Tassazione sui conti esteri
Scritto da Massimiliano Brasile
14 Aprile 2012 | Opinioni
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come “Semplifica-Italia“, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all’estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch’essi secondo quanto già illustrato in quest’altra guida.
La patrimoniale-Monti
Il precedente DL “Salva-Italia” aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, all’interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:
- 1 per mille, per il 2011 (quindi da considerare già in dichiarazione dei redditi 2012)
- 1 per mille, per il 2012
- 1,5 per mille, a partire dal 2013
proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e senza una soglia minima, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.
La mini-stangata sui conti UE/SEE
Con il maxiemendamento [1], questa tassazione è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20€ prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). All’Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
La stessa frase, con l’esplicitazione della tassazione, è riportata nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012; nella Sez. XVI si legge infatti:
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).
Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in Svizzera ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.
Conseguenze
Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:
- posizioni estere in UE/SEE con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di 50 centesimi, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l’applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell’anno passato; l’esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese Advanzia che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale
nullodi 1 euro implica il pagamento dell’imposta italiana; - un conto di PayPal, che ha sede legale in Lussemburgo e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un’attività finanziaria detenuta all’estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l’applicazione dell’imposta di 34€
- posizioni extra-UE, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale
- account virtuali, come quelle dei Casinò o Scommesse online potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. Malta, Lussemburgo, ..)
Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per saldi inferiori ai 5000 euro; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE. A onor del vero, l’esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.
Nota su Goldmoney: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i gold-grams sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un fornitore di servizi presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull’Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all’1×1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.
*** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***
Grazie alla pubblicazione del software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012 (ver. 1.0.1) (*) si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell’ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l’evidenza del calcolo del suddetto software per cui vanno “prese con le molle” a meno che non sia indicata una conferma di seguito:
- non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il modello F24 relativo; appena ne abbiamo notizia lo aggiungiamo qui
- [confermato] se si evidenzia la necessità di compilare i quadri RM33/34 per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall’importo dell’imposta da versare visto che l’imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune PEC cui l’AdE ha risposto
- [confermato] per posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi, che per effetto dell’arrotondamento diventano 1 euro, va versata l’imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall’Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012 (pg. 181-182)
- per posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro si ottiene un’imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un’imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
la franchigial’imposta minima di 200 euro evidenziata nelle istruzioni di Unicosembra vengaè applicataal momentosolo per immobili detenuti all’esteroin UE/SEEmentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione
(*) nota tecnica: su Ubuntu 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il jdk 1.6/1.7 di Oracle
*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***
Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:
- il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)
- la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo
- l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso
- “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**)
- “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”
(**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite.
Manca ancora il cod. tributo per il versamento.
*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***
Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.
*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***
Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!
Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:
- è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo
- l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE
- l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)
- riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate
- segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore
E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:
versione 1.1.0 del 03/07/2012
- Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS
- E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni
Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).
Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli accordi sovranazionali in materia economica.
[1] DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***
Con l’emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (IVAFE) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, scompare la retroattività della tassazione al 2011 e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.
Ma la variazione forse più inquietante riguarda la tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che anche un conto in Svizzera, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.
14 Aprile 2012 | Opinioni
Tags: advanzia, casino online, imu, ivafe, liechtenstein, lussemburgo, malta, monti, norvegia, openjdk, oracle, patrimoniale, paypal, scommesse online, see, svizzera, ubuntu, ue

è uguale anke per banca estera??tipo ch23 i seguenti 5 numeri abi glia ltri cab e il resto conto corrente….giusto??
si paga il 20% sugli interessi,,,,ma nn ho ankora capito dove si inseriscono i 34,20 euro per i conti correnti ue….
signori allego alla presente la risposta dell’agenzia delle entrate sulle famose 200 euro di esenzione……vediamo come la interpretate…Gentile contribuente,
come espressamente indicato nelle istruzioni al modello UNICO 2012 PF, Fascicolo II, quadro RM, sezione XVI, il versamento dell’imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero, di cui all’art. 19, commi da 13 a 22 del DL 201/2011, “non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro”. Le medesime istruzioni precisano, peraltro, che “tale limite non vale per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano” (cfr. pag. 21).
Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di compilazione del suddetto quadro. Si fa notare, infatti, che le citate istruzioni non prevedono alcun esonero dalla compilazione del quadro RM, sezione XVI, ove emerga un’imposta inferiore ai 200 euro.
In effetti interpretando letteralmente le istruzioni di pag. 21 del fascicolo II, quadro RM, sez. XVI, si può dedurre quanto segue :
– in colonna 5 inserire l’importo dell’ 1 per mille sulla giacenza indicata in colonna 2
– in colonna 6 il credito d’imposta eventualmente spettante
– in colonna 7 la differenza tra importo colonna 5 e colonna 6, che se non
superiore a 200 euro l’imposta non è dovuta salvo per i soggetti che
lavorano all’estero per lo Stato italiano.
Inoltre, stando a queste istruzioni, nella colonna 5, in alternativa all’imposta dell’ 1 per mille si dovrebbe inserire l’ imposta dovuta in misura fissa (sono i famosi 34,2 euro per i conti EU ?). Pertanto ne deduco che anche in questo caso che quando la differenza tra importo colonna 5 e colonna 6 è inferiore a 200 euro non bisognerà pagare nemmeno la tassa dei 34,2 euro.
Sbaglio qualcosa ?
incredibile.. la risposta che hanno dato a me era diametralmente opposta. non solo qui si menziona la franchigia, come associata ANCHE alle attività finanziarie (a me davano a intendere che era solo per gli immobili), ma di fatto implica che l’imposta di 34,20 euro per un solo conto di deposito in area UE/SEE non va pagata in quanto inferiore ai suddetti 200 euro.
c’è qualcosa, anzi molto, che non va.
e resta comunque la scocciatura di dover dichiarare anche somme irrisorie detenute all’estero.
Mi era sfuggito, ma le istruzioni sono chiare! Dunque non solo non si deve pagare quando l’imposta per ciascuna sezione è inferiore a 12 euro – per esempio nel RM12, ma non si paga nemmeno la minipatrimoniale (1 per mille sulle consistenze a fine anno) quando si hanno meno di 200.000 euro (oltretutto su 12 mesi).
Puor parler: ho un c/c in CH con poco meno di 10K. Se ho ben capito dovrei pagarci poco meno di 10€. E se non lo faccio, quali sanzioni?
occhio che questo non vale per posizioni in UE/SEE dove è adottato il libero scambio di informazioni fiscali: in questi casi c’è l’applicazione secca di 34,20 euro. ho appena chiesto se vige comunque la franchigia di 200 euro.
sotto i 12 euro non si applica la tassazione, ma sembra che dovresti comunque dichiararlo con il quadro RM!
se vedi il mio precedente post, interpretando letteralmente le istruzioni di compilazione del quadro RM sez. XVI, non spetta nemmeno il pagamento di questa imposta se inferiore ai 200 euro.
intendevo dire che ho chiesto via PEC all’AdE conferma di questa franchigia. l’avevo già fatto, ma ho ricevuto risposte per nulla chiare.
Grazie, sì.
Sarebbe assurdo se non valesse la franchigia: in questo caso infatti verrebbe penalizzato chi ha posizioni in UE/SEE rispetto a chi ha posizioni in CH (per esempio).
Ma sarebbe assurdo anche se valesse la franchigia: verrebbe infatti penalizzato chi avesse un conto in italia, per il quale non varrebbe la franchigia, rispetto a chi ha un conto in UE.
Mi sembra ci sia qualcosa che non quadra.
grazie. desideravo sapere quali sono le sanzioni previste
Condivido il tuo utile schema riepilogativo ma non per quanto riguardo la Sezione III di RW.
Non sono infatti sicuro che vada utilizzato, nella sezione III di RW, il cambio giornaliero per i singoli trasferimenti in valuta.
Ti sottopongo la mia analisi:
A pagina 35 delle Istruzioni al Fascicolo 2 inerenti alla Sezione III si legge:
“….nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro.”
Non viene specificato alcunchè; di conseguenza potremo pensare di adottare il cambio giornaliero!
Ma, a pagina 34 delle Istruzioni al Fascicolo 2 (“Modalità Dichiarative”) e con riferimento all’intero Quadro RW, si legge:
“Considerato che il modulo RW riguarda … Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il con-
trovalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia……”
e, sempre a pagina 34 anche se nelle istruzioni alla Sezione I (anche se non ci interessa) si legge il principio:
” nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2011, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione…..”
