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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. la prudenza non è mai troppa! purtroppo oltre alle nostre speculazioni e ai documenti a volte sibillini dell’AdE non abbiamo punti di riferimento per la nostra materia fiscale applicata a conti esteri 🙂

    quindi grazie anche al tuo contributo!

  2. Vortigern ha detto:

    Non ricordo se la cosa sia stata già affrontata: avete idea se per l’AdE
    ci sia differenza tra conto corrente e conto con un broker (che non ti
    assegna IBAN, non dà interessi ecc.)? Lo dico ai fini della colonna 8 e
    dell’eventuale imposta di 34,20 euro in zona EU.

  3. se ti riferisci al cumulo nelle righe RM, nel caso superi 12 euro va pagato via F24 (vedi chiarimenti rilasciati il 3 luglio).

  4. dato che non ha IBAN è una bella domanda… immagino si tratta di un intermediario non residente e che per alimentarlo ti appoggi a un c/c sempre da lui gestito.

    in tal caso penso che si possa considerare il c/c e il conto broker come un’unica posizione, sia ai fini del monitoraggio (RW) che patrimoniale (RM).

  5. Vortigern ha detto:

    Se ho ben capito, quindi, secondo te il conto broker equivale a un conto corrente.

  6. penso che sicuramente si tratta di un’attività finanziaria detenuta all’estero. vedi nei chiarimenti di giugno:

    [..] la tassazione riguarda [..] diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;

    il c/c l’ho citato solo perché suppongo sia necessario per alimentare il conto broker. non è così?

  7. Vortigern ha detto:

    Assolutamente sì, e ovviamente si tratta di attività finanziaria estera, questo era chiaro. Volevo solo sapere se seconto te/voi è un “conto corrente”, visto che l’obbligo di considerare la tassazione fissa a 34 euro grava solo su “conti correnti e libretti”, da quel che leggiamo nelle istruzioni.

  8. penso sia assimilabile a un conto di deposito (o libretto) infruttifero, perché lo alimenti solo tramite un c/c predefinito ed è detenuto in UE.

    secondo me, in quest’ottica, se ha un saldo superiore a 5000 euro paga l’imposta fissa.

  9. Ettore1969 ha detto:

    Buongiorno a tutti,

    Se ho effettuato un ordine di bonifico di 30.000 EUR su un conto PF, trovandomi sull’estratto conto PF 36.429 CHF, al rigo RW11, nella colonna 8 cosa devo indicare ?

    1) l’importo del versamento effettuato in EUR e cioè 30.000

    2) oppure devo indicare il valore presente sull’estratto conto PF e cioè 36.429 CHF che poi dovrò convertire al tasso di cambio indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate (pari a 1,23261) ottenendo il valore di 29.554,36 €

    Grazie per l’attenzione.

  10. credo proprio la seconda.

  11. Ettore1969 ha detto:

    quindi anche se il cambio CHF/EUR presente al momento dei vari bonifici era diverso (come indicato sull’estratto conto di PF per ogni bonifico), io considero sempre la quantità di CHF presenti sul conto PF ad ogni bonifico e la moltiplico per il tasso di cambio medio pari a 1,23261 indicato dalla AdE e questo sarà il valore da indicare alla colonna 8 del rigo RW11 e successivi.
    E’ corretto il mio ragionamento ?

  12. magari Silvestertree può dettagliarti meglio, visto che ha affrontato la questione, però è così: nelle istruzioni viene indicato che va applicato il cambio enunciato nel provvedimento dell’AdE.

  13. Odixeus ha detto:

    salve a tutti, qual’è il termine ultimo per presentare il modulo RM e RW? sanzioni?

  14. herman ha detto:

    Il termine di presentazione dell Modello Unico per via telematica (Unico web) è il 30/09. Il pagamento è però fissato al 09/07.

