Tassazione sui conti esteri
Scritto da Massimiliano Brasile
14 Aprile 2012 | Opinioni
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.
La patrimoniale-Monti
Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:
- 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
- 1 per mille, per il 2012
- 1,5 per mille, a partire dal 2013
proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.
La mini-stangata sui conti UE/SEE
Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).
Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.
Conseguenze
Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:
- posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale
nullodi 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana; - un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
- posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
- account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)
Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.
Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.
*** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***
Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:
- non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
- [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
- [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
- per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
la franchigial’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unicosembra vengaè applicataal momentosolo per immobili detenuti all’esteroin UE/SEEmentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle
*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***
Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:
- il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
- la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
- l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
- “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
- “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”
(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.
Manca ancora il cod. tributo per il versamento.
*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***
Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.
*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***
Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!
Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:
- è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
- l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
- l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
- riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
- segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore
E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:
versione 1.1.0 del 03/07/2012
- Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
- E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni
Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).
Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.
[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***
Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.
Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.
14 Aprile 2012 | Opinioni
Tags: advanzia, casino online, imu, ivafe, liechtenstein, lussemburgo, malta, monti, norvegia, openjdk, oracle, patrimoniale, paypal, scommesse online, see, svizzera, ubuntu, ue

penso che Conto Corrente Arancio sia molto meglio del Conto Tascabile, se non altro perché non ha canoni e hai la possibilità di abbattere anche i bolli nel caso in cui dovessi pagarli.
e come detto non paghi i bonifici verso la Svizzera.
buon
giorno, la dichiar. cartacea, comprensiva di
frontespizio, più rw e rm li presenterò alla posta entro il 2 luglio,…… ciò premesso mi viene il dubbio se nel frontespizio vada barrata la casella “redditi” poichè io già ho presentato nei termini il mio 730 tramite CAF….Col programma on line avete accertato se nel mnio caso esce barrata la detta casella oltre quella “rw”?ringrazio per eventuali risposte urgenti
scusate la mia pignoleria, ma son poco abituato a far dichiarazioni e sò che non si finisce mai di chiedere e che la verità è un traguardo cui s’arriva per approssimazioni successive…….chiedo come mai non esista alcun spazio per la firma del contibuente sul quadro rw, mentre per quello rm è prevista nel frontespizio (come riassuntiva dei quadri da barrare il testa alla partizione, dove c’è rm ed altri ma manca rw)?
infine, nel frontespizio inserireste il c.f. del coniuge, notoriamente da indicare nel 730 anche se non a carico????
spero di essere stato chiaro con le tre mie citate domende a valere per “tutti i rwuisti”
Supponi di avere al 25/12 100mila e, il 26/12, di prelevare 99mila euro lasciando sul conto solo 1000 euro, infine il 27/12 di chiudere il conto.
La normativa dice che in tal caso per l’imponibile “si deve fareriferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione” cioè ai 1000 euro in essere al 27/12.
Non dico che sia giusto ma la normativa sembra affermare proprio questo.
nell’esempio che porti, si deve compilare comunque il Modulo RW e ci sarebbe evidenza delle movimentazioni. in tal caso, a mio modesto parere, incorreresti in possibili obiezioni.
diverso il caso che ti proponevo, perché esente da compilazione del quadro RW.
comunque… alle PEC penso che non rispondono ancora per un po’. provo a sentire il mio amico commercialista per un parere.
NON è CORRETTO occorre indicare comunque la disponibilità, da cui non discende debito di imposta perchè inferiore al limite
quindi anche secondo te se fino al 30/12 sei sopra al limite e al 31/12 sei sotto, non va indicato nulla in RM33/34?
si deve sempre indicare la quota pro rata per i giorni di possesso non c’è dubbio, sempre occorre compilare il quadro rm
allora mi dai ragione! quindi è inifluente se si smobilita al 30/12 e vanno indicate le variazioni di saldo di tutto l’anno (per evincere i giorni di possesso in modo non ambiguo).
per termine del periodo di detenzione si intende il conto fino a quando viene chiuso, è ovvio che se sposto denari la detenzione è sempre pro rata per i giorni e si applica l’imposta non fate errori su qst cose da prendere seriamente
esatto, per” termine disponibilità” ci si riferisce propriamente “alla CHIUSURA del conto” , mica ai bonifici di spostamento denaro secondo me, ma ne son certo perchè la tassazione è obiettivo di valenza primaria e s’applica nel contesto del favore per l’erario
qualcuno direbbe Ccà nisciuno è fesso
Nessuno è in grado di darmi un chiarimento rispetto a questi due quesiti:
1) nel riquadro di colonna 1 di RM12 (tipo di redditi di capitale) che lettera bisogna usare per indicare gli utili annuali distribuiti da un fondo d’investimento? La “G” no perchè si rifeirisce a interessi da depositi o conti correnti esteri.
