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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. ulsan ha detto:

    Grazie silvester, mi dai conferma per versamento con denaro al seguito su PF ?
    Colonna  2   codice 2
    Colonna  3   codice 1
    Colonna  4   non compilata
    Colonna  5   non compilata
    Colonna  6   scrivere “denaro al seguito”

    E’ corretto ?

  2. pino ha detto:

    Ma la soglia dei 10.000€ vale solo per le sezioni I e III (come sembra dalla lettura delle istruzioni) oppure anche per la sezione II, come affermato qui
    http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/01.05.2011_06_0.pdf 
    e come affermato dalla circolare 45/E dell’AdE, tuttora richiamata nelle istruzioni?

  3. Alfio 1 ha detto:

    I molti lettori che hanno conti o depositi nei paesi dell’Unione Europea che garantiscono scambio di informazioni fiscali tra le rispettive autorità (Keytrade, Fortuneo, Advanzia e altri di cui si parla nelle sezioni dedicate di questo sito)  devono pagare -anzichè la patrimoniale dell’ 1 per mille-   l’imposta fissa di 34,20 euro.  QUESTO IMPORTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI CONTI ESTERI POSSEDUTI oppure -se il dichiarante ha solo conti in questi paesi-  UNA VOLTA SOLTANTO ?  Ho provato a cercare risposte sul sito dell’Agenzia delle Entrate e altrove su Internet,   ma nessuno sembra saperlo con esattezza. Anche questa domanda dovrebbe interessare molti lettori di questo sito 

  4. Alfio 1 ha detto:

    E,  anche per questi 34,20 euro di imposta conti UE,  il codice sarà ancora il 1242,  come per versare la ritenuta sugli interessi o qualcuno sa che debba essere diverso ?

  5. Dademi1 ha detto:

    SECONDO VOI LA COMPILAZIONE DI UNICO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE SARA’ GRATUITA???

  6. zuccavuota ha detto:

     novità sulla franchigia dei 200 euro nel quadro RM?
    personalmente, tra mini-patrimoniale e tassazione immobili,  sono al di sotto di tale valore e penso che, come da istruzioni di Unico, non ci sia nulla da versare.

  7. trattandosi di un supporto al contribuente da parte di un ente pubblico mi aspetto che sia gratuito. tra l’altro porti tu i documenti a loro e non dovranno occuparsi di fare ricerche documentali, che possono avere localmente dei costi… così come non mi pare occorrano marche da bollo.

  8. dalle risposte ricevute sembra che sia applicabile per i soli immobili.

    riguardo invece la dichiarazione dei quadri RM, sembra vada fatta anche se non c’è poi nulla da versare.

  9. domanda interessante, ma temo che la risposta sia semplice: equiparando dal punto di vista delle imposte, i conti e depositi in UE/SEE a quelli italiani, credo che la tassazione sia per singola posizione.

    semmai il dubbio è quello in cui si hanno un c/c e un conto di deposito presso stesso intermediario UE/SEE e se in tal caso è sufficiente il versamento di una sola imposta e non due.

    per il codice non c’è alcuna comunicazione ufficiale ancora.

  10. grazie per l’interessante articolo.

    già precedentemente, era stato fatto notare che nonostante l’apparente mancanza dell’indicazione per la soglia nella sez. II, è il modulo RW che comanda e quindi che tale sez. andava compilata solo se ricorrevano i requisiti dl modulo stesso. come in pratica affermato anche nell’articolo.

