Tassazione sui conti esteri
Scritto da Massimiliano Brasile
14 Aprile 2012 | Opinioni
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.
La patrimoniale-Monti
Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:
- 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
- 1 per mille, per il 2012
- 1,5 per mille, a partire dal 2013
proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.
La mini-stangata sui conti UE/SEE
Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).
Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.
Conseguenze
Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:
- posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale
nullodi 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana; - un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
- posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
- account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)
Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.
Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.
*** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***
Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:
- non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
- [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
- [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
- per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
la franchigial’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unicosembra vengaè applicataal momentosolo per immobili detenuti all’esteroin UE/SEEmentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle
*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***
Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:
- il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
- la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
- l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
- “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
- “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”
(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.
Manca ancora il cod. tributo per il versamento.
*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***
Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.
*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***
Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!
Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:
- è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
- l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
- l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
- riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
- segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore
E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:
versione 1.1.0 del 03/07/2012
- Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
- E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni
Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).
Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.
[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***
Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.
Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.
14 Aprile 2012 | Opinioni
Tags: advanzia, casino online, imu, ivafe, liechtenstein, lussemburgo, malta, monti, norvegia, openjdk, oracle, patrimoniale, paypal, scommesse online, see, svizzera, ubuntu, ue

E ho capito…ma se ho un conto cointestato devo pagare 2 bolli?
Domanda: ma una volta compilati RM e RW, in RN e RX bisogna inserire manualmente qualcosa? Perché così com’è mi dice che non bisogna versare nulla e non fa l’f24
Quando parlate di Unico 1.0.1 intendete unicoWEB dal sito agenziaentrate?
Qualcuno potrebbe gentilmente postare un’immagine dove si veda la colonna 8 sez XVI di RM. Io non la vedo, allego immagine. Grazie a tutti per le info.
A proposito di questa “benedetta” esenzione della tassa. A pag 9 delle istruzioni PF1 leggo:
“l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.”
Quindi per quello che ci riguarda il limite da considerare è: importo<=12. O no?!
Ho fatto porre, indirettamente, a due funzionari AdE la domanda sul pagamento del minimo di imposta da versare e mi hanno risposto che loro considerano <=12 euro "in linea generale".
L'unica tabella che io ho trovato si riferisce ad una pubblicazione dell'AdE (GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE) del 2009 che allego.
Avete qualcosa di più aggiornato? Io continuo a non capirci nulla.
Ti allego l’immagine richiesta tratta da UnicoOnline V.1.0.1
La colonna 8 è l’ultima a destra.
Ciao
lunedi 28 vi saprò dire visto che vado in agenzia…
Provato! Effettivamente non si può far altro che concordare con il tuo ragionamento. Ma è anche evidente che il programma UnicoOnline v 1.0.1 non funziona ancora. E poi, potrebbero metterci qualche calcoletto in più!
L’anno scorso a che versione di UnicoOnline sono arrivati?
A proposito di UnicoOnline, se per errore ho aggiunto un modulo in più, come faccio a cancellarlo?
Grazie siverstertree,
la grafica e’ diversa, quindi uniconline 1.0.1 e’ uno strumento diverso da quello che uso io?
E’ un programma che va installato? O e’ quello online?
ciao
Vai a questo indirizzo:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione e segui le istruzioni attentamente.
Ricordati di installare, prima di scaricare il programma, la Java Virtual Machine versione 6.
Ciao
ho aggiornato l’articolo cercando di riepilogare tutte le novità emerse. vi prego di segnalarmi eventuali inesattezze o altre cose che possiamo confermare così da aggiornare la lista.
ho aggiunto il link al software tra gli ultimi aggiornameni dell’articolo.
OK! Perfetto! Se posso domani sera provo Unicoonline su altre distribuzioni Linux.
Ciao
Comunque, al di là di tutto, se devi solo compilare RM,RW,RT si può presentare in forma cartacea…se il software non va, lo faccio cartaceo e via
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/UnicoPF12/SchedaI/Come+si+presenta+UnicoPf2012/
Ricapitolando ai quadri RM riga 12 (sezione V) e riga 33 (sezione XVI) devo presentare F24 anche solo per un euro di imposta?
Anche io ho preparato il cartaceo, ma in posta cadono dalle nuvole…
sembra proprio così.
Su questo punto:
la franchigia di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
Se io ho 180 di immobile e 34 euro di conto, quanto dovrei pagare?
34 perche’ l’immobile e’ sotto i 200 o visto che il quadro supera i 200 pago 214?