2) nella sezione III del quadro RW che data bisogna indicare quando si raggruppano più movimenti dello stesso tipo, come consentito dalle istruzioni di Unico?
Grazie !
Buongiorno,
Io pensavo a questo punto di aspettare la scadenza per la consegna online, perchè mi sembra di capire che le cose potrebbero anche cambiare: http://www.lalentesulfisco.it/abc-news/per-il-modulo-rw-procedura-d-infrazione-in-arrivo,3,13622
Qualche opinione?
Grazie.
Salve a tutti e grazie al gestore del sito per questo utilissimo spazio.
Ho delle domande sul modulo RW.
Detengo 1 cc in Irlanda, 2 in UK e 1 set PF in Svizzera (cc euro, cc chf, conto deposito euro)
1) Sui CC di Irlanda e Inghilterra sono presenti meno di 5K euro e non ci sono stati movimenti nel 2011. Vanno dichiarate comunque le consistenze nella Sez II?
2) Dato che nella Sez II dichiarerò sicuramente le consistenze nei conti PF al 31/12/2011 (ca. 7K euro) ed avendo effettuato nel corso dell’anno passato movimenti superiori ai 10K euro tra entrate e uscite, dalle istruzioni del fascicolo 2 pare che si possano riempire i righi RW10, RW11, etc mettendo i totali dello stesso tipo di operazione, ad esempio i totali dei trasferimenti da cc Italiano a cc PF.
In tal caso come si compila il campo data se tali movimenti sono avvenuti ovviamente in date diverse? (5-6 bonifici da conto italiano verso PF nel corso dell’anno).
Spero qualcuno sappia aiutarmi, domani comunque passo alla locale ADE per chiarimenti.
Sig. Brasile, per quel che pensa, risponderebbe alle mie 3 domande ( firma rw, c.f. coniuge sul frontespizio e casella redditi del frontespizio) ?
porto elementi di conforto alla tesi delle soglie minime di pagamento, per cui vanno corrette le istruzioni della pagina nn. 2 e 3
a- 12 € ex art. 25 lege fin. 2007 (fonte il sole 24 ore risposta dell’esperto risponde n.33 pag. 795
@blackeagle @Raoul Se, nella Sez. III del quadro RW, vuoi aggregare più trasferimenti dello stesso tipo dovresti indicare come data quella dell’ultimo trasferimento.
Inizialmente avevo pensato di aggregare i trasferimenti, poi ho avuto qualche dubbio, per quelli in valuta, dovendo esprimerli in euro. Infatti, dovendo considerare un cambio giornaliero variabile, mi è sembrata fuorviante l’aggregazione. Alla fine ho deciso di indicarli tutti.
Per la mia dichiarazione ho seguito questa logica:
– Sez. II il cambio presente nel provvedimento del Direttore AdE per dicembre 2011 per le singole consistenze in valuta;
– Sez. III il cambio giornaliero per i singoli trasferimenti in valuta;
– Quadro RM il cambio al 31/12/2011 per il calcolo degli interessi sulle singole valute.
I cambi li ho prelevati dal sito della Banca d’Italia: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Cambi&lingua=it
Alla domanda 1), purtroppo, non ti so rispondere.
@meisrome Per coloro che presentano il 730 e si trovano nella situazione di dover presentare i soli quadri rw e rm, la selezione della casella Redditi (per quello che riguarda il Tipo di dichiarazione) non dovrebbe essere spuntata, ma solo quella RW. Nella mia dichiarazione ho indicato il CF di mia moglie anche se non fiscalmente a carico. Quindi nella Sez. firma della dichiarazione del Frontespizio ho spuntato le caselle: Familiari a carico e RM.
La versione dell’UnicoOnline è, purtroppo, sempre ferma alla versione 1.0.2 del 31-05-2012. A questo punto penso di presentare la dichiarazione cartacea utilizzando i pdf editabili messi a disposizione dall’AdE (tenendo presente che continuano a contenere errori, segnalati 1 mese fa, che non sono stati ancora corretti). Penso anche di non pagare le imposte che, nel mio caso, risultano inferiori ai 12 euro.
Ciao
Gazie. La lettera con cui indicare nel quadro RM gli interessi percepiti da fondi comuni resta proprio un mistero irrisolvibile!
In effetti non hai tutti i torti circa l’aggregazione dei movimenti in valuta (per quelli in euro il problema, a mio avviso, non sussiste). Nel mio caso si tratterebbe soprattutto di due piani di investimento con cadenza quindicinale in fondi comuni. Riportare tutti i movimenti mi sembrerebbe eccessivo. D’altronde non penso che sia irregolare valorizzare ogni singolo movimento al cambio giornaliero in eur e fare la somma. Diversamente mi verrebbe fuori un RW lunghissimo…
Salve Massimiliano,
non ho letto tutti i commenti e non so se è già stato trattato l’argomento, ma credo di no.
