Tassazione sui conti esteri
Scritto da Massimiliano Brasile
14 Aprile 2012 | Opinioni
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.
La patrimoniale-Monti
Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:
- 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
- 1 per mille, per il 2012
- 1,5 per mille, a partire dal 2013
proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.
La mini-stangata sui conti UE/SEE
Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).
Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.
Conseguenze
Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:
- posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale
nullodi 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana; - un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
- posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
- account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)
Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.
Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.
*** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***
Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:
- non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
- [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
- [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
- per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
la franchigial’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unicosembra vengaè applicataal momentosolo per immobili detenuti all’esteroin UE/SEEmentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle
*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***
Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:
- il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
- la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
- l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
- “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
- “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”
(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.
Manca ancora il cod. tributo per il versamento.
*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***
Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.
*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***
Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!
Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:
- è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
- l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
- l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
- riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
- segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore
E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:
versione 1.1.0 del 03/07/2012
- Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
- E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni
Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).
Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.
[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***
Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.
Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.
14 Aprile 2012 | Opinioni
Tags: advanzia, casino online, imu, ivafe, liechtenstein, lussemburgo, malta, monti, norvegia, openjdk, oracle, patrimoniale, paypal, scommesse online, see, svizzera, ubuntu, ue

Ci sono delle novità per l’UnicoOnline. La procedura è stata aggiornata e adesso dà la possibilità di generare l’F24 ed inviare i dati telematicamente (ai possessori di pin).
Parrebbe risolto il dubbio sul pagamento del minimo di imposta. Ho fatto delle prove compilando la Sez. XVI del Quadro rm ed in particolare immettendo nella colonna “Imposta da versare” diversi valori. L’immissione di un importo <=12 euro non mi consentiva la produzione dell'F24 avvisandomi, con un messaggio di errore, di "nessun importo rilevato" ("da pagare", N.d.r.). Diversamente, valori superiori ai 12 euro, mi davano la possibilità di produrre l'F24.
Allego il messaggio visualizzato.
Spero di non aver preso cantonate.
Ciao
Italia estero – Estero Italia: si deve indicare ABI/CAB e n. c/c italiano di partenza/arrivo, No BIC/Swift.
Estero-estero: indicare BIC/Swift e n.conto banca estera di destinazione.
Ciao
confermo che per posizioni extra-UE ho il tuo stesso esito, mentre se inserisci 1 euro di attività e spunti la casella della colonna 8, l’F24 viene compilato per pagare l’imposta di 34 euro. con tanti cari saluti a chi sperava come me che venisse abbuonata una franchigia di 200 euro.
mi sembra invece che la franchigia appunto venga applicata solo per immobili UE/SEE… ma com’è possibile che non se ne siano ancora accorti?
Confermo che per le attività finanziarie UE/SEE non viene applicata nessuna franchigia.
Per pura curiosità (non sono interessato), ho provato a calcolare l’imposta sugli immobili detenuti all’estero. Il software,correttamente, applica una imposta dello 0,40 per cento sugli immobili UE/SEE e lo 0,76 per cento per gli altri casi. Ho comunque notato una stranezza che non mi spiego.(Allego immagine). Mi sbaglio o c’è qualocosa che non va?
Ciao
è la situazione che avevo già segnalato: in pratica sembra che l’imposta sugli immobili extra-UE la paghi solo a partire da 200 euro in su.
L’imposta è lo 0,40 per cento se l’immobile estero è l’abitazione principale. In tutti gli altri casi è lo 0,76 per cento.
ma come si deve in dicare il bollo di 34,20 euro quadro RM SEZ XVI??
Imposta dovuta=34, Imposta da versare=34
Italia verso estero ABI CAB italiano
Estero verso italia ABI CAB estero
giusto?
“Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferim. da e verso Italia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell’intermediario ITALIANO”.
Ciao
senza compilare le altre colonne?si conosce codice tributo?
ovviamente si compilano anche le altre colonne.
il codice tributo non è stato ancora emesso. aggiorno tutti non appena esce.
cosa scrivo nelle attività finanziarie visto che ho gia inserito i soldi del conto con imposta 1×1000?’
non ho capito.. mi hai chiesto all’inizio dell’imposta da 34 euro per posizioni in UE/SEE. se si applica quella non si applica l’1×1000 e viceversa.
se parli di un’altra posizione, in attività finanziarie devi mettere la consistenza, mentre in imposta da versare l’1×1000 appunto (è analogo all’immobile extra-UE di cui Silvestertree ha inserito l’immagine poco più sotto).
OGGI MI SONO RECATO AGENZIA ENTRATE PER COMPILAZIONE UNICO QUADRO RM-PRIMA COSA DOVRO’ RITORNARE PER INSERIMENTO BOLLO DI 34,20 EURO PERCHE’ IL SISTEMA NON LO PERMETTE–ALIQUOTA INTERESSI AL 27% FINO 31/12/2011–INVECE PER QUANTO RIGUARDA IMPOSTA 1X1000, ANCHE PER RIGHI DI IMPOSTA SUPERIORI AI 12 EURO–IO HO UN RIGO PER ESEMPIO DI 17 EURO E IL SITO AGENZIA ENTRATE LASCIA IN BIANCO CASELLA 7 IMPOSTE DA VERSARE NON GENERANDO F24……POI VI FARO’ SAPERE X 34,20 EURO
Non ho capito cosa intendi per: “INVECE PER QUANTO RIGUARDA IMPOSTA 1X1000, ANCHE PER RIGHI DI IMPOSTA SUPERIORI AI 12 EURO–IO HO UN RIGO PER ESEMPIO DI 17 EURO E IL SITO AGENZIA ENTRATE LASCIA IN BIANCO CASELLA 7 IMPOSTE DA VERSARE NON GENERANDO F24”.
L’attuale procedura UnicoOnline non inserisce nessun importo automaticamente nella colonna 7, ma l’utente deve inserirlo e quindi ti genera o meno l’F24 (dipendentemente se imposta <=12 euro).
Ciao
Quindi per posizioni extra UE (Svizzera) rigo RM33 imposta 1 euro non si presenta F24 corretto?
l’ipotesi attuale dice il contrario: non essendoci minimo all’imposta da versare, si deve fare un F24 anche per un euro a meno che non venga esplicitato/comunicato diversamente.
Capisco, il dubbio mi veniva dal fatto che su unico online solo per valori sopra euro viene compilato F24
come ho scritto negli aggiornamenti, se hai già 500 euro di consistenza con UnicoOnline ottieni già 1 euro d’imposta (sarebbe l’imposta di 1,03 euro arrotondata). da qui desumo il resto
Capisco, il dubbio mi veniva dal fatto che su unico online solo per valori sopra 12 euro viene compilato F24
grazie Dademi1, tienici aggiornati. interessante che i 17 euro non te li confermino in colonna 7.. vuoi vedere che una franchigia c’è davvero?
Nel mio caso ho fatto 730. Quindi presento solo Unico frontespizio + rm e rw. Per questo motivo ho il dubbio su versamento minimo.
presenti RW perché hai più di 10k all’estero? in questo caso hai almeno 10 euro da versare con la patrimoniale (1×1000).
Si però periodo di possesso 1 mese. Bonifico effettuato a fine mese Novembre 2011.
che sfiga.. se aspettavi metà dicembre non pagavi la patrimoniale!
Quindi devo versare comunque. Hai notizie su codici tributo?
non ancora
MA SUL SITO DELL’AGENZIA NON E’ PERMESSO INSERIRLO!!!
Sulla sezione XVI del quadro RM ho chiesto informazioni a dei professionisti che sviluppano software per i CAAF.
Ecco la risposta:
Se NON e’ barrata la casella della colonna 8 (da barrare se il soggetto lavora all’estero per lo Stato Italiano), allora l’imposta NON e’ dovuta per importi inferiori ai 200 euro sia nel caso venga indicato il valore dell’immobile, sia nel caso venga indicato il valore dell’attività finanziaria.
Ciao
è da quando è stato aggiornato Unico che ne discutiamo: questo è quanto fanno capire le istruzioni di Unico, ma via PEC l’AdE ha dato risposte discordanti e anche UnicoOnline non sembra rispettare questa filosofia.
inoltre la colonna 8 va barrata anche nel caso di posizioni UE/SEE. in tal caso l’imposta è di 34 euro fissi e va corrisposta anche se sotto i 200 euro?
comunque grazie per la segnalazione!
Ok! Grazie per le informazioni. Vedremo al secondo appuntamento cosa succede.
Hai già compilato da loro il frontespizio e rw?
Per caso hai chiesto qual’è l’imposta minima dovuta?
Ciao
@9903e4becf721437e5d01c65c9ff3d97:disqus Sono in diversi, immagino, nella stessa situazione. Molti si ritrovano con una imposta minore di 12 euro. Nei prossimi giorni capiremo (almeno lo spero).
Ciao
Nella compilazione di UnicoOnline ho notato che, nella Sez. “Dichiarazione” del frontespizio, viene spuntata la casella Redditi insieme a quella RW. Per coloro che presentano il 730 e si trovano nella situazione di dover presentare i soli quadri rw e rm, la selezione della casella Redditi (per quello che riguarda il Tipo di dichiarazione), non dovrebbe essere spuntata. Cosa ne pensate?
@mbrasile:disqus
ricevuta mail?
MA NELLA COLONNA 2 E QUELLA RELATIVA AL PERIODO COSA METTI??X DICHIARARE I 34,20 EURO?
inserisci i mesi di effettivo possesso, ma è ininfluente ai fini del calcolo: 1 mese o 12 mesi sempre 34 euro paghi.
risposto!
Seconde me la casella va spuntata.
Magicamente in Unico on-line è comparsa per i righi RM33 e RM34 la casellina vedi istruzioni (colonna 8) da poter spuntare. Il risultato comunque della stampa per conti correnti UE (imposta di bollo 34 euro) nella colonna 7 è sempre 0 (anzi nulla), anche per gli immobili detenuti all’estero (non prima abitazione) la cui imposta dovuta è superiore a 200 euro, ai quali detratto il credito d’imposta, è inferiore ai 200 euro da lo stesso risultato.
per quanto riguarda interessi va pagata imposta anche di 1 euro
TI DICO QUESTO PERCHE’ ALL’AGENZIA NON E’ POSSIBILE INSERIRE LA CIFRA DI EURO 34 DA VERSARE
Ho compilato (ed inviato) UnicoWeb.
Il programma non compila in automatico l’imposta della mini-patrimoniale 1×1000 (che era comunque sotto i 200 euro).
Una volta inviata la dichiarazione, il programma visualizza un link per l’ F24.
Cliccandoci sopra, viene generato un F24 solo con l’imposta relativa agli
interessi del c/c ma senza alcuna imposta dell’1×1000.
Da quello che dici si potrebbe dedurre che vi sia una possibilità di franchigia per la sola patrimoniale. E quindi prepariamoci comunque a compilare l’F24 🙁
Mi potresti dire se l’Imposta da versare per la Sez. XVI era sotto i 12 euro?
Ciao
Sarebbe opportuno a questo punto un riepilogo di cosa cambia tra situazione UE-SEE e extra UE, immobili o capitali, cittadini qualunque o dipendenti dello stato, vedendo quali restano i punti da dirimere, Io ho un appuntamento il 4/6 con l’AdE, e sinceramente non saprei da dove iniziare…
L’imposta era maggiore di 12 euro ma inferiore a 200.
Secondo me non è comunque detto, come dice Brasile, che ci sia una franchigia per la mini-patrimoniale.
Se l’ A.d.E. chairirà questa cosa, insieme al codice tributo da indicare per la mini-patrimoniale, al limite provvederò a fare un altro F24.
Ok! Grazie.
Mi pare che la tua esperienza confermi quella di Dademi1, che è andato direttamente all’AdE.
1) Al momento sembrerebbe confermato il pagamento degli interessi da 1 euro in su.
2) Rimane ancora il dubbio sulla franchigia. Vedremo.
Ciao
ESATTO QUELLO CHE E’ SUCCESSO A ME PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE…CONFERMO ANCHE IO,,MI HANNO GENERATO SOLO F24 X INTERESSI CONTO ..
UN MIO RIGO PER ESEMPIO E’ DI 17 EURO……
IO HO RICEVUTO ANCHE PEC DOVE DICE CHE SOTTO I 200 EURO NON SI PAGA MINIPATRIMONIALE NEMMENO X ATTIVITA’ FINANZIARIE