AndreaG
Mahatma Brasile,Come dichiarerebbe un deposito titoli (connesso ad un conto corrente italiano) detenuto in Germania (e.g. http://www.bundeswertpapiere.de/) che al 31/12/2011 era vuoto?La ringrazio in anticipoLuca
Ma sei sicuro?
Visto che la colonna 8 RM sez XVI su unico WEB non c’e’, ho installato il software unicoonline e ho inserito di nuovo tutto.
Qui ok per RM sez XVI, ma alla fine sono sorpreso: con immobile 180 e conto 34, quando genera F24 non mi fa pagare nulla. Avra’ ragione lui, tanto meglio. Boh!
A voi vi calcola qualcosa?
ciao
non puoi mettere immobile e attività sullo stesso rigo, vanno separati: su un rigo inserisci la quota per l’immobile, che rientra in franchigia (per lo meno se è in UE/SEE); su un’altra riga l’attività finanziaria di 34 euro e paghi 34 euro di tassa se UE/SEE o zero euro se è extra-UE.
interessante sapere che ti genera l’F24, a me non funziona.
sicuro no, ma dalle istruzioni del fascicolo 1, pag. 9 si legge:
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
[..]
– l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun
versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le
somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.
quindi sembra che il singolo importo di 1 euro risultante dalla patrimoniale, che non è a fini IRPEF o addizionali o IVA, va pagato.
Hai posto il problema con la PEC all’AdE?
sono in attesa di 3 risposte ad altrettante PEC… temo i tempi per le risposte si dilatino ulteriormente con l’approssimarsi delle scadenze.
pongo il quesito al mio amico commercialista.
MA COME SI INDICANO I 34 EURO SUL MODELLO RM???
Non sono stato chiaro.
L’immobile sul rigo 33 il conto sul rigo 34 ovviamente.
Pero’ nelle tue 4 righe mi crei 2 nuovi dubbi:-la franchigia di 200 vale solo per immobili UE?-perche’ per il conto dici “zero euro se extra ue”? non dovrebbero essere 34?In ogni caso visto che unicoonline mi genera F24 e non mi fa pagare nulla per la sez XVI penso che mi adeguerò…Grazie
Nell’immagine allegata vedi come va dichiarato, nell’esempio il saldo al 31-12 di 10000euro.
Questo su unicoonline 1.0.1 o su carta, perche’ unicoweb e’ bacato e la colonna 8 se la sono dimenticata.ciao
@d0c81f7e8c31f12eaaf8014a5fb643d3:disqus Come è andato il tuo appuntamento con l’Agenzia? Novità?
Chiedo lumi a chi può avere un caso simile al mio, relativo al valore dell’immobile estero. Sul valore da indicare al quadro RW non ho dubbi: avendo l’atto notarile, lo rilevo da lì, ed è un valore “storico”. Al quadro RM, dove dovrei indicare il valore reale e non storico, secondo l’ultima circolare esplicativa AdE posso scegliere tra valore indicato sull’atto di acquisto o valore di mercato locale. Per il mio immobile in Francia, c’è un’opzione ulteriore: essendo la Francia in UE/SEE, posso optare anche per il valore catastale. Anzi, ildisposto della circolare è perentorio: “Per gli immobili situati in Paesi UE/SEE il valore è quello catastale, o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente (valore indicato sull’atto o valore di mercato)”. Forse Barbamamma mi può aiutare, essendo esperta di materia francese: il valore catastale dovrebbe essere quello indicato come base di imposizione dell’immobile ai fini delle taxes foncieres ? o è quello – pari al doppio del precedente – indicato nella taxe d’habitation? E quale è il coefficiente di rivalutazione, visto che il mio immobile ha i due valori pari a 1.110 e 2.220, ovviamente troppo bassi per costituire il suo reale valore?
anche se metti dei valori alti affinchè risultino da pagare importi altri (es. 1000€ di imposta per quadro RM XVI), il software UnicoOnline dice che non serve F24 e non c’è nulla da pagare……………
Per chi non volesse usare UnicoOnline e presentare in formato cartaceo la dichiarazione Unico, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile i Mod. Unico Pf1 e Pf2 editabili.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/modelli+unico+pf1+e+pf2+editabili
grande segnalazione! non so se lo hanno fatto precedentemente, ma in attesa del debug di UnicoOnline penso sia la soluzione migliore.