Avete mai pensato se le cedole dei titoli di stato italiano o equiparati esteri che sono ancora tassate al 12,50%, possono beneficiare di questa tassazione anche se sono detenuti in conti (depositi) esteri?
Solitamente si parla di rendite finanziarie all’estero tassate al 20%, ma non ho mai sentito parlare di quest’eventualità. Credo che per equità dovrebbero pagare il 12,50 in ogni caso, ma non ne sono sicuro.
Ne sapete qualcosa?
Grazie
Mario
Kadat Dragon ha affrontato la questione ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html#comment-531905503 ) e in passato anche Mauro Corradi riguardo i bund austriaci: se un prodotto è equiparabile ai titoli di stato, allora paga il 12,5%.
Ho dormito un po io ho un conto cointestato a più persone, chi deve pagare di più deve 8 eur per il codice 4043 cioè RM33 34 e 4 eur per rm12 cioè il codice tributo 1242
che faccio non pago nulla e vado in posta a presentare frontespizio rw e rm?
sembrerebbe che sei in tutti i casi esentato dal pagare, visto che l’imposta minore che è stata applicata è quella dei 12 euro. sicuramente ti conviene dichiarare, a scanso di equivoci sul non pagamento!
Ciao Massimiliano. Cosa intendi con: “… sul non pagamento!”.
Oggi ho consegnato alla Posta l’Unico. Mi ritrovo una imposta <12 eur per 4043 ed una <12 eur per 1242. Non preparero' l'F24. Convieni?
intendo che 8elefante8 non verserà rispettivamente gli 8 e i 4 euro, ma dichiarerà comunque le somme detenute. esattamente come te.
Perfetto! Attendiamo con pazienza la nuova versione dell’UnicoOnline (per verifica). Trovo assurdo che a pochi giorni dalla scadenza del pagamento non sia ancora pronta.
domani vado in posta e poi posto (gioco di parole)
domani vado in posta e poi posto (gioco di parole)
PS posso portare anche quello di mia moglie o deve esserci lei?
quando si tratta di incassare non penso che facciano gli schizzinosi 🙂 puoi sicuramente consegnarli tu in quanto “coniuge”.
Non ci sono problemi su chi presenta l’Unico. Il servizio è gratuito, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta (in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni) e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello e i dati identificativi del contribuente.
I singoli quadri che compongono l’Unico devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
Gli uffici postali rilasciano una ricevuta, timbrata e con n. di protocollo, per ogni dichiarazione consegnata. La ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
Ciao
Consegnato sia io che gli altri contitolari del conto ho compilato un foglio su cui l’impiegato ha posto il numero di porotocollo e si deve scrivere nome cognome cf e tipo di dichiarazione io ho scritto unico 2012 PF,
Ovvio vhe l’impietago della posta non sa nulla su come si compila ecc probabile che qui ne sappiamo molto di più abnche di qualche commercialista specie di rw e rm, grazie a tutti
Per ora non ho versato nulla ma qualora specie qui ci si accorgesse che è meglio pagare quei pochi euri le sanzioni mi pare siano minime. giusto?
giusto, mi pare uno 0,40% di maggiorazione per i primi mesi.
si ma 0,4% di 12 eur con gli arrotondamenti fosse anche un 4% in più fa sempre 12 se fosse un 100% farebbe 24 e non si cade dall’alto tanto qui ci teniamo aggiornati grazie
Perdonatemi ma non ho capito. Se su un conto svizzero ho avuto un saldo di 10€ per 360 giorni ed un saldo di 100.000€ per 5 giorni (ad esempio dal 20 al 24 settembre), dovrò fare una sorta di media pesata per il numero di giorni possesso?
Quindi, nell’esempio, l’importo da indicare nella colonna 2 sarà 10*360/365 + 100.000*5/365 = 1.380€, con un periodo di possesso di 12/12.
E’ corretto?
Grazie
apparentemente il computo e’ su base giornaliera ma in pratica con Unico il calcolo e’ su base mensile e sotto i 15 giorni l’evoluzione non ha rilevanza.
se invece di 5 giorni diciamo che erano 15, nei righi RM33/34
indicavi 10 euro per 12 mesi e 100k per 1 mese.
ai fini della patrimoniale, i 10 euro extra-UE non sono rilevanti.
i 100k su un mese sono rilevanti, producendo un’imposta di 100.000/1000/12 = 8 euro, ma che risulta inferiore all’aliquota rilevante per la generazione del modello F24 (o considerata rilevante per i versamenti).
in conclusione direi che non si dovrebbe corrispondere alcuna imposta patrimoniale, ma si dovrebbe presentare il Modello RW e quadri RM.
