Tassazione sui conti esteri
Scritto da Massimiliano Brasile
14 Aprile 2012 | Opinioni
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.
La patrimoniale-Monti
Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:
- 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
- 1 per mille, per il 2012
- 1,5 per mille, a partire dal 2013
proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.
La mini-stangata sui conti UE/SEE
Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).
Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.
Conseguenze
Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:
- posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale
nullodi 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana; - un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
- posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
- account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)
Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.
Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.
*** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***
Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:
- non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
- [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
- [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
- per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
la franchigial’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unicosembra vengaè applicataal momentosolo per immobili detenuti all’esteroin UE/SEEmentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle
*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***
Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:
- il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
- la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
- l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
- “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
- “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”
(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.
Manca ancora il cod. tributo per il versamento.
*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***
Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.
*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***
Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!
Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:
- è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
- l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
- l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
- riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
- segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore
E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:
versione 1.1.0 del 03/07/2012
- Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
- E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni
Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).
Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.
[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***
Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.
Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.
14 Aprile 2012 | Opinioni
Tags: advanzia, casino online, imu, ivafe, liechtenstein, lussemburgo, malta, monti, norvegia, openjdk, oracle, patrimoniale, paypal, scommesse online, see, svizzera, ubuntu, ue

chiaro.mi permetto di dire che per piccoli medi risparmiatori possessori di postfinance con conti in chf .,sek,usd,eur,e-depositi etc. andrebbe abbastanza bene in quanto si eviterebbe di pagare per ogni iban il bollo 34.2eur.
cioè se uno ha in postfinance un patrimonio complessivo di 30000eur al 31-12-11 nel 2012 pagherà 30 eur indipendentemente dai cc e depositi che ha al suo interno
Massimiliano, grazie per il lavoro che stai facendo, mi pare che confermi tutte le deduzioni che avevo riportato nella Sezione “Domande frequenti sui conti svizzeri”.
Forse sono OT rispetto al tema della Sezione del Blog, ma nella Sezione III del quadro RW, dove ho riportato i trasferimenti con danaro a seguito, alla colonna 3 (Codice operazione) ho usato 99 (“Altre operazioni”) non trovando nella Tabella Codici Investimento (riportata in Appendice) un codice più adatto. Qual è il tuo parere?
corretto. paradossale però che si “premiano” gli investimenti extra-UE a discapito di quelli UE.
corretto, si cumulano gli averi in conto per il singolo istituto non residente.
chiaramente è un work-in-progress e sono ben accetti suggerimenti, precisazioni e correzioni quando necessari.
per il danaro a seguito mi sembra ci fosse un codice appropriato; faccio una ricerca.
VORREI UNA CONFERMA: ho appena rilevato che nell’ultima versione delle istruzioni di Unico PF 2012 (di ieri 13/4, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/modello+unico+pf_2012 ), nella sezione XVI, righi RM33 e RM34, nelle istruzioni per la compilazione della Colonna 7 viene indicata un’esenzione dell’imposta se inferiore a 200 euro, salvo l’adempimento in misura fissa dell’imposta.
questo vuol dire che la patrimoniale non si applica fino a 200 euro di imposta, per i conti extra-UE o ho preso un abbaglio?
…
” L’imposta sugli immobili situati all’estero è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’aliquota è dovuta nella misura dello 0,40 per cento per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano nei casi in cui l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale;in questi casi spetta anche una detrazione dall’imposta per un massimo di euro 200.”
…
Mi pare che si riferisca solo per coloro che lavorano all’estero.
Lo stesso concetto, mi pare, che poi venga contraddetto nelle istruzioni della colonna 7 ” l’imposta da versare pari alla differenza tra colonna 5 e colonna 6. Si precisa che il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro (tale limite non vale per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano);”
E’ comparsa una colonna 8.
Adesso è chiaramente specificata la questione del bollo:
“Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).”
Bisognerà rileggersi attentamente tutte le istruzioni per scoprire altre variazioni.
Tutte le ultime variazioni apportate all’Unico 2012 sono riportate in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/88fa4b804adddda9b2a9bb1063f19094/Aggiornamento+pagina+web+ripubblicazione+Unico+PF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=88fa4b804adddda9b2a9bb1063f19094
intervengo non da esperta in materia fiscale ma perchè so come funziona avendo amici in consolato a parigi. Dunque, se sei fiscalmente residente in Italia, cioè la maggiornaza dei casi in questione, e hai una casa all’estero paghi lo 0,76 sul valore della casa estera. L’aliquota “come prima casa” cioè dello 0,4% è per coloro che sono fiscalmente residenti in Italia (ci pagano le tasse) ma che lavorano all’estero in missione per lo Stato, per esempio i consolari, per esempio gli insegnanti, statali o la PA che svolge missioni all’estero. Stop. questo è il caso.
ottimo, grazie per il rilancio.
quindi se l’imposta è inferiore ai 200 euro,non va fatta nessuna compilaizone,,oppure è sempr emeglio compilare i quadri??
