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Tassazione sui conti esteri

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

Tassazione sui conti esteri

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.

 

La patrimoniale-Monti

Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:

  • 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
  • 1 per mille, per il 2012
  • 1,5 per mille, a partire dal 2013

 

proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.

 

La mini-stangata sui conti UE/SEE

Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:

«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).

Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.

 

Conseguenze

Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:

  • posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale nullo di 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana;
  • un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
  • posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
  • account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)

 

Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.

Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.

 *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***

Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:

  1. non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
  2. [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
  3. [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
  4. per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
  5. la franchigia l’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unico sembra venga è applicata al momento solo per immobili detenuti all’estero in UE/SEE mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione

 

(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle

 

*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:

  1. il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
  2. la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
  3. chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
  4. l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
  5. “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
  6. “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”

 

(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.

Manca ancora il cod. tributo per il versamento.

*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***

Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:

  1. “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  2. “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
  3. “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

 

Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.

 

*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***

Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!

Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:

  • è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
  • l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
  • l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
  • riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
  • segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore

 

E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:

versione 1.1.0 del 03/07/2012

  • Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
  • Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
  • E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni

Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).

Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.

 

[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )

*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***

Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.

Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.

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14 Aprile 2012   |   Opinioni

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973 commenti su “Tassazione sui conti esteri”

  1. riepilogo davvero utile, grazie per la segnalazione!
    poi dimmi come si fa a non amare una banca così 🙂

  2. in effetti io ho seri dubbi che vadano compilati i quadri RM se non sussistono le condizioni per presentare il Modulo RW. sicuramente è giusto anche il tuo ragionamento sulla Sez. II.

  3. spremuto ha detto:

     Mi hanno detto che il mod Unico quadro RW è in ogni caso separato dal 730 – per questo si compila anche il frontespizio. Vanno quindi consegnati come due elementi separati.
    Gli interessi vanno invece dichiarati nel quadro RM sezV di Unico, ma anche nel quadro D Rigo D2 del 730.
    Ma a questo proposito ho qualche dubbio, perchè mi pare che così facendo si duplichi la dichiarazione di questi redditi, e quindi probabilmente la tassazione. Qualcuno nel Forum ci ha pensato?

  4. MS-barbamamma ha detto:

     guarda, sono una loro cliente, nulla da dire, ma..”amare”.. non  è una parola che associo a “banca”.. 🙂

  5. e detto da ex-bancaria la dice lunga 😀

    però personalmente faccio guadagnare veramente poco IWBank e nonostante questo ricevo un servizio che non ha pari (e ne ho provati e provo molti).

    ok, fine OT

  6. silvestertree ha detto:

    DUBBIO SU COMPILAZIONE UNICO (Prendo in considerazione il Franco Svizzero ad esempio)
    Il primo documento (indicato da Massimiliano in altra sezione del Blog) –> http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e6aa608049e6072dbba9fb16abafe37a/PROVVED+PER++INTERNET+DICEMBRE+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e6aa608049e6072dbba9fb16abafe37a
    si riferisce alle “medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di Dicembre 2011”
    in cui:
    SVIZZERA * Franco Svizzero
    CHF 003 1,22755

    Il secondo documento (“postato” da herman nella stessa sez. Blog di cui sopra) –> http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ad68220049fc2678a277aaf04737a844/Binder1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad68220049fc2678a277aaf04737a844
    si riferisce a “la media dei cambi (espressi, per effetto della conversione, in euro) riferiti all’anno 2011″
    In cui:
    SVIZZERA * Franco Svizzero
    CHF 003 1,23261

    1) Per quanto riguarda il cambio che si deve utilizzare per conteggiare gli interessi percepiti il 31/12, leggendo le istruzioni Unico 2012 PF2 per il Quadro RM Sez. XVI di pag.14:”… secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.”).
    In questo caso potrei usare il cambio ricavato da –> http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/cambiFiscaliForm.jsp?anno=2011&lingua=it

    2) Per quello che riguarda il Quadro RW Sezione II colonna 3, leggendo le istruzione Unico 2012 PF2 pag. 35 ” …Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2011, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”
    Nel secondo caso quale cambio dovrei considerare di quelli indicati sopra? (E’ da tener presente che la scelta di un cambio invece di un altro potrebbe portare, in alcuni casi, all’obbligo di presentazione o meno di F24. Tenendo presente i “famosi” 12 euro per voce)

    Suggerimenti!?
     

