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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. silvestertree ha detto:

    Più che chiarimenti queste “Avvertenze” aggiungono dubbi 🙁

  2. però si può verificare con UnicoOnline 1.1.0 ora!

  3. silvestertree ha detto:

    E finalmente è il programma a calcolare direttamente l’imposta da versare.

  4. silvestertree ha detto:

    Come siamo fortunati! 🙂

  5. in teoria… ho provato a impostare 20mila euro senza spuntare la Colonna 8 e mi dà 7 euro. se la spunto inserisce 1 euro.

    c’è qualcosa che mi sfugge..

  6. silvestertree ha detto:

    Parli del RM 33? Ho impostato 20000, periodo 15 gg. Risultato 1 eur spuntato/non spuntato.
    Fammi capire meglio.

  7. RM33: imponibile 20mila, 100%, 12 mesi

  8. silvestertree ha detto:

    Sono giorni no mesi.
    Per me è OK!
    ATT: Per i paesi UE/SEE i 34,20 sono rapportati ai giorni di detenzione.

  9. silvestertree ha detto:

    il problema era nei giorni/mesi?

  10. sicuramente, non ho visto che si inserivano i giorni e non ho modo di verificare perché da qualche minuto mi va in crash dopo il download di iText “non firmato”.. spero non abbiano cambiato qualcosa proprio ora e che dipenda dalla mia postazione.

  11. silvestertree ha detto:

    Hai pulito la cache di Java dal Pannello di Controllo?

  12. ottimo suggerimento (anche se sono su Ubuntu).

    sì ora ho verificato la correttezza e l’automaticità del calcolo basata sui giorni (chiaro che si fa a manina la media dei rendiconti mensili per avere il saldo medio annuo) e l’applicazione della franchigia di 5000 euro se UE/SEE,

    corretto il calcolo anche per l’imposta fissa UE/SEE, così come del limite di 12499 euro per esenzione da patrimoniale extra-UE.

    non si poteva averlo a fine maggio eh? 🙂

  13. ahi ahi… primo bachetto 🙂

    ripulendo prima imposta dovuta, ho impostato: 10mila euro, 50%, 365 giorni, UE/SEE=on… non mi dà i 17 euro di imposta da versare. sbaglio?

  14. raffaella ha detto:

    Buongiorno signor Brasile e a voi tutti,domanda: ma come nel mio caso se ho presso PF 2 cc uno in euro ed uno in chf con relativi conti e-deposito nella sezione xv del modulo RM devo indicare tutti e 4 i conti ? inoltre sia per il cc in chf che per il relativo deposito gli importi sono minuscoli per esempio 0,25 chf nel conto deposito in chf per cui nella colonna 2 dovrei indicare come valore dell’attivita’ dovendo approssimare all’unita di euro un valore pari a 0 voi come fareste ??
    grazie a chi vorra aiutarmi.
    Lella

  15. larix ha detto:

    2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE
    L’imposta è dovuta nella misura del:
    • 1 per mille per il 2011 e il 2012;
    • 1,5 per mille per gli anni successivi.
    A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista
    alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.

    Dove trovate che l’imposta minima da versare è di 12 euro ?

  16. silvestertree ha detto:

    Però visualizza il messaggio di errore : “Se presente, l’imposta deve essere uguale a 34,20 euro in misura fissa rapportato alla quota e al periodo di possesso. Valore dichiarato:5 Valore corretto:17”. ?!?!
    Dopo di che se si cancella l’imposta dovuta non dà più nessun tipo di errore. ?!
    Se Sogei ci legge provvederà a correggere. 🙂
    Due domande OT: Ma come si allega una immagine nella nuova versione di Disqus?
    Che versione di Ubuntu usi?

  17. ClaudioC ha detto:

    in effetti non ho capito cosa indicare in rigo RM33 colonna 2 (valore attività finanziaria) per i conti Svizzeri.
    va indicata la giacenza al 31/12 ?
    Se ho una giacenza di 1000 € al 1° gennaio 2011 e una giacenza di 100K € dal 1° dicembre 2012, il periodo di possesso è 365 per il totale della giacenza ?