Secondo il mio parere i quadri vanno, comunque, sempre compilati
Ad integrazione della risposta di MS-barbamamma risulta utile leggere l’articolo del Sole 24 ore online di cui fornisco il link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-25/esenti-immobili-estero-conto-081325.shtml?uuid=Aa9sSSxE
Nell’articolo sono descritti i motivi di questa detrazione, fra cui quello di evitare il pagamento dell’imposta ai molti immigrati che lavorano in Italia, ma sono proprietari di una casa (si presume di modesto valore) nel Paese d’origine.
Comunque rileggendo “letteralmente” le istruzioni Unico 2012, relative alla colonna 7 della Sezione XVI, sembrerebbe che la detrazione dei 200 euro valga anche per le attività finanziarie detenute all’estero. Della serie i dubbi non finiscono mai…
“Una disciplina ad hoc, infine, è prevista per gli immobili posseduti
all’estero da diplomatici o funzionari dello Stato che lavorano fuori
dall’Italia: alla loro casa nel Paese in cui lavorano si applicano le
regole per l’abitazione principale..” infatti, era proprio quello che dicevo. Non riguarda però che poche centinaia di casi, o migliaia, ma ben inquadrati in una normativa ad hoc.
Infatti tali persone non avrebbero nemmeno l’obbligo di iscriversi all’aire, sono come delle persone considerate in “trasferta”.
Chi invece risiede all’estero e paga le tasse all’estero (come me) per la casa in Italia, anche se fosse unica e non locata, pagherebbe l’imu come seconda casa e non come prima come avveniva con l’ici.
Però l’on Bucchino ha presentato un emendamento affinchè si ritorni alla “vecchia” considerazione.
Scusate per la parentesi ma cosi’ il quadro degli italiani che lavorano all’estero e che hanno una casa in Italia è completo nelle sue due accezioni.
Non ho invece letto info sulla detrazione per attività finanziarie estere.. puoi mandare una mail all’agenzia delle entrate, sempre che non ti rispondano come hanno fatto a me l’ultima volta “vista la complessità della sua domanda (???era banalissima solo una conferma) la invitiamo a presentarsi di persona presso una nostra agenzia (a una italiana residente all’estero?? di persona?? per una informazione???pensa se vivevo in australia..era quasi un motivo buono per rinunciare alla cittadinanza..)
dire che vale nake per quelli nella ue
adesso è molto piu chiaro,x conti aperti in UE e SEE si paga il bollo di 34,32euro (in svizzera nessun bollo), poi si paga imposta 1×1000.se la somma del bollo più patrimoniale 1×1000 è uguale o iinferiore ai 200 euro non si paga nulla…..ho capito bene?grazie
mi piacerebbe che fosse proprio cosi 200 eur in franchigia direi ottimo sono 200000 di capitale all’estero che non paga la patrimoniale diciamo che riporta la situazione per normali risparmiatori alla stessa imposta di chi ha lasciato i capitali in Italia almeno per il 2011.
a me sembra che il credito di imposta di 200 euro sia previsto solo per gli immobili e nn per le attività finanziarie.Penso che nelle istruzioni della colonna 7 del quadro RM-XVI si siano dimenticati di ribadire quanto indicato all’inizio del paragrafo e cioè che i 200 euro sono riferiti solo agli immobili. “…..in questi casi spetta anche una detrazione dall’imposta per un massimo di euro 200.”
“in questi casi” si riferisce agli immobili
Alquanto pare risulta difficile contattare l’ADE via e-mail, dopo ripetuti tentativi si ottiene in risposta il messaggio: “È stato raggiunto il numero massimo di mail ricevibili. La preghiamo di riprovare nei prossimi giorni o di contattare il CAM attraverso gli altri canali di informazione e assistenza (Call center, SMS)”
Conoscenti, che hanno utilizzato questo sistema di contatto dell’ADE, mi hanno comunque riportato eperienze negative rispetto alla possibilità di ottenere risposte esaustive e che l’unica strada praticabile è l’Interpello.
infatti suggerisco di procedere via PEC.
forse hai ragione, ma per come sono scritte le istruzioni sembra il contrario: la sezione è comune per gli immobili e per le attività finanziarie e l’unica discriminante va fatta compilando alternativamente la colonna 1 o la colonna 2; si legge infatti:
I righi da RM33 a RM34 devono essere compilati nel seguente modo, tenendo presente che colonna 1 e colonna 2 sono alternative tra loro.