  15. Odixeus ha detto:

    grazie herman, provo a riepilogare: dopo il 9/7 il 20 agosto è il termine per pagare con la maggiorazione dello 0.4%, dopo questa data ed entro 3 mesi dalla scadenza del 9/7 (quindi entro il 9/10) posso ancora pagare con una sanzione di 25 euro in misura ridotta, dopo il 9/10 sono cavoli amari… giusto?

  16. Ettore1969 ha detto:

    Tieni presente che il pagamento è dovuto solo nel caso la somma da pagare per la patrimoniale dell’ 1×1000 (calcolata in base ai giorni di possesso e alla percentuale posseduta in caso il conto sia cointestato) e degli interessi sia maggiore di 12 €, altrimenti il modello F24 per il pagamento non viene neanche compilato.

    Per fare tutte le prove ti consiglio di compilare il modello Unico Online, che troverai qui:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione

    In questo modo il software farà i calcoli ed i controlli necessari e tu sarai più sicuro.

  17. freekess ha detto:

    La circolare 28/E del 2 luglio in riferimento ai conti UE esplica che nel caso il saldo medio < 5.000 euro, ottenuto mediante somma di tutti i conti ed i libretti detenuti presso il medesimo intermediario, oltre a non essere dovuta alcuna imposta non è necessario indicare detti conti e libretti in dichiarazione dei redditi salvo gli eventuali obblighi di compilazione del quadro RW.
    Quindi prendendo ad esempio Boursorama si sommano insieme i saldi di conto Essentiel e dei livret in quanto unico intermediario e se il saldo medio è < 5000 nulla è dovuto e, se capisco bene, non va neppure compilato il rigo RM33.
    Siete d'accordo?

  18. freekess ha detto:

    Già tutti in spiaggia?

  19. magari 😀

    ti dico come la interpreto:
    – per il calcolo ok, se <5000 nulla è dovuto come patrimoniale
    – resta la tassazione sugli interessi
    – per la dichiarazione riguardo le posizioni UE/SEE <5000 sei esentato, per quelle extra-UE <5000 sembrerebbe di no (niente franchigia e dichiarazione obbligatoria).

  20. Andy ha detto:

    Salve a tutti,

    Ho fatto fare il 730 al caf, avevo da recuperare delle spese mediche, e sto preparando Unico per integrare la dichiarazione, è la prima volta (prima sul software scaricato dal sito dell’ agenzia, poi lo faro’ online). Ho un conto Postfinance. Mi date un’occhiata se ho capito bene? Mi sono letto quasi tutto il thread ma ad un certo punto mi sono venuti dei dubbi…

    – Quadro RM12, tipo G, 071 x la Svizzera, ammontare reddito ipotizziamo 200 euro (devo indicare gli interessi lordi?), aliquota 27%

    – Quadro RM33/34, valore attivita finanziaria xxxx euro, quota possesso 100 (unico intestatario), periodo xx giorni. E viene fuori correttamente la partimoniale.Cosa succede se uno ha piu’ trasferimenti dall’italia all’estero, deve compilare n/2 modelli Unici, dato che ci sono solo due righe??

    – Modulo RW4: codice stato estero 071 – codice operazione 1 – importo xxxx euro

    – RW10 cod 071 – tipo trasferimento 2 – codice operazione 1 – abi/cab del conto italiano dal quale ho trasferito i fondi, codice swift , numero conto, data, importo.
    Ma come mai non si usa l’IBAN in questo modulo?

    – come mai nel software mi compaiono anche i quadri RN e RX? DEvo mettere qualcosa anche li dentro?

    – Irpef? Addizionali regionali e comunali?

    Grazie in anticipo!