  11. silvestertree ha detto:

    Rispondendo all’utente Ulsan, vorrei riproporre un quesito che interessa diversi utenti, ma che non ha ottenuto risposta certa.
    Come dichiarare il trasferimento con denaro a seguito? (inteso come investimento)
    Nella Sez. III del Quadro RW, dove dovrebbe essere dichiarato il trasferimento, non è prevista una colonna con una esplicita causale “denaro a seguito”. Se, invece, guardiamo la Sez.I è esplicitamente prevista una colonna “Codice mezzo di pagamento” (1 se denaro; 2 se altro mezzo). Purtroppo la Sez.I deve essere utilizzata per altro tipo di dichiarazione.
    Propongo, quindi, una ipotesi di compilazione della Sez.III  per trasferimento con denaro a seguito:
    Colonna  1  cod. Stato estero
    Colonna  2  cod. 2
    Colonna  3  cod. 1
    Colonna  4  da non compilare in quanto riservata a trasf. da/verso conto italiano
    Colonna  5  cod. BIC/SWIFT
    Colonna  6  n. conto corrente estero
    Colonna  7  data operazione
    Colonna  8  importo
    Cosa ne pensate?

  12. ulsan ha detto:

    Ritorno su questo punto.
    Nel caso di trasferimento da Italia su cc estero, nella colonna 5 quadro RW10 sez.III, perchè non mettere il codice BIC/Swift del conto di destinazione, ma suggerisci di lasciare in bianco la colonna ?

    Ciao

  13. silvestertree ha detto:

    Guarda gli esempi sula circolare n.45/E del 13 settembre 2010 dell’AdE a pag. 30-31.
    Ciao

  14. AndreaG ha detto:

    Nel modulo unicoweb la colonna 8 non c’e’! E’ quello il problema! Dalle istruzioni si capisce che spuntando quella dovrebbe fare da solo ma non c’e’!!
    Ho anche verificato che non dipende dal browser, sempre uguale.Tu la vedi?Frontespizio: c’e’ una prima pagina di testo, poi due pagine di dati anagrafici e poi inizia RM.RX e RN sono stati un incubo l’anno scorso perche’ non sapevo che andavano aperti e salvati.Li apro e li salvo senza scrivere niente.Ciao

  15. Lellina1971 ha detto:

    BUONGIORNO A TUTTI VOLEVO CHIEDERE SE PER QUANTO LETTO SULLE ISTRUZIONI UNICO FASCICOLO1

    “Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati
    nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni)
    prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa
    euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi
    di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.”
    NELL’F24 VANNO PAGATI GLI INTERESSI SUL PROPRIO CONTO ESTERO APPROSSIMATI ALL’UNITA’ DI EURO CIOE’ SENZA DECIMALI IN QUANTO CREDO CHE L’ANNO PRECEDENTE DEVO AVERLI PAGATI CON I 2 DECIMALI CIOE’ COME VENIVA DAL CALCOLO DEL 27%.COSA RISCHIO? COME POSSO RIMEDIARE?
    GRAZIE A CHIUNQUE MI RISPONDA.
    RAFFELLA

  16. zuccavuota ha detto:

     lo scorso anno nella colonna 6 io ho inserito i riferimenti del c/c dal quale è partito il bonifico dall’Italia.

  17. zuccavuota ha detto:

     compilando il quadro RW su UnicoWeb ho notato che sul modulo di AdE il periodo al quale si fa rifeirmento è il 2010 (?).
    Secondo te è corretto?

  18. Dademi1 ha detto:

    ho mandato pec all’agenzia entrate x trasporto denaro contante al seguito;deve essere compilata SEZ III quadro RW, e nella colonna 5 e 6 va indicato il conto estero dove si è depositato il denaro..

  19. Dademi1 ha detto:

    se avete pazienza il giorno 28 maggio vado all’agenzia per compilazione unico,poi vi faccio sapere come deve essere compilato il modello e se è presente esenzione fino 200euro…

  20. ClaudioC ha detto:

     e non gestisce anche la scelta dell’8 e del 5 per mille……….

  21.  a me sembrava che le gestisse.. non salva le preferenze indicate?

  22. sinceramente non penso che per qualche centesimo di differenza possano contestarti nulla, tra l’altro avendoli indicati sei stata più precisa.

    se vuoi stare più tranquilla valuta con un fiscalista un eventuale ravvedimento (o magari se possibile qualche forma di compensazione con i prossimi pagamenti…).

  23. Cali74 ha detto:

    Salve,

    ho aperto un conto in PF poco dopo la metà di Dicembre 2011 e dopo alcuni giorni (ma prima del 31) ho trasferito alcune migliaia di Euro (ben sotto i 10.000). Il mio periodo di possesso è quindi meno di 15 giorni e quindi meno di un mese: il numero di mesi di posseso è quindi 0 e pertanto non devo dichiarare niente con il modello UNICO oppure il valore minimo dei mesi di possesso è 1 e devo comunque dichiarare i pochi Euro dell’1 per mille ?
    Ho cercato nelle istruzioni di Unico ma non ho trovato chiarimenti.
    Grazie per l’aiuto.

  24. silvestertree ha detto:

    Ok! Quindi si confermerebbe la mia ipotesi.
    Grazie

  25. secondo questo articolo http://www.rischiocalcolato.it/2012/02/le-nuove-imposte-patrimoniali-sugli-immobili-e-titoli-detenuti-allestero.html per pagare un mese si deve possedere la posizione per almeno 15 giorni, ma in effetti non ho riferimenti in merito.

    se non emerge la risposta, per prudenza ti conviene considerare di pagare, seppure per un mese solo.

  26. Kadath Dragon ha detto:

    C’è, c’è…il problema è che non tiene in considerazione né la percentuale di possesso, né il periodo…per cui se metti che hai il conto al 50% per 6 mesi sempre 34 euro ti mette…

  27. usandolo a me è venuto il dubbio che l’imposizione “in misura fissa” voglia dire che si paga 34 euro a prescindere dal periodo di possesso, mentre l’1×1000 in proporzione. che ne pensi?

  28. Simone Al ha detto:

    Buongiorno, secondo voi come va compilato il quadro RM se possiedo un conto in CHF e sugli interessi maturati la banca svizzera mi ha già trattenuto il 35%? devo pagare anche il 27% in italia?

  29. Freekess ha detto:

    Non si capisce il senso di questa cosa. E’ evidente la discriminazione tra conti UE ed extra UE cosa che peraltro mi permetto di dire è contraria ai criteri di libera circolazione dei capitali in ambito UE. Certo su questo non può rispondere l’ADE ma prima o poi qualcuno dovrà porre il problema sollevandolo davanti alla corte di giustizia UE.

  30. concordo. sarebbe stato a mio parere più equo lasciare la possibilità di scegliere tra le due imposte quella maggiormente vantaggiosa per il contribuente.

  31. silvestertree ha detto:

    Effettivamente spuntando la colonna 8, qualunque valore metti nelle colonne precedenti, l’imposta è sempre di 34 euro.
    Massimiliano, a te stampa la pag. 3 del frontespizio. Io non riesco a farla stampare.

  32. Righi72 ha detto:

    Buon giorno,
    se per i primi 3 mesi dell’anno ho detenuto 40 mila e per i successivi 9 mesi 20mila (saldo al 31/12), che cifra devo indicare nel quadro RM come valore attività finanziaria? Grazie

  33. con un test “a vuoto” con soli dati anagrafici, in stampa inserisce solo pag. 1, 2, 7 e 8.