inoltre, in Colonna 7 (ove si parla della franchigia di 200 euro), fa riferimento alla differenza tra Colonna 5 e 6: in entrambi c’è l’esplicazione che va indicata una quota sia se si parla di immobile che di attività finanziaria.
se le istruzioni non presentano un errore, mi sembra quindi sia corretto interpretare in questo modo:
– in Colonna 5 indico l’1 per 1000 dell’attività finanziaria estera se presente in paese extra-UE, indico invece 34,20 euro per attività finanziaria estera se presente in paese UE/SEE (l’istruzione è chiara, le tassazioni non si cumulano, quindi o patrimoniale o imposta fissa)
– in Colonna 6, eventuali patrimoniali già versate nello stato estero (fino al massimo dell’imposta indicata in Colonna 5)
– in Colonna 7 una mera differenza delle due precedenti, con la franchigia di 200 euro (se sono al di sotto l’imposta non è dovuta).
ora la domanda è: se l’attività è in UE/SEE la tassazione è fissa in 34,20 euro e di conseguenza sono sempre al di sotto della franchigia.
su questo punto ritengo opportuno chiedere un chiarimento all’AdE via PEC.
ho appena inviato una PEC riguardo a due domande:
– se la franchigia di 200 euro si applica anche alle attività finanziarie detenute all’estero (come sembra leggendo l’ultimo aggiornamento di Unico PF 2012 Fasciolo 2)
– se (in caso affermativo) per posizioni in stati UE/SEE, che subiscono la tassazione fissa di 34,20 euro, di fatto non subiscono alcuna imposta rientrando nella suddetta franchigia
se la franchigia è un refuso lo scopriamo presto. se non lo è, buone notizie per tutti!
Perfetto Massimiliano! Quindi (in pratica) si deve avere la PEC per poter inviare richieste via e-mail all’ADE?
Per caso sei riuscito a trovare la causale da indicare nella Sezione III del quadro RW (trasferimenti con danaro a seguito – colonna 3), dove io ho usato come codice operazione 99?
in realtà è il contrario: è la P.A. che ha l’obbligo di offrire anche la PEC come canale per le comunicazioni del cittadino. ed essendo equiparata a una raccomandata A/R, che non si può perdere, protocollano e rispondono per forza.
per i codici mi sono distratto con il discorso della franchigia 🙂
vedo cosa posso trovare.
Scusa Massimiliano, ma vorrei essere certo di aver capito!
Ho due conti correnti a Malta, complessivamente vi saranno, in atto, meno di 5.000 euro.
1. Dovrò pagare 34,20 euro per ciascuno di essi?
2. A decorrere dal 2012, o anche per il 2011, quindi nella prossima dichiarazione?
3. 34,20 euro anche per avere un conto PayPal?
Se è davvero così, … siamo in un paese di folli!
Un paese in cui, per 24 ore in parlamento, un tale incassa un vitalizio di oltre 3.000 euro mensili; in cui deputati e senatori guadagnano cifre da non crederci; in cui la colpa è sempre e solo dei comuni cittadini!
Dimenticavo, dei comuni cittadini onesti, che fanno le cose nella legalità, … per i disonesti si trova sempre la scappatoia …
Ti sarei grato se volessi o potessi rispondermi, anche solo per decidere il da farsi.
Ciao e grazie
purtroppo Arturo è proprio così: se leggi le istruzioni del fascicolo 2 di Unico, trovi tutte le conferme nella Sez. XVI con l’indicazione esplicita del dazio di 34,20 euro.
il dubbio resta su una possibile franchigia di 200 euro, per la quale ho mandato apposita PEC all’Agenzia delle Entrate e attendo risposta.
per le tue domande, a quanto ci risulta al momento, abbiamo:
1. sì, il dazio prescinde dal saldo del c/c
2. si parla esplicitamente dei saldi del 2011, quindi già nella dichiarazione di quest’anno
3. questa non è ancora confermata, ma il rumor c’è; manderò apposita PEC per evitare che mi rispondano genericamente alle diverse domande; mi aspetto che la risposta sia negativa, anche perché penso che ricadrebbero nella stessa categoria anche tutti i conti virtuali che si aprono online solo per giocare a casino, poker, scommesse.. sui quali va comunque depositata una cifra e le cui case da gioco hanno solitamente “residenze estere”
Bene, …
… anzi male!