    Andy

  21. silvestertree ha detto:

    Leggo solo ora il tuo post. In generale, se sono stati effettuati trasferimenti in euro, nella Sez. III dovresti indicare gli importi in euro del bonifico. Solo i trasferimenti in valute diverse dall’euro dovrebbero avere necessità di conversione in euro utilizzando il Provvedimento del Direttore AdE.
    Per la Sez. II , quella delle consistenze, per conti non in euro, dovrai convertire gli importi in euro utilizzando nuovamente i cambi riportati sul Provvedimento del Direttore AdE.
    Ciao

  22. Freekess ha detto:

    Esatto proprio come la pensavo anche se non costa nulla compilare RM33. Riguardo al quadro RW non ho ancora chiaro se indicare i soli trasferimenti Italia -) Francia verso Essentiel o anche i trasferimenti Essentiel -) Livret che sarebbero da indicare come Estero su Estero. Tuttavia il fatto che la circolare consideri le posizioni per singolo istituto mi porterebbe a dire che non e’ eccesso di zelo. Ma potrei sbagliarmi….

  23. 8efelante8 ha detto:

    Massimiliano dopo oltre 800 post e alcuni mesi mi pare che sia chiaro come si compilano RW e RM ottimo lavoro e molto importante con questa guida io per primo ho risparmiato un bel po di denaro che avrei dovuto dare a un commercialista.
    Ora secondo me sarebbe molto utile e abbiamo qualche mese di tempo preparare un analogo lavoro su come si calcola l’imposta dovuta sul rigo RM quali sono i titoli obbligazionari che pagano il 20% e quali godono della riduzione al 12,5% che poi mi pare passi attraverso una riduzione della base imponibile al 62,5% dellle cedole o capital gain accumulato o cedole, cosa si può compensare tra minus e plusvalenze perche mi risulta che fondi ETF ETC o azioni e obbligazioni non sono compensabili e hanno regole diverse, questa è una parte diffcile, io lo scorso anno ho solo trasferito ma in questo anno ho già fatto diverse operazioni e tra l’altro conoscere bene la fiscalità aiuta nella gestione del portafoglio che deve per forza tenerne conto

  24. alfio1 ha detto:

    IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI ESTERI (paesi UE/SEE) Se si ha più di un conto estero (in paesi UE/SEE) mi sembrava di aver capito, leggendo qua e là, che si dovesse pagare l’importo di euro 34,20 moltiplicato per il numero di posizioni/conti/depositi posseduti dal dichiarante. E il risultato di questa moltiplicazione è quanto sto pagando con il modello F24 (utilizzando il codice tributo nuovo predisposto per la IVAFE). Adesso però, accedendo al modello UNICO compilabile online sul sito dell’Agenzia delle entrate, vedo che -barrando la casella in colonna 8 del rigo RM 33 (o RM 34)- mi viene accettato soltanto un importo di euro 34,20 (e non di più). Chiedo agli altri utenti di questo sito se abbiano capito come si fa a dichiarare su UNICO online l’esistanza di PIU’ DI UNA POSIZIONE all’interno dell’Unione Europea/SEE ai fini appunto di questa imposta di bollo (penso che non siano pochi i lettori di questo sito che hanno, ad esempio, un deposito Advanzia più uno presso Keytrade o situazioni simili). Grazie

  25. silvestertree ha detto:

    Tramite UnicoOnline ho provato a compilare sia RM33 che RM34, immettendo delle attività finanziarie per 365 gg e spuntando la colonna 8. La procedura mi ha correttamente calcolato un totale imposta da versare di 68 euro. Per simulare un numero di posizioni maggiore di due (in paesi UE/SEE) ho aggiunto un secondo modulo RM e ho immesso altre attività finanziarie in maniera da ottenere una imposta da versare di 34 euro per rigo. Anche in questo caso la procedura si è comportata correttamente. Infine la procedura ha generato, tramite il wizard F24, l’F24 con il corretto importo totale da versare.
    Ciao

  26. anche questa era una verifica da fare!

  27. Freekess ha detto:

    Nessuno ha maturato qualche idea?

  28. herman ha detto:

    Rimane però un utimo problema….
    Supponiamo il caso keytrade con conto
    deposito > 5000 ma relativo conto corrente rimasto a saldo “zero” per
    tutto l’anno.

    La circolare 28/E recita: “L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di
    giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non
    superiore a euro 5.000. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o
    libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo
    intermediario …..”.