  18. anche se non è indicato, penso che valga lo stesso discorso di UE/SEE e che vada indicato il saldo medio che si evince da e/c (quindi documenti presentabili in caso di contestazioni) per l’intero periodo di possesso (365gg nel tuo caso).

    nell’esempio che porti poi la differenza sarebbe trascurabile, tra saldo di fine anno e saldo medio (la patrimoniale si applica sui patrimoni appunto, quindi gli averi in c/c).

  19. nella circolare del 2 luglio, a pag. 26 si legge:

    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
    2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere effettuato.

    e viene ribadito (e dettagliato) nell’avvertenza del 3 luglio, a pag. 3:

    L’imposta non va versata se l’ammontare complessivo (che risulta sommando gli importi indicati nella colonna 7 di tutti i righi compilati) non supera 12 euro.

  20. sì, penso ci sia un problema sull’inizializzazione del campo d’imposta… forse per eventuali compilazioni a mano?

    e se qualcuno di Sogei intervenisse non sarebbe male come ritorno pubblicitario, quindi ben venga 🙂

    Ubuntu: 10 o 12 a seconda di dove mi trovo.

  21. silvestertree ha detto:

    Come allego le immagini con la nuova Disqus?

  22. gli allegati non sono ancora disponibili in Disqus 2012, ma ci stanno lavorando ( vedi https://groups.google.com/forum/#!msg/disqus-dev/-erFG-5eU50/YP1BGAZl8T0J ).

  23. silvestertree ha detto:

    Visto! Grazie.

  24. Kadath Dragon ha detto:

    C’è una cosa dubbia:
    “Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati
    relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non
    devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l’eventuale obbligo di
    compilazione del modulo RW.” Quindi sembrerebbe che, in caso di saldo medio annuo sotto i 5000 euro non bisogna compilare alcuna riga nel quadro RM.
    Questa nota però non è riportata nell’Avvertenza alla compilazione dell’Unico pubblicata ieri

  25. ClaudioC ha detto:

    la differenza non è trascurabile (1000 € al 1° gennaio 2011 e 100.000 € dal 1° dicembre 2011).
    Se il “saldomedio” non vale per i conti extra UE, visto che la frase delle ultime istruzioni fa riferimento solo ai conti UE/SEE, dovrebbero valere le istruzioni a UnicoPF, dove si parla di “valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine del periodo d’imposta”.
    In caso di “smobilitazione” verso fine anno, l’imposta da pagare cambia………

  26. ClaudioC ha detto:

    la differenza non è trascurabile (1000 € al 1° gennaio 2011 e 100.000 € dal 1° dicembre 2011).
    Se il “saldomedio” non vale per i conti extra UE, visto che la frase delle ultime istruzioni fa riferimento solo ai conti UE/SEE, dovrebbero valere le istruzioni a UnicoPF, dove si parla di “valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine del periodo d’imposta”.
    In caso di “smobilitazione” verso fine anno, l’imposta cambia………

  27. scusa.. avevo interpretato 100k per 11 mesi, hai ragione tu.

    forse il saldo medio sull’imponibile è stato introdotto vista la franchigia dei 5000 euro che è sempre media sull’anno.

    quindi per extra-UE, non valendo la franchigia, può avere senso considerare il fine periodo.. in tal caso torno al mio ragionamento iniziale: valuterei RM33 1k per 11 mesi, RM34 100k per 1mese!

  28. Ettore1969 ha detto:

    Buongiorno a tutti,

    volevo chiedere un piccolo chiarimento per quanto riguarda la compilazione del modulo RW.

    Ho un conto PF Set-Plus in CHF aperto in data 15/11/2011, sul quale sono stati effettuati una serie di 4 versamenti da 2 conti italiani differenti.

    Poichè quando ho effettuato il versamento ho indicato di trasferire una somma in €, che mi sono poi ritrovato convertita in CHF una volta a destinazione sul conto PF, cosa devo indicare sul modulo RW alle caselle RW11,12,13 e 14 ?

    E’ corretto indicare il versamento in € come risulta dalla contabile della banca italiana o devo convertire la somma in CHF ad un tasso di cambio che non so quale è, cioè se quello indicato sulla contabile del conto PF il giorno dell’operazione o un cambio indicato dall’Agenzia delle Entrate ?

    Oltre ad indicare i codici ABI/CAB e Conto Corrente italiani devo anche indicare il codice BIC/SWIFT ? e riferito a chi, alla banca italiana o a PF ?