  7. 1) mi mancava questa complicazione.. penso che il link che hai postato vada messo in evidenza, in quanto fonte ufficiale per il rilevamento

    2) ritengo che il documento che ho linkato è il provvedimento cui si debba far riferimento ai fini dichiarativi dato che è pubblicato anche in GU, mentre l’altro documento mi sembra più una nota di servizio derivante da un obbligo burocratico di archiviazione (e non va in GU)

  8. Marco ha detto:

    Buongiorno

    Ho un dubbio su movimenti estero su estero.
    Travaso da cont postfinance in euro a conto postfinance in CHF.
    Questo movimento va segnalato sul quadro RW ?
    Grazie

  9. silvestertree ha detto:

     Concordo perfettamente con 2)

  10. spremuto ha detto:

     Mi sembra che non dovrebbero esseci dubbi:

    Cambi da utilizzare per chf:

    interessi 31/12: banca d’italia 1.2156

    consistenze: age 1.23261
    (RW/II/RW4/col3, RM/XVI/RM33/col2)
    Ciao

  11. spremuto ha detto:

     Direi proprio di sì: io lo segnalo. Anche da conto pf euro a edeposito euro.
    Ciao

  12. Marco ha detto:

    Grazie. Quindi nel quadro RW sezione III dovrò indicare gli estremi del conto di destinazione (Postfinance CHF) indicando l’importo in euro girocontato sul conto in franchi. Corretto?

  13. Righi72 ha detto:

    Quindi 1,22755?

  14. Dademi1 ha detto:

    chi mi da una mano…..come versare bollo di 34,20 euro,,va sommato allimposta 1×1000  …oppure rigo indipendente???poi i fondi comuni,,,diciamo l’acquisto va indicato nel sezIII quadro rw???e si come va indicato come conto destinazione????

  15. silvestertree ha detto:

    Chiarisco:
    Con “2)” intendevo rispondere a Massimiliano. Quindi anch’io considererei il provvedimento pubblicato sulla G.U.
    Pronto, ovviamente, a essere smentito 🙂

  16. herman ha detto:

    Salve Massimiliano! Riterrei che il documento cui far riferimento sia quello al nuovo link, e ciò per le seguenti considerazioni:

    nel secondo documento del Direttore dell’AE si legge:
    “…. il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall’art. 4 dello stesso decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
    La Banca d’Italia ha comunicato per via telematica la media dei cambi (espressi, per effetto della conversione, in euro) riferiti all’anno 2011…..”

    …mentre nel provvedimento precedente si legge:
    “… le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di Dicembre 2011……”

    quindi, nel secondo documento la Banca d’Italia comunica effettivamente la media dei cambi annuali per la dichiarazione annuale degli Investimenti, mentre in quello precedente la Banca d’Italia comunica la media dei cambi SOLO a TITOLO INDICATIVO e PER IL SOLO MESE DI DICEMBRE 2011
    (chiedo scusa per il Maiuscolo, ma è solo per evidenziare il contenuto!)

    Inoltre il cambio EUR/CHF riportato nel secondo documento corrisponde perfettamente al cambio medio ANNUALE riportato sul sito dell’UIC (1.23261), a questo indirizzo:
    http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Cambi&lingua=it
    Mentre EUR/CHF=1,22755 (riportato nel primo documento) compare sul sito dell’UIC solo come cambio medio MENSILE di Dicembre 2011.