    Se ne deduce che vanno pagate 2 imposte di bollo (34*2) (una per riga
    come giustamente afferma Silvestertree): una relativa al c/deposito,
    l’altra relativa al c/c.

    All’atto pratico però UnicoWeb non accetta il valore “0” in RM33 e di
    fatto impedisce di pagare i 34 euro del c/c a zero (anche se esso è
    parte di due conti a saldo medio > 5000 detenute presso lo stesso
    intermediario).

    Come fare …???

  29. nel caso di Keytrade mi sembra che tu puoi accreditare su AZUR solo dal c/c, è corretto?

    in questo caso hai solo un IBAN e dal punto di vista del monitoraggio e della patrimoniale penso che puoi considerare c/c e c/deposito come un’unica posizione a saldo > 5000 euro, pagando quindi una sola volta i 34 euro.

  30. herman ha detto:

    Purtroppo il “Current Account” ed il “Saving Account” hanno numeri di conto diversi e pertanto diversi IBAN.
    Infatti, tu puoi bonificare direttamente sul conto Azur (Saving Account) senza passare dal c/c.
    Certo è che si potrebbe sostenere l’ipotesi dell’unica posizione argomentando che i soldi non possono uscire dal c/ Azur se non passando necessariamente dal c/c e stampando una cattura dell’errore generato da Unico Web immettendo un valore 0 in RM33.
    Inoltre anche ipotizzando di avere il c/c a saldo maggiore di 0 ma minore di di 5000, l’imposta fissa comunque non viene generata.
    Ho chiamato due volte il numero verde ricevendo due diverse e contrastanti risposte. In base al concetto “scripta manent” (vedi Circolare 28/E) la prudenza mi spingerebbe a predisporre un F24 manuale e pagare comunque €34×2.
    Che ne pensi?

  31. penso che se hanno due IBAN distinti vanno considerati come posizioni distinte presso lo stesso intermediario, soggette entrambi all’imposta fissa, ma con unica franchigia… anche se in effetti è opinabile che tu possa “disporre” delle cifre in AZUR se devi passare per il c/c.

    in soldoni, se hai più di 5mila euro sul c/deposito in effetti sembra che tu debba pagare 68 euro, ma non mi sembra corretto: la documentazione degli e/c dovrebbe permetterti di pagare 34 euro solo per il c/deposito.

  32. moriseffe ha detto:

    Buon giorno a tutti. Mi rifacccio vivo dopo qualche settimana dalle discussioni trattate prima della presentazione ad Ade del modello Unico, fatta nei tempi previsti inizialmente, e per questo – come spesso succede da noi – probabilmente ho fatto male.
    In seguito a problemi tecnici del mio pc, ho riscaricato il sw unico online, ed ovviamente questa è l’ ultima versione, quella con le modifiche, di inizio luglio. Ho provato a ributtare dentro tutti i miei dati, così come li avevo in forma cartacea, ma ho notato che nel modulo RM sez XVI rigo RM33, adesso il periodo di possesso è indicato in giorni e non in mesi; sono quasi sicuro che un mese fa accettava un numero massimo di 12, mentre adesso accetta 365 come limite. Sicuramente ne avrete già parlato qui, ma non trovo la discussione adesso. Volevo chiedervi, come la mettiamo che sul mio cartaceo adesso c’ è scritto 1 (si intendeva un mese, mentre col sistema di adesso farebbe intendere un giorno)? Dico subito che praticamente per me non cambia nulla, perchè avevo 3100 € in deposito, con l’ uno x 1000 sarebbero 3 all’ anno, quindi sia per un mese o per un giorno, sempre esce una tassa molto piccola e non pagabile. Però formalmente, l’ errore c’ è. Cosa dite, sarebbe meglio fare una integrazione / sostituzione, o lasciare le cose come stanno? E questa eventuale correzione la posso fare on line oppure occorre sempre passare dall’ Ufficio Entrate, dove ho fatto la originale? Grazie.

