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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. Samarkanda ha detto:

    Chiedo scusa se la domanda è banale: i guadagni (o le perdite) conseguenti alle variazioni di cambio su un conto in CHF, USD o NOK possono superare ampiamente l’ammontare degli interessi percepiti. Come vengono trattati dal punto di vista fiscale? 

  2. gianni ha detto:

    Salve, complimentio per il sito.
    Sono italiano e mia moglie è inglese.Viviamo sposati in Italia da 4 anni, ma mia moglie ha sempre avuto anche un conto nel suo Paese d’origine, dove peraltro risulta iscritta con indirizzo e tutto quanto. Praticamente risulta residente sia qui in Italia (l’appartamento in affitto è a nome suo) che in Inghilterra (dove ha una macchina intestata). Vi espongo i miei 2 quesiti.
     
    Domanda 1: Per il momento, mai nessuno dall’Italia le ha chiesto qualcosa come tasse sul suo conto (e conto deposito) all’estero. Potrebbero farlo ora con questy nuova cosa sui conti esteri, dato che risulta residente anche qui?
    Domanda 2: Avevamo intenzione di mettere qualcosa anche sui conti deposito italiani dati i tassi, bonificando quindi una cifra dal suo cc inglese al mio italiano (io risulto residente solo in Italia). Ma un mio amico me l’ha sconsigliato, dicendo che movimentando dei soldi dal conto inglese di mia moglie al mio attirerei l’attenzione del “can che dorme”. Rischierei cioè che lo Stato buttasse l’occhio dove non l’jha mai buttato, pretendendo qualche cosa dal suo conto. Sarà davvero così? E’ meglio che lasci perdere?

  3. spezzando una lancia a favore di chi lavora quotidianamente per il rispetto delle regole, non mi sentirei dire che il cane dorme: tra spesometro, redditometro, informatizzazione e scambio automatico dei dati delle diverse PA giunta a buon punto, con una semplice interrogazione basata su C.F. è possibile vedere lo stato fiscale di un cittadino.

    premesso questo, è chiaro che se tua moglie è residente fiscale in Italia (ossia soggiorna qui 6 mesi + 1 giorno l’anno) deve far riferimento alla tassazione italiana.
    e dato che siete sposati, un bonifico UK > IT verso un vs. conto cointestato sarebbe la cosa più normale del mondo.

    se ha la residenza fiscale in Italia, indubbiamente la minipatrimoniale si applica sia alle posizioni che tua moglie ha in UK sia a eventuali altre posizioni in altri stati.

    penso invece che potrebbe ottenere sgravi fiscali in UK, in base agli accordi bilaterali con l’Italia per evitare le doppie imposizioni.

    chiedi il parere a un commercialista nel dubbio.

  4. gianni ha detto:

     Grazie per le info.
    Ultima cosa: la minipatrimonmiale è relativa ai conti esteri solamente, o anche ai conti deposito (già tassati al 20%)?

  5. Arrivata conferma ufficiale dall’AdE: la franchigia di 200 euro è relativa ai soli immobili; per le attività finanziarie non si applica.

  6. come indicato nell’articolo, è relativa a entrambi.
    per scrupolo chiedo comunque conferma in merito alla denominazione “libretti di deposito”.

  7. Inviata nuova PEC.

    Stavolta ho chiesto conferma che i conti di deposito e i libretti di risparmio siano la stessa cosa; in caso affermativo ho chiesto conferma che si debba pagare l’imposta di 34,20 euro anche se infruttiferi o a saldo nullo e se il pagamento va fatto con F24 e cod. tributo 1242.

  8. silvestertree ha detto:

    Dovrebbero correggere le istruzioni di compilazione del PF2 2012 relative al quadro RM Sez. XVI a pag. 21. Per la colonna 7 dice: “l’imposta da versare pari alla differenza tra colonna 5 e colonna 6. Si precisa che il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro (tale limite non vale per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano);”

  9. silvestertree ha detto:

     E se si hanno più conti con lo stesso Intermediario Finanziario (Banca) cosa succede 34,20*n conti ?