Quindi secondo questa interpretazione se, essendo un conto corrente, fai 10 movimenti al mese, compili 120 righe? Ed essendo il modulo RM con solo 2 righe, compili 60 moduli? Mi viene da ridere…
la variazione di saldo ha valenza se relativa a un periodo di almeno 15 giorni, ma visto che con UnicoOnline discrimini sul mese, al massimo potrai inserire 12 righe (max 6 moduli).
a fare i “fiscali”.. al limite 12 moduli se hai fatto una variazione ogni 15 giorni 🙂
Sì, ma non è che puoi decidere tu quale saldo mettere in quel mese…a quel punto che saldo metti? La media del mese? Quella dal 16 al 15? Il saldo finale? E se hai l’imposta fissa di 34 euro, ha senso tutto ciò? Vabbe’, tanto checcifrega, mancano solo 6 giorni alla scadenza e nessuno sa come fare…che paese…
sono d’accordo con te che ci sia (e ci sia stata poca chiarezza), tuttavia le indicazioni sono chiare: l’imposta si applica per i giorni di detenzione, quindi è sui giorni che va calcolata.
fermi restando i limiti del software fornito per la compilazione automatica e gli altri limiti di “buon senso” (soglia di 15 giorni, imposta minima di 12 euro per il versamento).
p.s.
grazie per la segnalazione! aggiungo il documento nell’articolo 🙂
Importante circolare dell’AdE: “Beni all’estero – Arrivano le istruzioni relative al pagamento delle nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero (circolare n. 27) – pdf”
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77/Cir02.07.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77
Finalmente un chiarimento sull’imposta minima:
“Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.”
Ciao
grazie, ma Kadath Dragon ti ha battuto per qualche minuto.. ho già aggiornato l’articolo 🙂
Massimiliano, non vedo nè il post di Kadath nè l’aggiornamento dell’articolo. ?!
KD mi ha aggiornato via ticket, l’ho ringraziato qui https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html#comment-575082608
l’aggiornamento lo trovi in fondo al pezzo https://piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html (magari svuota la cache del browser se non lo vedi).
OK! Scherzi di “rete” 🙂
In ogni caso, mi pare che, la dichiarazione cartacea presentata da me e da altri abbia rispettato le modalità previste dall’ultima circolare. Meglio così! Attendiamo l’aggiornamento UnicoOnline.
Ciao
Massimiliano, ad essere “fiscali”, per il calcolo degli interessi (Quadro rm) sulle singole valute, nella mia dichiarazione, ho utilizzato i cambi prelevati dal sito della Banca d’Italia: http://uif.bancaditalia.it/UIC… al 31/12/2011 (1,2156), invece del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2012 (1,22755). (In realtà ho utilizzato un cambio a me sfavorevole).
Pensi ci possano essere problemi (comunque sono sotto i 12 euro)?
Ciao
al di là del fatto che sei sotto i 12 euro, vorrei vedere chi si mette a perder tempo per questionare sui centesimi.. ti rispondo con una domanda: non è più corretto come hai fatto tu? hai usato il cambio ufficiale alla data del 31/12.
Siamo “troppo corretti”! 🙂
Ciao
Interessanti le avvertenze (giunte un po’ in ritardo per chi ha presentato la dichiarazione cartacea) dell’AdE sulla compilazione del Quadro rm sez. XVI righi RM33 e RM34:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/88fa4b804adddda9b2a9bb1063f19094/Avvertenza+istruzioni+Unico+Pf+2012+fascicolo+2+del+03+07+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=88fa4b804adddda9b2a9bb1063f19094
Ciao
grazie anche di questa segnalazione… è incredibile che si debba vestire i panni dell’investigatore per scoprire le informazioni: qui viene sì indicato il limite di 12 euro per singola imposta, ma indica che le singole patrimoniali di più posizioni nei righi RM vanno a sommarsi tra loro! francamente non mi sembrava così chiaro nella circolare.
inoltre in Colonna 2 va indicato il saldo medio annuo… con tanti saluti alla frase relativa al saldo a fine anno solare!!! per tornare al mio esempio di qualche commento fa, chi smobilità 100k al 30/12, paga su un imponibile che sarà mediamente di 100k. mi sembra più semplice e più equo. però questo vale (solo?) per i conti UE/SEE.. per extra-UE non ci si regola allo stesso modo??
il fatto è che per UE/SEE c’è trasparenza e quindi possono controllare… extra-UE è un altro paio di maniche.
indicato chiaramente che vanno numerati i fogli nel caso si debbano usare più righi RM (ma non era più facile aggiungere più righe RM…??).
Finalmente aggiornato UnicoOnline: 1.1.0 del 03/07/12 disponibile
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione
versione 1.1.0 del 03/07/2012
– Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
– Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
– E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni