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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. MarcoD ha detto:

    Buongiorno, chiedo un vostro parere non avendo trovato indicazioni in merito. Per un conto corrente PostFinance alimentato a partire dal 20/12/11 occorre indicare 1 come numero mesi di possesso nel rigo RM33? Oppure non dovrei indicare nulla essendo meno di 15 gg?

  2. steve ha detto:

     Io evidenzio tutti i conti 2 conti privati (eur e chf) e i due e-deposito (eur e chf)

  3. silvestertree ha detto:

    I trasferimenti tra cc e-deposito e sui conti in valuta  li specifico nella Sezione III come estero su estero.

  4. steve ha detto:

     Mi sembra eccessivo segnalare il trasferimento da conto privato a e-deposito del post finance. Mi ripeto io nella sez. II evidenzio tutti i conti e gli e-deposito e nella sezione III i trasferimenti da e verso l’estero.  

  5. silvestertree ha detto:

    Preferisco specificare tutti i trasferimenti nella Sez. III (anche quelli e-deposito/cc e tra cc in valute) per evitare possibili contestazioni future da parte dell’ADE.

  6. steve ha detto:

    In questo caso dovresti elencare  anche tutti i conti nella sez. II  credo

  7. Lmnatmed ha detto:

    Buongiorno Signor Brasile vorrei se possibile un chiarimento viste le email pec che ho letto avete inviato all’ade: se ho un conto in svizzera con saldo inferiore a 5000 (aperto dicembre 2011) e interessi di circa 2 euro per il 2011, devo presentare ora dichiarazione oltre al mio 730 abituale o no ? Grazie mille.

  8. anche se sembra assurdo, dal momento che la patrimoniale Monti non prevede una soglia minima, per il fatto di aver guadagnato 2 euro dovresti corrispondere all’erario 0,2 centesimi per il 2011 con il quadro RM del modello Unico integrativo al 730 entro il prossimo 30 settembre.

    personalmente dubito che per un importo del genere possa esserti contestato alcunché se non lo fai, tuttavia ti invito a contattare direttamente l’AdE per conferma. se aumentano le richieste legate alla situazione paradossale che si sta creando, spero che vorranno pubblicare una circolare chiarificatrice al più presto!

  9. Lmnatmed ha detto:

    Grazie. La franchigia dei 200 euro di cui si parla in tal caso non vale ? Provo a mandare una PEC all’ade allora.

  10. non ho avuto ancora feedback in merito. ovviamente appena ricevo risposta aggiorno l’articolo.

  11. non ho trovato riferimenti. dato che si parla di mesi di possesso ipotizzo che nel tuo caso vi sia esenzione, tuttavia ti invito a chiedere direttamente all’AdE e farci sapere.

  12. Pino ha detto:

    Non mi è chiara qual è la base di imposta:
    ho un conto svizzero per il quale è transitata una grossa cifra per 3 giorni (dal 16/8 al 19/8), salvo poi riportarla in Italia.
    Per il resto il saldo è sempre stato di 10 euro.
    L’aliquota dell’1 per mille a quale importo si applica?

    Grazie

  13. Nelle istruzioni si legge:

    L’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero è dovuta nella misura dell’1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine del periodo d’imposta nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

    Apparentemente fa fede quindi la certificazione al 31/12 redatta direttamente dall’istituto estero e la cifra transitata impatta solo a livello di interessi maturati nel periodo di giacenza. Chiaramente se parliamo di un cifra superiore a 5mila euro, andrà indicata anche come movimentazione.

  14. Dademi1 ha detto:

    scusate la domanda,,,io ho un conto a rendimento nullo presso BCEE e abbinato ad esso il deposito risparmio,,dovrò pagare 34,20 per il conto e 34,20 x il deposito risparmio??grazie

  15. Dademi1 ha detto:

    dimenticavo,ma nelle istruzioni del modello unico si parla esplicitamente di conto corrente e libretti di risparmio,non fa menzione di conto deposito……

  16.  se sono due posizioni distinte, con IBAN differenti, temo di sì.

  17. sì, anche io avevo il tuo stesso dubbio, ma mi riservo di chiedere conferma all’AdE in proposito via PEC appena mi danno feedback sulla franchigia dei 200 euro.

  18. silvestertree ha detto:

    Massimiliano, pensi che sia utile creare una sezione del Blog dedicata ad esempi pratici di compilazione dei Quadri RW e RM dell’Unico?