  10. iniziamo a fare una lista delle domande rimaste appese. inizio con quelle che recupero:

    – conto paypal, equiparato a attività finanziaria?
    – conto betclick/scommesse online, equiparato a attività finanziaria?
    – se si hanno c/c e N conti di deposito presso stesso intermediario, si paga 34,20 x(N+1) o x1?
    – l’esenzione di 10mila euro Modulo RW, vale anche per la Sezione II anche se non esplicitato nelle istruzioni (13 aprile 2012)?
    – un c/c svizzero aperto il 20/12/2011 che imposta paga (1×1000 su un mese o su 11gg?)
    – un c/c svizzero a saldo 10 euro tutto l’anno, sul quale è transitata una cifra superiore a 10mila euro per 3gg calendariali consecutivi, che imposta paga?
    – su un c/c svizzero è possibile detrarre dall’aliquota 1×1000 l’imposta cantonale?

  11. silvestertree ha detto:

     Perfetto!

  12. DeeJay ha detto:

    Grande Max.
    Aggiungerei anche: un conto UE/SSE aperto e chiuso nell’anno paga i 34 euro o no?

  13. per questo penso di poterti rispondere di sì: l’imposta va pagata in proporzione ai mesi di possesso.

  14. DeeJay ha detto:

    Hai avuto una risposta specifica dalla AE? perchè non è chiaro. Pag 21 “per i conti correnti .. paesi UE o SEE … l’imposta è stabilita in misura  FISSA … 34,20”. come poteva sembrare dalla lettura che ci fosse la franchigia dei 200 euro (sbagliato) cosi puo essere per questo. anzi se dovessi scommettere direi che l’imposta è 34,2 indipendentemente da apertura o chiusura. MAH!!!

  15. DeeJay ha detto:

    Max ma tu invii da casella normale a PEC o da PEC a PEC ?

  16. in testa al primo paragrafo della SEZIONE XVI si legge:

    [..] Entrambe le imposte sono dovute proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno di possesso. [..]

  17. PEC PEC, in questo modo entrambi abbiamo certezza di ricezione e validità.

  18. DeeJay ha detto:

    Certamente ma c’e’ anche scritto che c’e’ una franchigia di 200 euro… ehm…

  19. DeeJay ha detto:

    A che indirizzo scrivi? perchè sembra che ci sia qualcuno che risponde… il che per  l’AdE è già molto

  20. DeeJay ha detto:

    direzione centrale servizi ai contribuenti , I suppose

  21. sì, ho scelto quella anche se mi sono accorto solo ora che chiedono di inserire nel campo Oggetto a quale Direzione Centrale dirigere il messaggio… io ingenuamente ho sempre usato quel campo per dire di cosa parlo nella mail… sarò strano io?

  22. DeeJay ha detto:

    Noi siamo tutti strani: siamo italiani e vogliamo dichiarare… piu che strani direi fuori di testa 😀

  23. dopo aver referenziato i 200 euro solo per gli immobili, hanno dettagliato le poche frasi sulle quali ci stiamo crucciando noi; ti cito la parte interessante della loro risposta:

    [..] il comma 18 del citato articolo 19 D.L. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato senza prevedere alcuna franchigia per la tassazione di tali beni.

    Il comma 20 dello stesso articolo prevede che “l’imposta … è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. [..]

    Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari aquella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”. La suddetta misura fissa è pari ad euro 34,20.
    [..]

  24. Dademi1 ha detto:

    x quanto riguarda i conti svizzeri chiediamo anche se è possibile detrarre bollo cantonale dall’imposta 1×1000,grazie

  25. silvestertree ha detto:

    Per coloro che sono interessati: è stato aggiornato l’Unico Pf Fascicolo 3 al 27/04/2012.
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/modello+unico+pf_2012

  26. segnalo da http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/cover-patrimoniali/

    Il fisco punta su case, capitali e conti all’estero

    Lunedì 30 aprile in regalo con il Sole 24 Ore la Guida pratica “Le imposte straordinarie”, un inserto speciale che fa il punto sulle patrimoniali modificate dal Parlamento nell’iter di conversione del decreto fiscale: dagli immobili all’estero di proprietà dei residenti in Italia fino al prelievo sui conti correnti – compresi quelli italiani – fino all’imposta sulle attività finanziarie che negli anni scorsi hanno beneficiato
    dello scudo fiscale. La Guida pratica contiene anche le indicazioni operative per calcolare e pagare i tributi, dall’Ivie al bollo sui capitali e sui conti correnti, che trovano spazio nel quadro RW di Unico 2012.