  34. Moriseffe ha detto:

    Salve. Solo una considerazione un pò comica (però può anche schiarire le idee a qualcun altro): dopo avere letto per l’ ennesima volta le spiegazioni di Massimiliano sull’ altro thread – Domande frequenti sui conti svizzeri – ho capito finalmente cosa è la tassazione sostitutiva sugli interessi che compare nei quadri RM, e questo spiega la risposta che mi aveva dato qualcuno di voi qui (Silvestertree oppure Spremuto, ora non ricordo). Finalmente ci sei arrivato, direte…Vabbè, cosa volete, sono solo un elettrotecnico!  Io pensavo che pagare il 27% in Italia, e quindi denunciare il guadagno, fosse una alternativa più favorevole che non pagare il 35% in Svizzera (ovviamente quando dovuto, dai 200 CHF in su). Quindi ne deducevo che fare la denuncia avrebbe avuto i suoi vantaggi. Invece ho capito che il 27% è la alternativa alla denuncia normale, cioè al conteggio sugli scaglioni IRPEF, mentre il 35% è una cosa a parte, in teoria recuperabile, ma in pratica, pare di capire, con trafila estremamente lunga e poco produttiva. Quindi, riassumo, in Svizzera la tassa la paghi comunque, in Italia se non denunci, non paghi ma ti prendi i tuoi grossi rischi; se denunci, puoi solo scegliere il male minore: 27% secco o calcolo come normale aliquota IRPEF….In realtà non è solo colpa mia: la avvenentissima consulente P.Finance mi aveva lasciato capire così….o forse mentre mi spiegava gurdavo altro! Pazienza: come nella favola della volpe e dell’ uva, mi consolo col fatto che a fare > 200 CHF  di interesse non ci arriverò mai!

  35. enrico ha detto:

    qualcuno sa quali sono i codici tributo da inserire nel F24 per il pagamento dovuto relativo al quadro RM sezioni V e XVI?
    grazie

  36. AndreaG ha detto:

    Ma voi vedete la colonna 8?
    Da me non si vede, assurdo. 
    Allego l’immagine, da voi appare diverso?

  37. silvestertree ha detto:

    Hanno aggiornato UnicoOnline alla 1.0.1:
    – E’ stata modificata al 1,23% l’aliquota relativa all’addizionale regionale della provincia di Bolzano
    – Sono state risolte alcune anomalie relative alla stampa.
    Provata!
    Adesso funziona la quota di possesso al 50%, ma solo nell’ 1 per mille.
    Invariato il problema con i 34 euro (non calcola il 50%).
    Finalmente stampa la terza pagina del frontespizio.
    Stampa sempre il quadro rx, nel mio caso, vuoto.

  38. silvestertree ha detto:

    E’ stato pubblicato dall’AdE un documento con modifice ai Modelli di dichiarazione 2012.
    In questo documento sono presenti modifiche che riguardano anche la dichiarazione “Unico PF 2012” e le relative istruzioni.
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf9668004b53c1c59bf7db0a16ee8a29/Provvedimento+Rettifica+TOTALE+AGG.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=cf9668004b53c1c59bf7db0a16ee8a29

  39. hackjazz ha detto:

    Con un pò di fatica sono a buon punto con la compilazione dei quadri Rm e Rw ma permangono dei “dubbi”:

    1) RM12: devo inserire il lordo degli interessi (prima della tassazione svizzera del 35%)o il rimanente dopo la tassazione?

    2) RW…:i movimenti (e il saldo totale) all’interno dello stesso deposito Post finance (cc+edeposito) “fanno cumulo” ?quindi non è necessario spacchettare i movimenti e dichiarare i due conti (è una domanda stupida ma voglio essere sicuro, scusate)

    3)con l’f24 (codice tributo?)pagherò il 27% degli interessi+la patrimoniale monti (0,1%)
    Confermate che i conti svizzeri sono esenti dall’imposta di bollo di 34,20 € ?

    Grazie della disponibilità

  40. eppure quella franchigia dei 200 euro sembra essere messa apposta per mangiare i 34 euro..

  41. silvestertree ha detto:

    Sinceramente continuo a non capire questo passaggio:
    “Si precisa che il versamento dell‟imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro”…
    Boh!