    Grazie per l’attenzione

  29. Ettore1969 ha detto:

    Buongiorno a tutti

    a novembre 2011 ho aperto un conto PF Set-Plus, inizialmente cointestato con mia mamma e successivamente (dicembre 2011) modificato in unico intestatario (io) e mia mamma con delega ad operare.

    Leggendo i vari post, ho compreso che la dichiarazione va effettuata da parte di entrambe le persone in quanto aventi disponibilità della cifra.

    Per quanto riguarda invece la compilazione del quadro RM, alla casella RM33, essendo 2 le persone abilitate ad operare sul conto (1 intestatario e 1 delegato), la quota di possesso da indicare sarà sempre del 50% per ciascuno oppure dipende dall’effettivo montante versato.
    Cioè se mia mamma ha versato l’80% della somma presente sul conto, ed io il 20%, dovremo indicare rispettivamente 80 e 20 oppure tutti e due 50 ?

    I soldi versati sono partiti da 2 conti differenti, uno dei quali cointestato e l’altro intestato solo a me (con delega a mia mamma). Questo c’entra qualcosa per la determinazione delle percentuali di possesso o non viene considerato ?

    Grazie per l’attenzione.

  30. però se usi UnicoOnline 1.1.0 e inserisci una cifra fino a 5000 euro con Colonna 8 spuntata (UE/SEE) ti calcola un’imposta nulla.

    secondo me è evidente che vogliano limitare il “rumore” di fondo: se possono evitare di controllare tante informazioni non degne di attenzione (come cifre irrisorie o non rilevanti ai fini impositivi) sono tutti più contenti.

  31. Raffaella ha detto:

    Buongiorno a tutti ci riprovo: poiche’ si legge nell’ultima circolare ade che nella sezione xvI del modulo RM vanno indicate tutte le attivita’ finanziarie e cita l’esempio”tre conti correnti allora tre righi” io mi chiedo avendo su post finance 2 conti correnti uno in chf uno in euro con relativi 2 conti e-deposito uno in euro uno in chf devo indicarli secondo voi tutti e 4 ?????? inoltre essendo sia il conto corrente in chf che il relativo deposito in chf con pochi spiccioli adirittura quest’ultimo con 0,25 chf nella colonna 2 approssimando all’unita’ di euro devo scrivere il valore 0 ?
    Vi prego aiutatemi se sapevo che ogni anno era questo delirio non lo aprivo nemmeno.
    Lella.

  32. Ettore1969 ha detto:

    Mi aggiungo alla richiesta di Raffaella, se uno apre un conto PF Set-Plus che permette di aprire gratuitamente altri “sotto-conti” collegati (nel mio caso conto principale in CHF con saldo di circa 105K CHF, e 2 conti collegati uno in EUR e l’altro in USD con saldo pari a 0 € e 0 USD aperti solo per eventuali spostamenti tra le valute al momento mai effettuati), cosa dovrò indicare nei moduli RW e RM ?

    Indicherò in un’unica riga RW4 il totale delle attività presenti in Svizzera (pari alla somma dei versamenti effettuati in EUR nel corso del 2011) o dovrò indicare 3 righe differenti (RW4,5 e 6) relative ad ognuno dei conti, con importo pari a 0 per i conti in EUR e USD ?

    Conseguentemente dovrò compilare un’unica riga RM33 sempre con il totale oppure più righe RM33, 34 ed eventualmente un altro modulo con totali a 0 per i conti in EUR e USD di cui sopra ?

    Come sempre, grazie per l’interessamento

  33. allora.. premettendo che c’è solo la supposizione che i conti e-deposito, in quanto dotati di IBAN, necessitino di essere distinti dal c/c associato, nel caso di importi inferiori a 12500 euro non si paga patrimoniale per un motivo molto semplice: l’imposta è pari per il 2011 all’1×1000, arrotondata per eccesso, ma l’imposta minima da pagare è fissata a 12 euro.

    nel tuo caso poi, la riga non va compilata se la consistenza è nulla (0,25 -> zero). è in dubbio al momento però se vada o meno considerato il saldo medio della posizione nell’arco dell’anno.

    quindi supponendo che le posizioni in franchi siano rimaste sempre a zero l’anno scorso, compili RM33/34 solo per le posizioni in euro.