  27. Moriseffe ha detto:

    Buon giorno. E’ la prima volta che vi scrivo…perchè è la prima volta che mi trovo ad affrontare tale problema. Mi spiego, scusandomi se non riuscirò ad essere conciso: abito a Como, e sono un lavoratore dipendente (in Italia). Ho solo reddito da tale lavoro, perciò non sarei quindi tenuto a compilare nessuna denuncia all’ Agenzia Entrate. Però, avendo sempre spese mediche e assicurazioni da detrarre compilo sempre il 730. Il novembre scorso, ho aperto un piccolo conto in euro presso la posta svizzera su cui un mese dopo, a fine dicembre 2011 avevo un capitale di 3000 € con un interesse di “ben” 2,50 €. Ora, io so per sicure (o quasi…qui le leggi cambiano a velocità supersonica) due cose:
    1°: che sono ben sotto i 10000€, e lo sarò molto verosimilmente anche per il 2011, e quindi per quanto ne so, ora non devo dichiarare nulla alle dogane
    2°.: che i miei interessi sono molto lontani dai 200 CHF, circa 165 €, soglia a cui scatta il prelievo svizzero del 25% (mi pare questa la aliquota), e che quindi per loro sono netti.

    Da quanto ho letto nelle Vs. discussioni mi pare di capire che la soglia 10000 € vale anche per la dichiarazione dei redditi, con 3000 non sarei tenuto, giusto? Però mi pare anche di capire
    che dovrei invece dichiarare gli interessi, se pur minimi…e pagare l’ 1% di 2,50 €, è così? Oppure l’ 1% si riferisce al capitale, cioè nel mio caso 30 su 3000 €? Mentre il fisso di 34,2 € si riferisce solo a paesi UE, quindi Svizzera esclusa?
    Vabbè, pazienza sul fatto che nel secondo caso  tale tassa mi abbatterebbe molto la convenienza economica di tale conto, ma sopratutto  questo significa che non posso fare il modello 730 ma devo andare sul  più complesso Unico?

    Ringrazio molto potrò ricevere qualche delucidazione in merito! Mi scuso se magari anzichè in questa sezione, i quesiti andavano postati in un altra. Grazie per la pazienza, Maurizio 

  28. dici bene, le cose cambiano rapidamente da noi e non è ancora ben chiaro tutto l’iter. la guida che ho segnalato sotto esce domani e forse può offrire un valido aiuto.

    tuttavia alcune precisazioni:
    – l’aliquota svizzera è del 35% da luglio 2011 ( vedi anche la guida https://piccolorisparmio.eu/index.php/investimenti-allestero-mini-guida.html )
    – la minipatrimoniale è dell’1xmille, non dell’1xcento
    – la minipatrimoniale inoltre è calcolata sul saldo del conto al 31/12/2011, non sugli interessi, quindi nel tuo caso per 3000 euro abbiamo 3 euro di imposta

    dato che 3 euro è un’imposta inferiore ai 12 euro di imposta minima per i pagamenti, non si applica nel tuo caso la minipatrimoniale (è indicato nelle istruzioni del fascicolo 2 di Unico PF 2012).

    dovresti in realtà farti tassare gli interessi maturati con l’imposta sostitutiva del 20% qui in Italia: su 165 euro parliamo di 33 euro che in questo caso vanno corrisposti. vedi anche questo articolo https://piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html

    quindi alla fine della fiera dovrai presentare secondo me solo il 730 corredato di quadro RM e su esso andrai ad applicare i calcoli suddetti. tramite F24 puoi poi corrispondere i 33 euro.

  29. silvestertree ha detto:

    Lo speciale pubblicato sul Sole 24 Ore “Le patrimoniali su conti e immobile all’estero” sembra confermare le ipotesi esposte sul Blog in questi giorni.
    Ho qualche dubbio solo per il glossario pubblicato dove, fra i Paesi SEE, mi pare inserisca la Confederazione Elvetica. Il documento pubblicato dall’ADE a questo link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/White+list+e+Autocertificazione/Elenco
    elenca chiaramente i Paesi appartenenti alla cosiddetta “White List” (fra cui non vi è la Svizzera).
    Un dubbio: L’imposta applicata agli interessi maturati sui c/c, su cui deve essere applicata una imposta sostitutiva del 20%, se sono inferiori ai 12 Euro deve essere pagata?
     