Penso che vada aggiunto a mano 34 anche nella casella “Imposta da versare”.
grazie per l’appellativo esagerato, ma qui c’è chi se lo merita più di me.
secondo la mia modesta opinione, trattandosi di saldo zero te la cavi scaltramente: se è sempre rimasto a zero non paghi nulla (sei sotto le soglie minime indicate da UnicoOnline 1.0.1). l’unico dubbio che ho è che probabilmente il saldo era nullo al 31/12, ma forse non lo era prima e dovendo indicare i mesi effettivi di consitenza (diversa da zero) potresti dover versare l’obolo comunque.
trattandosi di bund tedeschi dovrebbe applicarsi la patrimoniale all’1×1000, secondo quanto discutevamo riguardo certificati di deposito inglesi ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html#comment-531905503 ).
Penso che un rinvio della presentazione dell’Unico sarebbe “salutare”.
il mio amico conferma la mia interpretazione: non essendoci provvedimenti/pronunciamenti espliciti che indicano il contrario, non c’è un minimo per il versamento dell’imposta.
sì, è altamente probabile che accada quanto già accaduto l’anno scorso.
Concordo! Infatti è un campo “editabile”.
i dubbi derivano dalle istruzioni e risposte via PEC ricevute non chiare e dal software UnicoOnline 1.0.1 che si comporta come descritto negli aggiornamenti dell’articolo.
comunque non fidarti del fatto che l’F24 generato ti dice di non pagare, meglio prendere appuntamento con l’AdE piuttosto.
Si e va talmente bene che spuntando nel tipo di dichiarazione la casella relativa al quadro RW spunta da solo il quadro VO ed il quadro AC.
Beh! Il messaggio dell’AdE è chiaro: in tempo di crisi si possono adottare sistemi “a scarso impatto ambientale” e cioè “penna e manina”…
🙂
Per l’Agenzia delle Entrate:
Facciamo il debugging per l’AdE: Il modello Unico Pf1 editabile (scaricabile dall’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5c3339004b5944489f16df0a16ee8a29/PF1_2012+Editabile+22+05+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5c3339004b5944489f16df0a16ee8a29), presenta un errore di compilazione nella Sezione “Tipo di dichiarazione” (elenchi a discesa RW VO AC) in quanto nel foglio pdf, le caselle suddette, hanno lo stesso nome. Per risolvere l’errore basta assegnare ad ogni casella un nome univoco.
il mio amico commercialista ha appena provato a chiedere lumi all’AdE telefonicamente sulla patrimoniale: non solo gli hanno detto che “non è di loro competenza”, ma non sapevano neanche indirizzarlo a nessun ufficio.
in questi casi a chi ti appelli?
è evidente che solo alcuni impiegati all’interno dell’AdE sanno di cosa si tratta e bisogna essere fortunati ad incontrarli.
ora prova con una sede locale.
Alla faccia della “semplificazione”, “trasparenza” burocratica! In Italia funziona solo così:
“E’ un tuo amico?”, “Ho un amico all’ufficio…”, “Mi manda…”
E su 100 persone ne trovi uno esperto o che “smazza” per gli altri.
Perciò stiamo AFFONDANDO!
eur/chf sta “volando”. Che succede?
penso che l’incertezza sulla fuoriuscita della Grecia sia la principale causa dei disordini in Borsa. oltre al franco anche l’oro si sta apprezzando, è chiaro che qualcuno si cautela investendo nei beni rifugio.
Complimenti a tutti a partire dal padrone di casa per aver cosi ben sviscerato l’argomento, in attesa del codice tributo mi rimane un dubbio, sul quadro RW dove si devono indicare i dati del bonifico, bisogna riportare quelli della banca che emette il bonifico, quindi i dati della banca italiana nel caso che si invii denaro in CH o quello della banca svizzera? ero convinto quello italiano ma mi assale un dubbio, grazie pewr le riposte
Hai ragione, va scritto 34 in quella casella, strano che non lo faccia in automatico.
In questo modo quando crea F24 mi dice di riprovare piu’ tardi perche’ al momento non e’ noto il codice tributo.
Aggiungo che ieri ho mandato un SMS all’ade per chiederlo, oggi mi hanno risposto che “non e’ ancora stato istituito” e di consultare periodicamente il sito.
Che paese!
grazie, ci hai confermato che anche all’AdE non hanno chiarito le cose. sarò ingenuo, ma quanto tempo ci vuole a istituire un codice? forse agganciano la sua pubblicazione a istruzioni adeguate per tutti i dubbi connessi al suo utilizzo?