  34. come risposto a Raffaella, le posizioni a saldo zero non penso proprio che vadano indicate (UnicoOnline dà errore se provi a inserire zero come valore dell’attività finanziaria) e ti è sufficiente avere gli e/c per dimostrarne la correttezza nel caso di richieste dell’AdE.

    quindi ti devi preoccupare solo della posizione in franchi, che va però convertita in euro secondo il cambio inserito nel provvedimento del direttore delle entrate di gennaio, se non ricordo male quanto riportato nelle istruzioni di Unico.

    individuato il saldo corrispondente (supponiamo 87k) lo indichi come valore dell’attività in RM33 e per la patrimoniale applichi l’1×1000 per il periodo di detenzione (es. 365 giorni, 100% possesso sarebbero 87 euro).

  35. Ettore1969 ha detto:

    Grazie per la pronta risposta.

    Un dubbio, se ho trasferito 87K EUR sul conto PF, che corrispondono ad un saldo a fine 2011 di 105K CHF + 10,88 CHF di interessi ricevuti, nei codici RW11,12,13 e 14 indicherò i trasferimenti in EUR effettuati (87K EUR), mentre nei righi RW4 e RM 33 dovrò indicare il risultato della conversione dei 105K +interessi CHF al cambio indicato dall’Agenzia delle Entrate (che potrebbe essere superiore al valore inizialmente versato di 87K EUR) e su questi calcolerò la tassa patrimoniale ?

  36. Antonio Guerra ha detto:

    anche i delegati ad operare sul conto PF devono dichiarare?

  37. silvestertree ha detto:

    Dalle istruzioni Unico PF2: “Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne
    hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione”
    Ciao

  38. presumo giacenza superiore a 10k. in tal caso, è obbligato a compilare il Modulo RW chi abbia potere dispositivo sul conto.

    riguardo la patrimoniale invece penso che vada pagata solo dagli intestatari.

  39. Antonio Guerra ha detto:

    grazie silvestrertree e massimiliano, a questo punto posso far presentare a mia moglie (delegata) l’RW anche dopo la scadenza e prima del 20 agosto senza la mini sanzione dello 0,4% non essendo titolare di altri redditi

  40. silvestertree ha detto:

    Tieni presente che la data di scadenza per la presentazione di Unico 2012 cartacea era il 2 luglio.
    Ciao

  41. Antonio Guerra ha detto:

    ok

  42. Ettore1969 ha detto:

    Buonasera a tutti,

    in caso di conto estero (PF) con altra persona delegata ad operare, l’indicazione della quota di possesso da indicare al quadro RM33 Colonna 3 è sempre del 50% per entrambi oppure dipende dall’effettiva entità dei versamenti effettuati.

    Per spiegarmi meglio, se io ho versato su conto estero 30K EUR e mia mamma (delegata ad operare sullo stesso conto) 70K EUR, la percentuale di possesso da indicare sulle rispettive dichiarazioni sarà sempre 50% e 50% oppure 30% e 70% ?

    Grazie anticipatamente per l’interessamento

  43. Ettore1969 ha detto:

    grazie

  44. Antonio Guerra ha detto:

    scusa Massimiliano, temo di non avere afferrato il concetto: se ho 100K sul c/c PF in qualità di intestatario, in RW devo dichiarare 50K io e 50 mia moglie delegata?

  45. Simoneype ha detto:

    Domanda dettata dal caso concreto: conto e titoli in svizzera. Unitariamente il calcolo della ‘patrimoniale’ fornisce un importo sotto sotto alla soglia da pagare ( 12 euro) ma insieme la superano di poco….. Devo pagare o meno? Grazie

  46. Modulo RW: 100% entrambi (perché entrambi potete disporre bonifici).

    RM33/34: 50% perché si tratta di imposta su conto di cui avete entrambi disponibilità.

  47. Antonio Guerra ha detto:

    grazie

  48. blackeagle ha detto:

    Purtroppo penso che la distinzione fra i conti e-deposito con i c/c associati non sia solo una supposizione e non solo per il fatto che abbiano distinti IBAN. Infatti da un conto e-deposito in CHF di PF è possibile alimentare un piano d’investimento in fondi comuni, senza passare dal c/c associato, cosa che sto facendo da qualche mese. Pertanto trattandosi di un conto da cui è possibile un’uscita di fondi verso destinazioni diverse dal c/c associato, penso che la specifica consistenza (nonché i movimenti) del conto e-deposito vada indicata.

Grazie.