    Proprio l’anno scorso, nei commenti ad un thread di Mauro Corradi si parlavamo della corrispondenza riscontrata tra il cambio medio ANNUALE comunicato dalla Banca d’Italia e quello riportato nel Provvedimento del Direttore dell’AE per il riquadro RW.

    Per il quadro RM, anche secondo me va utilizzato il cambio fiscale fornito dall’UIC per il giorno 30/12/2011: EUR/CHF=1,2156
    (posto che l’UIC comunica che non è disponibile il cambio al 31/12)

  17. spremuto ha detto:

     Sì – importo in euro con cambio ufficiale banca di italia del giorno.

  18. se il tuo ragionamento è giusto, e in linea di massima condivisibile, e quindi il cambio è quello indicato nel documento che hai linkato, mi aspetto segua un provvedimento dell’AdE (tale non è al momento mi pare) che venga a sua volta registrato in GU.

  19. spremuto ha detto:

     Scusa, sei poi riuscito ad ottenere queste informazioni? Grazie.

  20. Dademi1 ha detto:

    come si compila il quadro RM?

  21. Lellina1971 ha detto:

    Ragazzi ribadisco manca poco al 16 giugno quindi: per pagare l’F24 il 20% di tasse sugli interessi e la patrimoniale dello 0,1 bisogna sempre usare il codice tributo 1242? inoltre i 2 suddetti importi si sommano o il codice 1242 va bene per i soli interessi mentre per la patrimoniale ce ne e’ un altro? Credo siano concetti imprescindibili per tutti  indipendentemente dalla tipologia di deposito estero CREDO SIA ASSOLUTAMENTE NECESSARIA UNA DISQUISIZIONE.
    SALUTI
    Raffaella

  22. Alfio 1 ha detto:

    Si,   in effetti,  a prescindere da alcune casistiche più specifiche e che si verificano per casi più particolari,  questa è davvero una cosa importante e di primaria utilità per tutti i lettori del sito,   sia che abbiano conti in EU che fuori   e per qualunque tipo di conto abbiano.   Ma dall’Agenzia delle Entrate non sembrano arrivare risposte chiare (almeno sul loro sito)….   Se qualcuno ha avuto qualche indicazione di fonte attendibile   sarebbe davvero utile che brevemente la condividesse.  Grazie in anticipo 

  23. Alfio 1 ha detto:

    E naturalmente se il codice 1242 vale anche per i famosi 34,20 euro “fissi” (senza patrimoniale) per i conti nei paesi dell’Unione Europea che garantiscono il normale scambio di informazioni fiscali…

  24. Dademi1 ha detto:

    scusa disturbo alfio,ma come inserisci i 34,20 euro….lascia in bianco consistenza attività finanziarie quindi colonna 2, metti quota possesso e periodo e scrivi imposta dovuta di 34 euro??giusto cosi???..poi un altra domanda sul modulo f24 vanno compilati gli stessi righi presenti sul modello??ce una quota al di sopra della quale non si paga? i famosi 12 euro o 10,33????grazie mille

  25. Dademi1 ha detto:

    quindi i 34,20 euro vanno inseriti nella SEZ V??

  26. Simone Al ha detto:

    Perdonatemi, ma io continuo a leggere ovunque ma non sono riuscito a capire con chiarezza una cosa che dovrebbe essere banale (ma a questo punto non credo lo sia dato che anche il commercialista mi risponde solo con i ‘se’):
    Secondo voi se ho un conto in CHF con saldo inferiore a 10000 e movimenti 2011 ugualmente inferiori:
    devo compilare in ogni caso il quadro RM? e l’RW? Se si OK, se no come pago 0,1% di Monti? Grazie!