  30. grazie per il feedback sulla guida! non ho avuto ancora il tempo di leggerla e mi fa piacere che non siamo andati lontani come interpretazioni.

    riguardo la SEE, la Svizzera non ne fa parte ( vedi link ufficiale http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_3_2_it.htm ) e si cita esplicitamente:

    L’accordo AELS è stato firmato nel maggio 1992 tra i 12 Stati membri
    della Comunità europea e gli allora 6 Stati membri dell’AELS: Austria,
    Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Svezia. A seguito dell’esito
    negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, tuttavia, la
    Svizzera non ha ratificato l’accordo. Quest’ultimo entrava pertanto in
    vigore all’inizio del 1994, in 17 paesi.

    Da allora, tre membri originari dell’AELS
    (Austria, Finlandia e Svezia) sono divenuti Stati membri dell’Unione
    europea; nel maggio 1995 il Liechtenstein entrava a far parte del SEE.
    L’accordo è quindi ora applicabile ai 15 Stati membri dell’UE e a tre
    Stati AELS, ma non alla Svizzera, che continua tuttavia a far parte
    dell’AELS.

    e anche se non fa parte della white-list dell’AdE, fa parte della white-list dell’OCSE al pari dell’Italia ( vedi  http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf ).

    per l’imposta, propenderei per un’esenzione secca se ricadi sotto i 12 euro dato che non si fa menzione esplicite mi pare al cumulo di diverse imposte. anzi, mi sembra che c’era un esempio nell’ultima revisione (13-apr). tu hai qualche dubbio?

  31. silvestertree ha detto:

     Per l’esenzione, appena mi è possibile, mi rileggo l’esempio per chiarirmi meglio le idee. Per quello che riguarda i Paesi che fanno parte del SEE, dici che la Svizzera rientra? E quindi si pagano i 34,20 (a conto) e non l’1 per mille?

  32. silvestertree ha detto:

    Oggi alle 12,15 su Radio24 vi è uno filo diretto su “Le imposte straordinarie” con Salvadanaio. (anche podcast)

  33. grazie della segnalazione! sicuramente aggiungo il link al podcast appena è disponibile ( link provvisorio http://www.radio24.ilsole24ore.com/listaprog.php?podcast=1 ).

  34. silvestertree ha detto:

     Per quello che riguarda i versamenti le istruzioni del PF1 unico siegano:
    “Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:”
    …
    “l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun
    versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le
    somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA”

    1) Per cui interpreto che:
    se, nella Sez. V RM12, l’imposta sostitutiva è <= 12 euro: nulla devo
    e se (o/anche), nella Sez. XVI RM33, l'imposta da versare è <= 12 euro: nulla devo.

    2) Non appartenendo la Svizzera allo Spazio Economico Europeo pagherò l'1 per mille sul valore totale delle attività finanziarie detenute e NO i 34,20 euro per conto.

    Cosa pensi, convieni con il ragionamento?

  35. in linea di massima sì: entrambi i punti si applicano a una posizione in Svizzera, ma detto tra noi anche a una multiposizione (tipo c/c + eDeposito). dal punto di vista della minipatrimoniale si parla di saldo sul totale, quindi in pratica si semplifica il discorso non dovendo distinguere tra diversi conti.

    da quanto riporti mi sembra di capire però che bisogna comunque compilare il Modulo RW per dimostrare, dichiarazione alla mano, che non si deve pagare imposta. e questo mi sembra violi il principio per il quale se si ha una consistenza inferiore a 10k si sia esentati dalla presentazione stessa.

    di fatto l’esenzione è solo per il pagamento, ma i quadri RM vanno presentati comunque. sbaglio?

  36. la Svizzera NON fa parte del SEE, come scrivevo nell’articolo, quindi si applica l’1×1000.

  37. silvestertree ha detto:

     Convengo! La compilazione del quadro RW è “praticamente” obbligatoria anche con importi inferiori a 10.000 euro.