  33. se hai presentato il cartaceo, fa fede la data di presentazione con il modello in vigore in quel giorno nel quale non c’era alcun errore.

    trattandosi poi di un caso in cui vige l’esenzione, sia con le condizioni precedenti che con quelle nuove, non vedo motivo nel dover integrare.

  34. alfio1 ha detto:

    Quadro RW e interessi su Conti in Belgio.
    Molti di voi hanno conti in Belgio come Keytrade, Fortuneo, etc. e sicuramente sanno che molte banche di quel paese pagano gli interessi di un certo anno NON al 31.12 di quell’anno ma all’inizio di gennaio dell’anno solare successivo (a quello a cui gli interessi si riferiscono).
    Nel quadro RW sezione II (Unico/quadri), bisognerebbe barrare la casella in colonna 4 anche se i redditi da interessi vengano percepiti in un successivo periodo d’imposta.
    Io quest’anno (2012) ho versato il 27% di ritenuta sugli interessi, relativamente all’anno 2010 (perchè pagatimi all’inizio di gennaio 2011), ma pagherò nel 2013 la ritenuta del 2011, ovviamente, in base al ragionamento applicabile a questa casistica, dove c’è questo “spostamento” di un anno.
    Secondo voi (molti dovrebbero avere analoghi problemi perchè su questo sito si è molto parlato di Keytrade, Fortuneo o altre banche B), in queste casistiche la casella di colonna 4 VA BARRATA o no ?

  35. lella ha detto:

    CIAO A TUTTI AIUTO!!:oggi sto provando ad inviare la mia dichiarazione con unico on line,ultima versione,ma dopo aver inserito il pin a 10 cifre mi dice che :Il file: C:UnicoOnLinearcxxxxxxxxxxxxxxx_UNI12.upf non esiste! mentre invece esiste benissimo sul percorso delle directory e cartelle su indicato, l’unica spiegazione e’ che nel processo di invio quando mi chiede quali file inviare io spunto solo la dichiarazione in quanto ho gia provveduto il 9/7/12 a pagare l’F24 ,se spunto anche il file contenete l’F24 mi chiede anche le coordinate bancarie del conto da cui eseguire il pagamento ma come detto ho gia’ pagato,ma poi mi chiedo cosa fa il sistema se decido di inviare anche il file con l’F24 e le coordinate bancarie immette una procedura rid su tale conto????
    VI PREGO AIUTATEMI NON SO CHE FARE.
    Raffaella.

  36. LELLA ha detto:

    ciao sono sempre Raffaella del messaggio sotto provando anche da un altro pc con diverso sitema operativo nulla,io ho 2 conti correnti e 2 conti e-deposito a postfinance poiche 3 conti sono praticamente vuoti forse il problema nasce da questi che hanno valore attivita bassissimi e quindi imposta arrotondata all’unita di euro pari a 0 QUALCUNO HA GIA’ EFFETTUATO L’INVIO CON UNICONLINE ? AVETE PER CASO SPERIMENTATO IL MIO PROBLEMA ? NON SO PIU’ DOVE SBATTERE LA TESTA.

  37. Mauro Corradi ha scritto un articolo in proposito ( vedi https://piccolorisparmio.eu/index.php/depositi-esteri-gia-distribuiti-gli-interessi.html ). Mi pare di capire che cambia solamente il momento in cui li dichiari, non la metodologia (quindi colonna 4 barrata).

  38. come ti ho detto precedentemente, le posizioni a saldo zero secondo me non vanno dichiarate non rientrando nelle specifiche di inserimento di UnicoOnline che infatti dà errore.

  39. ma se anche barri l’F24, l’unico effetto che ottieni non è la generazione di un pdf che va poi sottoposto alla tua banca?
    se serve per farti caricare il file, prova così.
    altrimenti credo che tu possa sempre fare un’importazione e rivedere tutta la dichiarazione confermando semplicemente ogni sezione.