  19. WALLAS ha detto:

    Buongiorno.
    Avrei bisogno di una conferma. In caso di apertura conto in Svizzera effettuata a settembre 2011 l’importo della patrimoniale Monti da versare non sarà lo 0,1 % sui saldi al 31/12/2011, ma i 4/12 su tale importo, giusto ?
    Ad esempio su 50.000 di saldi calcolerò lo 0,1% (50 euro) e verserò solo 50/12×4=16,66 euro.
    Grazie della cortese risposta.
    Buona giornata

  20.  sarebbe ottimo direi. bisogna pensare al contenitore migliore da dargli però..

  21. Nelle istruzioni si legge:

    Entrambe le imposte sono dovute proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno di possesso.

    quindi penso che il tuo ragionamento sia corretto. Resta in attesa di sapere se però c’è una franchigia di 200 euro, nel qual caso non dovrai versare neanche i suddetti 16,66 euro.

  22. silvestertree ha detto:

    Pensi che questo Blog non sia adatto tecnicamente? Gli utenti potrebbero proporre degli esempi di compilazione (testuali – perchè mi sa che, purtroppo, non si possono caricare immagini) e condividere le loro opinioni. Una volta che l’esempio risulta abbastanza completo si potrebbe inserirlo nella parte descrittiva della Sezione del Blog. Cosa pensi?

  23. steve ha detto:

    Per Massimiliano:
    quindi, se ho capito bene, un conto in Svizzera, a differenza di un paese appartenente alla See, non paga i 34,20 euro dell’imposta di bollo, ma solo l’1 per mille e la ritenuta d’acconto ? 

  24. non volevo demonizzare il mio blog, per quanto è chiaro che le informazioni emergono dal confronto e dalla condivisione fra tutti.

    mi riferivo solo alla questione per così dire logistica: attraverso la pagina dei contatti, con un ticket già aperto, è possibile inviare allegati, quindi si possono inviare pagine o documenti compilati come suggerivi; ma forse potrebbe essere più facile da usare un foglio di calcolo online (google docs ad esempio), dove replicare le colonne di interesse e predisporre le casistiche (ho fatto qualcosa del genere sulla stima dei costi dei diamanti finanziari, vedi qui https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkbxE670lk4LdHJpOG9wMmRTWlc2cWtqTzd2U3JxSnc&authkey=CJCep88D&hl=en&authkey=CJCep88D#gid=0 ).

    io in realtà avrei un progetto più ambizioso, che potrebbe anche partire da un’iniziativa come questa ed è quello di realizzare delle piccole guide (nome non casuale) dedicate alle offerte recensite.

    se ti piace l’idea di google docs, magari possiamo iniziare a preparare le sezioni di interesse insieme (a meno che non ci sia online qualcosa di già pronto da utilizzare..).

  25. silvestertree ha detto:

    Interessante il foglio che hai preparato in Google Docs. Effettivamente potrebbe essere il mezzo con cui pubblicare gli esempi di compilazione proposti una volta completati. Si potrebbero inserire dei link, all’interno della Sezione del Blog, che riportano a Google Docs. Nei prossimi giorni mi do un’ochiata.

  26. Dademi1 ha detto:

    grazie massimiliano

  27. Simone Al ha detto:

    Ma come e quando si paga questo 1 per mille? Unico, f24?

  28.  oltre alla tassazione alla fonte, esattamente.

  29. esatto: chi presenta Unico non ha problemi, gli altri F24 (probabilmente cod. 1242) o Unico integrativo.

  30. esattamente: un foglio a esempio, modificabile da più utenti.
    poi quando si congela si può realizzare una scheda su fac-simile di Unico.

  31. ClaudioC ha detto:

     Scusa Massimiliano, non ho capito una cosa :

    – Se presento Unico PF, dichiaro eventuali conti esteri, interessi, patrimoniale, ecc.
    – Per pagare imposta sugli interessi (quadro RM) e mini-patrimoniale (quadro RW), devo usare l’F24 ?

  32. come ho scritto sopra, se presenti Unico non hai problemi: fai tutto lì.

  33. ClaudioC ha detto:

    Nnon ho fornito alcune informazioni.
    Unico PF lo presento solo per dichiarare un conto estero nei quadri RM e RW (assieme al frontespizio).
    Ho solo reddito da lavoro dipendente, con Datore che effettua ritenute d’acconto (prima di avere il conto estero non presentavo dichiarazione dei redditi).
    In questo caso pensavo di usare F24 per imposte sugli interessi del conto estero e mini-patrimoniale.
    E’ corretto ?
    Grazie

  34. per la patrimoniale fai tutto nel modulo RM ai quadri RM33 a RM34, quindi non penso proprio che occorre F24.