Vorrà dire che, oltre a pensare di chiudere i conti all’estero, DETENUTI ALLA LUCE DEL SOLE, è bene ribadirlo, mi toccherà che viviamo in un paese in cui una classe politica di deliquenti ci ha portato sull’orlo del baratro ma, piuttosto che farsi carico delle proprie responsabilità, ritiene più facile e comodo scaricare le colpe e gli oneri agli onesti cittadini.
Andassero a fare …
provo a indovinare: forse, semplicemente, per i conti in UE/SEE si salta la Colonna 7 e si inserisce 34,20 euro nella Colonna 8.
mentre per i patrimoni extra-UE, resta la franchigia da 200 euro.
vi aggiorno appena ricevo feedback dall’AdE.
in pratica risultano più vantaggiosi i conti in Svizzera: per pagare 34,20 euro devi avere depositato lì almeno 34200 euro!
Scusami Massimiliano, ancora io!
Ho dato una lettura alle istruzioni di Unico PF e, in merto alle sezione XVI, mi pare di aver capito questo:
colonna 5 – imposta 0,76 o 0,40 su immobili, o 1 per mille su attività finanziarie, “salvo l’adempimento dell’imposta in misura fissa” ossia i 34,20 euro!
colonna 7 – imposta dovuta (colonna 5 – colonna 6), “Si precisa che il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro”
Quindi credo che, con due conti correnti in UE ed anche un conto PayPal, NON si debba pagare nulla!
Mi sbaglierò, ma … ci spero!
dunque: per mia esperienza quando mando una mail ad un ente, call center, o altro in ITALIA lo faccio tre volte. Se le tre risposte sono diverse inizio a sclerare, di solito però almeno due su tre sono uguali e quindi sono quelle valide.
Idem per l’AE.
Quanto alla mail, io di solito ci provo in alcune tranche di orario, tipo alle 10 e alle 14, finora sono sempre riuscita a scrivere. Altrimenti c’è la Pec ma tanto sempre loro rispondono..o in un modo o nell’altro.
L’interpello: a parte che si usa solo in certe situazioni oggettivamente dubbiose (magari tu devi solo chiedere un chiarimento perchè non capisci un cavillo della norma o solo una info), ma poi ci sono tempi lunghi, se entro 120 giorni NON ti rispondono c’è il silenzio -assenso.. capisci 120 giorni? metti che devi fare l’Unico a giugno non ci stai con i tempi.
Risposte esaustive non te ne daranno mai, vige la legge “meglio essere vaghi” e comunque ad ogni loro risposta via mail c’è un cavilleto in fondo che dice che la loro risposta non è valida ai fini dell’interpello, come a dire che ti hanno dato una info, punto, ma non farci troppo affidamento..è ufficiale, ma per modo di dire.
Roba da pazzi, lasciamo stare, qui mi faccio la dichiarazione online , tutto semplice, per l’italia non ho ancora capito in quante rate si paga l’imu ..
scusa lo sfogo finale ma davvero è una sfida alla pazienza, uno deve sempre stare a vedere su internet quale è la tassa, quando pagarla, dalle istruzioni spesso si capisce poco, si cambiano le procedure, si arriva quasi alla scadenza e si ricambiano le scadenze, e basta, uno vive di altre cose mica può stare dietro a sti matti
Come potrei mai darti torto!
In Italia vige un solo motto: “Aiutati che Dio ti aiuta”.
Comunque grazie per tutti i tuoi interessanti contributi.
Comunque sembra di aver capito che i 34,20 siano da pagarsi per OGNUNO dei rapporti o depositi detenuti all’estero (in area UE/SEE) al posto della patrimoniale dell’1 per mille. Se hai conferma anche di questo aspetto, tienici informati (anch’io ho il conto Advanzia, presso Keytrade e un altro). Grazie…
l’osservazione è tutt’altro che peregrina.. in effetti non è specificato che i 34,20 euro vadano moltiplicati per ogni posizione! un’altra richiesta da girare all’AdE!
Massimiliano, sul discorso dell’esenzione sotto i 5000 euro, ricordiamoci che vale dal 2012. Siccome qui si parla dell’imposta sul 2011, comunque questa non vale (ne riparleremo l’anno prossimo.
Io invece ho due dubbi:
1) Cosa vuol dire proporzionalmente al periodo di possesso se uno ha un conto corrente o assimilato?