  42. silvestertree ha detto:

    1) Il lordo.
    2) Hanno IBAN diversi, io li considero distintamente. Al massimo puoi raggruppare i trasferimenti per conto.
    3) 27% + patrimoniale. Per i conti svizzeri 1 per mille. Mi sa che i codici tributo da usare non sono ancora stati indicati.
    Ciao

  43. spremuto ha detto:

    Secondo me si tratta semplicemente di una franchigia della patrimoniale per i primi 200 euro. Non riguarda l’imposta di bollo.
    Chi è soggetto all’imposta di bollo, in teoria è avvantaggiato, perchè non paga in modo proporzionale ma paga un importo fisso limitato, come in Italia (a cui i paesi in cui si paga il bollo sono quasi equiparati).
    Tutto questo è pensato ed ha perfettamente senso per chi ha discreti o grandi patrimoni.
    Il problema nasce per i piccoli risparmiatori, per i quali risulta che chi paga l’imposta di bollo perchè dovrebbe essere teoricamente avvantaggiato, finisce per pagare più degli altri che sono soggetti a franchigia.

  44. Odixeuus ha detto:

    nella guida PR trovo scritto che l’imposta Monti si applica  “… senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo”. ora la novità è una franchigia di 200 euro oppure ho capito male? Se è così, superando la franchigia, che succede? Ed inoltre, la franchigia fa venir meno l’obbligo di compilare l’RM sotto i 10K? 

  45. il discorso sulla franchigia è vecchio, se scorri i precedenti commenti vedrai che non è chiaro quando si applica.

    resta che anche chi è esentato dal Modulo RW deve presentare i quadri RM, se soggetto a imposizione. dalle prove fatte con UnicoOnline sembra che
    – l’esenzione dalla patrimoniale ci sia solo se hai consistenze minori di 50 centesimi se posizione in UE/SEE o minori di 1000 euro se posizione fuori UE/SEE.
    – l’esenzione dalla ritenuta a fini IRPEF, solo se tassando gli interessi maturati all’estero tipicamente al 27%, l’imposta sia inferiore a 10,33 euro

    in attesa di conferme/smentite.

  46. Odixeuus ha detto:

    grazie Massimiliano, è lodevole lo sforzo tuo e degli altri di districare la matassa che ci viene così confezionata ad arte … una follia…

  47. per questo sarebbe stato più equo lasciar scegliere al contribuente quale aliquota fosse più vantaggiosa.

    paradossalmente, questo spinge anche i piccoli a esportare maggiori capitali fuori UE.

  48. dalle prove fatte con Unico 1.0.1, mi sembra che più che di franchigia si tratti di un’imposta minima di 200 euro:

    – lasciare non spuntata la colonna 8 (quindi extra-UE)
    – impostare un valore qualunque per valore immobile, quota di possesso e periodo
    – impostare un valore 0 < X < 200 (estremi esclusi) in imposta da versare

    alla conferma compare un messaggio d'errore che cita:

    L'importo non può assumere valori inferiori a 200 euro

    dal che deduco che si tratta di un'imposta minima per immobili posseduti all'estero fuori UE (se si spunta la colonna 8 l'errore non compare).

    Quindi sembra in effetti un'imposta minima da raggiungere per il versamento, relativa ai soli immobili detenuti extra-UE. nel caso siano in UE/SEE qualunque importo va bene!!!

    o mi sfugge qualcosa o il discorso è ancora più iniquo.

  49. spremuto ha detto:

    Concordo.
    Evidentemente si tratta di un errore. Francamente mi aspettavo che nella errata corrige appena uscita eliminassero la franchigia dei 200. Ma l’hanno inequivocabilmente confermata!
    La soluzione che proponi sarebbe la più sensata, ma questa gente non ci è arrivata probabilmente perchè pensa solo in termini di grandi capitali.

  50. blackeagle ha detto:

    Per la sezione V è il 1242, mentre per la XVI pare non sia stato ancora deciso. Anche la recente ridefinizione dei codici tributo del 16 maggio ha inserito i codici per le imposte di cui al DL 201/2011 art. 19 co. 6 e co.12 (quelle sui capitali scudati), ma non ha introdotto niente per quello che ci interessa.

Grazie.