescindendo quindi dal periodo di possesso.
Salve, ho delle azioni aziendali estere per una cifra inferiore ai 12000 euro: bisogna compilare il modulo unico e relativo campo RM per la tassazione dello 0,1%? Dove posso trovare informazioni sulla soglia minima per l’applicazione della tassazione dello 0,1 %?
La ringrazio per la risposta ma vorrei un ulteriore chiarimento:
1- la mia posizione non è un c/c o libretto detenuto presso stati UE/SEE ma di azioni societarie che avnno tasso sul valore nomilae al 31.12.11
2- in quale documento (decreto legge o istruzioni del modello unico) si parla di questa soglia minima di imposta di 12 euro?
Il limite dei 12 euro dovrebbe essere legato all legge 289/2002 Art. 25 Comma 4.
Quindi non si paga nulla se si deve pagare 12 eur a rigoRM12 (le tasse sulle cedole) e se si deve pagare 12 eur a rigo RM33-34 (1 x mille) cioè fino a 24 eur non si paga.Oppure i 12 eur sono cumulativi? il codice tributo è stato rilasciato?
qualcuno ha consegnato in posta? io ho fatto il 730 consegnato in azienda ora vorrei presentare UNICO con frontespizio RW e RM in posta se vale la franchigia dei 12 + 12 non devo pagare nulla solo presentare la dichiarazione
grazie per il riferimento. nella pratica, tale limite è indicato nelle istruzioni di Unico (fascicolo 1).
Un grande grazie a Massimiliano Basile per la sua preziosissima opera di chiarimento! Ho una domanda. Nella sez. III del modulo RW vanno indicati anche i prelievi e depositi di contante dal conto estero? E se sì, come si compilano in questo caso i campi da 2 a 6?
se l’intermediario è non-residente, si applica la patrimoniale; eventualmente da valutare se la tassazione applicata è al 12,5%.
non ho provato, ma mi fido dei tuoi risultati e ti dico che ci speravo, ma il dubbio che si cumulassero le imposte ce l’avevo.
dico solo che non c’è un pronunciamento ufficiale e dalle istruzioni sembrerebbe che sia da pagare anche 1 euro d’imposta. spero vivamente che con il documento in cui daranno comunicazione dei cod. tributo per il pagamento della patrimoniale si diano la briga di aggiungere una piccola guida relativa ai tanti dubbi generati dalle istruzioni di Unico 2012 in merito.
Ti propongo una ipotesi di compilazione della Sez.III per il trasferimento con denaro a seguito da Italia verso stato estero. Nel caso di trasferimento estero Italia, sinceramente, non saprei:
Colonna 1 cod. Stato estero
Colonna 2 cod. 2
Colonna 3 cod. 1
Colonna 4 da non compilare in quanto riservata a trasf. da/verso conto italiano
Colonna 5 cod. BIC/SWIFT
Colonna 6 n. conto corrente estero
Colonna 7 data operazione
Colonna 8 importo
Ciao
Stranamente mi trovo nella situazione inversa alla tua (dovendo presentare solo RM RW) sto tentando, inutilmente, dalla prima versione di UnicoOnline 2012 di NON far spuntare l’opzione “dichiarazione redditi”. Infatti secondo me non è corretta quella spunta. Poi, ti chiedo, ma dove è scritto che non si devono spuntare le caselle che indicano i quadri integrativi (tipo RM RW)?
Ciao
Massimiliano, a quale indicazione ti riferisci quella di pag.9 di PF1 istruzioni? (Letta e-mail?)
Ciao
Grazie per l’indicazione che cercavo da tempo. Ho trovato anche un aggiornamento all’art.25 della legge citata, che allego, me ne sapete spiegare il senso?
“La Corte costituzionale con sentenza 12-16 gennaio 2005, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che, con uno o piu’ decreti, il Ministro dell’economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni.”
Ciao
Buonasera,personalmente dovrei presentare il solo quadro RM ma ho un dubbio : nel frontespizio contrariamente ad altri che qui hanno postato non ho l’opzione da spuntare su ” dichiarazione dei redditi ” ma solo le varie dichiarazioni integrative o correttiva nei termini, poiche’ in appendice dell’ll’istruzioni di unico fascicolo 1 si dice che per chi deve presentare uno dei quadri aggiuntivi oltre al 730 non e’ necessario barrare nel frontespizio la casella “dichiarazione integrativa” desumo che forse io non debba spuntare niente nel frontespizio in quanto comunque il software accetta i miei dati ed e’ pronto a trasmetterli qulacuno ha qualche idea/indicazione? grazie a chiunque mi dara’ un aiuto.
Raffaella
esatto (sì).
HO FATTO COMPILAIZONE UNICO PRESSO AGENZIA ENTRATE, MI HANNO APPLICATO I 34,20 EURO DI BOLLO SIA SUL CONTO CHE CONTO DEPOSITO,MA IL SSTEMA NON GENERA MODULO F24,E NON E’ POSSIBILE NEMMENO LA FORZATURA,L’IMPIEGATO MI HA DETTO CHE NON SI DEVE PAGARE NULLA,QUINDI CI DOVREBBE ESSERE L’ESENZIONE DI 200 EURO….
quindi confermi che l’imposta è per singola posizione, quindi nel tuo caso avresti dovuto pagare 68 euro?
per quanto riguarda il modello F24, manca è il cod. tributo e di conseguenza non riesce a chiudere il cerchio.
Salve a tutti, ho letto che il codice tributo per la mini patrimonaile non è ancora stato pubblicato…
Nel frattempo qualcuno può gentilmente dirmi quale codice tributo utilizzare per pagare il 27% degli interessi percepiti sul conto PostFinance lo scorso anno?
Grazie
Ho queste domande:
ho trasferito € 100.000,00 in un conto svizzero a novembre 2011. Il conto non ha nessuna movimentazione e nessun interese.
Adesso devo adempiere a questi due obblighi:
F24 per il pagamento dell’1/1000.
Compilazione dell’unico 2012 solo frontespizio e quadro RH in quanto ho già fatto il 730.
Andrò da un commercialista ma volevo un vostro intervento.
Grazie infinite.
Ho aperto un c/c in Svizzera per 100.000€ a novembre 2011. Il conto non ha movimenti ne nessun tipo di interesse. Ora, dal momento che ho fatto il 730 per l’anno 2011, adesso avrei questi due obblighi:
F24 per versare l’1×1000. Aspetto il codice tributo e verso € 100.00
Compilo frontespizio e quadro RW per dichiarare il trasferimento.
nient’altro in quanto non ho nessun altro movimento.
E’ giusto così?
Grazie infinite.