  27. silvestertree ha detto:

    Dopo attenta riflessione e riconsiderazone della mia dichiarazione Unico quadri RW-RM (ho rivisto i cambi con cui indicavo i singoli trasferimenti nelle varie valute) devo dare ragione ad herman.
    Quindi credo convenga riferirsi praticamente in toto al sito Banca d’Italia. Nello specifico della dichiarazione considerare per:
    – Sez. II il cambio medio annuale per le singole consistenze in valuta;
    – Sez. III il cambio giornaliero per i singoli trasferimenti in valuta;
    – Quadro RM il cambio al 31/12/2011 per il calcolo degli interessi sulle singole valute.

  28. Dademi1 ha detto:

    io ti consiglio di compilare comunque a scanso di equivoci,,,tanto non ti costa nulla..

  29. zuccavuota ha detto:

    sugli interessi le tasse sono al 27% perchè il periodo di rifeirmento è il 2011.

  30. blackeagle ha detto:

    Scusami, ma tu la pagina dei cambi fiscali della Bana d’Italia riesci a utilizzarla? Io ho provato e riprovato ma nella casella della valuta non accetta nulla, accetta solo la data 🙁

  31. silvestertree ha detto:

    Prova partendo da questa pagina http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Cambi&lingua=it
    Dal link che ti ho “postato” puoi selezionare qualunque tipo di cambio.
    Ciao

  32. blackeagle ha detto:

    Grazie. Ora funziona.

  33. Moriseffe ha detto:

    Allora vorrei ricapitolare in attimo…letto i vostri commenti, penso di procedere alla consegna al CAAF del mod. 730, e quindi, subito in giugno, alla compilazione on line o tramite AdE, del mod Unico solo per i quadri RM e RW. Ringraziando tutti per il contributo, ed in particolare “Spremuto” in questo caso.  Vediamo con ordine se ho ben capito, ogni suggerimento o correzione ben venga e spero possa essere utile ad altri:
    a) per il mod. 730, un piccolo reddito da interesse Postfinance CH in euro (ben 3 nel mio caso!!!) va dichiarato al rigo D2 colonna 2; il relativo codice in col. 1 sarebbe 1 (conto corrente), mentre in colonna 3 per me è zero perchè nulla mi hanno detratto alla fonte. E qui finisce il 730; allego fotocopia della dichiarazione P, Finance??
    b) per il mod. Unico quadro RM sez. V, vado al rigo RM12: colonna 1, cod. A (conto corrente); colonna B cod. 071 (Svizzera); col. 3 i miei famosi 3€; col. 4 la aliquota dovrebbe essere 20% o sbaglio? di conseguenza in col. 5 deriva 20% di 3 = 0,6 €. E la colonna 6, richiesta tass. ordinaria cosa significa, quale è la differenza?
    c) per il mod. Unico quadro. RW sez. XVI forse non devo indicare nulla in quanto sotto i 10000 €; tuttavia, visto che vogliamo fare gli onesti e trasparenti al massimo, compilo RM33 col. 2 con l’ ammontare del conto e vi calcolo l’ ipotetico 1 per mille mettendolo a col. 5?
    d) Andiamo a Unico RW: la sez. I è per trasferimenti con intermediari, quindi saltiamo, giusto?
    RW sez. II indico in RW4 col. 1 il cod. 071, col.2 cod. 1 e col.3 l’ importo totale a fin 2011 del c.c. oppure si riferisce ad ogni singola operazione di deposito? O verosimilmente, i dettagli delle singole operazioni vanno nella sezione successiva da RW10 in poi?
    Adesso ancora un dubbio: è vero che per meno di 12€ di imposta nulla è dovuto, ma questo anche in caso di conguaglio? Mi spiego meglio….se io sono un dipendente, non faccio il 730 perchè non ho nulla da recuperare, e faccio i quadri RW e RM  di Unico per il conto all’ estero, dovrei solo pagare, e quindi per meno di 12 lo stato mi condona. Ma se io devo recuperare esempio 300 € come 19% di polizze vita, spese mediche e quant’ altro, e perciò faccio il 730, non è che in tal caso anche 5 o 10€ di tassa vengono pretesi e scalati dai miei 300? Ovvio, non è il problema dei pochi euro che mi preoccupa, ma
    la tempistica: se devo solo prendere e non pagare il mod. Unico va  fino a metà ottobre, se devo pagare la scadenza è metà giugno! Scusate per la lunghezza, spero sia l’ ultima volta. Grazie di nuovo a tutti

  34. spremuto ha detto:

    Scusate, ma dove avete trovato che vi è un’esenzione se l’imposta da versare per un rigo (ex interessi o minipatrimoniale) non è superiore a 10 euro?