Inoltre a pagina 35 si legge, con riferimento alla Sezione III:
“Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall’estero verso l’Italia, dal-
l’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni
di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei tra-
sferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice
operazione nella colonna 3.
destinazione.”
per cui ipotizzando una molteciplicità di medesime operazioni in giorni diversi ed in una determinata valuta estera dovrei necessariamente usare il cambio fornito nel provvedimento del Direttore AE.
alquanto svantaggioso temo per il contribuente, ma formalmente impeccabile.
in effetti l’unico provvedimento pubblicato mi sembra quello di inzio anno (e relativo quindi a dicembre 2011).
Salve! Grazie per gli utili scambi sulla compilazione di Unico 2012 in questo momento di estrema confusione (nella mia città non sono ancora disponibili i cartacei, per cui studio sui .pdf). Tuttavia vorrei dissipare un dubbio di altro genere: sul conto Goldmoney si applica l’euroritenuta? Mi è improvvisamente affiorata questa domanda. Grazie per ogni suggerimento o risposta. Sam
in accordo a quanto dicono loro ( http://www.goldmoney.com/faq/is-GoldMoney-a-bank.html ), non rappresentano né una banca, né un intermediario propriamente detto. li definerei più come un’azienda di servizi che nel momento in cui hai la disponibilità virtuale in goldgrams necessaria per fare un ordine, se glielo chiedi ti vende un lingotto. mentre fintanto che i tuoi soldi sono da loro, giochi con unità virtuali che non maturano interessi. in quest’ottica, a parer mio, non si configurano neanche come conto di deposito in effetti..
inoltre l’Isola di Jersey non fa parte della UE e loro non si curano di aspetti fiscali ( vedi http://www.goldmoney.com/faq/tax-implications.html ): non hanno quindi interesse ad applicare alcuna ritenuta alla fonte. e d’altra parte nel momento in cui trasformi tutti i tuoi liquidi (virtuali) in metalli (virtuali) a cosa potrebbero applicare la ritenuta?
Molto chiaro, grazie. Saluti e buon lavoro, Sam
massimiliano attenzione però parlano sotto 12 euro ma riferito a IRPEF e altre tasse ma non imposta sostitutiva…
scusa massimiliano nella sezione XVI si deve inserire anche bollo……quindi sotto 200 euro non si dovrebbe pagare nulla…..poi tra l’altro come si dichiara il bollo nella sezione XVI??
massimiliano ti allego testo completo dellla mia email e relativa risposta…..»’ZÏ,ww»wwwww55»wwwwwwwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ’wwwwwwwww
:Gentile contribuente,
come espressamente indicato nelle istruzioni al modello UNICO 2012 PF, Fascicolo II, quadro RM, sezione XVI, il versamento dell’imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero, di cui all’art. 19, commi da 13 a 22 del DL 201/2011, “non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro”. Le medesime istruzioni precisano, peraltro, che “tale limite non vale per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano” (cfr. pag. 21).
Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di compilazione del suddetto quadro. Si fa notare, infatti, che le citate istruzioni non prevedono alcun esonero dalla compilazione del quadro RM, sezione XVI, ove emerga un’imposta inferiore ai 200 euro.
Cordiali saluti.
Informazioni quadro RM sex XVI – se sommando il bollo del conto corrente con imposta 1×1000 risulta una imposta inferiore ai 200 euro non si deve eseguire nessun versamento?Se è corretto i quadri devono essere compilati ugualmente oppure si può evitare la compilazione? Grazie
OK per tutto il ragionamento. Aspetterò il provvedimento del Direttore dell’AdE per capire quale cambio applicare. Certo che se si sceglie di aggregare i trasferimenti (per conto), logica vuole si debba utilizzare un cambio medio. Se si sceglie , invece, di indicare il singolo trasferimento si dovrebbe utilizzare il cambio giornaliero. Questo è un ulteriore dubbio.