  40. lella ha detto:

    Salve signor Brasile sono Raffaella e sono abbastanza stufa di farmi prendere in giro da questi pescivendoli dell’agenzia delle entrate. come gia detto quando provo ad inviare il file della mia dichiarazione con uniconline2012 mi compare il seguente errore:
    LA PREPARAZIONE DEL FILE E’ STATA INTERROTTA. E’ STATO RILEVATO UN ERRORE DURANTE IL CALCOLO DEL CODICE DI RISCONTRO. ERRORE N. 2001 – CODICE DI RISCONTRO ASSENTE cosa che e’ accaduta anche l’hanno scorso (pensavo che unicoline fosse stato solo tirato fuori quest’anno) infatti in un altro forum in data 1 luglio 2011 un utente dice: sto cercando di inviare Unico per via telematica tramite UnicoOnLine. Opero in ambiente Mac. Ho installato FileInternet e da UnicoOnLine sto preparando il file criptato per la spedizione. Dopo aver inserito il Pin dell’Agenzia delle Entrate e proceduto, mi appare questo avviso:

    LA PREPARAZIONE DEL FILE E’ STATA INTERROTTA. E’ STATO RILEVATO UN ERRORE DURANTE IL CALCOLO DEL CODICE DI RISCONTRO. ERRORE N. 2001 – CODICE DI RISCONTRO ASSENTE

    Che succede? Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie infinite
    ed un altro risponde:
    Il software UnicOnLine non ha mai funzionato per la preparazione del file. L’ho provato sia in ambiente windows che mac, anche l’anno scorso dava strani errori.
    Se hai installato FileInternet puoi preparare il file con quello e poi fare l’upload dal sito dell’Agenzia.
    In ambiente Windows, FileInternet richiede la versione di java 1.5 che sembra sia l’unica con cui funziona, l’ho fatto questa mattina e la preparazione è andata a buon fine.

    allora mi sorge un dubbio serve anche un certo software detto fileinternet? ed infatti se uno va nelle istruzioni di uniconline 2012 sul pulsante aiuto nella barra superiore e clicca su istruzioni applicazione nella sezione 7. L’invio telematico della dichiarazione Unico PF 2012 e del mod. F24 puo leggere :Se possiedi il PIN code, puoi “preparare” i file per la trasmissione telematica direttamente da UnicOnLine. Al termine della compilazione
    del mod. F24 seguirà una sequenza di domande che ti aiuterà nella predisposizione dei file cifrato per la trasmissione. Per effettuare questa
    operazione è necessaria l’installazione del prodotto FileInternet. Se il prodotto non risulta installato l’applicazione mostrerà il link dal quale
    scaricare il software.
    MI SCUSI A QUESTO PUNTO CHIEDO A LEI E A CHIUNQUE LEGGA SE E’ RIUSCITO A FARE L’INVIO DA UNICONLINE 2012 ? E CHE COSA C’ENTRA FILEINTERNET (CHE PERALTRO PREVEDE INDEROGABILMENTE UNA VERSIONE JAVA STRAVECCHIA) UNICONLINE NON DOVREBBE FARE TUTTO A SE STANTE? MA CIO COME SUDDETTO E’ NEGATO DALLE ISTRUZIONI DELLO STESSO IO NON HO VERAMENTE PIU’ PAROLE.
    CHIEDO A CHIUNQUE SIA RIUSCITO A FARE L’INVIO DI APPORRE TESTIMONIANZA.
    Altrimenti l’unica soluzione e’ tornare a unico web che ne pensa?

  41. lella ha detto:

    e a conferma che il delirio e’ sempre + netto a questo indirizzo che recensisce uniconline 2012 : http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/unicoonline-pf-e-irap-2012pronti-essere-%E2%80%9Cattivati%E2%80%9D
    nelle ultime righe si legge:attenzione, per poter arrivare fino in fondo e inviare il modello, gli utenti registrati a Fisconline devono prima installare FileInternet; i contribuenti registrati a Entratel, invece, dovranno utilizzare Entratel, entrambi disponibili nelle rispettive sezioni “Software” del sito “http://telematici.agenziaentrate.gov.it”.
    SIGNOR BRASILE E VOI TUTTI CHE NE PENSATE?????
    nelle ultime righe si legge:ttenzione, per poter arrivare fino in fondo e inviare il modello, gli utenti registrati a Fisconline devono prima installare FileInternet; i contribuenti registrati a Entratel, invece, dovranno utilizzare Entratel, entrambi disponibili nelle rispettive sezioni “Software” del sito “http://telematici.agenziaentrate.gov.it”.
    SIGNOR BRASILE E VOI TUTTI CHE NE PENSATE?????