2) Io ho un conto corrente (infruttifero) + un “treasury deposit”, che è in pratica un deposito vincolato a un anno portante interessi: secondo voi devo pagare solo 34,20 (metterei tutto in una riga per totale) oppure 34,20 per il c/c + 1 per mille sul treasury deposit?
giusta osservazione. speriamo che per l’anno prossimo l’esenzione sui 5000 euro sia estesa a tutti i conti in area UE/SEE allora.
per le tue domande, provo a risponderti:
1) proporzionalmente al periodo di possesso vuole dire per quanti mesi ne hai potuto disporre nell’anno passato
2) nelle istruzioni Unico si parla sia di c/c sia di libretti di risparmio (conti di deposito?) riguardo all’imposta fissa; quindi secondo me si applica un’imposta di 34,20 x 2 euro, tuttavia è tra le domande in coda che voglio fare via PEC all’AdE.
Buongiorno signor Brasile personalmente ho un cc con postfinance e sembra quindi che dovro’ pagare lo 0,1 anche se e’ tutto in evoluzione ma volevo chiederle :
l’anno scorso entro il 16 giugno si e’ pagato l’imposta sostitutiva con il modello F24 sugli interessi percepiti con codice tributo 1242 quest’anno credo si fara’ egualmente per gli interessi ma per la patrimoniale dello 0,1(+ eventualmente i 34,2 euro fissi o quant’altro uscira’) che codice tributo si dovra’ usare? lo stesso ?
Buongiorno Massimiliano, ancora nessuna risp da ADE sui 200 eur in esenzione di rigo RM33?
Io oggi ho telefonato a UNIONCAF a Torino dove la mia azienda si appoggia per i 730 presentati in azienda (parlo di un’azienda con qiualche migliaio di dipendenti non solo a Torino, a Torino comunque più di mille, mi han detto che secondo loro vale l’esenzione ma di non essere certi che variazioni possono ancora arrivare, chi mi ha parlato al tel mi ha messo in attesa per chiedere conferma, comunque il dubbio non si scioglie, c’è da dire che i 200 eur potrebbero essere un refuso con i 200 eur di esenzione prima casa su imu che valgono anche per estero, restiamo in attesa
a giudicare dall’ultimo aggiornamento del 5 c.m. dei codici tributari ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bef69c00426a5ded92359bc065cef0e8/Tabella_EREL_05_04_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bef69c00426a5ded92359bc065cef0e8 ) il codice sembra rimasto lo stesso.
per le risposte solitamente passano alcuni giorni, tipicamente una settimana.
comunque se è un refuso, possiamo aspettarci a breve un ulteriore aggiornamento delle istruzioni.
Il dubbio maggiore che ho è dovuto al fatto che l’1 x mille sui depositi IT per il 2012 si ferma a 800 eur cioè si tassano i primi 800k qui invece si tasserebbe dopo i 200k mi suona strano oppure ricordo male ora la tassa non si ferma più e l’1 x mille è su qualsiasi cifra?
mi sembra che il tetto sia 1200 euro, comunque se non confermano la franchigia non c’è minimo e si paga già da 1 centesimo.
mi sono riletto un po di roba nel web limite si di 1200 anche se esistono dubbi credo che l’intenzione era tetto a 800 con 1 x mille e tetto a 1200 con 1,5 x mille , mentre la questione sui 200 eur in franchigia per i capitali all’estero credo che arrivi per equiparazione dall’esenzione di 200 eur per i dipendenti dello stato all’estero che hanno una 1 abitazione all’estero appunto che infatti sono gli esclusi dalla franchigia sempre di 200 per i capitali, quindi il legislatore potrebbe aver equiparato 200 o sulle case o sui capitali, magari anche solo per il 2011 dato che i capitali in Italia non subiscono l’1 x mille almeno per il 2011.
Però o è intervenuta una novità in parlamento o è un refuso perche leggendo l’articolo 19 commi 18 – 22 da nessuna parte si legge dei 200 eur, quindi o sulciando sulle gazzette ufficiali di aprile c’è la novità o è un refuso, almeno cosi credo, restiamo in attesa
Buon giorno, chiedo se i conti Postfinance in valura estera nel modulo RW devono essere dichiarati con il codice operazione 1 (conti correnti e depositi esteri) o il codice 5 (valute estere da depositi e conti correnti). Grazie
Sicuramente ti riferisce alla Sezione II colonna 2 (codice causale operazione). Le consistenze (per quello che riguarda i cc) sia euro che valuta diversa, li dichiaro con codice operazione 1, in quanto comunque conto correnti.
Grazie per la risposta! Resta comunque il dubbio a cosa si riferisca il codice 5. Tu dichiari un’unico importo (comprensivo di tutti i conti) o l’importo di ciascun conto? Grazie ancora…
Dichiaro le consistenze in euro in un rigo e quelle in valuta in un altro.
E l’e-deposito, se ce l’hai, non lo dichiari specificamente?