OK grazie anche a te! Allora niente dichiarazione in 730? Meglio così, teniamo separate le due cose. Solo una info: quando si dice ritenuta alla fonte, il significato è chiaro anche per un incompetente come me: parliamo ad esempio di uno stipendio da lavoro dipendente oppure di un conto o rendita di titoli presso banca italiana: nessun dovere di ulteriori dichiarazioni. Ma l’ imposta sostitutiva non mi è troppo chiara….immagino, ma forse sbaglio, sia la possibilità di pagare allo stato italiano una tassa diciamo forfettaria, 20% o 27 che sia, anzichè allo stato estero dove i soldi hanno prodotto l’ utile (nel nostro caso il 35 % agli svizzeri); però, visto che come da noi anche da loro tale ritenuta è alla fonte, e quindi pagata obbligatoriamente, ci viene data la possibilità, dichiarandola nell’ Unico, di vederci rimborsata la differenza ( e questo in teoria dovrebbe giocare a ns. vantaggio piuttosto che non dichiarare – lasciamo perdere per ora che la postfinance non tassa gli interessi sotto i 200 CHF). Però questa possibilità si ha compilando l’ Unico e non il 730: è questo il senso del testo citato nella tua risposta, Silvertree?
giusto!
bella domanda.. ma non è stato ancora chiarito!
di fatto si tratterebbe di omessa dichiarazione o meglio di dichiarazione incompleta se presenti il 730 ad esempio.
se è corretto classificarlo tra omessi pagamenti di imposte dirette si tratta di una sanzione compresa tra 120 e 240% delle imposte dovute, con un minimo stabilito di 258 euro.
Premesso che non sono un esperto della materia (di altro mi occupo), ti posso rispondere come Piccolo Risparmiatore.
Una definizione, che trovo abbastanza chiara, di Imposta Sostitutiva è questa, tra le tante, che ho trovato in “Rete” :
“È una imposta che viene applicata ad alcuni redditi in sostituzione dell’imposta ordinaria a cui quei redditi avrebbero dovuto essere assoggettati”.
La tassazione praticata (in Italia) sugli interessi maturati sui c/c per il 2011 è del 27% nel 2012 sarà del 20%.
Il fatto di dover dichiarare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, per e sull’estero tramite i Quadri di Unico, non è una “possibilità” che ci viene data, ma un obbligo di legge.
Per quello che riguarda gli investimenti in Svizzera, si può scegliere di rinunciare al segreto bancario richiedendo la non-applicazione dell’euroritenuta, purtroppo, con PostFinance non è possibile. PF applica la ritenuta federale al 35% sugli interessi maturati (con soglia di esenzione pari a 200 CHF). Al momento sembra essere molto complicato richiedere la sua restituzione/detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Gli eventuali accordi internazionali stipulati con la Svizzera, tramite lo scambio completo di informazioni, agevolerebbero molto i Risparmiatori come noi, che eviterebbero il 35% di ritenuta svizzera + il (prossimo) 20% Italia.
Ciao
nelle istruzioni di UnicoPF c’è scritto :
“Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno
effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).”
Si parla genericamente di imposte.
Perchè si deve versare se dai quadri RM-V e RM-XVI derivano imposte inferiori a 12€ ?
Per me chi ti ha risposto ha preso un “granchio”. Nelle istruzioni si parla di “detrazione dall’imposta per un massimo di euro 200” fuori dal contesto delle attività finanziarie. Poi il concetto è ripreso nel dettaglio della colonna 7 senza fare distinzioni e questo genera confusione.
Infatti Massimiliano aveva ricevuto una risposta completamente diversa dall’Ade
Dovrebbe essere inserito nella colonna 5.
Riporto un passo del mio post precedente :
“Inoltre, stando a queste istruzioni, nella colonna 5, in alternativa all’imposta dell’ 1 per mille si dovrebbe inserire l’ imposta dovuta in misura fissa (sono i famosi 34,2 euro per i conti EU ?). Pertanto ne deduco che anche in questo caso che quando la differenza tra importo colonna 5 e colonna 6 è inferiore a 200 euro non bisognerà pagare nemmeno la tassa dei 34,2 euro.”
la frase “incriminata” è questa:
l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun
versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le
somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.
i 12 euro sono una soglia valida solo se l’imposta è relativa a IRPEF e addizionali regionali o comunali. direi che dademi ha ragione a escludere quindi un’imposta su attività finanziarie.
vorrei avessi ragione, ma purtroppo non è così scontato: in diverse PEC inviate all’AdE si sono ottenute risposte contraddittorie.