  42. lella ha detto:

    e a conferma che ci vule sto fileinternet leggete il forum a questo indirizzo:
    http://www.fiscoetasse.com/forum/unico-persone-fisiche/69928-uniconline-problema-invio-telematico.html

  43. lella ha detto:

    sempre che e’ necessario fileintenet con uniconline 2012 leggete questo forum di quest’anno:
    http://www.fiscoetasse.com/forum/unico-persone-fisiche/82517-problema-software-unico-pf-2012-a-5.html

  44. premetto che non mi sono trovato nella condizione di dover usufruire della trasmissione online, dato che ho solo testato UnicoOnline “off-line” ai fini di maggior comprensione dei versamenti per la patrimoniale, e leggo solo ora le informazioni riportate e i pareri degli utenti dei forum linkati.

    a me sembra che per UnicoOnline occorra necessariamente la JVM 1.6 (indicata nei requisiti http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione/software+unico+pf+2012+indice) e non viene indicato di dover installare FileInternet (che nome più orribile e anonimo non poteva esser scelto..).

    per la trasmissione online è necessario il pin di abilitazione a FiscoOnline che permette di entrare nell’area riservata e scaricare altri software, tra cui FileInternet (la 238 sembra essere l’ultima release). tuttavia quest’ultimo sembra necessario per altri software, esempio F24 Elementi Identificativi ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24+elementi+identificativi+f24elide/compilazione+e+invio+f24elide/swcompilazione ), per cui escluderei che l’errore segnalato sia collegato..

    nel dubbio si può provare a installarlo lo stesso, accertandosi di aver svuotato la cache di java (Pannello di controllo su Windows).

  45. ClaudioC ha detto:

    prova a usare UnicoWeb dal sito dell’Ade.
    Io l’ho utilizzato e ho inviato il mio UnicoPf senza problemi

  46. grazie di questo feedback!

  47. moriseffe ha detto:

    Grazie. In effetti non avevo pensato che c’ è una data ufficiale sulla carta. Però è vero quello che mi ricordo, cioè che a metà giugno ancora si ragionava a mesi? Mi pare di averlo letto anche sulle istruzioni, oltre che qua sul forum. Perchè, a parte il mio caso particolare in cui sarei sempre nel range dell’ esenzione, penso che un errore fatto da me, o una valutazione / interpretazione delle regole sbagliata fatta da me, rimane una colpa mia anche se vista e non corretta dall’ impiegato dell’ Agenzia che l’ ha trascritta on line. O sbaglio?

  48. secondo me, tutto dipende dal giorno in cui l’hai presentata: se era già uscito il provvedimento che indicava il calcolo in giorni o meno.

    se vuoi stare più tranquillo, prova a consultare il locale ufficio delle imposte.

  49. Mauro Corradi ha detto:

    Raffaella direi che le istruzioni sono abbastanza chiare sul fatto che per l’utilizzo di uniconline occorre l’installazione di JVM 1.6 e di fileinternet (entrambi scaricabili dal sito della AE). Con essi l’invio avviene senza problemi e da quest’anno in modo abbastanza intuitivo, perlomeno più degli anni scorsi. Fileinternet è il programma che converte i dati elaborati con uniconline nei formati fcf e ccf adeguati per la trasmissione. In ogni caso mi pare che lei non abbia redditi da lavoro autonomo o da impresa da dichiarare, per cui non capisco perché non utilizza l’apposito e più agevole servizio online di unicoweb.

Grazie.