  35. Marco ha detto:

    La patrimoniale Monti dell’ 1 per mille sulle attività finanziarie detenute all’estero va calcolata proporzionalmente al periodo di possesso o questo vale solo per gli immobili? 

  36. Moriseffe ha detto:

    Allora vorrei ricapitolare in attimo…letto i vostri commenti, penso di procedere alla consegna al CAAF del mod. 730, e quindi, subito in giugno, alla compilazione on line o tramite AdE, del mod Unico solo per i quadri RM e RW. Ringraziando tutti per il contributo, ed in particolare “Spremuto” che mi aveva risposto in precedenza .  Vediamo con ordine se ho ben capito, ogni suggerimento o correzione ben venga e spero possa essere utile ad altri:a) per il mod. 730, un piccolo reddito da interesse Postfinance CH in euro (ben 3 nel mio caso!!!) va dichiarato al rigo D2 colonna 2; il relativo codice in col. 1 sarebbe 1 (conto corrente), mentre in colonna 3 per me è zero perchè nulla mi hanno detratto alla fonte. E qui finisce il 730; allego fotocopia della dichiarazione P, Finance??b) per il mod. Unico quadro RM sez. V, vado al rigo RM12: colonna 1, cod. A (conto corrente); colonna B cod. 071 (Svizzera); col. 3 i miei famosi 3€; col. 4 la aliquota dovrebbe essere 20% o sbaglio? di conseguenza in col. 5 deriva 20% di 3 = 0,6 €. E la colonna 6, richiesta tass. ordinaria cosa significa, quale è la differenza? c) per il mod. Unico quadro. RW sez. XVI forse non devo indicare nulla in quanto sotto i 10000 €; tuttavia, visto che vogliamo fare gli onesti e trasparenti al massimo, compilo RM33 col. 2 con l’ ammontare del conto e vi calcolo l’ ipotetico 1 per mille mettendolo a col. 5?d) Andiamo a Unico RW: la sez. I è per trasferimenti con intermediari, quindi saltiamo, giusto?RW sez. II indico in RW4 col. 1 il cod. 071, col.2 cod. 1 e col.3 l’ importo totale a fin 2011 del c.c. oppure si riferisce ad ogni singola operazione di deposito? O verosimilmente, i dettagli delle singole operazioni vanno nella sezione successiva da RW10 in poi?Adesso ancora un dubbio: è vero che per meno di 12€ di imposta nulla è dovuto, ma questo anche in caso di conguaglio? Mi spiego meglio….se io sono un dipendente, non faccio il 730 perchè non ho nulla da recuperare, e faccio i quadri RW e RM  di Unico per il conto all’ estero, dovrei solo pagare, e quindi per meno di 12 lo stato mi condona. Ma se io devo recuperare esempio 300 € come 19% di polizze vita, spese mediche e quant’ altro, e perciò faccio il 730, non è che in tal caso anche 5 o 10€ di tassa vengono pretesi e scalati dai miei 300? Ovvio, non è il problema dei pochi euro che mi preoccupa, mala tempistica: se devo solo prendere e non pagare il mod. Unico va  fino a metà ottobre, se devo pagare la scadenza è metà giugno! Scusate per la lunghezza, spero sia l’ ultima volta. Grazie di nuovo a tutti