Cosa intendi dire che il tributo 1242 “IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA” va pagato da 1 euro in su ???
ammesso che il codice resti quello, purtroppo se leggi bene è anche peggio: visto che non c’è soglia minima per i quadri RM, anche se dall’1×1000 ottieni zero o pochi cent devi pagare 1,03 euro.
a meno che non ricada nei sempre più grigi 200 euro di franchigia..
Mi pare che questo sia un caso che sino ad ora non avevamo considerato. Quindi “F24 per tutti”?
ho realizzato solo ieri notte leggendo l’obiezione di Dademi… voglio sperare che compaia un po’ di buon senso e che ci sia qualche chiarimento ufficiale.
Questa è ASSOLUTAMENTE da chiedere all’AdE. Anch’io in altri post avevo riportato queste istruzioni del PF1, ma avevo dato per scontato che le imposte di nostro interesse rientravano nella esenzione dei 12 euro.
Momento di grande confusione confermo. Stamattina ho provato a presentare in posta Frontespizio unico + quadri rw r rm cartacei (ho fatto il 730). Gli impiegati cadono dalle nuvole non sanno se possono accettare la dichiarazione. Che razza di paese.
grande e diffusa impreparazione, un gran fegato, altro che fois gras..
Secondo me è proprio così.
Se, sommando la minipatrimoniale-Monti e la tassa sugli immobili, il dovuto è inferiore a 200 euro, non si deve versare nulla.
Si paga il 27% sugli interessi (il 20% è riferito al 2012).
però io dico essendo posta certificata se l’agenzia mi dice di non pagare sotto i 200euro dovrei prenderla per buona e in caso di complicazione consegnare come prova la loro risposta penso sia valida.
quando scrivi all’agenzia delle entrate chiedi il riferimento normativo su cui si basa la loro risposta, ad esempio quello delle istruzioni Unico, o una risoluzione del min economia.
Altrimenti non vale una cicca la loro risposta, loro scrivono in calce che la loro risposta non vale come interpello, quindi o c’è il riferimento alla norma chiarificatrice del caso o in caso di confusione su un caso specifico devi fare un interpello. QUesto il mio parere, ho avuto risposte AE molto dubbie e a volte contrastanti fra loro. Io infatti quando ho un dubbio scrivo il quesito almeno due volte, una inviata da me una dal coniuge.
Segnalo, a chi non lo sapesse, che è comunque possibile rivolgersi all’AdE sia per la PRESENTAZIONE che per la COMPILAZIONE. Ci si può prenotare tranquillamente dal sito dell’AdE. Io ho fatto così e, visto il caos totale, credo sia la cosa migliore e che ci tuteli al 100% (visto che la compilazione la fa l’AdE).
grazie per questa importante segnalazione!
Tempo fa avevo chiesto ad un funzionario AdE e mi aveva riferito che non era possibile la compilazione “assistita” dei soli Quadri RW e RM, ma solo dell’intero Unico. Al che vi rinunciai. Ti risulta?
A me a dire il vero hanno rinviato l’appuntamento alla prossima settimana perchè il software per la compilazione non era ancora disponibile (mi hanno avvertito telefonicamente), l’impiegata mi ha chiesto cosa devo fare e quando ho detto “solo quadro RW e RM” era addirittura contenta (in realtà non sa cosa l’aspetta visti i numerosi giroconti in valuta estera e tutti gli altri dubbi che conosciamo). Mi ha poi confermato che posso presentare 730 tramite Caf (fatto ieri) e poi presentare solo frontespizio Unico +RW+RM all’AdE.
Evidentemente le risposte dipendono dalla latitudine…
A questo punto spero almeno nella compilazione online (attendo pin). Vedremo!
A proposito…notizie in merito ai versamenti minimi per le imposte liquidate in dichiarazione? Io ho trovato una “bella” tabella di una pubblicazione AdE, ma si riferisce al 2009. 🙁
Segnalo a chi fosse interessato che è disponibile, sul sito dell’AdE, il software per la compilazione di Unico2012.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione
grazie!!