  38. BAX ha detto:

    Mi sembra di capire che in ogni caso che i 34,20 euro siano dovuti proporzionalmente ai mesi dell’anno di possesso.
     Così se, come nel mio caso, ho aperto un conto in Francia a Novembre dovrò pagare il bollo solo per due mesi, ovvero 34,2 diviso sei cioè 5,7 euro.
    Spero di non sbagliare.

  39. Max B. ha detto:

    Per i conti di deposito esteri in metalli preziosi (oro, argento, ecc., tipo Gold Money per intenderci) come bisogna comportsi fiscalmente? Vanno dichiarati sul quadro RW del modello Unico? E come, in quantità posseduta (peso) al 31/12/2011 o nel controvalore in euro con la quotazione del metallo sempre al 31/12/2011?
    Ringrazio chi vorrà chiarirmi queste cose.
    Max B.

  40. Righi72 ha detto:

    Buon giorno,
    il 16 maggio presenterò il 730 tramite CAF. II frontespizio di Unico + modulo RW e RM li dovrò presentare obbligatoriamente in quell’occasione o lo potrò fare autonomamente in un secondo momento (in via telematica o cartacea). Le istruzioni al riguardo non sono affatto chiare…grazie.

  41. penso che sia esattamente così.

  42. dovrebbe essere controvalore in euro con quotazione al 31/12, ma non ho i riferimenti in questo momento.

  43. penso che sia possibile procedere in entrambi i modi anche perché il CAF non è detto che sia in grado di accettarli (per mancanza di esperienza a riguardo ad esempio).

  44. Moriseffe ha detto:

    Grazie per la risposta e per le precisazioni:
    In effetti mi era sfuggito il fatto che la minipatrimoniale fosse in per mille anzichè per cento; che la tassa svizzera fosse 35% anzichè 25%, mi è venuto in mente dopo avere postato, ma in questo caso non era tanto importante…
    La cosa significativa per me, a quanto ho capito, è che avendo nel 2011 un capitale basso, l’ aliquota dell’ 1 per mille portava ad una imposta ben sotto  i 12 € e quindi non pagabile. Questo non lo sapevo, grazie per avermelo detto, almeno per quest’ anno sono tranquillo. Però non ho capito bene il calcolo per  l’ interesse, dovrò pagare il 20% di 165€, cioè i 33€ indicati, quando avrò maturato tale cifra, cioè, con il tasso che danno loro dell’ 1% (era 1,25% fino al mese di marzo scorso…), con un capitale di 16500 per un anno intero. E non può essere il mio caso per il 2011 (solo 3000€ a dicembre), ma verosimilmente  neppure per tutto il 2012. Ma, estrapolando il dicorso e, facendo il conto corretto, allora quest’ anno dovrei pagare al fisco italiano, il 20% degli interessi del 2011, cioè 20% di 2,50 = 0,50 €! Devo veramente compilare il foglio del modello Unico per mezzo euro, siamo a questo punto? Grazie ancora per la cortesia.

  45. di fatto, dato che la minipatrimoniale non prevede una franchigia minima, per essere tranquilli conviene presentare comunque il Modulo RW (o il frontespizio, RW e quadri RM allegati al 730) in modo da tutelarsi per eventuali contestazioni.

    ovviamente non ricorrendo poi gli estremi di pagamento non andrà versato nulla via F24 (spero vivamente non vada comunque presentato un F24 con cod. tributo e importo da pagare zero…).

  46. WALLAS ha detto:

    Buongiorno, avrei un dubbio sulla compilazione del modulo RW sez.III trasferimenti.
    Nel caso di trasferimenti da Italia a estero o viceversa nella colonna 4 vanno indicati ABI/CAB banca italiana. Nelle colonne 5 e 6 devono essere sempre messi i dati della banca italiana o quelli della banca estera ?
    E in caso di conto multicurrency bisogna anche indicare le variazione da una valuta all’altra ?
    Grazie e buona giornata.

  47. Dademi1 ha detto:

    NON TI HANNO ANCORA RISPOSTO PER QUANTO RIGUARDA IL BOLLO DA PAGARE PER UN C/C CON ABBINATO C/DEPOSITO??GRAZIE

Grazie.