  37. blackeagle ha detto:

    e nel quadro RM, posto che i redditi da interessi su c/c e c/deposito vanno indicati in sez. V colonna 1 con la lettera “G”, quelli derivanti da cedole corrisposte da fondi comuni svizzeri con quale lettera sono da indicare? Per me la più idonea sembrerebbe la “I”, ma non sono sicuro

  38. BAX ha detto:

    bravo

  39. BAX ha detto:

    Io che sono nella tua stessa situazione, cioè dovrei pagare qualcosa come 7 euro circa su un capitale all’estero inferiore ai 10000, ritengo di non dover pagare F24 nè presentare Unico in quanto sotto i 12 euro di codice tributo e sotto i 10000 di capitale. E questo a prescindere dal 730 e dalle detrazioni, in quanto trattasi di redditi (quelli relativi agli interessi esteri) che non si sommano a quelli da lavoro ma sono soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva

  40. silvestertree ha detto:

    Istruzioni Unico PF1 2012 pag.9:
    “l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.”
    Ciao

  41. silvestertree ha detto:

    Vale anche per le attività finanziarie ed in relazione alla quota di possesso ed al periodo di possesso (mesi).
    Ciao

  42. silvestertree ha detto:

    Rispondo rapidamente (sperando di interpretare bene le domande):
    1)Istruzioni compilazione 730 Quadro D Sez.I pag. 25: “… In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.” (quindi vanno in RM)
    2)Nessuna fotocopia…
    3)Quadro RM Sez.V RM12: Se parliamo di interessi su c/c esteri colonna1: G
    4)Aliquota 27% (Sui redditi 2012 la tassazione è al 20%)
    5)OK RM33 (mi sembra…)
    6)Tutti i trasferimenti Italia-estero, estero-Italia, estero-estero da indicare nel Quadro RW Sez.III
    Comunque, ti consiglierei di rileggere attentamente le istruzioni di compilazione Unico e la Sez. del blog di Massimiliano “Domande frequenti sui conti svizzeri”
    Sperando di aver inteso i tuoi dubbi…
    Ciao

  43. Dademi1 ha detto:

    chi mi da una mano x calcolo ABI E CAB:conto lussemburgo-lu39 xxxx  xxxx xxxx xxxx, se non sbaglio le prime 5 x sono riferite cod ABI mentre il secondo gruppo di 5 x riferite cod. CAB, giusto?anche x conto svizzero dovrebbe essere la stessa cosa..grazie

  44. spremuto ha detto:

     Grazie mille!

  45. Lellina1971 ha detto:

    io ci riprovo NON CAPISCO COME NON INTERESSI E’ FONDAMENTALE:
    Ragazzi ribadisco manca poco al 16 giugno quindi: per pagare l’F24 il 20% di tasse sugli interessi e la patrimoniale dello 0,1 bisogna sempre usare il codice tributo 1242? inoltre i 2 suddetti importi si sommano o il codice 1242 va bene per i soli interessi mentre per la patrimoniale ce ne e’ un altro? Credo siano concetti imprescindibili per tutti  indipendentemente dalla tipologia di deposito estero CREDO SIA ASSOLUTAMENTE NECESSARIA UNA DISQUISIZIONE.SALUTIRaffaella 

  46. spremuto ha detto:

     Lellina,
    Zuccavuota ti aveva già indicato che suglli interessi l’aliquota 2011 è del 27%, non del 20%.
    Per i codici tributi credo siano attesi ancora chiarimenti definitivi.

  47. non è ancora uscita alcuna informativa dell’AdE sul codice tributo e in realtà neanche chiarimenti su come vadano conteggiati i diversi contributi.
    rumors danno per certo uno slittamento nella consegna di Unico come accaduto l’anno scorso.

  48. MS-barbamamma ha detto:

     esatto, 5 x abi e 5 per cab: esempio, Credito artigiano abi 03512 cab 01600 (sede di milano)

  49. silvestertree ha detto:

    Ti potrebbe, forse, essere utile la pagina di Wikipedia sulle “Coordinate bancarie”.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_bancarie
    Ciao

Grazie.