  35. Righi72 ha detto:

    Scusa Massimiliano, ma nei quadri RM33 e RM34 si dichiara, con l’F24 si paga. Come si fa a pagare semplicemente dichiarando nei quadri RM? Grazie

  36.  svarione mio.. hai ragione tu.

  37. silvestertree ha detto:

     Potresti scrivermi una mail? Volevo chiederti alcune cose. Grazie

  38. Simone Al ha detto:

     Grazie per le risposte, quindi se io nel 2011 ho mivimentato meno di 10000 euro ed ho un saldo inferiose sempre ai 10000, possa pagare con F24 o devo comunque compilare l’unico quadro RW?

  39. purtroppo non compare l’esenzione sui 10mila euro per la Sezione II del Modulo RW, per cui temo vada comunque presentato.

    forse ti conviene chiedere conferma all’AdE.

  40. Simone Al ha detto:

     Ok, pensi che applicheranno una franchigia? io al momento dovrei pagate meno di un euro!!

  41. in merito alla franchigia, come ho già scritto, ho chiesto via PEC all’AdE, ma non ho ancora feedback. comunque penso siano diversi quelli nella stessa condizione (pochi euro o centesimi di imposta da pagare).

  42. ClaudioC ha detto:

     ok, adesso mi quadra tutto…..non ci stavo capendo più nulla 🙂

  43. ClaudioC ha detto:

    a pag 7 delle istruzioni UnicoPF fascicolo 1 , c’è scritto che per imposte che non superano CIASCUNA i 12€, non vanno effettuati i versamenti

  44. Mauro Corradi ha detto:

    per precisione quella che tu chiami minipatrimoniale è sempre contenuta nel quadro RM, non nel RW che è un quadro di solo monitoraggio. E’ ovvio che per pagare le imposte, sugli interessi come di qualsiasi altra natura, dovrai usare l’F24 con gli appositi codici tributo.

  45. Mauro Corradi ha detto:

    Massimiliano non dimenticare mai che i quadri di Unico fungono da calcolatori dell’imposta, ma quest’ultima va poi pagata in banca tramite il modulo F24

  46. grazie per la segnalazione!
    io punto anche all’esenzione della tassa fissa da 34,20€

  47. arturo ha detto:

    Massimiliano, mi sento più confuso che persuaso!
    Con due conti correnti a Malta per comprlessivi 5.000 euro, che mi hanno fruttato 8 euro di interessi dovrei, quindi, compilare:

    – quadro RW, sezione II, in quanto NON vale più il limite di 10.000 euro (che resta invece valido per la sezione III che non va compilata per movimenti di importo inferiore)

    – quadro RM, sezione V, rigo RM12 (indicando gli 8 euro di interessi)

    – quadro RM, sezione XVI, rigo 33, colonna 5, indicando 34,20×2=68,40 euro

    – ??? quadro RM, sezione XVI, rigo 33, colonna 7 ??? …
    … a pagina 21 delle istruzioni viene riconosciuta la franchigia di 200 euro, quindi … indicare ZERO???

    – NON devo compilare RW, sezione III, in quanto ho movimentato meno di 10.000 euro

    E’ corretta la mia interpretazione?

    Perdona le mie domande, ma davvero è un cas…
    Ciao e grazie

  48. Lellina1971 ha detto:

    SEZIONE III – Trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero
    ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2011
    Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro
    o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato
    investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che le Sezioni II e III sono strettamente
    collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il
    caso del disinvestimento. In quest’ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo
    d’imposta non si detiene più l’investimento o l’attività estera in quanto ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.
    PER LE ULTIME 3 RIGHE SONO CONVINTA CHE SE SI HA MENO DI 10000 EURO NON SI DEBBA COMPILARE LA SEZIONE 2 DEL MODULO RW ( ANCHE SE ESPLICITAMENTE NON COMPARE PIU’ IL LIMITE DEI 10000) E QUINDI SE SI HA MOVIMENTATO MENO DI 10000 EURO NELL’ANNO NEMMENO IL MODULO RW IN TOTO CHE NE PENSATE SIGNOR BRASILE E CORRADI?
    SALUTI
    LELLA

Grazie.